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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Eliana ME Presidente Dott. Roberto Bonanni Consigliere Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1049/2025
a seguito di trattazione ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 14/10/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PASTORE ANTONIA Parte_1
Appellante contro
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. LA ROSA DANIELA CP_1
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 10738 del 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da volto ad ottenere l'accertamento della Parte_1 invalidità e/o illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della destituzione
(licenziamento) allo stesso intimata dalla società con lettera del CP_1
3.5.2023.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello il soccombente lamentandone l'erroneità per i motivi di seguito riportati e chiedendone la riforma.
3. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
4. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
*****
5. L'appello non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
6. Si premette che l'odierno appellante, dipendente dal 5.6.1997 di CP_1 con mansioni di conducente di autobus (da ultimo inquadrato nel Parametro
183, figura professionale di Operatore di Esercizio P.4) è stato destituito
(licenziato) dalla datrice di lavoro con missiva del 3.5.2023, a seguito della seguente contestazione disciplinare del 7.10.2022:
“….. All'esito delle indagini appositamente svolte dalla Commissione Inchieste di Esercizio - costituita ai sensi del D.P.R. 753/80 – e degli approfondimenti effettuati è emerso quanto segue.
Risulta che Lei il giorno 13.09.2022 fosse assegnato, in qualità di operatore
d'esercizio, per lo svolgimento della Sua prestazione lavorativa, al turno di servizio ore 23:58 (del 12.09.2022) – ore 6:04 (del 13.09.2022) sulla linea n.
041, vettura aziendale n. 2410.
Risulta che alle ore 02:16 circa del 13.09.2022 Lei – alla guida del suddetto bus aziendale – giunto in Viale PA IA, urtava la palina e
l'intera pensilina dell'impianto di fermata n. 79926 nonché il semaforo ivi presente che venivano completamenti divelti.
2 Alle ore 02:20 circa giungeva sul posto la pattuglia del IV Gruppo di Roma
Capitale che verbalizzava l'accaduto e alle ore 04:10 circa autorizzava la rimozione della vettura – rimasta completamente danneggiata – a cura del carro soccorso.
Venivano quindi adottati i provvedimenti necessari a garantire sia
l'effettuazione dell'ultima corsa – prevedendo prestazioni di lavoro straordinario per altri operatori d'esercizio – che la messa in sicurezza e il ripristino della pensilina e dell'impianto di fermata nonché l'asportazione dei relitti.
Dagli esiti della suddetta Commissione d'inchiesta risulta altresì quanto segue:
➢ Lei proveniente dalla Stazione Tiburtina giunto in Viale PA IA alle ore 02:15:38 transitava con la vettura 2410 all'altezza della fermata
IA/D'Onofrio.
➢ Lei – alla guida del bus aziendale – alle ore 02:15:55 circa, abbandonava progressivamente la corsia riservata al trasporto pubblico di linea dirigendosi verso destra ed immettendosi nella corsia promiscua.
➢ Lei alle ore 02:16:23 raggiungeva la fermata IA/Alberini.
➢ Lei percorreva la distanza tra le suddette fermate pari a 830 metri in un intervallo temporale di 45 secondi.
➢ Lei nel suddetto arco temporale di 45 secondi (intercorso tra le 2 fermate in oggetto) manteneva una velocità pari 65 Km/h.
➢ Lei – alle ore 02:16:23 – mentre percorreva alla guida del bus la corsia promiscua urtava la pensilina dell'impianto di fermata n. 79926 –
IA/Alberini, posta in Viale P. IA e proseguiva per circa 23 secondi arrestandosi alle ore 02:16:45.
➢ Lei - alla guida del bus – non effettuava alcuna fermata di servizio o arresto ai segnali di stop.
➢ Lei - dalle ore 02:16:23 (momento dell'urto) alle ore 02:16:46 (completo arresto) – percorreva 205 metri in 23 secondi ad una velocità che, al momento dell'impatto, era tra i 64 e i 67 Km/h.
