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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 15/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 375/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Michela Izzo e dall'avv. p. Parte_1
unitamente ai quali elett. dom. in San Felice a Cancello alla via Napoli n. 720 Parte_2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. Controparte_1
e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Paura unitamente al quale elett. dom. in CP_1 alla via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive – indennità di coordinamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell' con la qualifica di CP_2
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ed inquadramento nella categoria D, di prestare servizio presso il reparto di Nefrologia e Dialisi del P.O. Melorio, esponeva di aver svolto, a far data dal 2004, funzioni di coordinamento nonché mansioni e compiti, analiticamente descritti in ricorso, sussumibili nella superiore categoria DS della contrattazione collettiva di comparto.
Lamentava il mancato riconoscimento da parte dell' dell'inquadramento nella Controparte_1 superiore categoria D super in ragione delle mansioni in concreto svolte nonché il mancato riconoscimento della indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto sanità.
Tanto premesso chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nella categoria Ds con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 86685,76 a titolo di differenze retributive spettanti per effetto delle superiori mansioni svolte nonché a titolo di indennità di coordinamento, oltre accessori, come per legge. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuta, che, preliminarmente, CP_1 eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto azionato;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va, in via preliminare, esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'azienda convenuta.
Orbene, rileva il giudicante come in materia di prescrizione nei rapporti di lavoro intercorrenti con le pubbliche amministrazioni non può non tenersi conto dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che, sebbene intervenuti in casi non identici a quello in esame, dettano comunque princìpi di carattere generale applicabili alla presente controversia.
In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso di successione di contratti a termine - decorre per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione … (in tal senso, Cass.,
S.U., 28 dicembre 2023, n. 36197).
I Giudici di legittimità, richiamando il consolidato orientamento sul punto affermato dalla Consulta
(sentenza 20 novembre 1969, n. 143) hanno ribadito che la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato. E ciò sul presupposto della sua “stabilità” individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione” (così Corte Cost. n. 143/1969 cit.).
Il principio – a garanzia del timore condizionante le scelte del lavoratore, quale parte debole del rapporto, di tutela dei propri diritti – è stato analogamente esteso ai rapporti di lavoro, cui siano applicabili le leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, dovendo “la seconda … considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare” (in tal senso, Corte Costituzionale, sentenza 12 dicembre 1972, n. 174) E', tuttavia, ormai noto che, per effetto della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs.
23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato – in mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, con il conseguente venir meno di un regime di stabilità – sia stata ritenuta la decorrenza, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 6 settembre 2022, n. 26246).
I principi da ultimo affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro privato non sono però estendibili al rapporto di lavoro pubblico privatizzato permanendo, in quest'ultimo, tutte quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, comma 2, D.Lgs n. 165/2001 ed, alla attualità, articolo 63, comma 2 D.Lgs n. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 D.Lgs n. 165/2001).
Non è possibile, ad avviso della Suprema Corte, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, configurare una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.
Se dunque, nella giurisprudenza della Corte costituzionale la stabilità o meno del lavoro costituisce un mero parametro, per rilevare l'esistenza o l'inesistenza del timore, l'esclusione in radice della sua configurabilità nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge, priva di alcun valore il riferimento al suddetto mutamento della disciplina della reintegrazione.
Tanto esposto, venendo alla fattispecie al vaglio del Tribunale, in applicazione dei principi giurisprudenziali su enunciati, deve essere parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente ai crediti retributivi asseritamente maturati dal lavoratore anteriormente alla data del
20.02.2014, atteso che il primo valido atto interruttivo va identificato con la notifica del ricorso Cont introduttivo del presente giudizio ricevuta dall' in data 20.02.2019 (cfr. doc. in atti parte convenuta).
Al riguardo, non può essere considerato valido atto interruttivo la lettera di messa in mora del 21 giugno 2016 depositata dalla parte ricorrente – peraltro avente ad oggetto esclusivamente la richiesta di riconoscimento della indennità di coordinamento ex art. 10 ccnl di categoria e non anche la domanda relativa alle differenze retributive rivendicate in ragione delle dedotte mansioni Cont superiori – in quanto non vi è prova agli atti della ricezione di tale missiva da parte dell' Ed, infatti, nella documentazione prodotta dalla parte attrice unitamente al deposito del ricorso si rinviene solo copia della ricevuta di spedizione della diffida ma non anche copia della cartolina di ricevimento.
Come è noto l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore: nel caso in esame manca la prova della legale conoscenza della lettera di messa in mora da parte dell'azienda convenuta.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va parzialmente accolta limitatamente ai crediti retributivi asseritamente maturati dal lavoratore anteriormente alla data del 20.02.2014.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto, in fatto, funzioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del CCNL di comparto, sin dall'aprile 2004, nonché mansioni e compiti, analiticamente descritti nell'atto introduttivo, sussumibili nel superiore livello di inquadramento di cui alla categoria DS del CCNL comparto sanità.
