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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 22/12/2025, n. 1810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1810 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa IL SA, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n° 1117/2025 del Registro Generale Contenzioso proposta
DA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Parte_1 C.F._1
NI AL EN e presso il cui studio ha eletto domicilio giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Vinci e presso il cui studio C.F._3
hanno eletto domicilio giusta procura in atti
RESISTENTI
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. ha proposto azione revocatoria Parte_1
ordinaria ex art. 2901 c.c. avverso l'atto unilaterale di concessione di ipoteca volontaria di primo grado, per € 240.000, posto in essere il 7.10.2024 a ministero del Notaio (rep. n. Persona_1
132.467, racc. n. 48.107) da in favore della moglie , sull'intera CP_1 Controparte_2
quota indivisa di ½ degli immobili siti in Altavilla Vicentina, nonché avverso la conseguente iscrizione ipotecaria del 9.10.2024.
A sostegno delle domande proposte, il ricorrente ha esposto di avere un credito di €
413.400,00 nei confronti di portato dal decreto ingiuntivo definitivo n. 2102/24 CP_1
del Tribunale di Vicenza e che il debitore, anziché provvedere al pagamento del dovuto, ha posto in essere una prima condotta volta a sottrarre i propri beni alla garanzia patrimoniale,
1 quale il trasferimento simulato dell'immobile di sua proprietà alla società dichiarato CP_3
nullo con sentenze passate in giudicato, e successivamente ha concesso sul predetto immobile l'ipoteca volontaria per cui è causa in favore della moglie;
il tutto in epoca successiva al sorgere del credito del ricorrente e alla sua manifestazione di volerlo recuperare.
Si sono costituiti in giudizio e chiedendo il rigetto della CP_1 Controparte_2
domanda avversaria poiché infondata in fatto e in diritto. In particolare, i resistenti hanno ricostruito la vicenda familiare e patrimoniale che ha condotto alla stipula dell'atto impugnato, sostenendo la legittimità dell'operazione quale strumento di tutela del credito vantato dalla nei confronti del marito a causa degli ingenti esborsi effettuati per tutelare il CP_2
patrimonio comune e far fronte alle spese legali e fiscali conseguenti alla declaratoria di simulazione della compravendita immobiliare sopra indicata.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione omessa ogni istruttoria e trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 25.11.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata per i motivi che si vanno a esporre.
Sussistono nel caso di specie tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, richiesti dall'art. 2901 c.c. ai fini della declaratoria di inefficacia relativa di un atto a titolo gratuito posto in essere successivamente al sorgere del credito, quale pacificamente è l'atto impugnato.
I resistenti infatti non muovono alcuna contestazione circa l'esistenza del credito del
, la sua anteriorità all'atto dispositivo e la gratuità di quest'ultimo. Le uniche difese CP_2
spiegate da costoro attengono all'asserita legittimità della concessione di ipoteca poiché non sorretta da un intento fraudolento ma dalla volontà di tutelare un credito della verso il CP_2
marito.
Posto quindi che l'atto in questione è posteriore al sorgere del credito e a titolo gratuito (in proposito v. anche Cass. n. 1153/2022), occorre esclusivamente indagare, dal punto di vista soggettivo, la ricorrenza della scientia damni in capo al debitore, ossia la conoscenza del pregiudizio che lo stesso avrebbe arrecato alle ragioni del suo creditore con l'atto che si apprestava a compiere.
AL punto di vista oggettivo, invece, incontestata la sussistenza del credito, va accertata la ricorrenza dell'eventus damni, ovvero di un'apprezzabile lesione della garanzia patrimoniale generica del creditore in conseguenza dell'atto dispositivo.
Quanto alla scientia damni è incontestabile che il fosse consapevole che dalla CP_1
concessione di ipoteca di primo grado per un elevato importo in favore della moglie sull'unico immobile di sua proprietà utilmente aggredibile (come dimostrano le visure catastali dimesse
2 sub doc. 9 dal ricorrente) sarebbe derivato un pregiudizio alle ragioni creditorie del , CP_2
che peraltro aveva già ottenuto una sentenza favorevole in ordine a precedente atto posto in essere dal in suo danno. Senza poi dire che le ragioni addotte dai resistenti a CP_1
giustificazione dell'atto in parola, ossia il ristoro della per le spese che avrebbe CP_2
sostenuto per conto del marito, peraltro in epoca successiva al sorgere del credito vantato dal ricorrente, non sono supportate da alcuna evidenza, non essendo gli esborsi stati né illustrati analiticamente né dimostrati;
inoltre, come condivisibilmente evidenziato dal ricorrente, gli stessi resistenti hanno ammesso la propria scientia damni – se non il proprio consilium fraudis – laddove hanno affermato che l'atto in questione aveva lo scopo di “tutelare e salvaguardare il patrimonio condiviso nella misura del 50% e rientrato nella sfera patrimoniale degli stessi a seguito delle sentenze summenzionate e richiamate nel ricorso” (v. pag. 3 comparsa di costituzione).
