Art. 6.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 gli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 5 hanno facolta' di chiederne la cessione in proprieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni.
A decorrere dal 1 gennaio 1967 gli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 5 hanno facolta' di chiederne la cessione in proprieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , e successive modificazioni.