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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 13/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 309/2025 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(PI: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p avv. IENNO e dall'avv. Domenico BONACCORSI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
–ricorrente– contro
(CF: , in persona del Sindacore pro–tempore, Controparte_1 P.IVA_2 r v. Giu O e dall'avv. Giovanni NUVOLONI, domiciliato in al corso Cavallotti n.59 presso Avvocatura Comunale CP_1
–resistente–
Ragioni della decisione
(1) abstract. La in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, premesso di aver sottoscritto, in data 9.8.2017, all'esito di aggiudicazione del Bando di gara, con il il contratto di appalto, prorogato tre volte e terminato al Controparte_1
31.08.2021, avente ad oggetto “l'affidamento dei servizi di consulenza fisiatrica/coordinamento infermieristico/assistenza infermieristica/coordinamento oss/assistenza socio– assistenziale/parrucchiere per uomo e donna”, da effettuarsi presso la Residenza Protetta per persone non autosufficienti/parzialmente non autosufficienti/autosufficienti”, di proprietà comunale denominata “Casa Serena”, allegato di aver fornito i DPI indispensabili per il contenimento della pandemia da COVID19, sostenendo costi per complessivi € 20.683,53 + IVA per l'anno 2020, per complessivi € 29.760,99 + IVA per l'anno 2021, lamentato che il pur sollecitato, non aveva mai Controparte_1 rimborsato i detto costi regolarmen 2842 del 31.7.2021 e n. 2843 del 31.7.2021), invocato il diritto al rimborso dei costi straordinari sostenuti per la fornitura dei DPI durante la pandemia da COVID19, dedotto il mancato pagamento dell'importo di € 1.404,54 oltre IVA, di cui alla fattura 4447/2017, dovutogli a titolo di integrazione del corrispettivo dovuto per il mese di novembre 2017 sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, ex art. 8 del contratto, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio il , in persona del Sindaco pro–tempore, e per sentirli Controparte_1 condannare al rimborso, in suo favore, dell'importo di € 20.856,20 di cui alla fattura 2842/2021, di e 31.299,53 di cui alla fattura n.2843/2021 e dell'importo di e 1.474,77 di cui alla fattura n.4447/2017, con vittoria di spese e onorari di giustizia.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro–tempore, Controparte_1 che, rilevata la infondatezza della richiesta di pagamento relativa alla fornitura di dispositivi per la protezione individuale, asseritamente utilizzati nella gestione del servizio di casa Serena, in quanto non accompagnata dall'impegno di spesa corrispondente e non oggetto di tempestiva riserva, lamentata l'assenza di puntuale dimostrazione delle prestazioni fatturate, Parte non essendo dato sapere ove la merce fosse stata mandata. Posto che la gestiva altre strutture sanitarie, eccepita la prescrizione quinquennale, della pretesa relativa all'adeguamento del canone e, comunque. la sua infondatezza non essendo stata istruita ex art. 8 del contratto di appalto, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 12.12.2025.
(2) sul merito del ricorso. Nel periodo di vigenza del contratto di appalto, prorogato tre volte e terminato al 31.08.2021, avente ad oggetto «l'affidamento dei servizi di consulenza fisiatrica/coordinamento infermieristico/assistenza infermieristica/coordinamento oss/assistenza socio– assistenziale/parrucchiere per uomo e donna”, da effettuarsi presso la Residenza Protetta per persone non autosufficienti/parzialmente non autosufficienti/autosufficienti», di proprietà comunale denominata
“Casa Serena”, si propagava la pandemia COVID19, rendendosi necessario l'utilizzo, nella struttura, di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai fini della prevenzione e del controllo delle infezioni da coronavirus e per la tutela e sicurezza dei lavoratori e degli ospiti della residenza protetta “Casa Serena”. 2.1) La Cooperativa, pertanto, anche a seguito di espresse richieste ricevute dal CP_1
(comunicazione del del 9.3.2020 e comunicazione del del
[...] CP_1 CP_1