Sulla base di tale presupposto fattuale, l'istante ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento delle differenze retributive maturate per le mansioni superiori in concreto svolte Cont nonché la condanna dell' al pagamento della indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 del
CCNL di categoria a far data dall'anno 2004.
Partendo dall'esame della domanda volta al riconoscimento delle mansioni corrispondenti alla superiore categoria DS ed alla conseguente richiesta di condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, giova in diritto premettere che, qualificato il rapporto in esame come rapporto di pubblico impiego privatizzato, quanto alle mansioni, trova applicazione la disciplina introdotta dall'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, attualmente art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, “… l'esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
La stessa norma, al comma 2, prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti indicati nelle lettere a) e b): e cioè che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 di detto articolo 56; e, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. E, comunque, in queste ipotesi è previsto, al comma 4, che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
In caso d'insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione (per esempio, carenza di obbiettive esigenze di servizio;
copertura del posto vacante per più di un anno), il 5° comma dell'art. 52 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore.
Essa, si ribadisce, genera il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico” (da ritenersi di ampiezza inferiore rispetto all'ipotesi di svolgimento di diritto delle mansioni) per il periodo di effettiva prestazione delle stesse, a seguito della modifica dell'art. 56 del d.lgs. n.
29/1993, operata dal d.lgs. n. 387/1998, che ha abrogato la suddetta norma nella parte in cui escludeva, insieme con il diritto alla qualifica, anche quello al differenziale retributivo.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge, pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi, anche in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost., senz'altro applicabile nel pubblico impiego.
In tal senso, è stato confermato il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993 - art. 56, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 25- è stato soppresso dal d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 - ultimo periodo- disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio ( così Cass. n. 91/2004, n.
14944/2004).
Va, infine, precisato che ai sensi del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni.
In conclusione, in materia di pubblico impiego, in conseguenza del principio insuperabile sancito dal primo comma della disposizione suindicata, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103
c.c.; la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico”, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave.
Venendo al caso di specie, dalla disamina del CCNL di settore si evince che appartengono alla categoria D i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
Rientrano nel superiore livello economico D super (DS), i lavoratori che ricoprono posizioni che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, “richiedono autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione
e di coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane, iniziative di programmazione e di proposta”.
Le previsioni del contratto collettivo individuano, poi, il tratto caratterizzante il profilo di
“Collaboratore Professionale Sanitario Esperto” – collocato, appunto, nel rivendicato livello “Ds”
– nella condizione di autonomia (nell'individuazione dei problemi da risolvere, nell'adozione delle scelte opportune, nell'assunzione della responsabilità dei risultati conseguiti) nonché nella esplicazione di poteri di programmazione ed iniziativa (nella formulazione di proposte operative per la organizzazione del lavoro) che lo differenzia, pur nell'ambito della medesima categoria D, dal profilo di livello economico inferiore.
Appare quindi evidente che l'elemento discretivo tra le due categorie è rappresentato dalla maggiore discrezionalità operativa e responsabilità che caratterizzano il livello retributivo D super il quale richiede non solo l'espletamento di compiti di direzione e controllo, ma anche l'esercizio di poteri di iniziativa e proposta.
Rileva il giudicante come nel caso di ius variandi la giurisprudenza ha statuito, con considerazioni mutuabili anche al settore pubblico, che "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Mutuando le coordinate ermeneutiche sopraesposte al caso di specie osserva il giudicante come i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale non siano idonei a ritenere provato lo svolgimento, in modo prevalente e continuativo, da parte del ricorrente, delle mansioni inquadrabili nel livello D super.
In primo luogo, deve rilevarsi che i testi e hanno dichiarato di Testimone_1 Testimone_2 non aver lavorato nel medesimo reparto ove lavorava il ricorrente;
entrambi i testi hanno affermato di aver incontrato il ricorrente sporadicamente, solo quando egli svolgeva determinate attività, in particolare, quando il teste ( si recava nel reparto dialisi per accompagnare qualche Tes_1 paziente ovvero per richiedere delle consulenze specialistiche, dunque, solo per il tempo necessario a svolgere tali incombenze, o quando il teste si recava in farmacia;
analogamente il teste ha Tes_2 affermato di aver incontrato il ricorrente in occasione delle riunioni che si tenevano con la dirigenza sanitaria cui partecipavano in qualità di “coordinatori facenti funzioni” ovvero quando si recavano, unitamente al ricorrente, presso l'ufficio competente per gli ordini nonché presso la farmacia dell'ospedale per le richieste relative all'approvvigionamento dei farmaci (cfr. verbale di causa in atti). Anche le dichiarazioni rese dal teste non arrecano sufficiente conforto alla tesi Testimone_3 attorea in quanto appaiono generiche, prive di riferimenti temporali precisi;
il teste ha affermato di essere addetto, in qualità di Dirigente medico, al medesimo reparto ove lavorava il ricorrente, precisando, tuttavia, di aver avuto contatti con il solo quando “dovevo far ricoverare Pt_1 qualcuno, dovevo passare per lui, così come quando avevo bisogno della sala operatoria, di personale” ovvero quando si rivolgeva al ricorrente per “la manutenzione dei macchinari”.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi non appaiono sufficientemente circostanziate risolvendosi in affermazioni generiche in ordine ai compiti quotidianamente svolti dal ricorrente per il periodo dedotto in ricorso.