3 ➢ Lei nell'imminenza dei fatti effettuava nei confronti dell'utenza le seguenti testuali dichiarazioni: “ho capito me po' prende che devo fa…mi è preso un attimo un colpo di sonno mi dispiace…chiamo l'ambulanza…c'hai ragione…vi chiedo scusa… guarda … m'è preso un colpo di sonno … un attimo … ma per carità ma come no …ma come no…non si è fatto male nessuno ragazzi…vi chiedo scusa…vado a vede i cavoli della vettura…io vi chiedo scusa…ho capito ragazzi…lo so sì mi è preso un attimo di sonno…mi dispiace…scusate un attimo…lo so...oggi ho lavorato ieri ero di riposo…ho dormito…scusate…scusate un attimo.
Risulta che le suddette dichiarazioni siano state riprese in un video che è stato pubblicato sui social e sono tutt'ora visualizzabili e disponibili in rete.
Risulta che la notizia del suddetto incidente – unitamente alle immagini – siano state riprese da diverse testate giornalistiche.
Risulta che Lei in data 13.09.2022 produceva, a sua firma modello A 0015 di rapporto d'incidente Prot. 0141726 del 13.09.2022, e mod. A.0048 Prot. CP_1
0142552 del 14.09.2022 in cui dichiarava rispettivamente: CP_1
“Alla fermata nn. 79926 e diretto a Largo Alba Adriatica percorrendo la corsia preferenziale, urtavo la pensilina della suddetta fermata. Chiedevo prontamente ai passeggeri se avevano bisogno di intervento sanitario, ma rifiutavano, la vettura riportava i seguenti danni: all'angolare ant.sx, a tutta la fiancata, visto il mal funzionamento dei freni riuscivo a mettere l'autobus in sicurezza stradale, intervenivano i VVFF del IV Tiburtino pattuglia J3, la vettura perde n. 3 corse ed una limitata.”
“Riferisco che in riferimento al mod. A0015 del 13.09.2022 del sinistro avvenuto nella notte del suddetto giorno in servizio sulla linea n041/2° dichiaro che il malfunzionamento del pedale del freno il quale è andato a vuoto a fine corsa è avvenuto successivamente all'impatto. In precedenza durante il servizio fino a prima dell'impatto la vettura non ha presentato alcuna anomalia di funzionamento.”
Inoltre Lei in occasione dell'audizione tenutasi innanzi la Commissione
d'inchiesta in data 21.09.2022 dichiarava testualmente:
4 “Mentre percorrevo V.le PA IA sentivo un mancamento e mi si è annebbiata la vista…omissis…ho contattato il medico di base…che conosce il mio stato di salute per fare degli accertamenti.”
“Ho detto ai passeggeri che avevo avuto un colpo di sonno perché è la prima cosa che mi è venuta in mente per calmarmi, visto che venivano verso di me urlando.”
“Sono 4 anni che faccio le notturne e il giorno prima avevo lavorato. Ho usufruito delle ferie dal 19 giugno al 4 luglio e poi ho riposato come da ciclazione, il sabato e la domenica precedente ero di riposo il lunedì ho ripreso servizio.”
“Non ricordo la velocità ma non andavo a velocità sostenuta, il tratto di strada
è dritta e pianeggiante.”
Rispetto a quanto sopra, a seguito di verifiche, non risultano anomalie all'impianto frenante della vettura aziendale n. 2410.
Risulta invece che la suddetta vettura abbia riportato – a causa del sopra descritto incidente – i seguenti danni: rottura del parabrezza, rottura di tutti i vetri/finestrini della fiancata sinistra, rottura vetro anta porta anteriore ingresso conducente, danni alla parte anteriore del mezzo;
anche la palina, la pensilina dell'impianto di fermata n. 79926 e il semaforo che insiste sul luogo dell'incidente hanno subito ingenti danni: danni che ci riserviamo di quantificare economicamente.