23.3.2020, docc. nn. 6/7 di parte ricorrente), ha fatto fronte all'esigenza di fornire i DPI, materiali non previsti nel capitale di appalto, indispensabili ai fini del contenimento della pandemia, sostenendo i seguenti costi: _ € 20.683,53 + IVA, per l'anno 2020 (vedi fatture Parte Parte ricevute da di cui al doc. 8 di parte ricorrente, allegati alla comunicazione di del 10.8.2021 al , doc. 12 di parte ricorrente); _ € 29.760 + IVA, per l'anno 2021 Controparte_1 Parte 2020 (vedi di cui al doc. 9 di parte ricorrente, allegati alla Parte comunicazione di del 10.8.2021 al , doc. 12 di parte ricorrente). Controparte_1
2.2) Nonostante le numerose richieste/solleciti di rimborso dei costi sostenuti (comunicazione del 8.2.2021, doc. 10 di parte ricorrente;
comunicazione del 28.4.2021, doc. 11 di parte ricorrente;
comunicazione del 10.8.2021, doc. 12 di parte ricorrente;
comunicazione del 11.1.2022, doc. 13 di parte ricorrente;
comunicazione del 10.02.2022, doc. 14 di parte ricorrente;
comunicazione del 7.6.2022, doc. 15 di parte ricorrente;
comunicazione del 8.7.2022, doc. 16 di parte ricorrente;
comunicazione del 7.12.2022, doc. 17 di parte ricorrente), la rendicontazione dei costi sostenuti (docc. 8/9/12 di parte ricorrente), la emissione delle relative fatture (fattura n. 2842 del 30.7.2021, doc. 19 di parte ricorrente;
fattura n. 2843 del 31.7.2021, doc. n. 20 di parte ricorrente;
estratto registro vendite fi KCS autenticato dal Notaio
il 9.2.2024, doc. n. 21 di parte ricorrente), il rimaneva Per_1 Controparte_1 te all'obbligo di rimborso. 2.3) Assume, senza pregio, l'infondatezza della richiesta di rimborso in ragione dell'assenza di impegno di spesa ex art. 191 TUEL e la mancata di apposizione di riserva da parte della medesima ricorrente. 2.4) Fermo restando che è stata la medesima stazione appaltante a riconoscere la necessità di un improvviso ed elevato numero di DPI in ragione dell'emergenza pandemica da COVID19, con assunzione verbale di relativo impegno contabile, la situazione imprevedibile ed eccezionale venutasi a creare in conseguenza della diffusione del coronavirus, determinando uno sconvolgimento del quadro finanziario, imponeva al , Controparte_1 in ragione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1366 e 1375 cc) e di equità integrativa (art. 1374 cc), pacificamente applicabili anche ai rapporti tra privato e
2 dott. Pasquale LONGARINI pubblica amministrazione: (i) un rinegoziamento del contratto di durata a prestazioni corrispettive laddove, come nella fattispecie che ci occupa, erano intervenuti dei fatti non imputabili alle parti;
(ii) l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario in assenza di una regolare assunzione di impegno di spesa. Del resto, in ragione dell'art. 36, co.2, del codice dei contratti pubblici vigenti ratione temporis, le stazioni appaltanti potevano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”. Parte 2.5) L'illegittimità del mancato rimborso dei costi straordinari sostenuti da per la fornitura di DPI durante la pandemia, nonostante la rendicontazione degli stessi e l'emissione delle relative fatture, è ancora più marcata in ragione del fatto che il , CP_1 CP_1 quale ente gestore della residenza protetta “Casa Serena”, riceveva dal concerto con alcuni ristori proprio in considerazione dei maggiori costi sostenuti per CP_2 la fornitura volti a fronteggiare l'emergenza COVID19 (docc. 23/24/25 di parte ricorrente). 2.6) Contrariamente a quanto lamentato dal resistente, dalla lettura delle fatture CP_1 Parte ricevute da e relative ai costi dei DPI (docc. 8 e 9 di parte ricorrente), si inferisce che le stesse avevano ad oggetto dispositivi di protezione individuale destinati a “Casa Serena”. 2.6.1) Pertanto, il in persona del Sindaco pro-tempore, deve essere Controparte_1 condannato al rimborso, in favore della in persona del Parte_1 legale rappresentante pro–tempore, dell'importo di € 20.856,20 comprensivo di IVA, di cui alla fattura n. 2842 del 31.7.2021 nonché dell'importo di € 31.299,53, comprensiva di IVA, di cui alla fattura n. 2843 del 31.7.2021, oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla scadenza di ogni singola fattura alla data di deposito del ricorso ex art. 281decies cpc, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso ex art. 281decies cpc all'effettivo soddisfo. 2.7) L'art. 8 del contratto di appalto inter partes prevede che “ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 116 del “Codice”, il corrispettivo è soggetto a revisione periodica a partire dal secondo anno dell'appalto su richiesta dell e su base di Parte_2 istruttoria condotta dal Dirigente del Settore competente, sulla ivamente dei prezzi rilevati dall'ISTAT (indice FOI)”. 