Articolo 4 della Legge 23 giugno 1961, n. 520
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 luglio 1961
Art. 4.
I contingenti del personale a contratto sono stabiliti distintamente per ciascun gruppo su proposta dei relativi Consigli di amministrazione con decreto, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, e possono essere nello stesso modo modificati.
La retribuzione, distintamente per gruppo, e' stabilita rispettivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di concerto con il Ministro per il tesoro, in misura non eccedente il limite massimo previsto dall' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767 . Essa esclude ogni emolumento accessorio.
Entrata in vigore il 20 luglio 1961