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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/02/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 5828 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con il patrocinio degli Avvti Anna Rita Scioscia e Parte_1
Emanuela Curto ed elettivamente dom.to presso la seconda, come da procura in atti
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'Avv. Sara Menichetti presso la CP
quale è elettivamente dom.ta, come da procura in atti
APPELLATA
E
proprio ex art 86 cpc ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio
E con l'intervento del P.G. in sede
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n
15284/23 pronunciata nel giudizio n 18849/2018 rgac, pubblicata il
25/10/2023 e notificata il 26/10/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Roma
. ha, con sentenza non definitiva del 26/3/2019, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Roma il 22/5/2013 tra le parti,
. ha dichiarato la decadenza dell' dalla responsabilità genitoriale T_
sui figli (2011) e (2012) che ha affidato al Servizio Per_1 R_
Sociale che aveva già in carico il nucleo familiare, esplicitando i relativi poteri -assumere le decisioni di maggiore rilievo quanto ad istruzione,
educazione, residenza, salute, scelta della attività sportiva e di svago,
tenere e curare i rapporti con gli istituti scolastici frequentati dai minori, prendere contatto con il per l'attivazione di un servizio di Pt_2
educativa domiciliare, porre in essere tutti gli ulteriori interventi integrati ritenuti necessari quali i percorsi di sostegno alla genitorialità,
percorsi psicoterapeutici individuali, i percorsi terapeutici per i minori,
monitorare le condizioni dei minori e del nucleo familiare ed il rispetto delle statuizioni del presente provvedimento, vigilare sull'eventuale ricomparsa della figura paterna nella vita dei minori, segnalando alle parti o al PM la necessità di attivarsi per una eventuale modifica delle condizioni qui stabilite, inviare al PM una relazione di aggiornamento con cadenza quadrimestrale, segnalare immediatamente eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio che richiedano un sollecito intervento dell'autorità giudiziaria nonché la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale od al contrario la possibilità di revocare le limitazioni della responsabilità ivi disposte-,
. ha mantenuto ferma la collocazione prevalente dei minori presso la casa materna,
. ha, fermi per il passato i provvedimenti vigenti, posto a carico dell' un assegno di € 550 mensili per il mantenimento dei figli T_
(oltre al 50% delle spese straordinarie per essi occorrenti) ed un assegno divorzile di € 200 mensili,
. ha compensato le spese di lite, ripartendo al 50% quelle di CTU.
Nella sentenza si legge che
. sebbene i coniugi provengano da una separazione consensuale,
l'insorta situazione di accesa conflittualità ha indotto il coinvolgimento del Servizio Sociale, l'espletamento di una consulenza tecnica e la nomina del curatore speciale,
. il padre ha mancato di partecipare alla fase finale delle operazioni peritali, astenendosi, dal novembre 2022, da qualsiasi attività difensiva, condotta che è stata letta quale indice del “profondo difetto rispetto ad una reale motivazione nel mantenere o ricostruire un buon legame con i figli” e cui si è associata la radicale scomparsa del padre dalla vita dei figli, oltre che la cessazione da parte sua di ogni forma di contribuzione al loro sostentamento,
. la ctu ha posto in evidenza un “miglior funzionamento” genitoriale della madre che pur presenta delle fragilità, visto che la ha CP
dimostrato di non essere in grado di intercettare i bisogni evolutivi dei figli, cui antepone costantemente le proprie rivendicazioni nei riguardi della figura paterna, e presentato discontinuità e tendenza a generare richieste urgenti senza poi rapportarsi ad esse in modo conseguente, con totale assenza della funzione normativa genitoriale ed effetto complessivamente confusivo per i figli,
. il curatore speciale ha concluso per il mantenimento del collocamento dei minori presso l'abitazione materna con affidamento al Servizio sociale ed attivazione del SISMIF, al contempo invocando provvedimenti limitativi della responsabilità paterna, responsabilità la cui titolarità ha ritenuto debba restare in capo alla madre,
. quanto alle statuizioni economiche, a) l -dipendente di una T_
tipografia appartenente alla propria famiglia- percepiva nell'anno 2020
emolumenti variabili tra i 1.200 e i 2.000 euro mensili circa (analoghi a quelli che aveva dichiarato di percepire in fase di separazione), per poi essere collocato in cassa integrazione nel corso del periodo dell'emergenza pandemica (da dicembre 2020); pur mancando informazioni relative al successivo sviluppo della situazione, è da ritenere, visto che la parte datoriale è rappresentata da membri della sua stessa famiglia, che -cessato il periodo emergenziale- abbia ripreso a lavorare in posizione analoga alla precedente, b) la che in CP
occasione della separazione consensuale percepiva euro 950 netti mensili, risultava priva di occupazione, trovandosi a vivere grazie all'aiuto ricevuto dai propri familiari.
