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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/01/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3397/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del
22.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3397/2022
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Carla Scognamiglio e avv. Parte_1
Luca Vaccaro
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 dall'avv. Iodice Domenico
RESISTENTE
Oggetto: accertamento del rapporto di lavoro a nero e differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.3.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società semplificata con sede Controparte_1
in Via San Domenico 3 in Aversa dall'11/02/2020 al 17/11/2020 e poi dal 03/03/2021 al 30/09/2021;
- che da febbraio 2020 a maggio 2020 ha lavorato senza regolare contratto, mentre per i successivi mesi è stata contrattualizzata;
- che dall'11/02/2020 ha svolto la sua attività lavorativa presso i locali della società svolgente attività di Bar sito presso la “Caserma Pastrengo” in Piazza Carità, Napoli;
1 - che l'orario di lavoro si articolava in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, oltre 5 ore nella giornata del sabato, da intendersi quale straordinario;
in particolare, deduceva di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, il sabato dalle ore
07:00 alle 12:00;
- di essere inquadrata nel 5° livello CCNL pubblici esercizi mentre in busta paga risultava inquadrata nel 7° Livello, venendo così retribuita in misura inferiore e difforme rispetto al livello di inquadramento contrattuale nonché rispetto all'orario di lavoro effettivamente svolto;
- di aver percepito € 900,00 mensili accreditati a mezzo bonifico senza mai percepire né tredicesima né quattordicesima mensilità, né somme per lavoro straordinario del sabato, né somme per ferie e permessi non goduti;
- che la sua attività lavorativa consisteva in mansioni di barista, cassiera, preparazione alimenti al banco, pulizie banco e retro bar;
- di aver prestato la sua attività nell'organizzazione, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, ricevendo ordini sull'attività da svolgere dalla Sig.ra Pt_2
titolare dell'azienda, alla quale giustificava eventuali assenze, anche
[...]
momentanee o in caso di malattia, e che stabiliva l'orario di lavoro, con eventuali variazioni decise;
- di aver goduto del riposo settimanale la domenica e delle ferie solo mese per quindici giorni nel mese di agosto;
- che il rapporto di lavoro si concludeva con licenziamento verbale, improvviso ed ingiustificato della ricorrente;
- che a fine rapporto le veniva riconosciuta, a titolo di TFR, la sola somma di € 468,00 inserita nelle competenze finali dell'ultima busta paga di settembre 2021 (€ 1.368,00).
Deduceva, pertanto, di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto alle ore di lavoro prestate, e di aver pertanto diritto alla somma complessiva di € 18.153,15, e di aver richiesto le spettanze lavorative non percepite al datore di lavoro a mezzo pec del
13/10/2021, rimasta senza esito alcuno.
Chiedeva pertanto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto il periodo dall'11/02/2020 al 30/09/2021 e con le mansioni indicate, condannare il convenuto in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento delle somme di cui ai conteggi allegati per differenze TFR, differenze retributive, ferie e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima, lavoro straordinario il tutto per la somma totale di € 18.153,15 oltre rivalutazione monetaria ed
2 interessi dalla data della maturazione al soddisfo;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società resistente eccependo la nullità del ricorso e, nel merito, la infondatezza della domanda.
Tentata invano la conciliazione tra le parti, sentita in sede di libero interrogatorio la ricorrente, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale con i due testi di parte ricorrente in quanto parte resistente non si presentava all'udienza fissata per la prova testimoniale, sicchè se ne deve dichiarare la decadenza.
Rinviata la causa per la decisione e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente in quanto in ricorso è sufficientemente specificato sia il petitum che la causa petendi come, del resto, si evince anche dalle difese della società resistente.
Quanto al merito, deve premettersi in termini generali che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, relativamente al periodo da 02/2020 a 05/2020, l'assenza di riscontri documentali e la natura irregolare del rapporto di lavoro impongono al ricorrente l'onere di provare tutte le circostanze rilevanti ai fini del giudizio, al fine di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo cd “a nero”.
