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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/06/2025, n. 2667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2667 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11291/2021 R.G. promossa da
(avv.ti Alessandra Bessi e Nicola Maestri) Parte_1
ATTORE contro
(avv. Marco Piccoli) Controparte_1
CONVENUTO con la chiamata di
(contumace) CP_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di fondi confinanti siti a Gavardo.
L'attore, dopo aver promosso una consulenza tecnica preventiva affidata al dott.
(procedimento R.G. n. 10212/2018), ha chiesto la condanna del convenuto Persona_1
(i) a risarcire il danno1 che avrebbe patito a causa delle immissioni provocate dagli alberi di alto fusto (cedri) piantati ad una distanza inferiore a quella minima di tre metri dal confine (art. 892 c.c.) e (ii) all'esecuzione delle opere necessarie all'emendamento e al
Per_ contenimento dei danni presenti e futuri indicate dal perito dott.
Il convenuto ha eccepito che «gli asseriti danni pre-esistevano non solo all'acquisto del fondo da parte del convenuto, ma anche, con ragionevole certezza, al trasferimento dell'immobile in capo al Signor » e che, in ogni caso, occorrerebbe rideterminare il Pt_1
confine fra i fondi. L'intervento di potatura effettuato dall'attore, inoltre, avrebbe provocato un danno ai cedri, quantificabile in euro 4.147,20 per quattro alberi, e avrebbe imposto un intervento di manutenzione straordinaria di euro 1.500,60. Di queste somme, il convenuto ha domandato la rifusione. In relazione all'actio finium regundorum, infine, il convenuto ha presentato istanza di chiamata di terzo, nella persona della comproprietaria dell'immobile attoreo. Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
L'attore si è opposto alla domanda di regolamento dei confini e ha allegato ulteriori danni che avrebbe patito per il difetto di manutenzione degli alberi, sino da giungere ad un totale da risarcire di euro 20.000,00, oltre iva.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. a cura dell'ing.
[...]
la quale ha depositato il proprio elaborato peritale in data 23 febbraio 2024. Per_2
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter
c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'attore, col progredire del processo, ha modificato le sue conclusioni. Le uniche che possono essere considerate sono quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni, le quali non si differenziano da quelle contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (che, a loro volta, sono difformi dalle conclusioni iniziali solo per la misura del risarcimento richiesto).
Di contro, nella comparsa conclusionale, l'attore ha chiesto «la potatura appropriata (drastica) e/o l'abbattimento degli alberi ad alto fusto siti a ridosso del confine», con la fissazione, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di «una penale civile (€ 30,00 o altra somma ritenuta opportuna) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione oltre il termine
2 stabilito», mentre, nella memoria di replica, l'«abbattimento dei cedri» è l'unica misura indicata per la soluzione del problema: tutte queste richieste – presentate ben oltre il termine ultimo per la modifica delle domande2 – sono inammissibili.
Venendo alle domande che possono essere decise nel merito, la prima da esaminare
è quella di risarcimento del danno.
Per_
In proposito, il dott. ha rilevato che «aghi e rami vengono rilasciati in modo più o meno costante durante tutto l'anno sul tetto del signor » depositando «sui Pt_1
tetti uno strato abbondante di aghi, che hanno alterato la normale funzionalità della copertura del tetto in coppi ed ostruito i canali di gronda». Non si tratta di una normale e fisiologica perdita di foglie, trasportate dal vento, bensì dell'effetto della mancata regolare potatura delle piante, che protendono direttamente nella proprietà , e della loro Pt_1
collocazione a ridotta distanza tra albero ed edificio, che è di poco più di tre metri circa.
Il convenuto, quale proprietario degli alberi, deve rispondere dei danni dagli stessi provocati, secondo il disposto dell'art. 2051 c.c., anche se la violazione dell'obbligo di custodia era riferibile, in origine, al precedente proprietario. Invero, in caso di successione di posizioni di garanzia, spetta al successore operare una ricognizione dello stato del bene acquistato e provvedere, ove necessario, a rimuovere i fattori di pericolo tuttora in atto, ancorché originatisi prima del subentro nel diritto di proprietà.
Ciò posto, i profili di pregiudizio che l'attore vorrebbe imputare al convenuto sono eccessivi. L'ing. ha negato che i problemi lamentati da parte attrice relativi ai Per_2
serramenti, alle tende da sole, alle infiltrazioni interne ed al parquet siano attribuibili a cause generate dalla presenza dei cedri di parte convenuta e ha motivatamente circoscritto ad euro 3.630,00 (oltre iva)3 l'ammontare dell'«unico danno lamentato riferibile ad una responsabilità di parte convenuta», ossia «quello relativo alla manutenzione della copertura
a causa della presenza degli aghi dei cedri» (v. pag. 20 c.t.u.). Ne deriva che quest'ultima è
l'unica somma che può essere riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento.