Ad ogni buon conto, ritiene il giudicante come tutte le attività ed i compiti che i testi hanno – sia pur genericamente - dichiarato aver visto svolgere al ricorrente appaiono perfettamente sussumibili nel livello di inquadramento (D).
Ed, infatti, nessuno dei testi ha riferito di compiti svolti dal lavoratore istante che determinassero una responsabilità per i risultati conseguiti né che il fosse stato chiamato a rispondere delle Pt_1 attività affidategli;
i testi non hanno, d'altra parte, affermato che il ricorrente svolgesse attività di programmazione e di formulazione di proposte per una migliore organizzazione del lavoro e per la semplificazione e snellimento delle procedure, dunque una attività di tipo prettamente propositivo diretta alla esplicazione di poteri di iniziativa tipici della declaratoria del superiore livello DS.
Le attività di coordinamento del personale, il controllo delle apparecchiature e degli ambienti,
l'attività di approvvigionamento dei farmaci appaiono, a ben vedere, attività connaturali anche alla ctg. D.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive in virtù delle dedotte mansioni superiori svolte deve essere respinta.
Va a questo punto vagliata la domanda, pure formulata in ricorso, volta al riconoscimento della indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL comparto sanità.
Orbene, sul punto va evidenziato che l'incarico di coordinamento previsto dall'art. 10 del CCNL comparto sanità – che determina l'attribuzione della relativa specifica indennità – può essere attribuito al personale della categoria D “cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed- ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabiità del proprio operato”.
Va sin da subito sottolineato come le domande formulate in ricorso si fondano su presupposti fattuali e giuridici diversi: il riconoscimento della indennità di coordinamento e dell'incarico di coordinamento non determinano automaticamente il riconoscimento dell'invocato superiore inquadramento nella categoria DS così come il mancato riconoscimento delle dedotte mansioni superiori non preclude – in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa contrattuale su richiamata – il riconoscimento della indennità di coordinamento.
L'art. 10 CCNL di ctg. prevede l'erogazione di una “specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
Va, dunque, premesso che la specifica indennità di cui all'art. 10 costituisce emolumento aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori che, pur inquadrati nell'ambito del medesimo profilo e categoria, e, quindi con la stessa retribuzione, si differenzino dai colleghi per lo svolgimento di funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale con assunzione di responsabilità (comma 1 del citato art. 10).
Trattasi, dunque, di emolumento che la contrattazione collettiva riconnette, con il ricorso di determinate condizioni, allo svolgimento di funzioni di coordinamento da parte del personale di categoria D o C.
In particolare, quanto ai lavoratori già inquadrati nella categoria D, il comma 2 prevede la corresponsione dell'indennità ai collaboratori professionali sanitari – caposala – i quali svolgessero alla data sopra indicata “reali funzioni di coordinamento” ed il comma 3 estende detto beneficio anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali, - assistenti sociali -, sempre appartenenti alla categoria D o al livello economico DS, ai quali le aziende abbiano assegnato analogo incarico di coordinamento, o mediante atto formale, o mediante conferimento di fatto.
Tanto premesso, deve ritenersi profilo pacifico tra le parti l'inquadramento del ricorrente quale collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D6, sicché occorre aver riguardo alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del cit. art. 10.
Emerge, infine, dalla documentazione in atti che l'azienda convenuta avesse formalmente conferito al ricorrente, con delibera del Direttore Generale del 24 settembre 2004, n. 352, l'incarico di coordinamento ai sensi della su richiamata disposizione normativa (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Il vaglio della documentazione versata in atti, in ordine alla quale la convenuta non ha mosso alcun tipo di contestazione, impone, dunque, di ritenere ampiamente comprovato il requisito del riconoscimento formale dell'incarico di coordinamento.