Con la presente, unitamente e/o disgiuntamente a quanto sopra dettagliatamente riportato, Le si contesta formalmente quanto segue:
A) Lei metteva a repentaglio la sicurezza dell'esercizio, quella dei passeggeri nonché la Sua personale, della circolazione, dell'utenza, dei terzi e della vettura aziendale a Lei assegnata per lo svolgimento della Sua attività lavorativa;
B) Lei violava il vigente Codice della Strada (artt. 140,
142 e 145) e le norme del DPR 753/80 in materia di sicurezza dell'esercizio e della circolazione;
5 C) Lei – alla guida del bus aziendale – raggiungeva e manteneva una velocità del mezzo non adeguata al tratto urbano percorso e allo stato dei luoghi;
D) Lei teneva una condotta di guida tale da non garantire il controllo in sicurezza del mezzo in caso di frenata d'emergenza;
E) Lei causava danni alla vettura aziendale, alla palina, alla pensilina dell'impianto di fermata n. 79926 e al semaforo che ci riserviamo di quantificare economicamente;
F) Lei effettuava in data 13 settembre 2022 dichiarazioni all'utenza che venivano riprese e pubblicate sul web;
G) Lei teneva un comportamento lesivo dell'immagine e della reputazione degli Operatori di Esercizio e di tutti i dipendenti della scrivente
Azienda nonchè l'immagine e la reputazione di nel suo complesso: CP_1 ciò avuto particolare riguardo al rilievo dato dalle testate giornalistiche all'incidente di cui
trattasi e al numero indeterminato e indeterminabile di utenti che accedono al web e al fatto che le immagini sono tutt'oggi disponibili in rete;
H) Lei forniva delle dichiarazioni con modello A 0015 di
“rapporto d'incidente” Prot. 0141726 del 13.09.2022, mod. A.0048 Prot. CP_1
0142552 del 14.09.2022 e innanzi la Commissione d'inchiesta in data CP_1
21.09.2022 che risultano tra loro contrastanti, contraddittorie e non rispondenti al vero;
I) Lei violava le regole e i principi contenuti nel Manuale dell'operatore d'esercizio (punto 9 Rapporti con la clientela) pubblicato sulla intranet e accessibile a tutto il personale CP_1
J) Lei violava i doveri e gli obblighi derivanti dal suo rapporto di lavoro (diligenza, correttezza, lealtà), il vigente
Regolamento All. A al R.D. 8 gennaio 1931 n. 148 e il vigente Codice Etico aziendale (artt. n. 1,2,3,4,5,7,8.3,10.1,11) con conseguente lesione del vincolo fiduciario.
6 Facendo salvo ogni diritto, ragione ed azione anche innanzi alle competenti Autorità, La invitiamo a presentare entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione della presente le Sue giustificazioni in ordine ai fatti a Lei contestati, inviandole a mezzo posta al seguente indirizzo: – CP_1
Direzione Personale – Disciplina e Normativa del Lavoro – Via Prenestina n. 45, riservando all'esito ogni opportuno provvedimento.
Tuttavia, trascorso il periodo indicato, l' procederà Pt_2 disciplinarmente a norma del Regolamento All. A) al R.D. 8 gennaio 1931, n.
148……….”
6.1 A seguito delle giustificazioni rese dal signor in sede di audizione il Pt_1 giorno 27.10.2022 ha intimato, poi, allo stesso l'opinamento di CP_1 destituzione con missiva del 7.12.2022 e, dopo le ulteriori giustificazioni rese dal lavoratore in data 16.2.2023, con lettera del 3.5.2023 la società ha confermato l'opinamento di destituzione e destituito (licenziato) il dipendente, ritenendo che “….. i fatti a Lei imputati integrano le fattispecie previste dall'art. 45 ai punti nn. 2,3,6,8,11) del Regolamento All. A) al Regio Decreto 8 gennaio 1931 n. 148, nonché gravi violazioni del vigente Codice Etico aziendale
(artt. 2,3,6,8,11,12,13), nonché la violazione di fondamentali e basilari obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro subordinato intercorrente con
l'Azienda (dovere di diligenza, buona fede, fedeltà, lealtà, correttezza e trasparenza) e gravi violazioni del vigente codice etico aziendale (artt.
1,2,3,4,5,7,8.3,10.1,11), del Codice della Strada (artt. 140-142-145) e del
D.P.R. 753/80, con lesione vincolo fiduciario….”.