Quanto infine all'eventus damni, esso “ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. 19207/2018).
Nel caso che ci occupa è evidente che:
- da un lato, la costituzione dell'ipoteca ha determinato una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, comportante una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito;
infatti l'azione revocatoria è diretta in questo caso a rimuovere la ragione di preferenza del terzo garantito e a renderla non opponibile al credito che il ricorrente dichiara di voler tutelare (v. Cass. n. 7408/2021);
- dall'altro lato, il debitore non ha assolto al proprio onere probatorio circa la capienza del suo patrimonio residuo a soddisfare comunque il credito del , essendo al contrario CP_2
pacifico che – come detto – l'immobile su cui insiste l'ipoteca è l'unico di cui il sia CP_1
titolare, ancorché pro quota.
Alla luce di quanto illustrato, la domanda del ricorrente va dunque accolta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano applicando i parametri minimi del D.M. 55/2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, valore indeterminabile (come da dichiarazione del ricorrente) – complessità bassa, in € 851,00 per la
3 fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria ed € 1.453,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 3.809,00.
Le spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 spettano nella misura ordinaria del 15%.
La parte vincitrice ha documentato spese vive per € 518,00.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa
IL SA, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1117/2025 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei suoi Parte_1 confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto unilaterale di concessione di ipoteca del
7.10.2024 a ministero Notaio – rep. n. 132.467 e racc. n. 48.107 e della Persona_1
conseguente iscrizione ipotecaria contro e a favore di sui CP_1 Controparte_2
seguenti immobili siti in Comune di Altavilla Vicentina:
Immobile n. 1: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto TERRENI Foglio
7 Particella 170 Subalterno – Natura T – TERRENO Consistenza 5 are 94 centiare
Immobile n. 2: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto TERRENI Foglio
7 Particella 171 Subalterno – Natura T – TERRENO Consistenza 3 are 83 centiare
Immobile n. 3: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto TERRENI Foglio
7 Particella 173 Subalterno – Natura T - TERRENO Consistenza 1 are 8 centiare
Immobile n. 4: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto TERRENI Foglio
7 Particella 930 Subalterno – Natura T – TERRENO Consistenza 2 are 15 centiare
Immobile n. 5: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto TERRENI Foglio
7 Particella 1638 Subalterno – Natura T - TERRENO Consistenza 1 are 35 centiare
Immobile n. 6: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto TERRENI Foglio
7 Particella 1642 Subalterno – Natura T - TERRENO Consistenza 10 are 99 centiare
Immobile n. 7: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto TERRENI Foglio
7 Particella 1645 Subalterno – Natura T - TERRENO Consistenza 14 centiare
Immobile n. 8: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto TERRENI Foglio
7 Particella 1646 Subalterno - Natura T – TERRENO Consistenza 28 centiare
Immobile n. 9: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 7 Particella 880 Subalterno – Natura A7 - ABITAZIONE IN
VILLINI Consistenza 14,5 vani Indirizzo VIA TOVO N. civico – Piano S1-T
Immobile n. 10: Comune A231 - TA VI (VI) Catasto FABBRICATI
Sezione urbana - Foglio 7 Particella 881 Subalterno – Natura C6 - STALLE, SCUDERIE,
4 RIMESSE, AUTORIMESSE Consistenza 26 metri quadri Indirizzo VIA TOVO N. civico -
Piano T;
2) condanna i resistenti soccombenti a rifondere al ricorrente le spese processuali, che liquida in € 3.809,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e in € 518,00 per spese esenti, con distrazione delle stesse in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'annotazione della sentenza in margine della trascrizione dell'atto revocato ex art. 2655 c.c.
Vicenza, 22/12/2025
Il Giudice
dott.ssa IL SA
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