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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/12/2025, n. 9585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9585 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27433/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27433/2025 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. CAPPELLU STEFANO e dell'avv. CARLOMAGNO SERENA ( ), elettivamente domiciliata in VIA UMBRIA (CENTRO COMMERCIO E C.F._1 AFFARI) INT. B/24 86170 ISERNIA presso i difensori
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MORI ENRICO MARIA, elettivamente domiciliata in PRIMA STRADA 22 SEGRATE presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 27.6.2025 propone opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 8027/25 per l'importo di € 109.781,95, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di Evidenzia che: Controparte_1
- la corrispondenza tramite mail prodotta in sede di ricorso monitorio non può valere quale riconoscimento di debito, sia perché priva dei relativi requisiti, sia perché eventualmente resa per interposta persona;
- i servizi rendicontati sono generici e non consentono il riscontro sulla effettiva esecuzione della prestazione.
Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria dell'insussistenza di ogni pretesa creditoria della società opposta.
Si costituisce in giudizio esponendo che: Controparte_1
- in data 1.8.2024 stipulava un contratto per la fornitura di servizi di agenzia di viaggio, avente ad oggetto servizi di biglietteria, di segreteria organizzativa in occasione di eventi, di gestione delle prenotazioni alberghiere e di autonoleggio, verso il pagamento del prezzo dei servizi acquistati da terzi operatori e dei diritti di agenzia;
- per le prestazioni eseguite ha maturato crediti pari a € 109.781,95, per costi di biglietteria e diritti di agenzia;
- nonostante i solleciti, non ha provveduto al pagamento del dovuto;
Parte_1
- l'opponente ha riconosciuto il debito sia esplicitamente, sia implicitamente tramite promessa di pagamento parziale;
- la documentazione prodotta costituisce idoneo supporto probatorio alla richiesta avanzata in sede monitoria.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
***
Risulta documentalmente la stipula tra le parti del “Contratto per la fornitura dei servizi di agenzia di viaggio”, il cui oggetto (definito dall'art. 2) è “la fornitura del servizio di agenzia viaggi – che consiste nella prenotazione e nell'emissione di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, nella gestione di pagina 2 di 5 prenotazioni alberghiere e di autonoleggi con e senza autista” erogato da in favore di Controparte_1
Parte_1
***
Risulta documentalmente che:
- con mail di data 11.1.2025 (scrivendo da loud), a seguito della Parte_2 Persona_1 ricezione di comunicazione proveniente dall'opposta avente ad oggetto l'estratto conto riepilogativo delle emissioni al 31.12.2024, dichiara di avere “preso appuntamento con il nostro Cfo per capire dove si è inceppata la macchina e come pensa di risolvere visto che i pagamenti erano già stati programmati e autorizzati”;
- la predetta – a prescindere dalla sussistenza o meno di suoi eventuali poteri rappresentativi di
[...]
– conferma sia l'esistenza di problemi organizzativi interni alla società (facendo Parte_1 riferimento alla necessità di “capire dove si è inceppata la macchina”), sia la precedente programmazione e autorizzazione all'effettuazione di pagamenti;
nessun rilievo viene mosso rispetto all'estratto conto ricevuto da Controparte_1
- non risultano inoltre osservazioni critiche o repliche a seguito dell'ulteriore comunicazione del
15.1.2025 proveniente da che segnala l'impossibilità di “continuare a fornirvi la Controparte_1 biglietteria se non c'è la garanzia del rispetto dei termini di pagamento previsti dal contratto”, facendo riferimento a un pregresso impegno di a effettuare “un bonifico di circa Parte_1
€40.000, a fronte di uno scaduto di €109.743,98”;
- con mail del 30.1.2025 (a seguito di solleciti da parte di che Controparte_1 Persona_2 dal contratto risulta essere il legale rappresentante e amministratore delegato di Parte_1
scrive a dichiarando che “Abbiamo un scaduto importante nei tuoi confronti che
[...] Controparte_1 vorrei cercare di risolvere in tempi rapidi … Sto cercando di fare una programmazione seria e precisa dei flussi di cassa futuri. A riguardo ti propongo di darti € 18k scaduti da tanto entro il 7/2 e poi proporti un piano per rientrare del residuo tra febbraio e marzo, quando avrò una chiara visione degli incassi. Nel frattempo non ti chiederemo altri servizi per evitare un altro scoperto…”; pur in assenza di una specifica quantificazione dell'importo dovuto, tale dichiarazione assume una particolare valenza probatoria (a maggior ragione alla luce delle precedenti comunicazioni intercorse tra le parti), tenuto conto del ruolo di particolare rilevanza rivestito da del tenore della Persona_2
pagina 3 di 5 comunicazione e della collocazione temporale all'esito dei precedenti e citati scambi di mail, nel corso dei quali mai viene posta in discussione la sussistenza e l'entità del credito di ciò a Controparte_1 maggior ragione in considerazione della genericità delle allegazioni contenute in sede di atto di citazione.