6.2 Il Tribunale – dopo aver respinto le varie eccezioni formulate dal ricorrente in ordine al dedotto mancato rispetto del procedimento disciplinare di cui all'All. A al RD n. n. 148 del 1931 applicabile agli autoferrotranvieri – ha rigettato la domanda ritenendo, in sintesi, che l'asserito malore improvviso allegato dal signor nelle dichiarazioni successive a quelle rese Pt_3 nell'imminenza dei fatti non era stato provato dallo stesso (che non si era
7 recato al pronto soccorso nell'imminenza dell'incidente de 13.9.2022, né aveva successivamente prodotto certificazioni del medico curante o esiti di visite specialistiche a conforto del riferito malore), non rilevando a tal fine il contenuto della consulenza di parte prodotta in atti ed elaborata dopo oltre un anno dai fatti di causa (che, peraltro, si limitava a non escludere la possibilità che il riferito malore fosse stato un effetto collaterale dei farmaci assunti dal ricorrente già da diversi anni); che, conseguentemente, il probabile colpo di sonno che aveva avuto il ricorrente alla guida del bus non lo esimeva da responsabilità a suo carico, avendo la Corte di Cassazione in materia di circolazione stradale affermato che il colpo di sonno è in genere malessere che risulta prevedibile in quanto preceduto da segnali premonitori, che consentono di evitare ciò che si è nel caso di specie verificato, non avendo quindi il ricorrente posto tutte le cautele necessarie ed essendo anche andato a velocità sostenuta, mettendo così a rischio la sicurezza dell'esercizio e della circolazione.
6.3 Ha, poi, ritenuto non condivisibile l'assunto del ricorrente, secondo cui i fatti sarebbero ascrivibili nell'ambito della sanzione conservativa di cui all'art. 44 del R.D. n. 148/1931 e non nelle fattispecie di destituzione previste dall'art. 45 del medesimo R.D., tenuto conto che una volta accertata l'esistenza di una giusta causa di licenziamento non è necessaria la completa sussunzione delle condotte in una delle ipotesi codificate di destituzione e costituendo, in ogni caso, queste ultime un “minimo etico”, da attualizzare all'epoca presente;
che, nel caso di specie, si è in presenza di violazioni (al codice della strada, alla normativa sul trasporto di persone) particolarmente gravi perché commesse da un conducente di trasporto pubblico, che avrebbe dovuto garantire la sicurezza dei passeggeri;
che, infine, le condotte del ricorrente, per la gravità delle violazioni delle norme poste a tutela della sicurezza dei passeggeri e degli automobilisti ben possono essere ricondotte tra quelle previste dall'art. 45, nn.
13, 14 e 15 del R.D. n. 148/1931.
8 7. Ciò premesso, con i primi due motivi di censura lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza laddove il primo giudice ha respinto la doglianza di violazione degli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931 per non essere lo stesso stato posto in condizioni di esperire il sub procedimento ivi previsto.
7.2 Il Tribunale ha respinto la doglianza tenuto conto che il ricorrente non aveva chiesto l'intervento del Consiglio di Disciplina entro il termine di 10 giorni da quello in cui gli era stata confermata dal direttore la punizione opinata con la conseguenza che, in difetto di tale istanza, a prescindere dal fatto che tale Consiglio fosse o meno costituito, il provvedimento disciplinare era divenuto definitivo decorsi 10 giorni da quello in cui era stata confermata la punizione opinata, avendo il lavoratore abdicato a tale strumento di garanzia.
7.2. Lamenta l'appellante l'erroneità della sentenza in quanto l'inesistenza del
Consiglio di Disciplina per l'inerzia di aveva, in ogni caso, impedito alla CP_1 radice l'esercizio de diritto di chiederne l'intervento, con violazione della fonte normativa e nullità del recesso intimato.
7.3 Evidenzia, al riguardo, il Collegio l'infondatezza della doglianza per carenza di interesse concreto ed attuale ad agire (in violazione dell'art. 100 cpc), costituendo circostanza pacifica che il signor non abbia mai richiesto Pt_3
l'intervento del Consiglio di Disciplina ai sensi dell'art. 53 del R.D. n. 148/31
(né del Collegio di Conciliazione ed Arbitrato di cui all'art. 7, c. 6, della L. n.