2.8) All'evidenza la pretesa avanzata da parte ricorrente, con emissione e trascrizione della fattura n. 4447 del 31.12.2017 (docc. 22/21 di parte attrice), non è prescritta in presenza di atti interruttivi, riconosciuti dallo stesso Comune [«la fattura, infatti, si riferisce a prestazioni relative al mese di novembre 2017 e veniva richiesta solo con la nota datata 08/02/2021 (cfr. doc. n.10, ricorrente) e ulteriormente ribadita e specificata nelle successive note datate 10/08/2021 (cfr. doc. n.12, ricorrente) 11/01/2022 (cfr. Doc. n.13, ricorrente) e ancora 10.02.2022 (cfr. doc. n. 14, ricorrente) e 07/06/2022 (cfr, doc. n. 15, ricorrente]». 2.9) Avendo ad oggetto l'integrazione del corrispettivo dovuto per il mese di novembre 2017 sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, ex art. 8 del contratto di appalto, e non anche i Parte maggiori costi sostenuti da a seguito dell'intervenuta rivalutazione del costo del Parte personale, il deve essere condannato a corrispondere alla l'importo Controparte_1 di € 1.404,5 ttura n. 4447 del 31.12.2017 (doc. n. 22 di pa orrente), oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla scadenza della fattura alla data di deposito del ricorso ex art. 281decies cpc, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso ex art. 281decies cpc all'effettivo soddisfo. 2.10) La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali nei confronti del . Controparte_1
3 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore Controparte_1 della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 dell'i VA, di cui alla fattura n. 2842 del 31.7.2021 dell'importo di € 31.299,53, comprensivo di IVA, di cui alla fattura n. 2843 del 31.7.2021, nonché dell'importo di € 1.404,54 + IVA di cui alla fattura n. 4447 del 31.12.2017, oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla scadenza delle singole fatture alla data di deposito del ricorso ex art. 281decies cpc, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso ex art. 281decies cpc all'effettivo soddisfo.
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 13.12.2025
IL GIUDICE Dr. Pasquale LONGARINI
4 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 309/2025 RG del Tribunale di Imperia
promossa da
(PI: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 p avv. IENNO e dall'avv. Domenico BONACCORSI, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale
Email_1
–ricorrente– contro
(CF: , in persona del Sindacore pro–tempore, Controparte_1 P.IVA_2 r v. Giu O e dall'avv. Giovanni NUVOLONI, domiciliato in al corso Cavallotti n.59 presso Avvocatura Comunale CP_1
–resistente–
Ragioni della decisione
(1) abstract. La in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, premesso di aver sottoscritto, in data 9.8.2017, all'esito di aggiudicazione del Bando di gara, con il il contratto di appalto, prorogato tre volte e terminato al Controparte_1
31.08.2021, avente ad oggetto “l'affidamento dei servizi di consulenza fisiatrica/coordinamento infermieristico/assistenza infermieristica/coordinamento oss/assistenza socio– assistenziale/parrucchiere per uomo e donna”, da effettuarsi presso la Residenza Protetta per persone non autosufficienti/parzialmente non autosufficienti/autosufficienti”, di proprietà comunale denominata “Casa Serena”, allegato di aver fornito i DPI indispensabili per il contenimento della pandemia da COVID19, sostenendo costi per complessivi € 20.683,53 + IVA per l'anno 2020, per complessivi € 29.760,99 + IVA per l'anno 2021, lamentato che il pur sollecitato, non aveva mai Controparte_1 rimborsato i detto costi regolarmen 2842 del 31.7.2021 e n. 2843 del 31.7.2021), invocato il diritto al rimborso dei costi straordinari sostenuti per la fornitura dei DPI durante la pandemia da COVID19, dedotto il mancato pagamento dell'importo di € 1.404,54 oltre IVA, di cui alla fattura 4447/2017, dovutogli a titolo di integrazione del corrispettivo dovuto per il mese di novembre 2017 sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, ex art. 8 del contratto, con ricorso ex art. 281decies cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio il , in persona del Sindaco pro–tempore, e per sentirli Controparte_1 condannare al rimborso, in suo favore, dell'importo di € 20.856,20 di cui alla fattura 2842/2021, di e 31.299,53 di cui alla fattura n.2843/2021 e dell'importo di e 1.474,77 di cui alla fattura n.4447/2017, con vittoria di spese e onorari di giustizia.