La seconda domanda da vagliare è quella tesa ad «ordinare al signor CP_1
l'esecuzione delle opere necessarie all'emendamento ed il contenimento dei danni presenti futuri cosi come indicate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo e nel dettaglio: eseguire la pulizia annuale tetti e canali di gronda: € 400,00/anno – Perizia fitostatica con
Pulling test: € 4.000,00/ 1° anno – Verifica annuale dottore agronomo: € 350,00/anno –
Potatura con tecnica Tree climbing, con smaltimenti risulte: € 1.200,00/1° anno – Potatura con tecnica Tree climbing, con smaltimenti risulte: € 800,00/ogni 3-5 anni».
Per_
Le misure indicate dal dott. non hanno tutte la medesima finalità. Una di esse
– perizia fitostatica con Pulling test – non mira a ridurre o eliminare il deposito degli aghi sulla copertura dell'edificio dell'attore, ma a valutare la tenuta statica delle piante. Una simile tutela, volta a prevenire un danno di carattere del tutto potenziale e futuro, non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 844 c.c., né all'interno della responsabilità per fatto illecito ex art. 2051 c.c., ma avrebbe dovuto essere richiesta nell'ambito dell'azione di di danno temuto, che, tuttavia, non è stata esercitata4 (artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c.).
Neppure può essere disposta la pulizia annuale dei tetti e canali di gronda, la potatura da svolgere ogni 3-5 anni e la verifica annuale con dottore agronomo, perché non
è possibile emettere una condanna ad un facere futuro, contemplante l'esecuzione di prestazioni di carattere periodico, al di fuori di una rinnovata verifica, di volta in volta, della loro effettiva necessità a fronte della lesione del diritto attoreo.
L'unica prescrizione che può essere impartita è quella di provvedere, ora, alla
«Potatura con tecnica Tree climbing, con smaltimenti risulte: € 1.200,00/1° anno», poiché, alla luce delle risultanze della c.t.u. a firma dell'ing. che ha certificato una Per_2
situazione analoga a quella del 2019, detta potatura appare necessaria nell'immediato.
Quanto finora esposto esaurisce le domande attoree.
4.
S'impone, giunti a questo punto, la disamina delle domande riconvenzionali.
Anzitutto, è fondata la richiesta risarcitoria per euro 5.647,80 (euro 4.147,20 + euro
1.500,60) avanzata dal convenuto.
L'intervento compiuto dall'attore – consistito in una drastica riduzione di alcune branche dei cedri che si protendevano verso il tetto con rilascio di monconi – è stato Per_ giudicato errato dal dott. il quale, con valutazione che non vi sono motivi per disattendere, ha stimato il danno per i tagli in euro 1.036,80 medio per albero, per un totale di euro 4.147,20 per i quattro alberi. L'attore dovrà, altresì, rifondere al convenuto la somma di euro 1.500,60, che quest'ultimo ha versato per l'intervento di potatura resosi necessario in seguito al taglio effettuato dal sig. , valutato come «congruo sia dal Pt_1
Per_ punto di vista tecnico, sia economico» (così, pag. 22 della relazione del dott. .
È altrettanto fondata l'azione di regolamento dei confini.
La c.t.u. ing. in seguito al rilievo eseguito dall'ausiliario topografo ed alla Per_2
sovrapposizione delle risultanze con l'estratto mappa precedente all'attuale (perché più preciso e coerente con la situazione reale), ha realizzato tre elaborati grafici in cui è stato rappresentato il confine delle due proprietà, che non corrisponde a quello tracciato in loco, con la conseguenza che l'attore e la terza chiamata occupano illegittimamente un'area pari a 27,14 mq di spettanza del convenuto (area colorata di azzurro nell'elaborato a pag. 16 della c.t.u.). Dovranno rilasciare tale area.
Non viene riconosciuto un risarcimento del danno per il periodo dell'occupazione, poiché il convenuto non ha dedotto quale pregiudizio avrebbe patito a causa dello sconfinamento.
5.
