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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4715 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13624/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
CO LD GI
Andrea Marchesi GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con l'Avv. REPETTI ROSSELLA C.F._1
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (CF: CP_1
), con l'avv. GUARNERI ATTILIO C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Vezza d'Oglio il
12.05.2007, trascritto presso il registro dello stato civile dello stesso
Comune (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2007).
In data 06.11.2024 ha presentato ricorso chiedendo Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente per violazione del dover di fedeltà coniugale, disporre l'assegnazione alla resistente della casa coniugale (di proprietà della stessa) con tutti gli arredi, disporre che nessun contributo al mantenimento venga previsto da un coniuge a favore dell'altro, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti.
In data 18.04.2025 si costituiva la resistente la quale CP_1
aderiva alla domanda di separazione opponendosi alla richiesta di addebito e, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi il ricorrente al versamento di € 800,00 mensili quale contributo al proprio mantenimento.
Depositate le memorie integrative ex art 171-ter c.p.c., all'udienza del
20.05.2025 entrambe le parti chiedevano un breve rinvio;
il giudice concedeva il rinvio richiesto e disponeva l'integrazione della documentazione reddituale e bancaria di entrambe le parti.
Alla successiva udienza del 14.10.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale sul solo status e disporsi accertamenti fiscali a carico della resistente in quanto titolare di un'azienda agricola. Per contro, parte resistente chiedeva che gli eventuali accertamenti riguardassero anche il ricorrente. Il giudice, preso atto, si riservava.
A scioglimento della riserva, con successivo decreto del 21.10.2025 assumeva provvedimenti provvisori e, ritenendo meritevole di
Pag. 2 di 3 accoglimento l'istanza di sentenza parziale, rimetteva la causa al collegio per la decisone sul solo status.
Tale domanda merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la separazione personale dei coniugi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Presidente estensore Costanza Teti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE FAMIGLIA
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Costanza Teti Presidente Relatore
CO LD GI
Andrea Marchesi GI ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da nato a [...] il [...] (CF: Parte_1
), con l'Avv. REPETTI ROSSELLA C.F._1
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (CF: CP_1
), con l'avv. GUARNERI ATTILIO C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Vezza d'Oglio il
12.05.2007, trascritto presso il registro dello stato civile dello stesso
Comune (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2007).
In data 06.11.2024 ha presentato ricorso chiedendo Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla resistente per violazione del dover di fedeltà coniugale, disporre l'assegnazione alla resistente della casa coniugale (di proprietà della stessa) con tutti gli arredi, disporre che nessun contributo al mantenimento venga previsto da un coniuge a favore dell'altro, essendo entrambe le parti economicamente autosufficienti.
In data 18.04.2025 si costituiva la resistente la quale CP_1
aderiva alla domanda di separazione opponendosi alla richiesta di addebito e, in via riconvenzionale, chiedeva condannarsi il ricorrente al versamento di € 800,00 mensili quale contributo al proprio mantenimento.
Depositate le memorie integrative ex art 171-ter c.p.c., all'udienza del
20.05.2025 entrambe le parti chiedevano un breve rinvio;
il giudice concedeva il rinvio richiesto e disponeva l'integrazione della documentazione reddituale e bancaria di entrambe le parti.
Alla successiva udienza del 14.10.2025 parte ricorrente chiedeva emettersi sentenza parziale sul solo status e disporsi accertamenti fiscali a carico della resistente in quanto titolare di un'azienda agricola. Per contro, parte resistente chiedeva che gli eventuali accertamenti riguardassero anche il ricorrente. Il giudice, preso atto, si riservava.
A scioglimento della riserva, con successivo decreto del 21.10.2025 assumeva provvedimenti provvisori e, ritenendo meritevole di
Pag. 2 di 3 accoglimento l'istanza di sentenza parziale, rimetteva la causa al collegio per la decisone sul solo status.
Tale domanda merita accoglimento in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle questioni accessorie.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la separazione personale dei coniugi;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 04.11.2025.
Il Presidente estensore Costanza Teti
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