1 dott. Pasquale LONGARINI 1.1) Si costituiva in giudizio il , in persona del Sindaco pro–tempore, Controparte_1 che, rilevata la infondatezza della richiesta di pagamento relativa alla fornitura di dispositivi per la protezione individuale, asseritamente utilizzati nella gestione del servizio di casa Serena, in quanto non accompagnata dall'impegno di spesa corrispondente e non oggetto di tempestiva riserva, lamentata l'assenza di puntuale dimostrazione delle prestazioni fatturate, Parte non essendo dato sapere ove la merce fosse stata mandata. Posto che la gestiva altre strutture sanitarie, eccepita la prescrizione quinquennale, della pretesa relativa all'adeguamento del canone e, comunque. la sua infondatezza non essendo stata istruita ex art. 8 del contratto di appalto, instava per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. 1.2) La causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 12.12.2025.
(2) sul merito del ricorso. Nel periodo di vigenza del contratto di appalto, prorogato tre volte e terminato al 31.08.2021, avente ad oggetto «l'affidamento dei servizi di consulenza fisiatrica/coordinamento infermieristico/assistenza infermieristica/coordinamento oss/assistenza socio– assistenziale/parrucchiere per uomo e donna”, da effettuarsi presso la Residenza Protetta per persone non autosufficienti/parzialmente non autosufficienti/autosufficienti», di proprietà comunale denominata
“Casa Serena”, si propagava la pandemia COVID19, rendendosi necessario l'utilizzo, nella struttura, di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) ai fini della prevenzione e del controllo delle infezioni da coronavirus e per la tutela e sicurezza dei lavoratori e degli ospiti della residenza protetta “Casa Serena”. 2.1) La Cooperativa, pertanto, anche a seguito di espresse richieste ricevute dal CP_1
(comunicazione del del 9.3.2020 e comunicazione del del
[...] CP_1 CP_1
23.3.2020, docc. nn. 6/7 di parte ricorrente), ha fatto fronte all'esigenza di fornire i DPI, materiali non previsti nel capitale di appalto, indispensabili ai fini del contenimento della pandemia, sostenendo i seguenti costi: _ € 20.683,53 + IVA, per l'anno 2020 (vedi fatture Parte Parte ricevute da di cui al doc. 8 di parte ricorrente, allegati alla comunicazione di del 10.8.2021 al , doc. 12 di parte ricorrente); _ € 29.760 + IVA, per l'anno 2021 Controparte_1 Parte 2020 (vedi di cui al doc. 9 di parte ricorrente, allegati alla Parte comunicazione di del 10.8.2021 al , doc. 12 di parte ricorrente). Controparte_1
2.2) Nonostante le numerose richieste/solleciti di rimborso dei costi sostenuti (comunicazione del 8.2.2021, doc. 10 di parte ricorrente;
comunicazione del 28.4.2021, doc. 11 di parte ricorrente;
comunicazione del 10.8.2021, doc. 12 di parte ricorrente;
comunicazione del 11.1.2022, doc. 13 di parte ricorrente;
comunicazione del 10.02.2022, doc. 14 di parte ricorrente;
comunicazione del 7.6.2022, doc. 15 di parte ricorrente;
comunicazione del 8.7.2022, doc. 16 di parte ricorrente;
comunicazione del 7.12.2022, doc. 17 di parte ricorrente), la rendicontazione dei costi sostenuti (docc. 8/9/12 di parte ricorrente), la emissione delle relative fatture (fattura n. 2842 del 30.7.2021, doc. 19 di parte ricorrente;
fattura n. 2843 del 31.7.2021, doc. n. 20 di parte ricorrente;
estratto registro vendite fi KCS autenticato dal Notaio
il 9.2.2024, doc. n. 21 di parte ricorrente), il rimaneva Per_1 Controparte_1 te all'obbligo di rimborso. 2.3) Assume, senza pregio, l'infondatezza della richiesta di rimborso in ragione dell'assenza di impegno di spesa ex art. 191 TUEL e la mancata di apposizione di riserva da parte della medesima ricorrente. 2.4) Fermo restando che è stata la medesima stazione appaltante a riconoscere la necessità di un improvviso ed elevato numero di DPI in ragione dell'emergenza pandemica da COVID19, con assunzione verbale di relativo impegno contabile, la situazione imprevedibile ed eccezionale venutasi a creare in conseguenza della diffusione del coronavirus, determinando uno sconvolgimento del quadro finanziario, imponeva al , Controparte_1 in ragione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1366 e 1375 cc) e di equità integrativa (art. 1374 cc), pacificamente applicabili anche ai rapporti tra privato e
2 dott. Pasquale LONGARINI pubblica amministrazione: (i) un rinegoziamento del contratto di durata a prestazioni corrispettive laddove, come nella fattispecie che ci occupa, erano intervenuti dei fatti non imputabili alle parti;
