Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1606 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 05/06/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9457/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SCALA DANIELE Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. BASILE GIUSEPPE e l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha impugnato “il provvedimento di revoca/decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza e contestuale richiesta di restituzione della somma di euro 7.000,00, numero indebito
17574454 (doc. 1)”, chiedendo: 1) accertare e dichiarare che quanto percepito dal ricorrente nel periodo da giugno 2021 a luglio 2022 è stato legittimamente percepito e che, pertanto, nulla è CP_ CP_ dovuto in restituzione all' ; 2) condannare l' a pagare e/o corrispondere al ricorrente la somma spettante a titolo di RDC e non corrisposta, nella misura già in precedenza riconosciuta fino alla revoca, il tutto dal momento della revoca e per la dura di mesi 18 e/o quella diversa decorrenza e/o durata che dovesse risultare nel corso del procedimento”. CP_ L' ha chiesto di “respingere il ricorso avversario e dichiarare dovute all le somme che CP_1 sono state indebitamente percepite dal sig. a seguito delle errate/false dichiarazioni Pt_1 risultanti dal DSU che il ricorrente ha prodotto e ciò che è presente nello Stato di famiglia”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Come dedotto dall , dagli atti risulta che “La revoca della domanda RDC INPS-RDC-2021- CP_1
4527477, presentata in data 25/05/2021, è stata disposta, in data 08/08/2022, dal Comune di Nardò per “mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica” (Doc.n.2-3-4).
1
La prestazione indebita è stata inserita nella procedura Recupero Indebiti (RI n. 17574454) e il relativo provvedimento risulta regolarmente notificato in data 24/03/2023. (Doc.n.
6-6.bis)”.
In senso contrario, il ricorrente ha dedotto che “dal 2019 la famiglia anagrafica era composta dal solo richiedente e che solo formalmente, invece, risultava ancora tra i familiari la sig.ra
[...]
(quest'ultima ha rilasciato auto-dichiarazione – all.3). Pertanto, il disallineamento tra Per_1
DSU e famiglia anagrafica è solo apparente ma non reale (all.4 certificato di stato di famiglia)”.
In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto “ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1) dal mese di aprile 2019 in Nardò alla via San Bernardino da Siena n. 34 vive solamente il Pt_1
; 2) la vive da quel momento in Nardò alla via A.D. D'Orlando n. 35/D. Si
[...] Persona_1 indica a testimone da Nardò”. Persona_1
La prova testimoniale richiesta dal ricorrente è irrilevante ai fini della decisione. Infatti, l'art. 2 co. 5 DL 4/2019 prevede che “5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a-bis) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
Pertanto, ai fini del reddito di cittadinanza, la definizione del nucleo familiare va effettuata con riguardo al luogo di residenza dei singoli componenti, al momento della presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio;
ciò rende superflua la prova richiesta, in quanto, nell'auto-dichiarazione allegata, la stessa ha dichiarato di risiedere in via Persona_1
San Bernardino da Siena n. 34 (luogo di residenza del ricorrente); ne consegue che, ove anche fosse vero che da aprile 2019 aveva interrotto la convivenza con il ricorrente e si era trasferita in via A.D. D'Orlando n. 35/D, ciò non rileverebbe comunque ai fini oggetto di causa.
2 Per quanto innanzi esposto, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) predisposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 10 DPCM 159/2013 conteneva dati non veritieri circa la composizione del nucleo familiare;
ne consegue la legittimità della revoca del RdC a norma dell'art. 7 co. 4 DL 4/2019, in base al quale “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 29/08/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 06/06/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
3