L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese. Per_
I costi della c.t.p. a firma del dott. e della c.t.u. curata dall'ing. Per_2
graveranno definitivamente sulle parti nella misura di metà a carico dell'attore e di metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. condanna il convenuto a pagare all'attore, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 3.630,00 (oltre iva), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna il convenuto ad eseguire una «Potatura con tecnica Tree climbing, con Per_ smaltimenti risulte», così come prescritta dal c.t.u. dott. nella relazione datata 2 aprile
2019;
3. condanna l'attore a pagare al convenuto, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 5.647,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
5
4. dichiara che la posizione del confine tra i mappali 1789 (proprietà di parte convenuta) e 1790 (proprietà di parte attrice) è quella graficamente rappresentata nella tavola posta a pag. 16 dell'elaborato peritale a cura dell'ing. depositato in data 23 Per_2
febbraio 2024; per l'effetto,
5. condanna l'attore e la terza chiamata a rilasciare immediatamente a favore del convenuto l'area pari a 27,14 mq, colorata di azzurro nella tavola di pag. 16 dell'elaborato peritale a cura dell'ing. depositato in data 23 febbraio 2024, realizzando tutte le Per_2
opere necessarie alla rimessione in pristino (rimozione dell'attuale recinzione - rete metallica e paletti in ferro);
6. dichiara l'inammissibilità – in quanto tardivamente proposte – delle domande attoree veicolate per la prima volta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica;
7. rigetta tutte le altre domande delle parti;
8. compensa integralmente le spese di lite, anche con riferimento ai compensi legali per la fase ex art. 696-bis c.p.c.;
9. pone definitivamente il costo della c.t.p. e della c.t.u. per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto.
Brescia, 25 giugno 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Stimato in sede di c.t.p. in euro 8.110,28, oltre IVA, per la sistemazione della copertura dell'immobile attoreo.
1 2 Dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non è consentito alle parti alterare le domande nemmeno in misura minima, figurarsi mutare radicalmente il petitum mediato. 3 La quantificazione è stata compiuta sulla base di «preventivo per pulizia manto di copertura in coppi e canali di gronda da aghi e sistemazione coppi del tetto di parte convenuta a firma di Controparte_3 con l'utilizzo di piattaforma aerea stimata per n° 3 giorni» (pag. 11 c.t.u.).
3 4 Non è praticabile una riqualificazione della domanda, stante la netta diversità dei presupposti e dei petita.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11291/2021 R.G. promossa da
(avv.ti Alessandra Bessi e Nicola Maestri) Parte_1
ATTORE contro
(avv. Marco Piccoli) Controparte_1
CONVENUTO con la chiamata di
(contumace) CP_2
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Le parti sono proprietarie di fondi confinanti siti a Gavardo.
L'attore, dopo aver promosso una consulenza tecnica preventiva affidata al dott.
(procedimento R.G. n. 10212/2018), ha chiesto la condanna del convenuto Persona_1
(i) a risarcire il danno1 che avrebbe patito a causa delle immissioni provocate dagli alberi di alto fusto (cedri) piantati ad una distanza inferiore a quella minima di tre metri dal confine (art. 892 c.c.) e (ii) all'esecuzione delle opere necessarie all'emendamento e al
Per_ contenimento dei danni presenti e futuri indicate dal perito dott.
Il convenuto ha eccepito che «gli asseriti danni pre-esistevano non solo all'acquisto del fondo da parte del convenuto, ma anche, con ragionevole certezza, al trasferimento dell'immobile in capo al Signor » e che, in ogni caso, occorrerebbe rideterminare il Pt_1
confine fra i fondi. L'intervento di potatura effettuato dall'attore, inoltre, avrebbe provocato un danno ai cedri, quantificabile in euro 4.147,20 per quattro alberi, e avrebbe imposto un intervento di manutenzione straordinaria di euro 1.500,60. Di queste somme, il convenuto ha domandato la rifusione. In relazione all'actio finium regundorum, infine, il convenuto ha presentato istanza di chiamata di terzo, nella persona della comproprietaria dell'immobile attoreo. Quest'ultima non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
L'attore si è opposto alla domanda di regolamento dei confini e ha allegato ulteriori danni che avrebbe patito per il difetto di manutenzione degli alberi, sino da giungere ad un totale da risarcire di euro 20.000,00, oltre iva.
La causa è stata istruita mediante l'espletamento di c.t.u. a cura dell'ing.
[...]
la quale ha depositato il proprio elaborato peritale in data 23 febbraio 2024. Per_2
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127-ter
c.p.c.
Scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'attore, col progredire del processo, ha modificato le sue conclusioni. Le uniche che possono essere considerate sono quelle rassegnate in sede di precisazione delle conclusioni, le quali non si differenziano da quelle contenute nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. (che, a loro volta, sono difformi dalle conclusioni iniziali solo per la misura del risarcimento richiesto).