(ii) l'affidamento diretto e la determinazione consensuale del corrispettivo con l'affidatario in assenza di una regolare assunzione di impegno di spesa. Del resto, in ragione dell'art. 36, co.2, del codice dei contratti pubblici vigenti ratione temporis, le stazioni appaltanti potevano procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: “a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici)) o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”. Parte 2.5) L'illegittimità del mancato rimborso dei costi straordinari sostenuti da per la fornitura di DPI durante la pandemia, nonostante la rendicontazione degli stessi e l'emissione delle relative fatture, è ancora più marcata in ragione del fatto che il , CP_1 CP_1 quale ente gestore della residenza protetta “Casa Serena”, riceveva dal concerto con alcuni ristori proprio in considerazione dei maggiori costi sostenuti per CP_2 la fornitura volti a fronteggiare l'emergenza COVID19 (docc. 23/24/25 di parte ricorrente). 2.6) Contrariamente a quanto lamentato dal resistente, dalla lettura delle fatture CP_1 Parte ricevute da e relative ai costi dei DPI (docc. 8 e 9 di parte ricorrente), si inferisce che le stesse avevano ad oggetto dispositivi di protezione individuale destinati a “Casa Serena”. 2.6.1) Pertanto, il in persona del Sindaco pro-tempore, deve essere Controparte_1 condannato al rimborso, in favore della in persona del Parte_1 legale rappresentante pro–tempore, dell'importo di € 20.856,20 comprensivo di IVA, di cui alla fattura n. 2842 del 31.7.2021 nonché dell'importo di € 31.299,53, comprensiva di IVA, di cui alla fattura n. 2843 del 31.7.2021, oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla scadenza di ogni singola fattura alla data di deposito del ricorso ex art. 281decies cpc, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso ex art. 281decies cpc all'effettivo soddisfo. 2.7) L'art. 8 del contratto di appalto inter partes prevede che “ai sensi dell'art. 17 del capitolato speciale d'appalto e dell'art. 116 del “Codice”, il corrispettivo è soggetto a revisione periodica a partire dal secondo anno dell'appalto su richiesta dell e su base di Parte_2 istruttoria condotta dal Dirigente del Settore competente, sulla ivamente dei prezzi rilevati dall'ISTAT (indice FOI)”. 2.8) All'evidenza la pretesa avanzata da parte ricorrente, con emissione e trascrizione della fattura n. 4447 del 31.12.2017 (docc. 22/21 di parte attrice), non è prescritta in presenza di atti interruttivi, riconosciuti dallo stesso Comune [«la fattura, infatti, si riferisce a prestazioni relative al mese di novembre 2017 e veniva richiesta solo con la nota datata 08/02/2021 (cfr. doc. n.10, ricorrente) e ulteriormente ribadita e specificata nelle successive note datate 10/08/2021 (cfr. doc. n.12, ricorrente) 11/01/2022 (cfr. Doc. n.13, ricorrente) e ancora 10.02.2022 (cfr. doc. n. 14, ricorrente) e 07/06/2022 (cfr, doc. n. 15, ricorrente]». 2.9) Avendo ad oggetto l'integrazione del corrispettivo dovuto per il mese di novembre 2017 sulla base dei prezzi rilevati dall'ISTAT, ex art. 8 del contratto di appalto, e non anche i Parte maggiori costi sostenuti da a seguito dell'intervenuta rivalutazione del costo del Parte personale, il deve essere condannato a corrispondere alla l'importo Controparte_1 di € 1.404,5 ttura n. 4447 del 31.12.2017 (doc. n. 22 di pa orrente), oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla scadenza della fattura alla data di deposito del ricorso ex art. 281decies cpc, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso ex art. 281decies cpc all'effettivo soddisfo. 2.10) La complessità delle questioni trattate impone la compensazione delle spese processuali nei confronti del . Controparte_1
3 dott. Pasquale LONGARINI
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando:
1) condanna il in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento, in favore Controparte_1 della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_3 dell'i VA, di cui alla fattura n. 2842 del 31.7.2021 dell'importo di € 31.299,53, comprensivo di IVA, di cui alla fattura n. 2843 del 31.7.2021, nonché dell'importo di € 1.404,54 + IVA di cui alla fattura n. 4447 del 31.12.2017, oltre interessi legali ex art. 1284, co.1, cc a far data dalla scadenza delle singole fatture alla data di deposito del ricorso ex art. 281decies cpc, ed ex art. 1284, co.4, cc a far data dal deposito del ricorso ex art. 281decies cpc all'effettivo soddisfo.
2) compensa le spese di lite tra le parti
3) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 13.12.2025
IL GIUDICE Dr. Pasquale LONGARINI
4 dott. Pasquale LONGARINI