Per tali ragioni, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni rese da tutti i testimoni.
Sul punto il primo teste di parte ricorrente sig. ha dichiarato: Testimone_1
“indifferente; conosco i fatti di causa perché sono il compagno della ricorrente da circa 5 anni, adr A confermo, lei ha lavorato se non erro da marzo a novembre 2020 per la
lavorava al bar della Caserma Pastrengo, da marzo a novembre ha CP_1
lavorato senza contratto, poi è andata via, cioè l'hanno licenziata, poi ha ripreso a lavorare lì col contratto, da marzo a settembre 2021, mi pare, io l'accompagnavo la mattina alle 7 e il suo orario di lavoro era sino alle 15 dal lunedì al venerdì, il sabato
3 dalle 7 alle 12.io lavoro di fronte, quindi andavamo insieme, lavoro in Questura, sono poliziotto, lei aveva 900 euro mensili, non ha mai avuto tredicesima ferie retribuite ecc., lo so perché se ne lamentava sempre, lei era da sola nel bar, si occupava di tutto, dalle pulizie alla preparazione del caffè, alla cassa, tutti i giorni era da sola al bar, so che la titolare si chiamava , a lei giustifica ferie o altro, era lei che le dava lo stipendio, o Pt_2
le dava le direttive, quando la mia compagna finiva di lavorare alle 15 io la accompagnavo a portare l'incasso alla signora che aveva altri due bar in altre Pt_2
caserme, spesso si trovava alla caserma e io accompagnavo lì la per Per_1 Pt_1 consegnare l'incasso. Ha avuto 10 gg di ferie nel mese di agosto, so che è stata licenziata perché si lamentava dello stipendio, non le veniva dato tutto lo stipendio, o veniva pagata in ritardo, è stata licenziata senza preavviso, io non ero presente quando è successo, era il periodo di Natale, non ha avuto TFR, non ha avuto straordinario;
adr non mi sono mai attivato per regolarizzare il rapporto della mia compagna, non abbiamo un conto corrente cointestato, conosco l'ammontare dello stipendio perché lei mi mostrava i bonifici ricevuti, ho visto alle volte anche le buste paga della mia compagna, quando è capitato che le avesse in borsa, io mi sono recato sul luogo di lavoro, capitava spesso, io dalle 7 alle 8 stavo più o meno con lei una mezzoretta visto che la accompagnavo per le 7
e io inizio alle 8; io lavoro dalle 8 alle 14 un giorno e il giorno dopo dalle 14 alle 20, così
a giorni alterni, la accompagnavo tutti i giorni perché quando avevo il turno di pomeriggio avevo la mattina libera così la potevo comunque accompagnare”.
Il secondo teste escusso per parte ricorrente, sig. ha dichiarato: “Conosco Testimone_2
la ricorrente perché è stata mia collega di lavoro dal febbraio 2020 sino al giugno 2020 circa. Noi ci occupavamo sia della cassa sia del bar sia delle pulizie, sia io sia la
Inizialmente lavoravo con lei alla caserma , poi ho lavorato io alla Pt_1 Per_1
caserma di via Tommasi, lei invece è stata spostata alla caserma Pastrengo, se non ricordo male dopo un paio di mesi che sono stato lì è stata spostata alla Pastrengo e io a quella di via Tommasi. Quando eravamo insieme alla , lavoravamo dalle 7 alle Per_1
15 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7 alle 13, per un mese, dopo io sono andato come detto a via Tommasi e lei alla Pastrengo, posso dire che la Pastrengo è aperta anche il sabato e che la ricorrente lavorava anche il sabato, lo so perchè mi sentivo con lei telefonicamente e perché io sono stato 14 anni alla Pastrengo, è un unico blocco e lavoravo con una ditta precedente alla , si chiamava ELCO di CP_1 Persona_2
, a cui io ho fatto causa poi. Non ha avuto tfr, lo so perchè me lo ha detto lei,
[...]
pagavano in ritardo, facevano acconti sulle retribuzioni, e non si sapeva mai su quale
4 mensilità andava il pagamento, ci pagavano in contanti, a volte ce li dava la sig.ra Pt_2
a volte il marito, di cui non ricordo il cognome. La ricorrente
[...] Per_3
inizialmente non aveva il contratto, poi ha avuto un contratto di 4 o 5 mesi, non so dire precisamente quanto tempo dopo, è passato un po' di tempo da allora, le direttive me le dava la sig.ra quando ero nella caserma Tommasi, la ricorrente era da sola come Pt_2
detto alla Pastrengo e la le dava telefonicamente le direttive, non abbiamo avuto Pt_2
13esima né altri emolumenti, non abbiamo avuto ferie, ricordo che ad agosto per un periodo non sono andato a lavorare ma non mi hanno pagato le ferie, credo nemmeno a lei perché si comportavano allo stesso modo con tutti, lei aveva 800-900 euro al mese, però come detto pagava un part time per avere un full time, come faceva con me. È capitato di vedere la dare i soldi alla ricorrente, ricordo che è capitato quando la Pt_2
ricorrete veniva portare gli incassi della Pastrengo. Adr. preciso che ho avuto contenzioso anche con definito”. CP_1
Orbene, queste essendo le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, deve ritenersi non sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti relativamente al periodo cd. a nero, ossia dal Febbraio 2020 al Maggio 2020.
Ed infatti, sul punto il primo teste escusso è il compagno della ricorrente, legato quindi sentimentalmente alla stessa, ed era comunque estraneo all'organizzazione lavorativa della ricorrente, riferendo quindi talune circostanze solo in quanto accompagnava la ricorrente p in quanto dalla stessa a lui riferite.
Il teste invece, ex collega della ricorrente, ha dichiarato che nel periodo che va Tes_2
dal febbraio 2020 al giugno 2020 ha lavorato insieme alla ricorrente presso la caserma
, e che solo in un secondo momento la ricorrente sarebbe stata trasferita presso Per_1
la caserma Pastrengo, circostanza, questa, che contrasta con quanto affermato invece in ricorso, laddove la ricorrente deduce di aver lavorato presso la caserma Pastrengo già dal
Febbraio 2020.
Considerato pertanto i rapporti dell'un teste con la ricorrente, e la sua conoscenza dei fatti per lo più de relato, e la contraddittorietà di quanto riferito dall'altro teste in ordine alla sede di lavoro, considerata l'assenza di altri riscontri e l'onere della prova che, come noto, grava sulla parte che agisce in giudizio, la domanda sul punto non può trovare accoglimento.
Quanto poi al periodo di lavoro cd. regolarizzato, e alla domanda relativa al riconoscimento del cd. straordinario, giova ricordare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva
5 dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Ebbene, queste essendo i principi applicabili al caso di specie, osserva il Tribunale che la ricorrente non ha fornito prova sufficiente delle ore di straordinario lavorate, prova che - si ricorda – deve essere rigorosa, per come innanzi chiarito e affermato dalla giurisprudenza, oltre che dettagliatamente allegata. Sul punto valgono le considerazioni già effettuate in ordine alle dichiarazioni rese dai due testi escussi per la ricorrente, l'uno, il compagno, legato sentimentalmente alla ricorrente e comunque non inserito nel contesto aziendale, con conoscenza quindi solo indiretta ed occasionale elle circostanze, l'altro, ex collega, il quale ha però reso dichiarazioni contraddittorie con quanto affermato dalla medesima ricorrente in ricorso, e pertanto, quindi, poco credibili, e che ha comunque riferito di aver lavorato solo per pochi mesi nella medesima caserma della ricorrente, sicchè le sue dichiarazioni in ordine all'orario di lavoro non possono consentire di affermare con verosimiglianza che la ricorrente abbia lavorato per il numero di ore dedotte in ricorso.
Per quanto riguarda poi il dedotto mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla
6 normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015 n.
8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Anche sul punto valgono le considerazioni di cui innanzi in ordine alla carenza di prova da parte della ricorrente circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste, visto il tenore delle dichiarazioni rese dai due testi escussi e la loro qualità.
Anche tale domanda non può quindi trovare accoglimento.
Quanto infine alla 13ma mensilità e al pagamento della differenza sul TFR, si osserva che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente, su cui gravava l'onere della prova circa l'esatto adempimento di quanto dovuto, non ha dato prova di aver corrisposto alla ricorrente quanto preteso, non avendo allegato prova dei rispettivi pagamenti.
Pertanto, va corrisposta alla ricorrente la somma di euro 4.852,12 per le causali di cui sopra, prendendosi come riferimento i conteggi effettuati dalla parte e allegati in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, secondo il decisum, e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società CP_1
nella persona del legale rapp.te, al pagamento in favore della ricorrente della
[...]
somma di € 4.852,12;
7 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
1.970,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 21.2.2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del
22.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3397/2022
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. Carla Scognamiglio e avv. Parte_1
Luca Vaccaro
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa come in atti Controparte_1 dall'avv. Iodice Domenico
RESISTENTE
Oggetto: accertamento del rapporto di lavoro a nero e differenze retributive
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.3.2022, parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della società semplificata con sede Controparte_1
in Via San Domenico 3 in Aversa dall'11/02/2020 al 17/11/2020 e poi dal 03/03/2021 al 30/09/2021;
- che da febbraio 2020 a maggio 2020 ha lavorato senza regolare contratto, mentre per i successivi mesi è stata contrattualizzata;
- che dall'11/02/2020 ha svolto la sua attività lavorativa presso i locali della società svolgente attività di Bar sito presso la “Caserma Pastrengo” in Piazza Carità, Napoli;
1 - che l'orario di lavoro si articolava in 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì, oltre 5 ore nella giornata del sabato, da intendersi quale straordinario;
in particolare, deduceva di aver lavorato dal lunedì al venerdì, dalle ore 07:00 alle ore 15:00, il sabato dalle ore
07:00 alle 12:00;
- di essere inquadrata nel 5° livello CCNL pubblici esercizi mentre in busta paga risultava inquadrata nel 7° Livello, venendo così retribuita in misura inferiore e difforme rispetto al livello di inquadramento contrattuale nonché rispetto all'orario di lavoro effettivamente svolto;
- di aver percepito € 900,00 mensili accreditati a mezzo bonifico senza mai percepire né tredicesima né quattordicesima mensilità, né somme per lavoro straordinario del sabato, né somme per ferie e permessi non goduti;
- che la sua attività lavorativa consisteva in mansioni di barista, cassiera, preparazione alimenti al banco, pulizie banco e retro bar;
- di aver prestato la sua attività nell'organizzazione, alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, ricevendo ordini sull'attività da svolgere dalla Sig.ra Pt_2
titolare dell'azienda, alla quale giustificava eventuali assenze, anche
[...]
momentanee o in caso di malattia, e che stabiliva l'orario di lavoro, con eventuali variazioni decise;
- di aver goduto del riposo settimanale la domenica e delle ferie solo mese per quindici giorni nel mese di agosto;
- che il rapporto di lavoro si concludeva con licenziamento verbale, improvviso ed ingiustificato della ricorrente;
- che a fine rapporto le veniva riconosciuta, a titolo di TFR, la sola somma di € 468,00 inserita nelle competenze finali dell'ultima busta paga di settembre 2021 (€ 1.368,00).
Deduceva, pertanto, di aver ricevuto una retribuzione inferiore rispetto alle ore di lavoro prestate, e di aver pertanto diritto alla somma complessiva di € 18.153,15, e di aver richiesto le spettanze lavorative non percepite al datore di lavoro a mezzo pec del
13/10/2021, rimasta senza esito alcuno.
Chiedeva pertanto, accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti per tutto il periodo dall'11/02/2020 al 30/09/2021 e con le mansioni indicate, condannare il convenuto in persona del legale rapp.te p.t. al Controparte_1
pagamento delle somme di cui ai conteggi allegati per differenze TFR, differenze retributive, ferie e permessi non goduti, tredicesima e quattordicesima, lavoro straordinario il tutto per la somma totale di € 18.153,15 oltre rivalutazione monetaria ed
2 interessi dalla data della maturazione al soddisfo;
condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la società resistente eccependo la nullità del ricorso e, nel merito, la infondatezza della domanda.
Tentata invano la conciliazione tra le parti, sentita in sede di libero interrogatorio la ricorrente, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale con i due testi di parte ricorrente in quanto parte resistente non si presentava all'udienza fissata per la prova testimoniale, sicchè se ne deve dichiarare la decadenza.
Rinviata la causa per la decisione e disposta la trattazione scritta della causa ex art 127 ter cpc per l'udienza, lette le note scritte depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, va preliminarmente rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata da parte resistente in quanto in ricorso è sufficientemente specificato sia il petitum che la causa petendi come, del resto, si evince anche dalle difese della società resistente.
Quanto al merito, deve premettersi in termini generali che la subordinazione, nell'ambito del rapporto di lavoro, è intesa come vincolo personale di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro. Incombe sul lavoratore, che agisce in giudizio per ottenere la condanna del datore al pagamento delle spettanze retributive fornire tutti gli elementi probatori utili ad accertare l'esistenza del rapporto di lavoro, la sua natura subordinata, l'orario di lavoro, le mansioni svolte, mentre è onere della parte datoriale dimostrare il verificarsi di fatti impeditivi, estintivi e modificativi.
Nel caso in esame, relativamente al periodo da 02/2020 a 05/2020, l'assenza di riscontri documentali e la natura irregolare del rapporto di lavoro impongono al ricorrente l'onere di provare tutte le circostanze rilevanti ai fini del giudizio, al fine di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo cd “a nero”.
Per tali ragioni, per la ricostruzione in punto di fatto dell'intera vicenda sono fondamentali le dichiarazioni rese da tutti i testimoni.
Sul punto il primo teste di parte ricorrente sig. ha dichiarato: Testimone_1
“indifferente; conosco i fatti di causa perché sono il compagno della ricorrente da circa 5 anni, adr A confermo, lei ha lavorato se non erro da marzo a novembre 2020 per la
lavorava al bar della Caserma Pastrengo, da marzo a novembre ha CP_1
lavorato senza contratto, poi è andata via, cioè l'hanno licenziata, poi ha ripreso a lavorare lì col contratto, da marzo a settembre 2021, mi pare, io l'accompagnavo la mattina alle 7 e il suo orario di lavoro era sino alle 15 dal lunedì al venerdì, il sabato
3 dalle 7 alle 12.io lavoro di fronte, quindi andavamo insieme, lavoro in Questura, sono poliziotto, lei aveva 900 euro mensili, non ha mai avuto tredicesima ferie retribuite ecc., lo so perché se ne lamentava sempre, lei era da sola nel bar, si occupava di tutto, dalle pulizie alla preparazione del caffè, alla cassa, tutti i giorni era da sola al bar, so che la titolare si chiamava , a lei giustifica ferie o altro, era lei che le dava lo stipendio, o Pt_2
le dava le direttive, quando la mia compagna finiva di lavorare alle 15 io la accompagnavo a portare l'incasso alla signora che aveva altri due bar in altre Pt_2
caserme, spesso si trovava alla caserma e io accompagnavo lì la per Per_1 Pt_1 consegnare l'incasso. Ha avuto 10 gg di ferie nel mese di agosto, so che è stata licenziata perché si lamentava dello stipendio, non le veniva dato tutto lo stipendio, o veniva pagata in ritardo, è stata licenziata senza preavviso, io non ero presente quando è successo, era il periodo di Natale, non ha avuto TFR, non ha avuto straordinario;
adr non mi sono mai attivato per regolarizzare il rapporto della mia compagna, non abbiamo un conto corrente cointestato, conosco l'ammontare dello stipendio perché lei mi mostrava i bonifici ricevuti, ho visto alle volte anche le buste paga della mia compagna, quando è capitato che le avesse in borsa, io mi sono recato sul luogo di lavoro, capitava spesso, io dalle 7 alle 8 stavo più o meno con lei una mezzoretta visto che la accompagnavo per le 7
e io inizio alle 8; io lavoro dalle 8 alle 14 un giorno e il giorno dopo dalle 14 alle 20, così
a giorni alterni, la accompagnavo tutti i giorni perché quando avevo il turno di pomeriggio avevo la mattina libera così la potevo comunque accompagnare”.