Di contro, nella comparsa conclusionale, l'attore ha chiesto «la potatura appropriata (drastica) e/o l'abbattimento degli alberi ad alto fusto siti a ridosso del confine», con la fissazione, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., di «una penale civile (€ 30,00 o altra somma ritenuta opportuna) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione oltre il termine
2 stabilito», mentre, nella memoria di replica, l'«abbattimento dei cedri» è l'unica misura indicata per la soluzione del problema: tutte queste richieste – presentate ben oltre il termine ultimo per la modifica delle domande2 – sono inammissibili.
Venendo alle domande che possono essere decise nel merito, la prima da esaminare
è quella di risarcimento del danno.
Per_
In proposito, il dott. ha rilevato che «aghi e rami vengono rilasciati in modo più o meno costante durante tutto l'anno sul tetto del signor » depositando «sui Pt_1
tetti uno strato abbondante di aghi, che hanno alterato la normale funzionalità della copertura del tetto in coppi ed ostruito i canali di gronda». Non si tratta di una normale e fisiologica perdita di foglie, trasportate dal vento, bensì dell'effetto della mancata regolare potatura delle piante, che protendono direttamente nella proprietà , e della loro Pt_1
collocazione a ridotta distanza tra albero ed edificio, che è di poco più di tre metri circa.
Il convenuto, quale proprietario degli alberi, deve rispondere dei danni dagli stessi provocati, secondo il disposto dell'art. 2051 c.c., anche se la violazione dell'obbligo di custodia era riferibile, in origine, al precedente proprietario. Invero, in caso di successione di posizioni di garanzia, spetta al successore operare una ricognizione dello stato del bene acquistato e provvedere, ove necessario, a rimuovere i fattori di pericolo tuttora in atto, ancorché originatisi prima del subentro nel diritto di proprietà.
Ciò posto, i profili di pregiudizio che l'attore vorrebbe imputare al convenuto sono eccessivi. L'ing. ha negato che i problemi lamentati da parte attrice relativi ai Per_2
serramenti, alle tende da sole, alle infiltrazioni interne ed al parquet siano attribuibili a cause generate dalla presenza dei cedri di parte convenuta e ha motivatamente circoscritto ad euro 3.630,00 (oltre iva)3 l'ammontare dell'«unico danno lamentato riferibile ad una responsabilità di parte convenuta», ossia «quello relativo alla manutenzione della copertura
a causa della presenza degli aghi dei cedri» (v. pag. 20 c.t.u.). Ne deriva che quest'ultima è
l'unica somma che può essere riconosciuta all'attore a titolo di risarcimento.
La seconda domanda da vagliare è quella tesa ad «ordinare al signor CP_1
l'esecuzione delle opere necessarie all'emendamento ed il contenimento dei danni presenti futuri cosi come indicate dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo e nel dettaglio: eseguire la pulizia annuale tetti e canali di gronda: € 400,00/anno – Perizia fitostatica con
Pulling test: € 4.000,00/ 1° anno – Verifica annuale dottore agronomo: € 350,00/anno –
Potatura con tecnica Tree climbing, con smaltimenti risulte: € 1.200,00/1° anno – Potatura con tecnica Tree climbing, con smaltimenti risulte: € 800,00/ogni 3-5 anni».
Per_
Le misure indicate dal dott. non hanno tutte la medesima finalità. Una di esse
– perizia fitostatica con Pulling test – non mira a ridurre o eliminare il deposito degli aghi sulla copertura dell'edificio dell'attore, ma a valutare la tenuta statica delle piante. Una simile tutela, volta a prevenire un danno di carattere del tutto potenziale e futuro, non rientra nell'alveo applicativo dell'art. 844 c.c., né all'interno della responsabilità per fatto illecito ex art. 2051 c.c., ma avrebbe dovuto essere richiesta nell'ambito dell'azione di di danno temuto, che, tuttavia, non è stata esercitata4 (artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c.).
Neppure può essere disposta la pulizia annuale dei tetti e canali di gronda, la potatura da svolgere ogni 3-5 anni e la verifica annuale con dottore agronomo, perché non
è possibile emettere una condanna ad un facere futuro, contemplante l'esecuzione di prestazioni di carattere periodico, al di fuori di una rinnovata verifica, di volta in volta, della loro effettiva necessità a fronte della lesione del diritto attoreo.
L'unica prescrizione che può essere impartita è quella di provvedere, ora, alla
«Potatura con tecnica Tree climbing, con smaltimenti risulte: € 1.200,00/1° anno», poiché, alla luce delle risultanze della c.t.u. a firma dell'ing. che ha certificato una Per_2
situazione analoga a quella del 2019, detta potatura appare necessaria nell'immediato.