300/70, organo che poteva essere adito dai dipendenti in base alla disposizione gestionale n 147 del 2014 adottata da tenuto conto che la Regione CP_1
Lazio, più volte sollecitata, non aveva provveduto alla nomina del suddetto
Consiglio – v. documentazione in atti prodotta dalla società) nel termine di 10 giorni da quello in cui gli era stata confermata dal direttore l'opinamento di destituzione, opinamento divenuto, quindi definitivo.
7.4 Prevede, invero, l'art. 53 del R.D. n. 148/31 quanto segue:
“In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per
l'accertamento di fatti costituenti le mancanze.
……..
9 I funzionari eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate e i responsabili di esse.
Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo.
In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 e 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere.
…..
L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale.
Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla data della detta notifica di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare diviene definitivo ed esecutivo.
Nel caso in cui l'agente abbia presentate le sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso.
Tale richiesta, che deve essere fatta nel termine perentorio di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata, sospende l'applicazione della punizione fino a che non sia intervenuta la decisione del Consiglio stesso”.
7.5 Come correttamente evidenziato dal Tribunale, quindi, non avendo l'odierno appellante formulato richiesta di intervento del Consiglio di Disciplina il potere di recesso è rimasto, nel caso di specie, in capo al datore di lavoro, il
10 cui provvedimento disciplinare è divenuto definitivo, senza che possa individuarsi nella fattispecie alcun profilo di nullità del recesso stesso (“In materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato "l'opinamento" reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest'ultimo, organo collegiale "terzo"; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione” – Cass. sent. ord. n.
6765 del 2023).
7.6 Né è fondata la censura (svolta per la prima volta nell'atto di appello) di violazione dell'art. 56 del R.D. n. 148/31, per non avere il potuto prendere Pt_3 visione nel corso del procedimento disciplinare degli allegati alla relazione effettuati dalla Commissione Inchieste di Esercizio, prevedendo tale articolo che “Quando la relazione abbia concluso per l'accertamento di una mancanza passibile della destituzione, il direttore provvede preventivamente perché
l'incolpato possa prendere personalmente visione degli allegati alla relazione stessa e stabilisce all'uopo, secondo le circostanze, il modo e i termini.
Contemporaneamente assegna all'incolpato il termine utile, non maggiore di cinque giorni, per presentare le sue ulteriori osservazioni”, richiamando l'appellante solo il secondo comma dell'art. 56 del R.D. n. 148/31 ed omettendo di riportare anche il primo comma del medesimo articolo, ai sensi del quale “Per mettere il Consiglio di Disciplina in grado di deliberare, il direttore trasmette al presidente la relazione e gli atti indicati nell'art. 53”.
7.7 Come è agevole desumere dalla semplice lettura dell'art. 56 tale norma disciplina, quindi, una ipotesi diversa da quella in esame e, cioè, quella in cui il procedimento (nonché il potere di decidere sul provvedimento espulsivo), a seguito di richiesta dell'interessato, si trasferisce dal datore di lavoro al
Consiglio di Disciplina, con conseguente conclusione dell'iter di competenza del datore di lavoro.
11 7.8 Neanche, infine, è legittima la censura – non esaminata dal primo giudice - con la quale il lamenta la concentrazione della fase della conferma Pt_1 dell'opinamento di destituzione e della fase della destituzione, unificata nella lettera del 3.5.2023 (non avendo in tal modo lo stesso potuto richiedere entro dieci giorno l'intervento del Consiglio di Disciplina), tenuto conto che non sussiste il dedotto contrasto con l'art. 53 del R.D. n. 148/31, che preve, invero, che al lavoratore deve essere preventivamente comunicato l'opinamento di destituzione (come avvenuto nel caso di specie) - al fine di consentire allo stesso di presentare entro cinque giorni, eventuali nuove giustificazioni - e che la richiesta di intervento del Consiglio di Disciplina deve essere fatta “nel termine di dieci giorni da quello in cui gli è stata confermata dal direttore la punizione opinata” (comma 10), richiesta che il pacificamente non ha Pt_1 proposto.