***
L'ulteriore documentazione disponibile attesta inoltre la fondatezza delle pretese creditorie poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
La società opposta ha infatti prodotto i documenti inerenti i singoli servizi svolti bell'interesse di
[...]
A titolo di esempio, dal doc. 5 del fascicolo monitorio e dal doc. 1 depositato nel Parte_1 presente giudizio risulta che:
- ha chiesto il servizio aggiuntivo relativo al bagaglio con riferimento al volo Bergamo- Parte_3
Vienna per l'importo di € 89,98;
- dallo scambio di mail tra le parti risulta l'acquisto di un insieme di biglietti, con la conferma “che per tutti è stato acquistato il biglietto da cabina e quello da stiva da 20 kg” (mail del 2.9.2024);
- L' trasmette a una nota con l'indicazione di tutti i dati relativi Controparte_1 Pt_1 Parte_1 alla prenotazione KU7QMH, concernente il volo sopra indicato;
la prenotazione e l'acquisto del biglietto risultano essere stati richiesti da , che aveva partecipato allo scambio di mail Parte_4 inerenti l'acquisto “del primo slot di biglietti” sopra citato;
anche in tale documento vi è l'annotazione
“acquisto bagaglio”;
- con nota del 30.9.2024 Credit Agricole trasmette a l'estratto conto Nexi, con il Controparte_1 dettaglio delle spese sostenute;
tra esse vi è l'importo di € 89,98 con i seguenti dati di rifeirmento:
“02/09/24 Ryanair224ku224ku7qmh RdsI”, cioè i dati pertinenti al volo già citato.
È dunque confermata e documentata l'attività svolta da Controparte_1
Nessuna osservazione è stata svolta da con riferimento alla documentazione Parte_1 prodotta dalla società opposta.
Dalle considerazioni che precedono deriva il giudizio di infondatezza dell'opposizione proposta da con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del principio della soccombenza, tenendo conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
pagina 4 di 5 Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c, trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito della ordinaria dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. Parte_1
8027/2025 del 20.5.2025 emesso dal Tribunale di Milano.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella
[...] misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27433/2025 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. CAPPELLU STEFANO e dell'avv. CARLOMAGNO SERENA ( ), elettivamente domiciliata in VIA UMBRIA (CENTRO COMMERCIO E C.F._1 AFFARI) INT. B/24 86170 ISERNIA presso i difensori
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. MORI ENRICO MARIA, elettivamente domiciliata in PRIMA STRADA 22 SEGRATE presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 27.6.2025 propone opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 8027/25 per l'importo di € 109.781,95, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di Evidenzia che: Controparte_1
- la corrispondenza tramite mail prodotta in sede di ricorso monitorio non può valere quale riconoscimento di debito, sia perché priva dei relativi requisiti, sia perché eventualmente resa per interposta persona;
- i servizi rendicontati sono generici e non consentono il riscontro sulla effettiva esecuzione della prestazione.
Conclude chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria dell'insussistenza di ogni pretesa creditoria della società opposta.
Si costituisce in giudizio esponendo che: Controparte_1
- in data 1.8.2024 stipulava un contratto per la fornitura di servizi di agenzia di viaggio, avente ad oggetto servizi di biglietteria, di segreteria organizzativa in occasione di eventi, di gestione delle prenotazioni alberghiere e di autonoleggio, verso il pagamento del prezzo dei servizi acquistati da terzi operatori e dei diritti di agenzia;
- per le prestazioni eseguite ha maturato crediti pari a € 109.781,95, per costi di biglietteria e diritti di agenzia;
- nonostante i solleciti, non ha provveduto al pagamento del dovuto;
Parte_1
- l'opponente ha riconosciuto il debito sia esplicitamente, sia implicitamente tramite promessa di pagamento parziale;
- la documentazione prodotta costituisce idoneo supporto probatorio alla richiesta avanzata in sede monitoria.
Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
***
Risulta documentalmente la stipula tra le parti del “Contratto per la fornitura dei servizi di agenzia di viaggio”, il cui oggetto (definito dall'art. 2) è “la fornitura del servizio di agenzia viaggi – che consiste nella prenotazione e nell'emissione di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima, nella gestione di pagina 2 di 5 prenotazioni alberghiere e di autonoleggi con e senza autista” erogato da in favore di Controparte_1
Parte_1
***
Risulta documentalmente che:
- con mail di data 11.1.2025 (scrivendo da loud), a seguito della Parte_2 Persona_1 ricezione di comunicazione proveniente dall'opposta avente ad oggetto l'estratto conto riepilogativo delle emissioni al 31.12.2024, dichiara di avere “preso appuntamento con il nostro Cfo per capire dove si è inceppata la macchina e come pensa di risolvere visto che i pagamenti erano già stati programmati e autorizzati”;
- la predetta – a prescindere dalla sussistenza o meno di suoi eventuali poteri rappresentativi di
[...]
– conferma sia l'esistenza di problemi organizzativi interni alla società (facendo Parte_1 riferimento alla necessità di “capire dove si è inceppata la macchina”), sia la precedente programmazione e autorizzazione all'effettuazione di pagamenti;
nessun rilievo viene mosso rispetto all'estratto conto ricevuto da Controparte_1
- non risultano inoltre osservazioni critiche o repliche a seguito dell'ulteriore comunicazione del
15.1.2025 proveniente da che segnala l'impossibilità di “continuare a fornirvi la Controparte_1 biglietteria se non c'è la garanzia del rispetto dei termini di pagamento previsti dal contratto”, facendo riferimento a un pregresso impegno di a effettuare “un bonifico di circa Parte_1
€40.000, a fronte di uno scaduto di €109.743,98”;
- con mail del 30.1.2025 (a seguito di solleciti da parte di che Controparte_1 Persona_2 dal contratto risulta essere il legale rappresentante e amministratore delegato di Parte_1
scrive a dichiarando che “Abbiamo un scaduto importante nei tuoi confronti che
[...] Controparte_1 vorrei cercare di risolvere in tempi rapidi … Sto cercando di fare una programmazione seria e precisa dei flussi di cassa futuri. A riguardo ti propongo di darti € 18k scaduti da tanto entro il 7/2 e poi proporti un piano per rientrare del residuo tra febbraio e marzo, quando avrò una chiara visione degli incassi. Nel frattempo non ti chiederemo altri servizi per evitare un altro scoperto…”; pur in assenza di una specifica quantificazione dell'importo dovuto, tale dichiarazione assume una particolare valenza probatoria (a maggior ragione alla luce delle precedenti comunicazioni intercorse tra le parti), tenuto conto del ruolo di particolare rilevanza rivestito da del tenore della Persona_2
pagina 3 di 5 comunicazione e della collocazione temporale all'esito dei precedenti e citati scambi di mail, nel corso dei quali mai viene posta in discussione la sussistenza e l'entità del credito di ciò a Controparte_1 maggior ragione in considerazione della genericità delle allegazioni contenute in sede di atto di citazione.
***
L'ulteriore documentazione disponibile attesta inoltre la fondatezza delle pretese creditorie poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.
La società opposta ha infatti prodotto i documenti inerenti i singoli servizi svolti bell'interesse di
[...]
A titolo di esempio, dal doc. 5 del fascicolo monitorio e dal doc. 1 depositato nel Parte_1 presente giudizio risulta che:
- ha chiesto il servizio aggiuntivo relativo al bagaglio con riferimento al volo Bergamo- Parte_3
Vienna per l'importo di € 89,98;
- dallo scambio di mail tra le parti risulta l'acquisto di un insieme di biglietti, con la conferma “che per tutti è stato acquistato il biglietto da cabina e quello da stiva da 20 kg” (mail del 2.9.2024);
- L' trasmette a una nota con l'indicazione di tutti i dati relativi Controparte_1 Pt_1 Parte_1 alla prenotazione KU7QMH, concernente il volo sopra indicato;
la prenotazione e l'acquisto del biglietto risultano essere stati richiesti da , che aveva partecipato allo scambio di mail Parte_4 inerenti l'acquisto “del primo slot di biglietti” sopra citato;
anche in tale documento vi è l'annotazione
“acquisto bagaglio”;
- con nota del 30.9.2024 Credit Agricole trasmette a l'estratto conto Nexi, con il Controparte_1 dettaglio delle spese sostenute;
tra esse vi è l'importo di € 89,98 con i seguenti dati di rifeirmento:
“02/09/24 Ryanair224ku224ku7qmh RdsI”, cioè i dati pertinenti al volo già citato.
È dunque confermata e documentata l'attività svolta da Controparte_1
Nessuna osservazione è stata svolta da con riferimento alla documentazione Parte_1 prodotta dalla società opposta.
Dalle considerazioni che precedono deriva il giudizio di infondatezza dell'opposizione proposta da con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base del principio della soccombenza, tenendo conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
pagina 4 di 5 Non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c, trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito della ordinaria dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. Parte_1
8027/2025 del 20.5.2025 emesso dal Tribunale di Milano.
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
liquidate in € 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella
[...] misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
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