Come già evidenziato, l'attribuzione di tale incarico non è sufficiente ai fini del riconoscimento delle dedotte superiori mansioni, in assenza di prova dello svolgimento di compiti sussumibili nel superiore livello Ds, dovendosi, tuttavia, affermare il diritto del ricorrente al riconoscimento della indennità di coordinamento prevista espressamente in favore del personale di categoria D cui sia affidata la funzione di coordinamento.
In ragione dell'accoglimento parziale della eccezione di prescrizione, la domanda può essere accolta solo in relazione alla indennità maturata in relazione al periodo 2014 – 2018 nella parte fissa nella misura determinata dalla contrattazione collettiva di comparto.
Non può essere, viceversa, accolta la richiesta di condanna formulata in ricorso con specifico riferimento alla parte variabile della indennità di coordinamento.
Come già evidenziato, in ossequio alla previsione contrattuale di cui all'art. 10, comma 4, del
CCNL Comparto sanità – II° Biennio Economico 2000 – 2001, le aziende, in riferimento alla complessità dei compiti di coordinamento, possono ma non devono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità una parte variabile, essendo l'indennità di coordinamento prevista in misura fissa pari a L. 3.000.000.
L'azienda, può, altresì, prevedere, in funzione della complessità delle funzioni di coordinamento, una parte variabile della predetta indennità.
Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente non ha in alcun modo dedotto né tantomeno provato (ed Cont il dato non emerge nemmeno dalla documentazione depositata in giudizio) che l' bbia previsto, per le annualità per cui è causa, la parte variabile dell'indennità richiesta, non costituendo la stessa oggetto di un obbligo di fonte legale o contrattuale.
In conclusione, l'azienda convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad euro 7500,00 a titolo di indennità di coordinamento – parte fissa – per il periodo dal 2014 al 2018, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 7500,00, come specificato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 375/2019
TRA
rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Michela Izzo e dall'avv. p. Parte_1
unitamente ai quali elett. dom. in San Felice a Cancello alla via Napoli n. 720 Parte_2
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. Controparte_1
e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Paura unitamente al quale elett. dom. in CP_1 alla via Unità Italiana n. 28
RESISTENTE
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive – indennità di coordinamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2019 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato dell' con la qualifica di CP_2
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ed inquadramento nella categoria D, di prestare servizio presso il reparto di Nefrologia e Dialisi del P.O. Melorio, esponeva di aver svolto, a far data dal 2004, funzioni di coordinamento nonché mansioni e compiti, analiticamente descritti in ricorso, sussumibili nella superiore categoria DS della contrattazione collettiva di comparto.
Lamentava il mancato riconoscimento da parte dell' dell'inquadramento nella Controparte_1 superiore categoria D super in ragione delle mansioni in concreto svolte nonché il mancato riconoscimento della indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL Comparto sanità.
Tanto premesso chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'inquadramento nella categoria Ds con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della complessiva somma di euro 86685,76 a titolo di differenze retributive spettanti per effetto delle superiori mansioni svolte nonché a titolo di indennità di coordinamento, oltre accessori, come per legge. Vinte le spese, con attribuzione.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuta, che, preliminarmente, CP_1 eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto azionato;
nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta, espletata l'attività istruttoria, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice procedeva alla definizione del procedimento mediante sentenza.
**********
Va, in via preliminare, esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'azienda convenuta.
Orbene, rileva il giudicante come in materia di prescrizione nei rapporti di lavoro intercorrenti con le pubbliche amministrazioni non può non tenersi conto dei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che, sebbene intervenuti in casi non identici a quello in esame, dettano comunque princìpi di carattere generale applicabili alla presente controversia.
In particolare, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso di successione di contratti a termine - decorre per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione … (in tal senso, Cass.,
S.U., 28 dicembre 2023, n. 36197).
I Giudici di legittimità, richiamando il consolidato orientamento sul punto affermato dalla Consulta
(sentenza 20 novembre 1969, n. 143) hanno ribadito che la prescrizione dei diritti retributivi matura in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), nel lavoro pubblico ancorché contrattualizzato: sia nell'ipotesi di rapporto a tempo indeterminato, sia nell'ipotesi di reiterazione di rapporti a tempo determinato. E ciò sul presupposto della sua “stabilità” individuata in “una disciplina che assicuri normalmente la stabilità del rapporto e fornisca le garanzie di appositi rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione” (così Corte Cost. n. 143/1969 cit.).
Il principio – a garanzia del timore condizionante le scelte del lavoratore, quale parte debole del rapporto, di tutela dei propri diritti – è stato analogamente esteso ai rapporti di lavoro, cui siano applicabili le leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, dovendo “la seconda … considerarsi necessaria integrazione della prima, dato che una vera stabilità non si assicura se all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare” (in tal senso, Corte Costituzionale, sentenza 12 dicembre 1972, n. 174) E', tuttavia, ormai noto che, per effetto della modulazione attuata dalla legge n. 92/2012 e dal d.lgs.
23/2015, nel rapporto di lavoro privato a tempo indeterminato – in mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, con il conseguente venir meno di un regime di stabilità – sia stata ritenuta la decorrenza, per tutti i diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, del termine di prescrizione, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 6 settembre 2022, n. 26246).
I principi da ultimo affermati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro privato non sono però estendibili al rapporto di lavoro pubblico privatizzato permanendo, in quest'ultimo, tutte quelle peculiarità individuate dalla Corte Costituzionale, in relazione al previgente regime dell'impiego pubblico, come giustificative di un differente regime della prescrizione: sia in punto di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 51, comma 2, D.Lgs n. 165/2001 ed, alla attualità, articolo 63, comma 2 D.Lgs n. 165/2001), che in punto di eccezionalità del lavoro a termine (secondo la disciplina speciale dell'articolo 36 D.Lgs n. 165/2001).
Non è possibile, ad avviso della Suprema Corte, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, configurare una situazione psicologica di soggezione del cittadino verso un potere dello Stato, quale la pubblica amministrazione, nella fisiologia del sistema. Esso assicura, infatti, a tutela del lavoratore pubblico, un concreto ed efficiente assetto di stabilità del rapporto, che si articola in concorrenti profili di garanzia attraverso un articolato ed equilibrato sistema di controlli tra poteri e di bilanciamento di interessi, orientato da quello prioritario generale, fondato sui principi dello Stato costituzionale di diritto.
Se dunque, nella giurisprudenza della Corte costituzionale la stabilità o meno del lavoro costituisce un mero parametro, per rilevare l'esistenza o l'inesistenza del timore, l'esclusione in radice della sua configurabilità nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in quanto vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge, priva di alcun valore il riferimento al suddetto mutamento della disciplina della reintegrazione.
Tanto esposto, venendo alla fattispecie al vaglio del Tribunale, in applicazione dei principi giurisprudenziali su enunciati, deve essere parzialmente accolta l'eccezione di prescrizione limitatamente ai crediti retributivi asseritamente maturati dal lavoratore anteriormente alla data del
20.02.2014, atteso che il primo valido atto interruttivo va identificato con la notifica del ricorso Cont introduttivo del presente giudizio ricevuta dall' in data 20.02.2019 (cfr. doc. in atti parte convenuta).
Al riguardo, non può essere considerato valido atto interruttivo la lettera di messa in mora del 21 giugno 2016 depositata dalla parte ricorrente – peraltro avente ad oggetto esclusivamente la richiesta di riconoscimento della indennità di coordinamento ex art. 10 ccnl di categoria e non anche la domanda relativa alle differenze retributive rivendicate in ragione delle dedotte mansioni Cont superiori – in quanto non vi è prova agli atti della ricezione di tale missiva da parte dell' Ed, infatti, nella documentazione prodotta dalla parte attrice unitamente al deposito del ricorso si rinviene solo copia della ricevuta di spedizione della diffida ma non anche copia della cartolina di ricevimento.
Come è noto l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore: nel caso in esame manca la prova della legale conoscenza della lettera di messa in mora da parte dell'azienda convenuta.
Per tali ragioni, l'eccezione di prescrizione va parzialmente accolta limitatamente ai crediti retributivi asseritamente maturati dal lavoratore anteriormente alla data del 20.02.2014.
Nel merito, la domanda è solo parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Parte ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto, in fatto, funzioni di coordinamento, ai sensi dell'art. 10 del CCNL di comparto, sin dall'aprile 2004, nonché mansioni e compiti, analiticamente descritti nell'atto introduttivo, sussumibili nel superiore livello di inquadramento di cui alla categoria DS del CCNL comparto sanità.
Sulla base di tale presupposto fattuale, l'istante ha chiesto accertarsi il proprio diritto al riconoscimento delle differenze retributive maturate per le mansioni superiori in concreto svolte Cont nonché la condanna dell' al pagamento della indennità di coordinamento ai sensi dell'art. 10 del
CCNL di categoria a far data dall'anno 2004.
Partendo dall'esame della domanda volta al riconoscimento delle mansioni corrispondenti alla superiore categoria DS ed alla conseguente richiesta di condanna dell'azienda convenuta al pagamento delle relative differenze retributive, giova in diritto premettere che, qualificato il rapporto in esame come rapporto di pubblico impiego privatizzato, quanto alle mansioni, trova applicazione la disciplina introdotta dall'art. 56 del d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. n. 80 del 1998 e dall'art. 15 del d.lgs. n. 387 del 1998, attualmente art. 52 del d.lgs. n. 165/2001.
Orbene, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, “… l'esercizio di fatto di mansioni superiori non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione”.