8. Con il secondo motivo di gravame lamenta l'appellante la violazione del diritto di difesa e del giusto processo, in quanto con la comparsa di risposta aveva depositato la relazione svolta in ambito aziendale dall' Ing. CP_1 successivamente all'incidente, senza depositare gli allegati a tale relazione CP_2
(in particolare l'allegato 13 contenenti i files relativi alle registrazioni dell'impianto di videosorveglianza interno alla vettura, l'all. 14 a), b), c), d)e),
f), fotogrammi AVM e l'all. 15 a), b), distanze percorse dal bus rilevate sulla base dei fotogrammi AVM), dai quali il funzionario incaricato aveva tratto il convincimento che lo stesso aveva superato il limite di velocità consentito nel tratto urbano;
lamenta, altresì, che il Tribunale avrebbe affidato la conferma delle risultanze della suddetta strumentazione alle dichiarazioni rese dai testi indotti dalla parte resistente, disattendendo la richiesta di esibizione dal medesimo svolta.
8.1 Premette il Collegio come a seguito dell'incidente in oggetto e nell'ambito delle indagini eseguite dalla Commissione Inchieste di Esercizio è stata redatta dall'Ing. dipendente con la qualifica di Quadro – nominato Per_1 CP_1 perito tecnico da tale Commissione - la relazione prodotta in atti da;
CP_1
12 all'esito delle verifiche a tal fine svolte, nonché dell'acquisizione dei filmati scaricati dall'impianto di videosorveglianza de bus e del tracciato AVM del medesimo bus relativo al tragitto percorso lungo viale PA IA – il perito ha rilevato come il mezzo condotto dal teneva, prima dell'incidente, Pt_3 una velocità media di 66 Km/h e che poco prima dell'impatto il bus aveva lasciato progressivamente la corsia preferenziale, immettendosi a destra in via
PA IA ed andando a colpire con la fiancata sinistra la pensilina della fermata IA/Alberini; che la velocità del mezzo al momento dell'impatto era compresa tra 64 e 67 Km/h (v. doc. 2 allegato alla memoria di CP_1 costituzione) .
8.2 Tali circostanze sono, poi, state confermate dall'Ing. in sede di CP_2 escussione testimoniale, nel corso della quale lo stesso ha precisato che il tracciato AVM è il dispositivo satellitare che fornisce a distanza di intervalli di
30 secondo la posizione del veicolo lungo la linea che questo sta percorrendo e di aver, altresì, rilevato dallo stradario che il limite di velocità in quel tratto di strada (PA IA) è di 50 Km orari.
8.3 Ciò posto evidenzia la Corte come successivamente all'audizione del teste ing. il difensore di – a fronte della contestazione del difensore CP_2 CP_1 del ricorrente di mancata produzione dei fotogrammi AVM – non si opponeva a tale produzione (“si rimette al Giudice per l'eventuale ordine di esibizione dei filmati e fotogrammi menzionati), laddove il difensore del ricorrente si opponeva al deposito (“si oppone a tale richiesta di deposito perché tardiva” -
v. verbale di udienza del 3.6.2024 nel fascicolo di primo grado); del tutto pretestuosa, quindi, è la doglianza oggi svolta dall'appellante con la quale si lamenta che il Tribunale avrebbe disatteso la richiesta di esibizione dallo stesso formulata, essendosi per contro lo stesso opposto alla richiesta in tal senso formulata dal difensore della società, che si era resa disponibile alla produzione.
8.3 Il terzo motivo di gravame deve essere, quindi, respinto.
13 9. Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante lamenta l'erronea valutazione delle prove da parte del Tribunale, che ha tratto il convincimento della sua responsabilità nella causazione dell'incidente del 13.9.2022 (in quanto lo stesso sarebbe andato a velocità sostenuta ed avrebbe ignorato i sintomi premonitori del colpo di sonno) dalla deposizione resa dall'Ing. CP_2 che sarebbe inattendibile se confrontata con le dichiarazioni dal medesimo rese nella relazione depositata al doc. n. 2 di . CP_1
9.1 Trattasi di censura – rileva il Collegio – del tutto priva di fondamento, tenuto conto della sostanziale coincidenza tra il contenuto della relazione redatta dall'Ing. successivamente all'incidente (v. doc. 2 del fascicolo di CP_2 primo grado di parte resistente) e quanto dallo stesso dichiarato in sede di audizione testimoniale (v. verbale di udienza del 3.6.2024).