Ha proposto appello l' (classe 1970), asserendo che T_
. il deducente, cui non può essere contestato il disinteresse per il procedimento, ha subito un crollo psichico ed emotivo “causato dall'essersi sentito abbandonato e demotivato all'interno di un procedimento che, nato per sciogliere il vincolo matrimoniale (quasi certamente) alle stesse condizioni della separazione avvenuta solo pochi mesi prima, si è trasformato in una battaglia per il mantenimento della potestà genitoriale e per le condizioni economiche”; al tracollo ha contribuito anche l'impedimento alla frequentazione dei figli da parte dei familiari della cui “è seguita anche denuncia per aggressione CP
nei confronti dell' agli atti - da parte dell'ex cognato, CP_3 CP_4
,
[...]
. la sua situazione economica e reddituale, ampiamente documentata quanto al periodo 2017/2021, è peggiorata anche perché da gennaio
2023 e attualmente, il deducente è senza lavoro,
. egli ha sempre provveduto puntualmente a corrispondere il mantenimento ai propri figli “sin dall'allontanamento dell'abitazione coniugale ad aprile 2016 e prima del provvedimento di separazione nonché a corrispondere le somme autorizzate dall'INPS quali assegni familiari […] nonostante la sua situazione di Cassa integrazione da marzo 2020 a dicembre 2021”, cosa che non ha impedito alla di CP
denunciarlo, nel settembre 2020, per omessa corresponsione, ciò “cui è seguito un procedimento tutt'ora in corso, ancorché infondato in fatto ed in diritto”,
. come da CU anno 2021, il suo reddito ammontava ad euro 16.770
lordi, oltre Cassa integrazione percepita di euro 4.708, risultando un reddito netto di euro 1.302 mensili, sicchè detratti, “il mantenimento, la locazione dell'immobile e il vitto, è facilmente deducibile che non riusciva ad arrivare alla fine del mese senza dover ricorrere all'aiuto dei genitori anziani”; al momento, l'unica fonte di reddito è data dall'indennità di disoccupazione di euro 938 mensili, con cui si trova a far fronte anche ai costi ed impegni economici connessi al processo,
mentre la che ha sempre usufruito del patrocinio gratuito, CP
. attualmente, la risiede in una casa occupata, risultando munita CP
del reddito di cittadinanza, e, pur essendo in giovane età e avendo con un titolo di studio -ha lavorato in precedenza in un ospedale- non si è attivata dal licenziamento del giugno 2016, peraltro dovuto a motivi disciplinari e non a ridimensionamento aziendale, dimenticando oltretutto di dire che “ha ricevuto nello stesso periodo un arretrato di assegni familiari di circa 3.000,00 ed il TFR per gli anni di lavoro”; la stessa “ha omesso di attivarsi per richiedere gli assegni familiari nonostante fosse in possesso di tutta la documentazione firmata dal sig. per consentirle di presentare la richiesta all'Inps”, assegni T_
recuperati grazie al deducente che ha poi girato l'intera somma alla ex coniuge, da febbraio 2023 percettrice dell'assegno unico per euro 350
mensili,
. alla non spetta l'assegno, “considerato che oggi entrambi i CP
soggetti sono disoccupati e si sostengono attraverso gli strumenti di assistenza e/o previdenza, sono entrambi in salute e nella stessa possibilità di trovare un'occupazione confacente con le proprie capacità
e la propria formazione”,
. quanto alla decadenza, essa è intervenuta quando il deducente aveva avviato un percorso di ricostruzione personale e del rapporto familiare, ponendosi “come eccessivamente punitiva rispetto ad un momento, isolato e di brevissima durata, di crisi, peraltro mal gestita da tutti i soggetti investiti della questione”: nonostante singoli episodi di mal comprensione e difficoltà, i figli hanno sempre potuto contare sul padre e da ultimo, “cosa che non accadeva da molto tempo, cercano il padre,