La stessa norma, al comma 2, prevede la possibile adibizione del pubblico dipendente a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, per obbiettive esigenze di servizio, ma pone dei precisi limiti indicati nelle lettere a) e b): e cioè che vi sia una vacanza in organico, per non più di sei mesi prorogabili a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4 di detto articolo 56; e, nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. E, comunque, in queste ipotesi è previsto, al comma 4, che il lavoratore per il periodo di effettiva prestazione abbia diritto al trattamento economico previsto per la qualifica superiore.
In caso d'insussistenza dei requisiti previsti dalla disposizione (per esempio, carenza di obbiettive esigenze di servizio;
copertura del posto vacante per più di un anno), il 5° comma dell'art. 52 sancisce la nullità dell'assegnazione a mansioni di qualifica superiore, ma al lavoratore si riconosce la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore.
Essa, si ribadisce, genera il solo diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico” (da ritenersi di ampiezza inferiore rispetto all'ipotesi di svolgimento di diritto delle mansioni) per il periodo di effettiva prestazione delle stesse, a seguito della modifica dell'art. 56 del d.lgs. n.
29/1993, operata dal d.lgs. n. 387/1998, che ha abrogato la suddetta norma nella parte in cui escludeva, insieme con il diritto alla qualifica, anche quello al differenziale retributivo.
La Suprema Corte ha chiarito che il diritto ad essere compensato per lo svolgimento di mansioni superiori (nella misura stabilita specificamente dalla legge, pari alla differenza di retribuzione con la qualifica cui corrispondono le mansioni svolte di fatto) non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell'assegnazione e alle previsioni dei contratti collettivi, anche in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost., senz'altro applicabile nel pubblico impiego.
In tal senso, è stato confermato il principio di diritto secondo il quale, nel pubblico impiego privatizzato, il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dal d.lgs. n. 29 del 1993 - art. 56, comma 6, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, art. 25- è stato soppresso dal d.lgs. n. 387 del 1998, art. 15, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6 - ultimo periodo- disposta dalla nuova norma è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e quindi in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio ( così Cass. n. 91/2004, n.
14944/2004).
Va, infine, precisato che ai sensi del comma 3° dell'art. 52, costituisce esercizio di mansioni superiori solo l'attribuzione in “modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti” propri di dette mansioni.
In conclusione, in materia di pubblico impiego, in conseguenza del principio insuperabile sancito dal primo comma della disposizione suindicata, va sempre escluso, anche nei casi di un uso scorretto dello ius variandi, che si venga a produrre l'effetto di stabilizzazione di cui all'art. 2103
c.c.; la nullità dell'assegnazione al di fuori delle ipotesi consentite la rende improduttiva di effetti giuridici e genera solo il diritto del lavoratore alla “differenza di trattamento economico”, fermo restando la responsabilità del dirigente che ha disposto l'assegnazione invalida per dolo o colpa grave.
Venendo al caso di specie, dalla disamina del CCNL di settore si evince che appartengono alla categoria D i “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale.
Rientrano nel superiore livello economico D super (DS), i lavoratori che ricoprono posizioni che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, “richiedono autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione, funzioni di direzione
e di coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane, iniziative di programmazione e di proposta”.
Le previsioni del contratto collettivo individuano, poi, il tratto caratterizzante il profilo di
“Collaboratore Professionale Sanitario Esperto” – collocato, appunto, nel rivendicato livello “Ds”
– nella condizione di autonomia (nell'individuazione dei problemi da risolvere, nell'adozione delle scelte opportune, nell'assunzione della responsabilità dei risultati conseguiti) nonché nella esplicazione di poteri di programmazione ed iniziativa (nella formulazione di proposte operative per la organizzazione del lavoro) che lo differenzia, pur nell'ambito della medesima categoria D, dal profilo di livello economico inferiore.
Appare quindi evidente che l'elemento discretivo tra le due categorie è rappresentato dalla maggiore discrezionalità operativa e responsabilità che caratterizzano il livello retributivo D super il quale richiede non solo l'espletamento di compiti di direzione e controllo, ma anche l'esercizio di poteri di iniziativa e proposta.
Rileva il giudicante come nel caso di ius variandi la giurisprudenza ha statuito, con considerazioni mutuabili anche al settore pubblico, che "nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda." (Cass., sez. L, 30.10.2008, n. 26234; Cass., sez. L, 27.09.2010, n. 20272).
Mutuando le coordinate ermeneutiche sopraesposte al caso di specie osserva il giudicante come i dati conoscitivi offerti dalla prova testimoniale non siano idonei a ritenere provato lo svolgimento, in modo prevalente e continuativo, da parte del ricorrente, delle mansioni inquadrabili nel livello D super.