9.2 Quanto, poi, al mancamento improvviso dedotto dal in sede di Pt_3 giustificazioni rese a propria difesa – che, invece, nell'imminenza dei fatti, aveva riferito di aver avito un colpo di sonno (come da dichiarazioni, non contestate, riprese in un video e pubblicate sul web) – correttamente il
Tribunale ha valutato la mancanza di ogni prova al riguardo, tenuto conto della mancata produzione (nonostante l'impegno in tal senso assunto dal rappresentante sindacale in sede di audizione a difesa del lavoratore) di ogni certificazione medica sul punto redatta in prossimità dell'evento, laddove nessuna valenza può attribuirsi alla consulenza di parte compilata dopo oltre un anno dai fatti (il 18.12.2023 – v. doc. 20 del fascicolo , che si limita Pt_3 peraltro a non escludere la possibile incidenza di effetti collaterali - neanche specificati - legati all'assunzione di farmaci che il ricorrente già assumeva da svariati anni.
10. Priva di fondamento, poi, è la quinta doglianza con la quale si lamenta la ritenuta congruità della sanzione irrogata, a fronte di un comportamento che nella previsione del contratto collettivo rientrerebbe tra le condotte punibili con una sanzione conservativa.
14 10.1 E, invero, la retrocessione richiamata dal signor (v. pag. 40 del Pt_3 ricorso di primo grado) è prevista dall'art. 44 dell'allegato A al regio decreto n.
148/31 in ipotesi di causazione di “accidenti”, “con non grave danno del materiale” (“per avere recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti nella marcia dei treni, con non grave danno del materiale, delle persone e delle cose”), laddove, nel caso di specie, non è contestato dall'odierno appellante che a seguito dell'incidente del 13.9.2022 siano conseguiti rilevanti danni (sia al mezzo - rottura del parabrezza, rottura di tutti i vetri/finestrini della fiancata sinistra, rottura vetro anta porta anteriore ingresso conducente, danni alla parte anteriore del mezzo – che alla palina ed alla pensilina dell'impianto di fermata n. 79926, nonché al semaforo che insisteva sul luogo dell'incidente, che venivano completamente divelti – v. contestazione disciplinare).
11. Pure infondato, infine, è l'ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta la sproporzione del licenziamento irrogato;
rileva il
Collegio, invero, che il recesso datoriale è stato intimato, tra l'altro, per la violazione dall'art. 45 ai punti nn. 2,3,6,8,11) del Regolamento All. A) al Regio
Decreto 8 gennaio 1931 n. 148 (oltre che per gravi violazioni del codice della
Strada e dei fondamentali doveri derivanti dal rapporto di lavoro) e che il punto
3) sopra richiamato prevede che “incorre nella destituzione” “chi, nei casi previsti dall'art. 314 del c.p. (ora art. 450 c.p.), abbia recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, causando accidenti alla marcia dei treni con danno delle persone o grave danno del materiale” (fattispecie ravvisabile nel caso di specie, in considerazione del grave danno del materiale conseguito all'incidente in oggetto e del pericolo alla sicurezza del trasporto causato, laddove l'art. 450 c.p., rubricato delitti colposi di pericolo, sanziona la condotta di chi, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo, tra l'altro, di un disastro ferroviario).
15 11.1 Né rileva la circostanza – di cui si duole l'appellante - che il Tribunale abbia ricondotto il comportamento di quest'ultimo anche alle diverse ipotesi di cui ai punti 12, 13 e 14, avendo il primo giudice in ogni caso evidenziato – richiamando la giurisprudenza di legittimità al riguardo - che una volta accertata al sussistenza di una giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 2119 c.c., non è necessaria la completa sussunzione delle condotte in una delle ipotesi codificate di destituzione, avendo l'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa.
12. Per tutte le considerazioni sopra esposte, in conclusione, l'appello deve essere respinto.
13. Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono le regole della soccombenza.
14. Deve darsi, infine, atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
-Rigetta l'appello;
-Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.500,00, oltre spese forfettarie al 15%;
-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma, 14/10/2025
Il consigliere estensore
16 Dott. Maria Vittoria Valente
Il Presidente
Dott. Eliana ME
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