lo chiamano, hanno il desiderio di trascorrere del tempo con lui, e il suo negarsi in virtù della sentenza in atto, provoca dispiaceri e disperazioni nei figli”; il deducente “si rende disponibile a un ulteriore percorso con gli assistenti sociali che già in atti hanno rilevato criticità di entrambi i genitori”,
. si impone la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza, visto che il deducente si trova senza lavoro, pendendo “il procedimento esecutivo finalizzato ad ottenere il Tfr, […] a seguito di opposizione,
tali somme non sono nella disponibilità dello stesso e non lo saranno per lungo tempo”.
Ha chiesto alla Corte 1) in via pregiudiziale e cautelare (anche inaudita altera parte) sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata ovvero sospendere parzialmente la stessa, quanto meno con riferimento alle somme mensili eccedenti € 200, 2) in via principale e nel merito: revocare l'assegno divorzile e il provvedimento di decadenza, ripristinando la responsabilità genitoriale del deducente, 3) in via istruttoria, ammettere le “istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado”.
Il 23/5/2024 è pervenuto l'aggiornamento del Servizio Sociale (di seguito per brevità anche solo “SS”), nel quale si legge che
. la conflittualità tra i due genitori non permette ai minori di essere seguiti in modo adeguato e l'affidamento al SS, con conservazione della titolarità della responsabilità genitoriale in capo alla madre, risulta di difficile implementazione, vista la fragilità della nel gestire la CP
conflittualità con l'ex marito e simultaneamente nel mantenersi figura genitoriale autorevole, soprattutto con R_
. quest'ultimo, che sembrerebbe coinvolto nel conflitto genitoriale, sostenendo esclusivamente il padre, avrebbe iniziato ad assumere atteggiamenti aggressivi nei confronti di madre e sorella indotti dalla manipolazione paterna, a detta della CP
. anche il padre ha difficoltà a comprendere il ruolo del Servizio Sociale affidatario, tant'è che interagisce poco, adducendo di essere sempre molto impegnato con il lavoro, e, sebbene dichiarato decaduto, ha continuato a richiedere "autorizzazioni" al SS per vedere i figli o portare a visita ortopedica;
con riferimento a quest'ultima, la ha, R_ CP
inizialmente, riconosciuto all capacità nel riconoscere le T_
difficoltà fisiche del figlio per poi sminuire la problematica, asserendo che "è di famiglia" e negare il consenso, nel contempo manifestando l'intenzione di sottoporre prima il figlio a visita pediatrica e nel contempo difficoltà a causa degli impegni lavorativi oltre che la necessità di “concentrar[si] sul mancato versamento del mantenimento da parte dell' , T_
. in relazione all'aspetto economico, la è stata più volte invitata a CP
richiedere l'Assegno di Inclusione Sociale, ma l'interessata ha dapprima lamentato che "l'appuntamento al CAF è lontano" per poi addurre di dover ritirare la carta d'identità che ha smarrito ciò che le preclude anche il proposto inserimento in un progetto di tirocini formativi;
la ha dichiarato di svolgere lavori di pulizia saltuari e ha chiarito di CP
stanca di questa situazione, sentendosi "svilita" come mamma>,
aggiungendo che non intende più andare dallo psicologo, della disponibilità data in precedenza, perché non voglio più stare dietro a queste cose, non tolgo tempo alla mia vita perché il sistema non funziona>; la appare assente nelle interlocuzioni con la scuola di CP
che ha un comportamento non idoneo al contesto scolastico, fa R_
molte assenze e ritardi e appare stanco, visto che, per come dallo stesso riferito, fa tardi la sera per usare l'app TikTok,
. quanto al compito demandato al SS di vigilare sull'eventuale ricomparsa della figura patema nella vita dei minori, la riferisce CP
che il padre non rispetta il calendario, comunicando direttamente con i minori, tant'è che la predetta ha chiesto “di obbligare il padre a comunicare con me gli orari dei bambini”,
. conclusivamente, l'ingestibile conflitto genitoriale che coinvolge inevitabilmente i minori, in particolare , e l'esigenza di evitare R_
spazi di interpretabilità del ruolo del SS, sarebbe opportuna la nomina di Tutore e Curatore Speciale, associata ad una valutazione delle competenze genitoriali di entrambi i genitori, “considerando che i minori hanno ripreso una frequentazione, seppur non chiara in termini di tempistiche, con il padre”.
Preso atto di quanto sopra, questa Corte ha disposto l'anticipazione dell'udienza.
Costituendosi, il Curatore speciale dei minori ha rappresentato che le argomentazioni dell' che, oltretutto, non ha mai avuto un T_
rapporto significativo con i figli che si rifiutavano di vedere il padre a causa dell'abuso da parte dello stesso di bevande alcoliche, appaiono del tutto generiche in punto di decadenza dalla responsabilità
genitoriale, in quanto prescindono totalmente dalla reale situazione determinata dalle condotte dello stesso interessato, condotte cui non si fa alcun riferimento neppure per giustificare l'assenza contestatagli. Ha
aggiunto che l sembrerebbe aver ripreso a vedere i figli Pt_3
peraltro senza alcuna regolamentazione, ciò che, come riportato dai
Servizi, ha riacutizzato la conflittualità tra le parti e le difficoltà della già evidenziate in CTU, inducendo il SS a segnalare al PMM le CP
difficoltà di gestione del nucleo ed a chiedere la nomina di un Tutore:
il TMM ha nominato un curatore -l'Avv. Vrenna- che ha tentato di incontrare i minori, senza riuscirvi in quanto la non si è resa CP
disponibile, di fatto non rendendo possibile tale incontro. Riservando il deposito di memoria all'esito dell'incontro con i minori, ha concluso per la conferma della sentenza.
La costituendosi il 10/10/2024, ha dedotto CP
. quanto alle statuizioni economiche, che l' i) ha tenuto una T_
condotta processuale omissiva e, da novembre 2022, ha anche smesso di difendersi nel procedimento ed è letteralmente scomparso dal procedimento, tant'è che è arrivato a revocare il mandato al suo legale,
ii) non offre documentazione attestante le sue condizioni psichiche,
risultando il suo un tentativo di eludere gli obblighi di contribuzione, visto che se “avesse depositato la documentazione bancaria ed economica a lui riconducibile, si sarebbero anche potute osservare le sue considerevoli risorse economiche”, iii) nel gennaio 2023,
sarebbe strumentalmente fatto licenziare dall'azienda di famiglia
“TI ND” S.r.l. per la quale ha sempre lavorato e da cui il medesimo percepiva uno stipendio di € 1.570,00 netti al mese, pur di dimostrare la propria fittizia incapienza economica>, iv) il documento n. 5, denominato “copia del ricorso per decreto ingiuntivo per il TFR non corrisposto” non è provato “sia stato effettivamente depositato in
Tribunale (non è presente neanche la firma digitale del legale che attesterebbe il deposito né tantomeno una data di riferimento), v) a dispetto dell'asserita esposizione debitoria, “non avrebbe alcuna difficoltà a disporre di somme di denaro, anche consistenti, grazie alle elargizioni che nel tempo gli ha fatto la propria famiglia, famiglia molto benestante, tanto che i nonni paterni abitano alle porte di Roma in una villa con piscina”, vi) pur affermando che la Certificazione Unica 2021
riporta un reddito di € 16.770 lordi, produce la Certificazione Unica
2023 (cfr. doc. 3 di controparte) in cui figura un reddito annuo di €
27.865,96, sicchè risulta aver sospeso la contribuzione nel 2022 e cioè
quando vedeva accrescere il reddito, vii) a dispetto dell'affermazione secondo la quale sarebbe “ancora alla ricerca di una nuova occupazione”, risulta essersi “in numerose occasioni […] negato al Servizio sociale proprio per impegni lavorativi, come riportato nella relazione del Servizio sociale del 23 maggio 2024 (cfr. pag. 3)
depositata in atti”; che la deducente viii) è disoccupata ormai dal 2016
e non percepisce reddito, “in quanto a causa dell'ostruzionismo del signor non ha neanche mai potuto avviare le pratiche per T_
richiedere di percepire il reddito di cittadinanza”, ix) non riesce ad
“avere un lavoro stabile e duraturo, dovendo la stessa sopperire continuamente alle assenze dell'Appellante e ai suoi repentini ed improvvisi cambi di programma circa l'esercizio del proprio diritto di visita verso i figli”, x) deve ricorrere all'aiuto economico della madre,
. quanto alla decadenza, che xi) la ctu ha appurato l'inadeguatezza genitoriale della controparte, segnalando che “il rifiuto di ogni responsabilità, che proiettivamente attribuisce all'altro, rappresenta un meccanismo che lo autoassolve attraverso un processo negatorio e autoindulgente”, ciò che costituisce un limite evidente alle competenze paterne, perché il sottrarsi ad un contesto “al quale lo stesso ha richiesto di intervenire […] lascia importanti interrogativi sulla coerenza delle sue aspettative e sulla consapevolezza relativa al suo ruolo”, xii)
conseguentemente, non è concentrato sulla “natura della sua relazione con i figli anche per quello che lui stesso può mettere in gioco”, mentre si sofferma su aspetti epidermici e denigratori della figura materna, che a suo dire pretende inopportunamente, finendo col delegittimarla rispetto ai figli, xiii) quanto sopra è indice di difetto di una reale motivazione nel mantenere o ricostruire un buon legame con i figli e di una scarsa consapevolezza circa il contesto della valutazione con le implicazioni che da essa possono derivare, xiv) l' al momento, T_ non esercita il proprio diritto di visita dei figli con regolarità e nei giorni ed agli orari stabiliti, non corrisponde con regolarità il contributo mensile necessario al mantenimento ordinario dei minori e mai ha corrisposto l'assegno divorzile, non ha mai corrisposto la quota a lui spettante delle spese straordinarie, non ha seguito nessuno dei percorsi di sostegno indicati dal CTU in sede di operazioni peritali;
non collabora con il Servizio sociale,
. quanto alla propria adeguatezza genitoriale, che la deducente xv)
secondo il ctu, “è probabilmente in grado di funzionare meglio del sig. se non dovesse costantemente interfacciarsi con lui”, xvi) ha T_
dichiarato di aderire agli interventi a sostegno del nucleo familiare proposti dal CTU ed in particolare, al percorso di sostegno alla genitorialità da effettuarsi presso il Centro Famiglie del X Municipio,
percorso proficuamente intrapreso con una psicoterapista privata vista la totale assenza del padre dei minori, xvii) ha attraversato difficoltà
temporanee, visto che le criticità scolastiche evidenziate nella relazione del Servizio sociale del 23 maggio 2024 risultano superate, tant'è che
, in particolare, è stato promosso all'anno successivo e sta R_
frequentando le lezioni con serenità, che i problemi di relazione con la scuola erano legati alla rottura del cellulare, cellulare riacquistato, non appena avuta una piccola disponibilità economica, dall'esponente che ha “potuto riprendere le giustificazioni per i figli attraverso l'applicazione del registro elettronico”.
Ha chiesto il rigetto dell'avverso appello, con vittoria di spese. Il 22/10/24 è pervenuto nuovo aggiornamento del SS che ha rappresentato che
. sono stati svolti colloqui con entrambi i curatori speciali, il curatore
Avv. Vrenna ha effettuato un colloquio con i minori in data 10/10/2024
e il SS ha svolto un colloquio con la madre dei minori che ha riferito di aver presentato domanda di invalidità per un problema alla gamba e, contestualmente, di aver richiesto l'ADI nel mese di giugno scorso, rappresentando che, dalla segnalazione al PMM da parte del SS,
l presenterebbe cambiamenti positivi, seppur mantenendo T_
modalità non consone secondo il suo parere -ad esempio, continuando a comunicare direttamente con i figli, senza coinvolgere la madre, e ad incontrare i figli senza un giorno prestabilito-, e complessivamente risulterebbe diminuito l'“attrito” nel rapporto con l'ex marito,
. nella stessa giornata è stato effettuato un colloquio con l che T_
ha riferito di andare d'accordo con la -tanto da arrivare a CP
pernottare presso di lei con allusione alla possibilità di una riappacificazione sentimentale, prontamente smentita dall'interessata-,
che vive insieme ad un suo amico, conosciuto circa tre anni fa, in via
Umberto Saba, 46 (Municipio IX di Roma), che frequenta entrambi i suoi figli e la che va d'accordo anche con la nonna materna, che CP
la conflittualità genitoriale è scomparsa dall'inizio dell'estate,
. di i genitori hanno riferito che si è “calmato”, aggiungendo il R_
padre di averlo visto più curato e seguito dalla madre nell'aspetto scolastico la cui relazione è al momento attesa,
. i minori in sede di colloquio hanno riferito di essere sereni e consapevoli della situazione familiare e delle risorse personali di entrambi i genitori, aggiungendo di aver vissuto come un'ingerenza il colloquio con il curatore speciale perchè si sentono in grado di trovare autonomamente un equilibrio relazionale con le due figure genitoriali,
comprendendone i limiti e facendo conto sulle proprie risorse,
. è auspicabile una valutazione delle competenze genitoriali per entrambi padre e madre, vista la ripresa dei rapporti padre/figli e onde valutarne l'andamento, mentre, quanto all'attivazione di un SISMIF, il nucleo è attualmente in lista d'attesa.
E' pervenuto il parere del PG.
Con note del 22/11/2024, la ha insistito nelle conclusioni prese, CP
adducendo che controparte, che nessuna attività ha compiuto dopo la costituzione, persiste nel non depositare documentazione reddituale e bancaria e che il procedimento dinanzi al TMM si è chiuso il
29/10/2024 con la declaratoria di incompetenza funzionale, stante la pendenza dell'odierno procedimento, non ritenendo quel Giudice di assumere alcun provvedimento urgente sulla responsabilità genitoriale.
Con note del 24/12/2024, la ha insistito nelle conclusioni prese. CP
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 23/1/2025
con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 12/1/2025, la Curatrice ha rappresentato di aver avuto il
9/1/2025 un colloquio con i minori, apparsi nell'occasione più sereni, minori che hanno riferito di incontrare il padre la domenica, più
frequentemente e più saltuariamente e di voler R_ Per_1
continuare con le modalità implementate essendo in grado di gestire in modo autonomo il rapporto e non ponendo la madre alcun ostacolo. Ha concluso, auspicando che siano i minori a decidere la frequentazione col padre e chiedendo, visti il persistere delle difficoltà della e la CP
mancanza di percorso/cambiamento del padre, la conferma della sentenza.
Con note del 22/1/2025, l' ha insistito nelle conclusioni T_
rassegnate, deducendo che non si vuole tenere conto dello sforzo di recupero del rapporto con i figli e dei risultati raggiunti, che, nonostante il reperimento di un'occupazione, non è in grado di far fronte all'assegno per la moglie, peraltro è inoccupata solo per mancanza di volontà, che controparte non può contestare al deducente, a termine ancora pendente per i depositi, una scorretta condotta processuale e che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà “al momento del presente deposito, non è ancora disponibile”, a differenza delle “buste paga” e della movimentazione conto corrente” che sono allegate alla memoria.
Con note del 22/1/2025, la ha segnalato che la controparte ha CP
omesso tutti gli atti difensivi successivi al ricorso in appello e l'effettuazione di disclosure economica aggiornata, chiedendo l'accoglimento delle istanze già formulate.
L'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione è assorbita, dovendosi procedere all'esame del merito delle domande svolte.
Per quel che concerne le “istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado”, va osservato che, ove la richiesta si riferisca alla prova testimoniale dedotta nella memoria ex art 183, comma 6, n 2, cpc, -il che già non sarebbe sufficiente, peraltro, a devolvere al Giudice d'appello la questione, essendo allo scopo indispensabile che l'appellante proponga una specifica impugnazione (cfr Cass
18742/2016)- non può accedersi a quanto richiesto visto che l'interessato non ha, in vista della decisione, reiterato, pur avendo il
Giudice espressamente disatteso le istanze di prova orale, le conclusioni istruttorie.
Venendo al capo relativo alla pronuncia della decadenza che l' T_
vorrebbe veder revocata, va segnalato che
. l'appellante si è distinto per un atteggiamento assente e deresponsabilizzato, risultando centrato sull'unica preoccupazione di giustificare la sua posizione o dimostrare quelle che a suo parere sono menzogne riferite dalla su di lui, ciò che, per un verso, fa dubitare CP_5
della sua reale motivazione nell'avere un buon legame con i figli e della sua consapevolezza nella valutazione del contesto e delle implicazioni conseguenti e, per l'altro, prelude alla mancanza di un processo dinamico orientato alla soddisfazione dei bisogni dei figli,
. l' non ha dimostrato di aver efficacemente intrapreso alcun T_
percorso di cambiamento, 1) astenendosi dal comprovare il “crollo psichico”, in tesi responsabile della sua scelta di non partecipare al giudizio dal novembre 2022 e di non presenziare all'incontro conclusivo programmato con ctu e legali -nel quale si sarebbero individuati “gli interventi più appropriati da adottare” (cfr ctu pag 41)-
, nonché della scelta di rinunciare ad incontrare i figli, 2) dichiarandosi,
nel ricorso in appello, disponibile ad un “ulteriore percorso con gli assistenti sociali che già in atti hanno rilevato criticità di entrambi i genitori”, ciò che sottende il voler lasciare intendere di essersi precedentemente attivato senza tuttavia dettagliare onde consentire verifiche in merito e l'intento comunque di addossare la responsabilità
ad altri attori della vicenda, confermando l'impossibilità di accedere ad un esame critico delle proprie responsabilità, 3) mancando di versare il contributo al mantenimento per i figli, cui provvede parzialmente pur in presenza di una capacità di contribuzione -come si vedrà-, il che dimostra anche per questa via la sua scarsa attitudine ad assumere un ruolo di responsabilità nei confronti dei minori, venendo in considerazione la sua inaffidabilità in contrasto con quanto asserito nell'atto introduttivo ove si legge che i “figli hanno sempre potuto contare sulla figura paterna”, 4) mostrando di voler procedere a modo suo, come attestato dalla sua ricomparsa nella vita dei figli con modalità
e tempistiche decise in proprio, il che attesta ancora una volta l'incapacità del padre ad entrare in risonanza con e , Per_1 R_
padre che sembra non riuscire a mentalizzare che è suo compito garantire capacità di guida, regolarità e presenza che i figli richiedono.
I comportamenti posti in essere in passato e la resistenza al cambiamento nonostante le criticità riscontrate dal ctu ed evidenziate dalle relazioni del SS sono tutti indici sintomatici del persistere dell'incapacità del padre di tutelare il benessere dei minori, incapacità che non può ritenersi elisa dal fatto che i figli, nella consapevolezza delle loro risorse e dei limiti del genitore, hanno comunque trovato un modo di gestire il rapporto con lui in autonomia, visto che non è
l'attaccamento dei figli a definire l'adeguatezza dei comportamenti del padre.
Conclusivamente, l'appello sul punto va respinto. Quanto all'assegno divorzile, la (1976), premesso che i figli sono CP
nati durante la convivenza more uxorio che ha preceduto il matrimonio celebrato nel 2013 e che la separazione risale al 2017, ha rappresentato, nell'atto introduttivo di primo grado, che nel 2016 è stata licenziata e da allora era priva di occupazione, mentre l' continuava a T_
lavorare per l'azienda tipografica di famiglia, con uno stipendio di euro
1570 euro netti al mese. L' ha impugnato il riconoscimento T_
dell'assegno alla adducendo che la sua condizione economica CP
non gli consente l'esborso, essendo stato in cassa integrazione durante l'emergenza Covid e avendo subito il licenziamento poi, sicchè si troverebbe ad introitare l'indennità di disoccupazione per euro 938 mensili e avrebbe in corso il giudizio per la percezione del TFR.
Muovendo dalla ricostruzione delle rispettive capacità contributive, va segnalato che
. l'ND (1970) ha dichiarato al Presidente -udienza 19/7/2018- di percepire euro 1625 netti mensili per 12 mensilità (1500 euro per 13 mensilità), ha prodotto A) 5 buste paga del 2018 e una del 2019 -agosto
2019, rappresentando quella del settembre 2019 un'eccezione-
attestanti un introito netto mensile di euro 1687 -euro 1558 per 13 mensilità- corrispondente a quanto percepito al tempo della separazione secondo la CU 2017, B) estratti conto luglio 2017/giugno CP_6 lavorativa, E) una lista movimenti di marzo 2022, nel CP_6
quale non risultano accrediti dalla tipografia, ciò che conferma -come del resto la lettera B che precede- l'esistenza di altri conti correnti, F)
la lettera di licenziamento per giusta causa da parte della TI
ND srl in data 18/1/2023 e il ricorso ex art 633 cpc, non associate a documentazione reddituale contestuale tale da consentire le necessarie verifiche a fronte delle contestazioni sollevate sulla strumentalità di quanto rappresentato,
. la che percepiva euro 950/mese durante il matrimonio, non CP
lavora e non ha entrate diverse dal contributo per i figli, versatole nel minor importo di euro 300 mensili, e dagli aiuti economici della madre.
Tanto premesso, è pacifica l'esistenza di un divario fra le rispettive condizioni economiche, riconducibile ad un'organizzazione della vita matrimoniale che vedeva il marito proiettato all'esterno e dedito all'attività imprenditoriale di famiglia e la moglie svolgere un'attività che le consentiva di far fronte alle esigenze di cura domestica e dei figli: la debenza dell'assegno risulta dunque accertata, potendosi confermare la misura fissata in primo grado, la cui insostenibilità l' non è T_
riuscito a dimostrare con la rappresentazione opaca della sua patrimonialità che ha inteso fornire.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell' alle spese di lite, T_
da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. rigetta l'appello, . condanna l' al pagamento in favore della delle spese di T_ CP
lite che liquida in euro 6.300 per compensi, oltre oneri di legge;
visto l'art 133 dpr 115/2002, dispone che il pagamento venga eseguito in favore dello Stato,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n.
228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4/2/2025.
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 attestanti introiti da attività lavorativa per somme inferiori a titolo di “saldo mensilità”, C) un estratto relativo alla percezione di CIG
Covid nel 2021, D) CU relativa all'anno 2022 attestante un reddito netto mensile di euro 1844 circa per 12 mensilità, che conferma, come rilevato dal primo Giudice, la ripresa della remuneratività dell'attività