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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 24/07/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario 16/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola,
Ufficio Procedure Concorsuali in composizione collegiale, composto dai magistrati:
dott. Luigi Varrecchione Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice dott. Matteo Torretta Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 121 CCII, per come risulta dalle dichiarazioni fiscali e reddituali, da cui emergono ricavi nell'ultimo trienni superiori a € 200.000,00; premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da titolo di formazione giudiziale passato in giudicato (d. ing. n. 243/2024 Trib. Salerno) per € 15.124,34;
ritenuto che la società versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
i) l'esistenza di numerose cartelle di pagamento per crediti erariali e previdenziali non pagati (sulla idoneità delle cartelle di pagamento non pagate ad indiziare lo stato di insolvenza, si veda Cass. 5 dicembre 2001, n. 15407); ii) l'esistenza di pignoramenti infruttuosi e la concomitante mancanza di circostanze speciali atte a dimostrare che gli stessi non siano imputabili alla incapacità di far fronte regolarmente al pagamento dei propri debiti (cfr. Cass. 15 aprile 1971 n. 1067)
iii) il mancato adempimento dell'obbligazione oggetto del contendere;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
con sede in VIA NAZIONALE 132 SANTA MARIA DEL CEDRO e del socio P.IVA_1 illimitatamente responsabile (C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
NOMINA
il dott. Torretta Matteo quale Giudice Delegato per la procedura
NOMINA CURATORE la dott.ssa (C.F. iscritta all'albo nazionale dei Parte_1 C.F._2 gestori della crisi di impresa al n. 7124, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
L'udienza del 23/10/2025 ore 11:00 per l'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 2307/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Matteo Torretta Luigi Varrecchione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola,
Ufficio Procedure Concorsuali in composizione collegiale, composto dai magistrati:
dott. Luigi Varrecchione Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice dott. Matteo Torretta Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA
letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina della liquidazione giudiziale, secondo quanto previsto dagli artt. 1, 2 e 121 CCII, per come risulta dalle dichiarazioni fiscali e reddituali, da cui emergono ricavi nell'ultimo trienni superiori a € 200.000,00; premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da titolo di formazione giudiziale passato in giudicato (d. ing. n. 243/2024 Trib. Salerno) per € 15.124,34;
ritenuto che la società versi effettivamente in stato di Controparte_1 insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
i) l'esistenza di numerose cartelle di pagamento per crediti erariali e previdenziali non pagati (sulla idoneità delle cartelle di pagamento non pagate ad indiziare lo stato di insolvenza, si veda Cass. 5 dicembre 2001, n. 15407); ii) l'esistenza di pignoramenti infruttuosi e la concomitante mancanza di circostanze speciali atte a dimostrare che gli stessi non siano imputabili alla incapacità di far fronte regolarmente al pagamento dei propri debiti (cfr. Cass. 15 aprile 1971 n. 1067)
iii) il mancato adempimento dell'obbligazione oggetto del contendere;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F. Controparte_1
con sede in VIA NAZIONALE 132 SANTA MARIA DEL CEDRO e del socio P.IVA_1 illimitatamente responsabile (C.F. ); Controparte_2 CodiceFiscale_1
NOMINA
il dott. Torretta Matteo quale Giudice Delegato per la procedura
NOMINA CURATORE la dott.ssa (C.F. iscritta all'albo nazionale dei Parte_1 C.F._2 gestori della crisi di impresa al n. 7124, il quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
6) ad accedere al pubblico registro automobilistico;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
FISSA
L'udienza del 23/10/2025 ore 11:00 per l'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Paola, nella camera di consiglio del 2307/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Matteo Torretta Luigi Varrecchione