Ordinanza collegiale 17 marzo 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 4092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4092 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01161/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2022, proposto da
AT OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Sito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
1) dell’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 146 del 1.12.2021 n. ord. segr. 92 del 01.12.2021, notificata in data 04.12.2021;
2) della relazione tecnica di sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale prot. n. 38055 del 31.12.2012 e prot. n.45167 del 25.11.20121, non conosciuta;
3) di ogni altro atto presupposto o conseguenziale, non noto e non notificato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano e del Comune di Cercola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - Il ricorrente è proprietario di un immobile sito nel Comune di San Giuseppe Vesuviano in via XX Settembre n.45, distinto catasto fabbricati al fg .5 p.lla 773 sub 32.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 146 dell’1.12.2021 riferita ad opere realizzate sul suddetto immobile consistenti in “1) Veranda con infissi di chiusura perimetrale e struttura in legno a copertura del balcone prospettante la corte interna, completamente ultimata e tenuta in uso tale da costituire un ambiente funzionalmente annesso all’abitazione … la veranda ha dimensioni di mq 28,00 e altezza media di 2,70 m. 2)..tettoia di ca.7,00 mq a copertura del balcone”.
Riferisce che per le opere di cui al punto 1) è stata contestata l’assenza di permesso di costruire, per quelle di cui al punto 2) l’assenza di SCIA, oltre la mancanza di autorizzazione paesaggistica.
2. – Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto plurimi profili.
Ha lamentato, in particolare, il difetto di istruttoria e motivazione anche in considerazione del tempo decorso dalla realizzazione degli interventi contestati, la violazione delle norme poste a garanzia della partecipazione procedimentale. Ha dedotto avverso l’applicazione della sanzione demolitoria per opere ritenute oggetto di Scia e comunque qualificabili come di manutenzione straordinaria non soggette a preventivo rilascio di permesso di costruire. Ha escluso di aver realizzato nuove opere e, comunque, in quanto ritenute di lieve entità, assentibili anche sotto il profilo paesaggistico. Ha, quindi, concluso con la richiesta di annullamento dei provvedimenti gravati.
3. – Il Comune di San Giuseppe Vesuviano si è costituito in giudizio, in data 10 marzo 2022, per resistere al ricorso, siccome infondato.
4. – Con ordinanza collegiale 1783 del 17 marzo 2022 è stato “ disposto a carico della parte ricorrente l’onere di regolarizzare il ricorso e le asseverazioni di conformità della procura ad litem e della notifica nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito della presente ordinanza a cura della Segreteria, dandosi nel contempo avviso, anche ai sensi dell’art. 73 c.p.a., che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio assegnato può essere valutata ai fini della sua irricevibilità (cfr. Cons. St., sez. IV, 4/4/2017, n. 1541);”.
5. – Il ricorrente ha depositato documenti data 28 marzo ed il primo aprile 2022, rinunziando all’istanza cautelare.
6. – In data 12 aprile 2022 si è costituito in giudizio il Comune di Cercola.
7. – Alla pubblica udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. – Preliminarmente, va rilevata l’erronea costituzione in giudizio del Comune di Cercola, ente non intimato e del tutto estraneo alla vicenda oggetto di contenzioso. In ogni caso l’esito del giudizio rende irrilevante sia la costituzione che la pur plausibile estromissione del suddetto Comune.
9. – Il ricorso è infatti irricevibile.
Come rilevato con l’ordinanza collegiale n. 1783/2022, parte ricorrente ha depositato il ricorso privo della firma digitale e la procura alle liti e la notifica del ricorso introduttivo prive della attestazione di conformità.
Da qui il disposto incombente istruttorio con cui parte ricorrente è stata onerata, pena la dichiarazione di irricevibilità come da avviso ai sensi dell’art. 73 c.p.a., “ di regolarizzare il ricorso e le asseverazioni di conformità della procura ad litem e della notifica nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione al difensore ” del deposito della suddetta ordinanza a cura della Segreteria del T.A.R.
Il ricorrente ha depositato documentazione, e segnatamente, in data 28 marzo 2022, l’attestazione di conformità della procura e della notifica del ricorso e il primo aprile 2022 il ricorso sottoscritto digitalmente.
Tuttavia, l’attestazione di conformità della procura e della notifica del ricorso sono stati depositati privi di firma digitale e, pertanto l’onere di regolarizzare il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio deve ritenersi inadempiuto.
Ebbene, la mancata (o tardiva) regolarizzazione da parte dell’interessato comporta l’irricevibilità del ricorso ex art. 35, co. 1, lett. a), c.p.a. (cfr. Cons. St., sez. IV, 4/4/2017, n. 1541; sez. III, 11/9/2017, n. 4286; sez. V, 7/2/2018, n. 817).
9.1. - Il ricorso in esame è pertanto irricevibile e tanto esime il Collegio da ogni ulteriore rilievo circa il mancato deposito del provvedimento impugnato e di altri documenti. Elementi questi ostativi anche alla verifica del contenuto e della data di notifica alla parte (ai fini della verifica della tempestività del ricorso). Inadempienze di rilevanza tale da poter da sole fondare il rigetto del ricorso in quanto preclusivi della possibilità di verificare, tra l’altro, lo stato dei luoghi, gli interventi realizzati e la consistenza di quelli ritenuti abusivi.
Giova richiamare a riguardo l’art. 64, comma 1 del codice del processo amministrativo ai sensi del quale spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni, in assenza dei quali l’unico esito è il rigetto del ricorso.
Del resto, la grave lacunosità del fascicolo non avrebbe consentito al Collegio di attivare alcun ulteriore potere istruttorio, per sopperire al dovere/onere della parte istante di produrre, quanto meno, il provvedimento impugnato, la cui mancanza, pur non implicando decadenza, è conseguenza di un comportamento processuale che non consente giustificazioni.
Dirimente, nel caso in esame, è l’ulteriore considerazione relativa alla circostanza per cui alla parte è stato anche fornito un termine per regolarizzare il ricorso.
10. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, mentre le spese, in ragione dell’esito del giudizio, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO