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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/12/2025, n. 2674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2674 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NE ER Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. AU AL AR Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RL IO e dell'avv. MASSIMILIANO RL, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Del Fante 37122 Verona,
RICORRENTE
contro
(C.F. ), divenuta beneficiaria in Controparte_1 C.F._2
corso di causa di ADS (ADS nominato avv. VI RA)
pagina 1 di 10 con la curatrice speciale avv. CRISAFULLI MARINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA VITT.EMANUELE 24, 37051 BOVOLONE,
CONVENUTA/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Stante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza
parziale di separazione dei coniugi del 4 giugno 2024 tra n. Parte_1
a SC (ROMANIA) in data 08-04-1985, res. in VERONA, Via Calderara n. 10, Cod.Fisc.
e , nata il [...] in [...] C.F._1 Controparte_1
Comanesti, provincia di Bacau (Romania), C.F.: , già residente in [...]
Calderara n. 10, Verona, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
con celebrato in Romania, ad Harmanesti, Parte_1 Controparte_1
provincia di Iasi, e trascritto nei registri di Stato Civile in data 06/09/2009 atto di matrimoni
n. 9, Comune di Harmanesti provincia di Iasi, ordinando/disponendo affinchè l'Ufficiale di
stato civile competente possa procedere alle dovute annotazioni;
2) Affidarsi i figli minori , nato il [...] a [...], e Persona_1 [...]
nato il [...] a [...], in via esclusiva rafforzata (affido super Persona_2
esclusivo), al padre, il quale potrà assumere da solo – a prescindere dal consenso della
madre – anche le decisioni di maggiore interesse che li riguardano, fermo l'obbligo di
comunicazione ed informazione alla madre;
3) Stabilirsi che i figli avranno la residenza presso il padre;
pagina 2 di 10 4) Assegnarsi la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi al ricorrente Parte_1
che l'abiterà con i figli;
[...]
5) Disporsi che il padre provveda per intero al mantenimento ed alle spese dei figli e al
pagamento per intero della rata del mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione familiare,
salvo rivalsa nei confronti della moglie quale coobbligata al pagamento del mutuo;
6) Stabilirsi che il padre dei due minori sig. percepisca per intero Parte_1
l'AUU per i figli in quanto genitore affidatario in via esclusiva;
7) Disporsi ogni altro provvedimento che il Giudice ritenga utile o necessario nell'interesse
dei minori affinchè sia rispettato il principio di bigenitorialità, disponendo per la madre le
limitazioni o supervisioni nelle visite dei figli minori ritenute necessarie stante la propria
condizione psicofisica;
8) Spese e competenze di causa interamente compensate.
Conclusioni di parte resistente: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati;
2.- affidarsi i minori e , in via esclusiva rafforzata (affido Persona_1 Persona_2
superesclusivo) al padre, il quale potrà assumere da solo anche le decisioni di maggior
interesse che li riguardano, fermo l'obbligo di comunicazione ed informazione alla madre;
3.- collocarsi i minori e presso l'abitazione del padre;
Persona_1 Persona_2
4.- assegnare la casa un tempo adibita a domicilio coniugale al sig. , Parte_1
che l'abiterà unitamente ai figli minori;
5.- disporre che i servizi sociali competenti perseguano nell'intervento di sostegno al nucleo
familiare dove vivono i minori e , valutando ed attivando tutte Persona_1 Persona_2
le misure atte a tutelare gli stessi;
pagina 3 di 10 6.- Disporre che il servizio sociale valuti, sulla scorta di attenta valutazione dei bisogni dei
minori e delle condizioni di salute e spicologiche della sig. , Controparte_1
eventuali visite e contatti madre-figli, ritenendo sempre preminente l'interesse dei minori
stessi;
-disporre l'apertura di un procedimento di monitoraggio avanti il giudice tutelare ex art. 337
c.c.;
- disporre che il sig. provveda interamente al mantenimento dei figli Parte_1
minori e all'intero pagamento della rata di mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione
familiare;
- disporre che l'assegno unico per i figli minori e , venga Persona_1 Persona_2
interamente percepito dal sig. , in quanto genitore affidatario in via Parte_1
esclusiva;
- spese di lite interamente compensate”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso cumulativo ha chiesto pronunciasi Parte_1
dapprima la separazione personale e, poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con , formulando ulteriori domande attinenti alla Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] a [...], Persona_1
e , nato il [...] a [...] Persona_2
Va sin d'ora premesso che sin dall'inizio del procedimento – posta la rappresentazione già in ricorso di una situazione di grave disagio sul piano mentale e comportamentale della pagina 4 di 10 resistente/convenuta – è stata nominata quale sua curatrice speciale l'avv. Marina Crisafulli, e si è subito conferito un incarico preliminare conoscitivo ai Servizi Sociali competenti.
Nelle fasi iniziali del procedimento è stata parimenti attivata la pocedura per la nomina di un
ADS in favore della signora , individuato nella persona dell'avv. Controparte_1
VI RA.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Verona 1412/2024 r. sent., pubblicata il
17.06.2024 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza depositata il 30.05.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, che costituiscono tuttora il regime vigente tra le parti:
“- affida i figli minori , nato il [...] a [...], e Persona_1 Persona_2
nato il [...] a Verona, in [...] esclusiva rafforzata (affido super esclusivo), al
[...]
padre, il quale potrà assumere da solo – a prescindere dal consenso della madre – anche le
decisioni di maggiore interesse che li riguardano, fermo l'obbligo di comunicazione ed
informazione alla madre;
- i figli avranno la residenza prevalente presso il padre;
- assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi al ricorrente che l'abiterà con i figli;
- visto l'art. 473 bis. 50 c.p.c., ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro le principali
informazioni che riguardano la salute, anche sul piano psicologico, l'andamento scolastico,
le attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
- Dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio (la famiglia risiede a Verona, in
VERONA, Via M. Calderara n. 10, int. 10) attivino con urgenza un intervento di sostegno del
nucleo familiare in cui vivono i minori ( , nato il [...] a [...], e Persona_1
nato il [...] a [...]), se del caso anche con l'ausilio dei Persona_2
pagina 5 di 10 servizi specializzati della NPIEE a sostegno dei figli (ai fini del consenso si rammenta che è
stato conferito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti al padre l'affido esclusivo
rafforzato) e del CSM (previa acquisizione del consenso), anche ai fini di acquisire un quadro
informativo circa il contesto socio-ambientale del nucleo familiare in cui vivono i figli minori
(interfacciandosi, quindi, ad esempio, con le insegnanti ed i servizi sanitari), anche con
riferimento alle figure terze significative, oltre che circa la capacità
genitoriale delle parti, fornendo indicazioni in ordine alle migliori condizioni di affido,
collocamento e visite per i minori. Considerate le problematiche emerse in capo alla
resistente/convenuta va altresì dato urgente incarico ai Servizi di organizzare, all'esito del
rilascio della casa familiare da parte della resistente/convenuta, le visite ed i contatti madre-
figli nelle modalità e secondo le tempistiche ritenute più opportune, nel preminente interesse
dei minori.
I servizi avranno cura di depositare relazione di aggiornamento almeno 10 giorni prima
dell'udienza di seguito indicata.
Ai fini di agevolare i contatti dei Servizi con le parti si rimanda a quanto indicato nel verbale
di udienza del 28 maggio 2024.
- il padre per l'intanto provvederà per intero al mantenimento ed alle spese dei figli, anche
provvedendo al pagamento per intero della rata del mutuo relativo all'acquisto
dell'abitazione familiare (potrà percepire per intero l'AUU per i figli in quanto genitore
affidatario in via esclusiva)”.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70
per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in Romania, ad
Harmanesti, provincia di Iasi, e trascritto nei registri di Stato Civile in data 06/09/2009 atto di pagina 6 di 10 matrimonio n. 9, Comune di Harmanesti provincia di Iasi (Romania), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato e dalla data di prima comparizione in Tribunale nel corso di tale giudizio alle conclusioni in punto divorzio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Si constata che le conclusioni delle parti circa le ulteriori determinazioni (le domande non riproposte debbono considerarsi rinunciate) nella sostenza convergono.
Le condizioni psichiche in cui versa la resistente/convenuta – tanto che in suo favore è stata aperta procedura di ADS – sono tali da escludere che possa pensarsi ad un affido condiviso dei figli o alla loro prevalente collocazione presso la madre.
Dagli atti emerge come, a causa della patologia psichiatrica insorta dopo una emorragia cerebrale da rottura di aneurisma del sifone carotideo sinistro (nel 2021), sottoposto a craniectomia evacuativa, la resistente ha manifestato una serie di disturbi comportamentali,
espressi, ad esempio, con atteggiamenti disinibiti, sia nelle azioni che a parole, trascuratezza della casa e dei figli, allontanamenti improvvisi e per alcuni giorni dall'abitazione coniugale,etc., il tutto aggravato dall'incapacità di seguire con costanza le indicazioni terapeutiche e farmacologiche dei medici.
Va peraltro evidenziato come in particolare il figlio maggiore, a causa di una grave Per_1
patologia manifestatasi nel 2019, abbia bisogno di controlli sanitari e di monitoraggio attento,
del quale ad oggi si è sempre occupato il padre.
Va quindi confermato l'affido esclusivo rafforzato (o superesclusivo) dei figli al padre/ricorrente, nonché la loro prevalente collocazione presso di lui.
pagina 7 di 10 Ne consegue la conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare al ricorrente.
Le condizioni della resistente/convenuta sono tali da non consentire una calendarizzazione delle frequentazioni con i figli.
Le visite madre/figli vanno invece organizzate – nel preminente interesse dei minori – dai
Servizi sociali che hanno in carico il nucleo, nelle modalità e con le tempistiche ritenute più
opportune, salva la possibilità per il padre di accordarsi con la madre.
Vanno altrsì confermate le determinazioni di natura economica che riguardano i figli, come già disposti nei provvedimenti temporanei ed urgenti, sul presupposto che il ricorrente continui a pagare per intero la rata di mutuo relativa all'abitazione familiare.
Le condizioni economico-reddituali della resistente/convenuta (dedita a lavoretti occasionali ed ora inserita in due centri diurni) non sono infatti tali consentirle di contribuire in alcun modo al loro mantenimento, dovendo invece investire le proprie energie e risorse nel fronteggiare la propria patologia e provvedere al proprio mantenimento.
Coma da richiesta delle parti va attivato un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. davanti al G.T. per monitorare le condizioni dei minori e la loro relazione – incluse le visite – con la madre.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come chiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione dello scioglimento del matrimonio, celebrato tra le parti in
Romania, ad Harmanesti, provincia di Iasi, e trascritto nei registri locali di Stato Civile
in data 06/09/2009 atto di matrimonio n. 9, Comune di Harmanesti provincia di Iasi
pagina 8 di 10 (Romania);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Verona, perché proceda agli eventuali adempimenti di legge;
per il resto conferma:
3) l'affido superesclusivo/rafforzato dei figli minori , nato il Persona_1
05/01/2011 a Verona, e , nato il [...] a Verona, in [...] Persona_2
esclusiva rafforzata (affido super esclusivo), al padre, il quale potrà assumere da solo –
a prescindere dal consenso della madre – anche le decisioni di maggiore interesse che li riguardano, fermo l'obbligo di comunicazione ed informazione alla madre;
4) i figli avranno la residenza prevalente presso il padre;
nelle more dell'intervento dei
Servizi e coordinandosi con gli stessi il ricorrente potrà assentire visite della resistente con i figli;
5) assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi al ricorrente che l'abiterà con i figli;
6) visto l'art. 473 bis. 50 c.p.c., ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro le principali informazioni che riguardano la salute, anche sul piano psicologico, l'andamento scolastico, le attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
7) il padre per provvederà per intero al mantenimento ed alle spese dei figli, anche sul presupposto che provveda al pagamento integrale della rata del mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione familiare (potrà percepire per intero l'AUU per i figli in quanto genitore affidatario in via esclusiva);
8) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, sia in relazione alla pagina 9 di 10 fase separativa che a quella divorzile;
9) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. davanti al G.T. con incarico ai Servizi Sociali già delegati di fornire un supporto al nucleo familiare, di monitorare le condizioni dei minori e la loro relazione con la madre, anche quanto a tempistiche e modalità delle visite nel preminente interesse dei minori, Servizi che relazioneranno al G.T. con cadenza almeno semestrale;
Si comunichi ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
La Giudice est.
AU AL AR
La Presidente
NE ER
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NE ER Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. AU AL AR Giudice rel/est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7298/2023
avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
RL IO e dell'avv. MASSIMILIANO RL, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Via Del Fante 37122 Verona,
RICORRENTE
contro
(C.F. ), divenuta beneficiaria in Controparte_1 C.F._2
corso di causa di ADS (ADS nominato avv. VI RA)
pagina 1 di 10 con la curatrice speciale avv. CRISAFULLI MARINA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in PIAZZA VITT.EMANUELE 24, 37051 BOVOLONE,
CONVENUTA/RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 6.11.2025 le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “Stante l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza
parziale di separazione dei coniugi del 4 giugno 2024 tra n. Parte_1
a SC (ROMANIA) in data 08-04-1985, res. in VERONA, Via Calderara n. 10, Cod.Fisc.
e , nata il [...] in [...] C.F._1 Controparte_1
Comanesti, provincia di Bacau (Romania), C.F.: , già residente in [...]
Calderara n. 10, Verona, fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
con celebrato in Romania, ad Harmanesti, Parte_1 Controparte_1
provincia di Iasi, e trascritto nei registri di Stato Civile in data 06/09/2009 atto di matrimoni
n. 9, Comune di Harmanesti provincia di Iasi, ordinando/disponendo affinchè l'Ufficiale di
stato civile competente possa procedere alle dovute annotazioni;
2) Affidarsi i figli minori , nato il [...] a [...], e Persona_1 [...]
nato il [...] a [...], in via esclusiva rafforzata (affido super Persona_2
esclusivo), al padre, il quale potrà assumere da solo – a prescindere dal consenso della
madre – anche le decisioni di maggiore interesse che li riguardano, fermo l'obbligo di
comunicazione ed informazione alla madre;
3) Stabilirsi che i figli avranno la residenza presso il padre;
pagina 2 di 10 4) Assegnarsi la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi al ricorrente Parte_1
che l'abiterà con i figli;
[...]
5) Disporsi che il padre provveda per intero al mantenimento ed alle spese dei figli e al
pagamento per intero della rata del mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione familiare,
salvo rivalsa nei confronti della moglie quale coobbligata al pagamento del mutuo;
6) Stabilirsi che il padre dei due minori sig. percepisca per intero Parte_1
l'AUU per i figli in quanto genitore affidatario in via esclusiva;
7) Disporsi ogni altro provvedimento che il Giudice ritenga utile o necessario nell'interesse
dei minori affinchè sia rispettato il principio di bigenitorialità, disponendo per la madre le
limitazioni o supervisioni nelle visite dei figli minori ritenute necessarie stante la propria
condizione psicofisica;
8) Spese e competenze di causa interamente compensate.
Conclusioni di parte resistente: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi,
autorizzandoli a vivere separati;
2.- affidarsi i minori e , in via esclusiva rafforzata (affido Persona_1 Persona_2
superesclusivo) al padre, il quale potrà assumere da solo anche le decisioni di maggior
interesse che li riguardano, fermo l'obbligo di comunicazione ed informazione alla madre;
3.- collocarsi i minori e presso l'abitazione del padre;
Persona_1 Persona_2
4.- assegnare la casa un tempo adibita a domicilio coniugale al sig. , Parte_1
che l'abiterà unitamente ai figli minori;
5.- disporre che i servizi sociali competenti perseguano nell'intervento di sostegno al nucleo
familiare dove vivono i minori e , valutando ed attivando tutte Persona_1 Persona_2
le misure atte a tutelare gli stessi;
pagina 3 di 10 6.- Disporre che il servizio sociale valuti, sulla scorta di attenta valutazione dei bisogni dei
minori e delle condizioni di salute e spicologiche della sig. , Controparte_1
eventuali visite e contatti madre-figli, ritenendo sempre preminente l'interesse dei minori
stessi;
-disporre l'apertura di un procedimento di monitoraggio avanti il giudice tutelare ex art. 337
c.c.;
- disporre che il sig. provveda interamente al mantenimento dei figli Parte_1
minori e all'intero pagamento della rata di mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione
familiare;
- disporre che l'assegno unico per i figli minori e , venga Persona_1 Persona_2
interamente percepito dal sig. , in quanto genitore affidatario in via Parte_1
esclusiva;
- spese di lite interamente compensate”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso cumulativo ha chiesto pronunciasi Parte_1
dapprima la separazione personale e, poi, la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto con , formulando ulteriori domande attinenti alla Controparte_1
responsabilità genitoriale sui figli minori , nato il [...] a [...], Persona_1
e , nato il [...] a [...] Persona_2
Va sin d'ora premesso che sin dall'inizio del procedimento – posta la rappresentazione già in ricorso di una situazione di grave disagio sul piano mentale e comportamentale della pagina 4 di 10 resistente/convenuta – è stata nominata quale sua curatrice speciale l'avv. Marina Crisafulli, e si è subito conferito un incarico preliminare conoscitivo ai Servizi Sociali competenti.
Nelle fasi iniziali del procedimento è stata parimenti attivata la pocedura per la nomina di un
ADS in favore della signora , individuato nella persona dell'avv. Controparte_1
VI RA.
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Verona 1412/2024 r. sent., pubblicata il
17.06.2024 e passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Con ordinanza depositata il 30.05.2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti, che costituiscono tuttora il regime vigente tra le parti:
“- affida i figli minori , nato il [...] a [...], e Persona_1 Persona_2
nato il [...] a Verona, in [...] esclusiva rafforzata (affido super esclusivo), al
[...]
padre, il quale potrà assumere da solo – a prescindere dal consenso della madre – anche le
decisioni di maggiore interesse che li riguardano, fermo l'obbligo di comunicazione ed
informazione alla madre;
- i figli avranno la residenza prevalente presso il padre;
- assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi al ricorrente che l'abiterà con i figli;
- visto l'art. 473 bis. 50 c.p.c., ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro le principali
informazioni che riguardano la salute, anche sul piano psicologico, l'andamento scolastico,
le attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
- Dispone che i Servizi Sociali competenti per territorio (la famiglia risiede a Verona, in
VERONA, Via M. Calderara n. 10, int. 10) attivino con urgenza un intervento di sostegno del
nucleo familiare in cui vivono i minori ( , nato il [...] a [...], e Persona_1
nato il [...] a [...]), se del caso anche con l'ausilio dei Persona_2
pagina 5 di 10 servizi specializzati della NPIEE a sostegno dei figli (ai fini del consenso si rammenta che è
stato conferito in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti al padre l'affido esclusivo
rafforzato) e del CSM (previa acquisizione del consenso), anche ai fini di acquisire un quadro
informativo circa il contesto socio-ambientale del nucleo familiare in cui vivono i figli minori
(interfacciandosi, quindi, ad esempio, con le insegnanti ed i servizi sanitari), anche con
riferimento alle figure terze significative, oltre che circa la capacità
genitoriale delle parti, fornendo indicazioni in ordine alle migliori condizioni di affido,
collocamento e visite per i minori. Considerate le problematiche emerse in capo alla
resistente/convenuta va altresì dato urgente incarico ai Servizi di organizzare, all'esito del
rilascio della casa familiare da parte della resistente/convenuta, le visite ed i contatti madre-
figli nelle modalità e secondo le tempistiche ritenute più opportune, nel preminente interesse
dei minori.
I servizi avranno cura di depositare relazione di aggiornamento almeno 10 giorni prima
dell'udienza di seguito indicata.
Ai fini di agevolare i contatti dei Servizi con le parti si rimanda a quanto indicato nel verbale
di udienza del 28 maggio 2024.
- il padre per l'intanto provvederà per intero al mantenimento ed alle spese dei figli, anche
provvedendo al pagamento per intero della rata del mutuo relativo all'acquisto
dell'abitazione familiare (potrà percepire per intero l'AUU per i figli in quanto genitore
affidatario in via esclusiva)”.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all' art. 3 della legge n. 898/70
per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti in Romania, ad
Harmanesti, provincia di Iasi, e trascritto nei registri di Stato Civile in data 06/09/2009 atto di pagina 6 di 10 matrimonio n. 9, Comune di Harmanesti provincia di Iasi (Romania), atteso che, come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato e dalla data di prima comparizione in Tribunale nel corso di tale giudizio alle conclusioni in punto divorzio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come risulta dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Si constata che le conclusioni delle parti circa le ulteriori determinazioni (le domande non riproposte debbono considerarsi rinunciate) nella sostenza convergono.
Le condizioni psichiche in cui versa la resistente/convenuta – tanto che in suo favore è stata aperta procedura di ADS – sono tali da escludere che possa pensarsi ad un affido condiviso dei figli o alla loro prevalente collocazione presso la madre.
Dagli atti emerge come, a causa della patologia psichiatrica insorta dopo una emorragia cerebrale da rottura di aneurisma del sifone carotideo sinistro (nel 2021), sottoposto a craniectomia evacuativa, la resistente ha manifestato una serie di disturbi comportamentali,
espressi, ad esempio, con atteggiamenti disinibiti, sia nelle azioni che a parole, trascuratezza della casa e dei figli, allontanamenti improvvisi e per alcuni giorni dall'abitazione coniugale,etc., il tutto aggravato dall'incapacità di seguire con costanza le indicazioni terapeutiche e farmacologiche dei medici.
Va peraltro evidenziato come in particolare il figlio maggiore, a causa di una grave Per_1
patologia manifestatasi nel 2019, abbia bisogno di controlli sanitari e di monitoraggio attento,
del quale ad oggi si è sempre occupato il padre.
Va quindi confermato l'affido esclusivo rafforzato (o superesclusivo) dei figli al padre/ricorrente, nonché la loro prevalente collocazione presso di lui.
pagina 7 di 10 Ne consegue la conferma dell'assegnazione dell'abitazione familiare al ricorrente.
Le condizioni della resistente/convenuta sono tali da non consentire una calendarizzazione delle frequentazioni con i figli.
Le visite madre/figli vanno invece organizzate – nel preminente interesse dei minori – dai
Servizi sociali che hanno in carico il nucleo, nelle modalità e con le tempistiche ritenute più
opportune, salva la possibilità per il padre di accordarsi con la madre.
Vanno altrsì confermate le determinazioni di natura economica che riguardano i figli, come già disposti nei provvedimenti temporanei ed urgenti, sul presupposto che il ricorrente continui a pagare per intero la rata di mutuo relativa all'abitazione familiare.
Le condizioni economico-reddituali della resistente/convenuta (dedita a lavoretti occasionali ed ora inserita in due centri diurni) non sono infatti tali consentirle di contribuire in alcun modo al loro mantenimento, dovendo invece investire le proprie energie e risorse nel fronteggiare la propria patologia e provvedere al proprio mantenimento.
Coma da richiesta delle parti va attivato un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. davanti al G.T. per monitorare le condizioni dei minori e la loro relazione – incluse le visite – con la madre.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come chiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) pronuncia la cessazione dello scioglimento del matrimonio, celebrato tra le parti in
Romania, ad Harmanesti, provincia di Iasi, e trascritto nei registri locali di Stato Civile
in data 06/09/2009 atto di matrimonio n. 9, Comune di Harmanesti provincia di Iasi
pagina 8 di 10 (Romania);
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Verona, perché proceda agli eventuali adempimenti di legge;
per il resto conferma:
3) l'affido superesclusivo/rafforzato dei figli minori , nato il Persona_1
05/01/2011 a Verona, e , nato il [...] a Verona, in [...] Persona_2
esclusiva rafforzata (affido super esclusivo), al padre, il quale potrà assumere da solo –
a prescindere dal consenso della madre – anche le decisioni di maggiore interesse che li riguardano, fermo l'obbligo di comunicazione ed informazione alla madre;
4) i figli avranno la residenza prevalente presso il padre;
nelle more dell'intervento dei
Servizi e coordinandosi con gli stessi il ricorrente potrà assentire visite della resistente con i figli;
5) assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi al ricorrente che l'abiterà con i figli;
6) visto l'art. 473 bis. 50 c.p.c., ciascun coniuge dovrà comunicare all'altro le principali informazioni che riguardano la salute, anche sul piano psicologico, l'andamento scolastico, le attività scolastiche ed extrascolastiche dei minori;
7) il padre per provvederà per intero al mantenimento ed alle spese dei figli, anche sul presupposto che provveda al pagamento integrale della rata del mutuo relativo all'acquisto dell'abitazione familiare (potrà percepire per intero l'AUU per i figli in quanto genitore affidatario in via esclusiva);
8) dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, sia in relazione alla pagina 9 di 10 fase separativa che a quella divorzile;
9) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza ex art. 337 c.c. davanti al G.T. con incarico ai Servizi Sociali già delegati di fornire un supporto al nucleo familiare, di monitorare le condizioni dei minori e la loro relazione con la madre, anche quanto a tempistiche e modalità delle visite nel preminente interesse dei minori, Servizi che relazioneranno al G.T. con cadenza almeno semestrale;
Si comunichi ai Servizi Sociali incaricati.
Così deciso, in Verona, nella Camera di Consiglio del 18.11.2025.
La Giudice est.
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La Presidente
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