Il secondo teste escusso per parte ricorrente, sig. ha dichiarato: “Conosco Testimone_2
la ricorrente perché è stata mia collega di lavoro dal febbraio 2020 sino al giugno 2020 circa. Noi ci occupavamo sia della cassa sia del bar sia delle pulizie, sia io sia la
Inizialmente lavoravo con lei alla caserma , poi ho lavorato io alla Pt_1 Per_1
caserma di via Tommasi, lei invece è stata spostata alla caserma Pastrengo, se non ricordo male dopo un paio di mesi che sono stato lì è stata spostata alla Pastrengo e io a quella di via Tommasi. Quando eravamo insieme alla , lavoravamo dalle 7 alle Per_1
15 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 7 alle 13, per un mese, dopo io sono andato come detto a via Tommasi e lei alla Pastrengo, posso dire che la Pastrengo è aperta anche il sabato e che la ricorrente lavorava anche il sabato, lo so perchè mi sentivo con lei telefonicamente e perché io sono stato 14 anni alla Pastrengo, è un unico blocco e lavoravo con una ditta precedente alla , si chiamava ELCO di CP_1 Persona_2
, a cui io ho fatto causa poi. Non ha avuto tfr, lo so perchè me lo ha detto lei,
[...]
pagavano in ritardo, facevano acconti sulle retribuzioni, e non si sapeva mai su quale
4 mensilità andava il pagamento, ci pagavano in contanti, a volte ce li dava la sig.ra Pt_2
a volte il marito, di cui non ricordo il cognome. La ricorrente
[...] Per_3
inizialmente non aveva il contratto, poi ha avuto un contratto di 4 o 5 mesi, non so dire precisamente quanto tempo dopo, è passato un po' di tempo da allora, le direttive me le dava la sig.ra quando ero nella caserma Tommasi, la ricorrente era da sola come Pt_2
detto alla Pastrengo e la le dava telefonicamente le direttive, non abbiamo avuto Pt_2
13esima né altri emolumenti, non abbiamo avuto ferie, ricordo che ad agosto per un periodo non sono andato a lavorare ma non mi hanno pagato le ferie, credo nemmeno a lei perché si comportavano allo stesso modo con tutti, lei aveva 800-900 euro al mese, però come detto pagava un part time per avere un full time, come faceva con me. È capitato di vedere la dare i soldi alla ricorrente, ricordo che è capitato quando la Pt_2
ricorrete veniva portare gli incassi della Pastrengo. Adr. preciso che ho avuto contenzioso anche con definito”. CP_1
Orbene, queste essendo le dichiarazioni rese dai testimoni escussi, deve ritenersi non sufficientemente provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti relativamente al periodo cd. a nero, ossia dal Febbraio 2020 al Maggio 2020.
Ed infatti, sul punto il primo teste escusso è il compagno della ricorrente, legato quindi sentimentalmente alla stessa, ed era comunque estraneo all'organizzazione lavorativa della ricorrente, riferendo quindi talune circostanze solo in quanto accompagnava la ricorrente p in quanto dalla stessa a lui riferite.
Il teste invece, ex collega della ricorrente, ha dichiarato che nel periodo che va Tes_2
dal febbraio 2020 al giugno 2020 ha lavorato insieme alla ricorrente presso la caserma
, e che solo in un secondo momento la ricorrente sarebbe stata trasferita presso Per_1
la caserma Pastrengo, circostanza, questa, che contrasta con quanto affermato invece in ricorso, laddove la ricorrente deduce di aver lavorato presso la caserma Pastrengo già dal
Febbraio 2020.
Considerato pertanto i rapporti dell'un teste con la ricorrente, e la sua conoscenza dei fatti per lo più de relato, e la contraddittorietà di quanto riferito dall'altro teste in ordine alla sede di lavoro, considerata l'assenza di altri riscontri e l'onere della prova che, come noto, grava sulla parte che agisce in giudizio, la domanda sul punto non può trovare accoglimento.
Quanto poi al periodo di lavoro cd. regolarizzato, e alla domanda relativa al riconoscimento del cd. straordinario, giova ricordare che spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva
5 dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697
c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro 'in eccedenza' rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata. E che la relativa prova debba essere 'piena e rigorosa' è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, per tutte, Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro 'straordinario' presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
Ebbene, queste essendo i principi applicabili al caso di specie, osserva il Tribunale che la ricorrente non ha fornito prova sufficiente delle ore di straordinario lavorate, prova che - si ricorda – deve essere rigorosa, per come innanzi chiarito e affermato dalla giurisprudenza, oltre che dettagliatamente allegata. Sul punto valgono le considerazioni già effettuate in ordine alle dichiarazioni rese dai due testi escussi per la ricorrente, l'uno, il compagno, legato sentimentalmente alla ricorrente e comunque non inserito nel contesto aziendale, con conoscenza quindi solo indiretta ed occasionale elle circostanze, l'altro, ex collega, il quale ha però reso dichiarazioni contraddittorie con quanto affermato dalla medesima ricorrente in ricorso, e pertanto, quindi, poco credibili, e che ha comunque riferito di aver lavorato solo per pochi mesi nella medesima caserma della ricorrente, sicchè le sue dichiarazioni in ordine all'orario di lavoro non possono consentire di affermare con verosimiglianza che la ricorrente abbia lavorato per il numero di ore dedotte in ricorso.
Per quanto riguarda poi il dedotto mancato godimento delle ferie e dei permessi (quale presupposto in fatto della spettanza della relativa indennità sostitutiva), giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato che “il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla
6 normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (tra le altre: Cass. Cassazione civile sez. lav. sent. 27/04/2015 n.
8521, Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).
Anche sul punto valgono le considerazioni di cui innanzi in ordine alla carenza di prova da parte della ricorrente circa la propria presenza sul luogo di lavoro nelle giornate richieste, visto il tenore delle dichiarazioni rese dai due testi escussi e la loro qualità.
Anche tale domanda non può quindi trovare accoglimento.
Quanto infine alla 13ma mensilità e al pagamento della differenza sul TFR, si osserva che secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (si veda ex plurimis Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
Nel caso di specie, parte resistente, su cui gravava l'onere della prova circa l'esatto adempimento di quanto dovuto, non ha dato prova di aver corrisposto alla ricorrente quanto preteso, non avendo allegato prova dei rispettivi pagamenti.
Pertanto, va corrisposta alla ricorrente la somma di euro 4.852,12 per le causali di cui sopra, prendendosi come riferimento i conteggi effettuati dalla parte e allegati in atti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa, secondo il decisum, e dell'attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna la società CP_1
nella persona del legale rapp.te, al pagamento in favore della ricorrente della
[...]
somma di € 4.852,12;
7 - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
1.970,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 21.2.2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Federica Izzo
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