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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/01/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello Maggi - Presidente rel.
Patrizia Nigri - Giudice
Enrica Di Tursi - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1339 - 2024
R.G.
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. FADDA Parte_1
GIOVANNA CARLOTTA;
ATTRICE
E
rappresentato e difeso dall'avv.DE CARLO CP_1
MARIA;
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto,
1 INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/03/2024, , Parte_1
premesso di aver contratto in data 18/06/2003 matrimonio in
Taranto con che della loro unione erano nati CP_1
i figli e Persona_1 [...]
, chiedeva pronunziarsi la separazione dal Persona_2
coniuge, esponendo che la vita coniugale era ormai divenuta intollerabile;
formulava inoltre domande accessorie.
Nel contraddittorio della parte convenuta, all'udienza del 23-1-2025, tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, dichiaravano di avere raggiunto accordo conciliativo inteso a disciplinare la separazione;
la causa veniva quindi riservata per la decisione.
L'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può
essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente
dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da
recare grave pregiudizio alla educazione della prole”,
dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi essa sia addebitabile in ragione di condotte contrarie ai doveri derivanti dal matrimonio.
2 Dalle deduzioni difensive delle parti si evince che nel rapporto coniugale in oggetto, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del rapporto familiare.
Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole.
Per quanto riguarda i provvedimenti di natura accessoria, occorre dare atto che all'udienza del 23-1-2025,
tenutasi mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c,
le parti hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo inteso a disciplinare i rapporti personali e con la prole, nonché
quelli patrimoniali, alle condizioni di cui all'accordo da loro sottoscritto in data 23-7-2024 e depositato in atti in data 23-8-2024 e delle successive note depositate in atti il
22-1-2025.
Non resta pertanto che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica delle convenzioni innanzi indicate.
3 Ricorrono, infine, giusti motivi di compensazione delle spese del giudizio, tenuto conto della particolare natura della controversia e del suo esito finale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
, nato a [...] il [...], e
[...] CP_1
nata a [...] il [...], uniti in
[...]
matrimonio in Taranto il 18/06/2003, con atto trascritto nell'apposito registro al n. 10, parte I, anno 2003;
2) disciplina le condizioni della separazione dei coniugi e in conformità a quelle di CP_1 Parte_1
cui all'accordo da loro sottoscritto in data 23-7-2024 e depositato in atti in data 23-8-2024 e delle successive note depositate in atti il 22-1-2025, qui da intendersi come integralmente trascritte e riportate;
3) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 28/01/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Presidente
Dott. Marcello Maggi
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