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14 dicembre 2024
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Art. 31. Veicoli adibiti al trasporto di denaro o di valori 1. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, l'articolo 179, comma 1, primo periodo, del codice della strada , di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , non si applica ai veicoli speciali adibiti al trasporto di denaro o di valori nel territorio nazionale.
Note all'art. 31:
- Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 arile 2026, L102.
- Si riporta il testo dell'articolo 179, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 :
«Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocita'). - 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi' di limitatore di velocita'.
Omissis.».
Note all'art. 31:
- Il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 arile 2026, L102.
- Si riporta il testo dell'articolo 179, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 :
«Art. 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocita'). - 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalita' d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalita' previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresi' di limitatore di velocita'.
Omissis.».
Commentario • 1
- 1. Tachigrafi autotrasporto: chiarimenti dal ministeroRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 1 settembre 2025 · 12.256866
[…] Inoltre, la stessa circolare evidenzia una nuova esenzione dall'obbligo di utilizzo del tachigrafo per i veicoli destinati al trasporto di denaro o valori, come previsto dall'articolo 31 della Legge n. 177/2024. […]
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