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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/04/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1054 /2020 r.g.a.c.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse congiuntamente chiedevano che la causa venisse decisa, con declaratoria di cessazione della materia del contendere;
preso atto della volontà congiunta delle parti e ritenuto pertanto di poter decidere la controversia all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, considerato che entrambe hanno inteso concludere in tale senso;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.1054/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1054 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, e rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2
dall'avv. DI SOMMA FRANCESCO ANTONIO e dall'avv. LAMBERTI MARIA, presso cui elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
E
, come in atti generalizzato;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Controparte_2
avv.ti Adelina Bianco, Francesco Bartolomeo e Michela Poto
RESISTENTE
Oggetto: titoli di credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. i sigg. e ricorrevano in Parte_1 Parte_2
giudizio avverso il coerede e dichiarando di essere Controparte_1 Controparte_2
eredi de sig. , la prima in qualità di coniuge separata, il secondo in qualità di titolare Persona_1
di un libretto di risparmio postale nr. 41875457 con un saldo a loro dire pari ad € 30.000, caduto in successione tra gli eredi.
Pertanto, al fine di procedere alla divisione delle somme presenti sul libretto, non avendo avuto ricevuto riscontro dall'altro erede odierno resistente, chiedevano al Tribunale adito, di dichiarare aperta la successione, istando a che la somma giacente sul libretto ex art. 581 c.c. venga ripartita tra gli eredi nella misura di 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli;
ordinare a di pagare Controparte_2
direttamente a ciascun beneficiario le quote ereditarie, oltre agli interessi maturati sulla somma sempre pro quota, nonché alla condanna delle spese legali di causa.
Si costituiva che chiedeva rigettare ogni domanda giacché infondata in fatto ed in Controparte_2
diritto ed in via subordinata se ritenuta superabile la normativa che regola i rapporti contrattuali nella fattispecie, previa declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria, autorizzare senza responsabilità all'estinzione previa consegna del libretto postale oggetto di causa Controparte_2
anche solo con quietanza parziale degli aventi diritto.
L'altro resistente non si costituiva, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Dopo vari rinvii le parti costituite depositavano note di trattazione scritta congiunte per l'udienza del
16/04/2025, con cui chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ragion per cui la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co3 c.p.c. allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Nel caso di specie risulta pacifico tra le parti l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 13/03/2025 l'avv. Bianco per ha dichiarato “che sono stati emessi dei CP_2
vaglia a saldo del rimborso delle intere somme giacenti e a favore dei ricorrenti e che pertanto rimarrebbe solo la questione in ordine alla posizione dall'altro figlio convenuto contumace”.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 16/04/2025 anche tale ultima questione rimasta in sospeso è stata risolto, come testimoniato anche dalla dichiarazione sottoscritta dalle parti e in atti depositata.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere compensate, stante il raggiungimento dell'accordo tra le parti, e vista anche la richiesta congiunta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 23/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Martina Fusco;
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse congiuntamente chiedevano che la causa venisse decisa, con declaratoria di cessazione della materia del contendere;
preso atto della volontà congiunta delle parti e ritenuto pertanto di poter decidere la controversia all'esito dello scambio di note di trattazione scritta, considerato che entrambe hanno inteso concludere in tale senso;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco
n.1054/ 2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Martina Fusco, in funzione di giudice unico, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1054 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
, e rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Parte_2
dall'avv. DI SOMMA FRANCESCO ANTONIO e dall'avv. LAMBERTI MARIA, presso cui elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
E
, come in atti generalizzato;
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come in atti, dagli Controparte_2
avv.ti Adelina Bianco, Francesco Bartolomeo e Michela Poto
RESISTENTE
Oggetto: titoli di credito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n°
27002).
Con ricorso ex art 702 bis c.p.c. i sigg. e ricorrevano in Parte_1 Parte_2
giudizio avverso il coerede e dichiarando di essere Controparte_1 Controparte_2
eredi de sig. , la prima in qualità di coniuge separata, il secondo in qualità di titolare Persona_1
di un libretto di risparmio postale nr. 41875457 con un saldo a loro dire pari ad € 30.000, caduto in successione tra gli eredi.
Pertanto, al fine di procedere alla divisione delle somme presenti sul libretto, non avendo avuto ricevuto riscontro dall'altro erede odierno resistente, chiedevano al Tribunale adito, di dichiarare aperta la successione, istando a che la somma giacente sul libretto ex art. 581 c.c. venga ripartita tra gli eredi nella misura di 1/3 al coniuge e 2/3 ai figli;
ordinare a di pagare Controparte_2
direttamente a ciascun beneficiario le quote ereditarie, oltre agli interessi maturati sulla somma sempre pro quota, nonché alla condanna delle spese legali di causa.
Si costituiva che chiedeva rigettare ogni domanda giacché infondata in fatto ed in Controparte_2
diritto ed in via subordinata se ritenuta superabile la normativa che regola i rapporti contrattuali nella fattispecie, previa declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria, autorizzare senza responsabilità all'estinzione previa consegna del libretto postale oggetto di causa Controparte_2
anche solo con quietanza parziale degli aventi diritto.
L'altro resistente non si costituiva, per cui ne va in questa sede dichiarata la contumacia.
Dopo vari rinvii le parti costituite depositavano note di trattazione scritta congiunte per l'udienza del
16/04/2025, con cui chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, ragion per cui la controversia viene decisa con la presente sentenza ex art 281 sexies co3 c.p.c. allegata al provvedimento ex art 127 ter c.p.c..
Va dichiarata la cessata materia del contendere tra le parti.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
Nel caso di specie risulta pacifico tra le parti l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
All'udienza del 13/03/2025 l'avv. Bianco per ha dichiarato “che sono stati emessi dei CP_2
vaglia a saldo del rimborso delle intere somme giacenti e a favore dei ricorrenti e che pertanto rimarrebbe solo la questione in ordine alla posizione dall'altro figlio convenuto contumace”.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 16/04/2025 anche tale ultima questione rimasta in sospeso è stata risolto, come testimoniato anche dalla dichiarazione sottoscritta dalle parti e in atti depositata.
Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse possono essere compensate, stante il raggiungimento dell'accordo tra le parti, e vista anche la richiesta congiunta in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- Compensa integralmente le spese di lite.
Depositato telematicamente in data 23/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Martina Fusco