Quanto finora esposto esaurisce le domande attoree.
4.
S'impone, giunti a questo punto, la disamina delle domande riconvenzionali.
Anzitutto, è fondata la richiesta risarcitoria per euro 5.647,80 (euro 4.147,20 + euro
1.500,60) avanzata dal convenuto.
L'intervento compiuto dall'attore – consistito in una drastica riduzione di alcune branche dei cedri che si protendevano verso il tetto con rilascio di monconi – è stato Per_ giudicato errato dal dott. il quale, con valutazione che non vi sono motivi per disattendere, ha stimato il danno per i tagli in euro 1.036,80 medio per albero, per un totale di euro 4.147,20 per i quattro alberi. L'attore dovrà, altresì, rifondere al convenuto la somma di euro 1.500,60, che quest'ultimo ha versato per l'intervento di potatura resosi necessario in seguito al taglio effettuato dal sig. , valutato come «congruo sia dal Pt_1
Per_ punto di vista tecnico, sia economico» (così, pag. 22 della relazione del dott. .
È altrettanto fondata l'azione di regolamento dei confini.
La c.t.u. ing. in seguito al rilievo eseguito dall'ausiliario topografo ed alla Per_2
sovrapposizione delle risultanze con l'estratto mappa precedente all'attuale (perché più preciso e coerente con la situazione reale), ha realizzato tre elaborati grafici in cui è stato rappresentato il confine delle due proprietà, che non corrisponde a quello tracciato in loco, con la conseguenza che l'attore e la terza chiamata occupano illegittimamente un'area pari a 27,14 mq di spettanza del convenuto (area colorata di azzurro nell'elaborato a pag. 16 della c.t.u.). Dovranno rilasciare tale area.
Non viene riconosciuto un risarcimento del danno per il periodo dell'occupazione, poiché il convenuto non ha dedotto quale pregiudizio avrebbe patito a causa dello sconfinamento.
5.
L'esito della lite lascia registrare una soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione integrale delle spese. Per_
I costi della c.t.p. a firma del dott. e della c.t.u. curata dall'ing. Per_2
graveranno definitivamente sulle parti nella misura di metà a carico dell'attore e di metà a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. condanna il convenuto a pagare all'attore, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 3.630,00 (oltre iva), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2. condanna il convenuto ad eseguire una «Potatura con tecnica Tree climbing, con Per_ smaltimenti risulte», così come prescritta dal c.t.u. dott. nella relazione datata 2 aprile
2019;
3. condanna l'attore a pagare al convenuto, per il titolo giuridico di cui alla motivazione, la somma di euro 5.647,80, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
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4. dichiara che la posizione del confine tra i mappali 1789 (proprietà di parte convenuta) e 1790 (proprietà di parte attrice) è quella graficamente rappresentata nella tavola posta a pag. 16 dell'elaborato peritale a cura dell'ing. depositato in data 23 Per_2
febbraio 2024; per l'effetto,
5. condanna l'attore e la terza chiamata a rilasciare immediatamente a favore del convenuto l'area pari a 27,14 mq, colorata di azzurro nella tavola di pag. 16 dell'elaborato peritale a cura dell'ing. depositato in data 23 febbraio 2024, realizzando tutte le Per_2
opere necessarie alla rimessione in pristino (rimozione dell'attuale recinzione - rete metallica e paletti in ferro);
6. dichiara l'inammissibilità – in quanto tardivamente proposte – delle domande attoree veicolate per la prima volta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica;
7. rigetta tutte le altre domande delle parti;
8. compensa integralmente le spese di lite, anche con riferimento ai compensi legali per la fase ex art. 696-bis c.p.c.;
9. pone definitivamente il costo della c.t.p. e della c.t.u. per metà a carico dell'attore e per metà a carico del convenuto.
Brescia, 25 giugno 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Stimato in sede di c.t.p. in euro 8.110,28, oltre IVA, per la sistemazione della copertura dell'immobile attoreo.
1 2 Dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, non è consentito alle parti alterare le domande nemmeno in misura minima, figurarsi mutare radicalmente il petitum mediato. 3 La quantificazione è stata compiuta sulla base di «preventivo per pulizia manto di copertura in coppi e canali di gronda da aghi e sistemazione coppi del tetto di parte convenuta a firma di Controparte_3 con l'utilizzo di piattaforma aerea stimata per n° 3 giorni» (pag. 11 c.t.u.).
3 4 Non è praticabile una riqualificazione della domanda, stante la netta diversità dei presupposti e dei petita.
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