In primo luogo, deve rilevarsi che i testi e hanno dichiarato di Testimone_1 Testimone_2 non aver lavorato nel medesimo reparto ove lavorava il ricorrente;
entrambi i testi hanno affermato di aver incontrato il ricorrente sporadicamente, solo quando egli svolgeva determinate attività, in particolare, quando il teste ( si recava nel reparto dialisi per accompagnare qualche Tes_1 paziente ovvero per richiedere delle consulenze specialistiche, dunque, solo per il tempo necessario a svolgere tali incombenze, o quando il teste si recava in farmacia;
analogamente il teste ha Tes_2 affermato di aver incontrato il ricorrente in occasione delle riunioni che si tenevano con la dirigenza sanitaria cui partecipavano in qualità di “coordinatori facenti funzioni” ovvero quando si recavano, unitamente al ricorrente, presso l'ufficio competente per gli ordini nonché presso la farmacia dell'ospedale per le richieste relative all'approvvigionamento dei farmaci (cfr. verbale di causa in atti). Anche le dichiarazioni rese dal teste non arrecano sufficiente conforto alla tesi Testimone_3 attorea in quanto appaiono generiche, prive di riferimenti temporali precisi;
il teste ha affermato di essere addetto, in qualità di Dirigente medico, al medesimo reparto ove lavorava il ricorrente, precisando, tuttavia, di aver avuto contatti con il solo quando “dovevo far ricoverare Pt_1 qualcuno, dovevo passare per lui, così come quando avevo bisogno della sala operatoria, di personale” ovvero quando si rivolgeva al ricorrente per “la manutenzione dei macchinari”.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi non appaiono sufficientemente circostanziate risolvendosi in affermazioni generiche in ordine ai compiti quotidianamente svolti dal ricorrente per il periodo dedotto in ricorso.
Ad ogni buon conto, ritiene il giudicante come tutte le attività ed i compiti che i testi hanno – sia pur genericamente - dichiarato aver visto svolgere al ricorrente appaiono perfettamente sussumibili nel livello di inquadramento (D).
Ed, infatti, nessuno dei testi ha riferito di compiti svolti dal lavoratore istante che determinassero una responsabilità per i risultati conseguiti né che il fosse stato chiamato a rispondere delle Pt_1 attività affidategli;
i testi non hanno, d'altra parte, affermato che il ricorrente svolgesse attività di programmazione e di formulazione di proposte per una migliore organizzazione del lavoro e per la semplificazione e snellimento delle procedure, dunque una attività di tipo prettamente propositivo diretta alla esplicazione di poteri di iniziativa tipici della declaratoria del superiore livello DS.
Le attività di coordinamento del personale, il controllo delle apparecchiature e degli ambienti,
l'attività di approvvigionamento dei farmaci appaiono, a ben vedere, attività connaturali anche alla ctg. D.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la domanda diretta al riconoscimento delle differenze retributive in virtù delle dedotte mansioni superiori svolte deve essere respinta.
Va a questo punto vagliata la domanda, pure formulata in ricorso, volta al riconoscimento della indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL comparto sanità.
Orbene, sul punto va evidenziato che l'incarico di coordinamento previsto dall'art. 10 del CCNL comparto sanità – che determina l'attribuzione della relativa specifica indennità – può essere attribuito al personale della categoria D “cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed- ove articolata al suo interno - di pari livello economico, con assunzione di responsabiità del proprio operato”.
Va sin da subito sottolineato come le domande formulate in ricorso si fondano su presupposti fattuali e giuridici diversi: il riconoscimento della indennità di coordinamento e dell'incarico di coordinamento non determinano automaticamente il riconoscimento dell'invocato superiore inquadramento nella categoria DS così come il mancato riconoscimento delle dedotte mansioni superiori non preclude – in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa contrattuale su richiamata – il riconoscimento della indennità di coordinamento.
L'art. 10 CCNL di ctg. prevede l'erogazione di una “specifica indennità per coloro cui sia affidata la funzione di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione nonché del personale appartenente allo stesso o ad altro profilo anche di pari categoria ed – ove articolata al suo interno – di pari livello economico, con assunzione di responsabilità del proprio operato. L'indennità di coordinamento si compone di una parte fissa ed una variabile.
2. In prima applicazione l'indennità di funzione di coordinamento - parte fissa - con decorrenza 1 settembre 2001, è corrisposta in via permanente ai collaboratori professionali sanitari – caposala - già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di L.
3.000.000 cui si aggiunge la tredicesima mensilità.
3. L'indennità di cui al comma 2 – sempre in prima applicazione - compete in via permanente - nella stessa misura e con la medesima decorrenza anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline nonchè ai collaboratori professionali – assistenti sociali - già appartenenti alla categoria D, ai quali a tale data le aziende abbiano conferito analogo incarico di coordinamento o, previa verifica, ne riconoscano con atto formale lo svolgimento al 31 agosto 2001. Il presente comma si applica anche ai dipendenti appartenenti al livello economico Ds, ai sensi dell'art. 8, comma 5.
4. Le aziende, in connessione con la complessità dei compiti di coordinamento, possono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità di funzione di coordinamento, una parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori L. 3.000.000, finanziabile con le risorse disponibili nel fondo dell'art. 39 del CCNL 7 aprile 1999.
5. L'indennità di coordinamento attribuita al personale dei profili interessati successivamente alla prima applicazione è revocabile in entrambe le componenti con il venir meno della funzione o anche a seguito di valutazione negativa.
Va, dunque, premesso che la specifica indennità di cui all'art. 10 costituisce emolumento aggiuntivo riconosciuto ai lavoratori che, pur inquadrati nell'ambito del medesimo profilo e categoria, e, quindi con la stessa retribuzione, si differenzino dai colleghi per lo svolgimento di funzioni di coordinamento delle attività dei servizi di assegnazione, nonché del personale con assunzione di responsabilità (comma 1 del citato art. 10).
Trattasi, dunque, di emolumento che la contrattazione collettiva riconnette, con il ricorso di determinate condizioni, allo svolgimento di funzioni di coordinamento da parte del personale di categoria D o C.
In particolare, quanto ai lavoratori già inquadrati nella categoria D, il comma 2 prevede la corresponsione dell'indennità ai collaboratori professionali sanitari – caposala – i quali svolgessero alla data sopra indicata “reali funzioni di coordinamento” ed il comma 3 estende detto beneficio anche ai collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline, nonché ai collaboratori professionali, - assistenti sociali -, sempre appartenenti alla categoria D o al livello economico DS, ai quali le aziende abbiano assegnato analogo incarico di coordinamento, o mediante atto formale, o mediante conferimento di fatto.
Tanto premesso, deve ritenersi profilo pacifico tra le parti l'inquadramento del ricorrente quale collaboratore professionale sanitario infermiere categoria D6, sicché occorre aver riguardo alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del cit. art. 10.
Emerge, infine, dalla documentazione in atti che l'azienda convenuta avesse formalmente conferito al ricorrente, con delibera del Direttore Generale del 24 settembre 2004, n. 352, l'incarico di coordinamento ai sensi della su richiamata disposizione normativa (cfr. doc. in atti prod.ne parte ricorrente).
Il vaglio della documentazione versata in atti, in ordine alla quale la convenuta non ha mosso alcun tipo di contestazione, impone, dunque, di ritenere ampiamente comprovato il requisito del riconoscimento formale dell'incarico di coordinamento.
Come già evidenziato, l'attribuzione di tale incarico non è sufficiente ai fini del riconoscimento delle dedotte superiori mansioni, in assenza di prova dello svolgimento di compiti sussumibili nel superiore livello Ds, dovendosi, tuttavia, affermare il diritto del ricorrente al riconoscimento della indennità di coordinamento prevista espressamente in favore del personale di categoria D cui sia affidata la funzione di coordinamento.
In ragione dell'accoglimento parziale della eccezione di prescrizione, la domanda può essere accolta solo in relazione alla indennità maturata in relazione al periodo 2014 – 2018 nella parte fissa nella misura determinata dalla contrattazione collettiva di comparto.
Non può essere, viceversa, accolta la richiesta di condanna formulata in ricorso con specifico riferimento alla parte variabile della indennità di coordinamento.
Come già evidenziato, in ossequio alla previsione contrattuale di cui all'art. 10, comma 4, del
CCNL Comparto sanità – II° Biennio Economico 2000 – 2001, le aziende, in riferimento alla complessità dei compiti di coordinamento, possono ma non devono prevedere in aggiunta alla parte fissa dell'indennità una parte variabile, essendo l'indennità di coordinamento prevista in misura fissa pari a L. 3.000.000.
L'azienda, può, altresì, prevedere, in funzione della complessità delle funzioni di coordinamento, una parte variabile della predetta indennità.
Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente non ha in alcun modo dedotto né tantomeno provato (ed Cont il dato non emerge nemmeno dalla documentazione depositata in giudizio) che l' bbia previsto, per le annualità per cui è causa, la parte variabile dell'indennità richiesta, non costituendo la stessa oggetto di un obbligo di fonte legale o contrattuale.
In conclusione, l'azienda convenuta deve essere condannata al pagamento, in favore del ricorrente, della somma pari ad euro 7500,00 a titolo di indennità di coordinamento – parte fissa – per il periodo dal 2014 al 2018, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo. Le spese di lite si compensano integralmente tra le parti in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, condanna l' al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 7500,00, come specificato in motivazione, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo;
b) rigetta nel resto la domanda;
c) compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni