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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 20/11/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2949 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra in persona del curatore avv. Parte_1
EF ON, elettivamente domiciliato in Alatri, via Circonvallazione n. 51, presso lo studio dell'avv. Sandro Figliozzi, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo ricorrente e tramite la mandataria in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa
Grazioli n. 15, presso lo studio degli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani, che la rappresentano e difendono per procura atto notaio di Roma del 9.5.2019, rep. 16520 Persona_1 racc. 10761 resistente
OGGETTO: restituzione somme.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
Il dichiarato dal tribunale di Frosinone con Parte_1 sentenza n. 21 del 2.7.2004, ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso la CP_1
tramite la mandataria esponendo quanto segue:
[...] Controparte_2
• La era proprietaria di un opificio industriale in Fondi, sito sul Controparte_3 terreno distinto in catasto al foglio 44 mapp. 400, e composto dai fabbricati distinti in catasto alle part. 299, 301, 398;
1 • L'immobile era gravato da ipoteca iscritta originariamente in favore di e Controparte_4 successivamente, in virtù di cessioni del credito, di Controparte_1
• La società creditrice, tramite la mandataria sottoponeva Controparte_2
l'immobile ad esecuzione immobiliare, in virtù della normativa speciale dettata per i mutui fondiari, che consente la promozione e la prosecuzione delle procedure esecutive individuali pur in pendenza del procedimento concorsuale;
• A seguito della vendita forzata del bene, in virtù di quanto disposto Controparte_1 dall'art. 41 T.U.B. ed essendo stata ammessa al passivo fallimentare, otteneva, a conclusione della procedura esecutiva immobiliare, sulla base del piano di riparto reso esecutivo all'udienza del 7.3.2022, l'assegnazione della somma di € 417.000,00;
• Il , ceduto il bene nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, e a seguito Parte_1 di una riduzione ottenuta dal in ragione delle effettive condizioni del bene Controparte_5 dimostrate con una perizia, pagava a titolo di I.M.U. la somma di € 188.750,43, oltre ad €
12.661,70 per la perizia, per un totale di € 201.412,13;
• Inoltre, la curatela chiedeva al giudice delegato di determinare le spese generali della procedura, prededucibili, da porre a carico del creditore fondiario, e la somma era determinata forfettariamente in € 75.000,00, salva determinazione definitiva in sede di riparto;
• deve, quindi, al la somma complessiva di € 276.412,16; Controparte_1 Parte_1
• Richiesta la somma, la società replicava di nulla dovere in ragione dell'intangibilità delle somme attribuite dal g.e. della procedura esecutiva, in mancanza di partecipazione del curatore all'esecuzione immobiliare;
• A seguito di istanza del curatore, il giudice delegato lo autorizzava ad agire in giudizio per il recupero del credito.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al tribunale di condannare la resistente al pagamento della somma di € 276.412,16, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2022 dalla domanda al saldo, ex art. 1284 c.c., e con vittoria di spese.
La resistente si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, in quanto:
• il pagamento della somma di € 188.750,43 a titolo di I.M.U. era stato effettuato in data
9.2.2022, e sempre nella stessa data era stato pagato il consulente per € 12.661,70, ed è lo stesso ricorrente ad affermare che la procedura esecutiva si è conclusa solo in data
7.3.2022;
2 • nonostante la notifica dell'atto di pignoramento, e nonostante, quindi, il avesse Parte_1 potuto prendere parte alla procedura perché a conoscenza del credito quantomeno dal
23.1.2022, era rimasto inerte, ommettendo di azionare i rimedi oppositivi e non spiegando intervento, con conseguente irretrattabilità dell'ordinanza di approvazione del piano di riparto;
• anche qualora la curatela non avesse avuto contezza della liquidazione delle spese prededucibili, nulla le avrebbe impedito di intervenire nella procedura esecutiva al fine di manifestare che il credito era in fase di liquidazione;
• non è stata fornita alcuna prova della legittimità della richiesta restitutoria della somma di €
75.000,00, non essendo stato allegato alcun provvedimento del tribunale di accoglimento dell'istanza del curatore di liquidazione delle spese prededucibili.
Trattandosi di causa di natura documentale, non è stata svolta attività istruttoria.
Infine, all'udienza del 6.5.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Nel merito.
La domanda della parte ricorrente è fondata, e va accolta.
L'art. 41 comma 2 del T.U.B., nel consentire al creditore fondiario di esercitare l'azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche in pendenza di procedura fallimentare, si pone come eccezione al divieto posto dall'art. 51 l. fall., in quanto accorda al creditore fondiario la facoltà di esercitare l'azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche in costanza di fallimento del debitore esecutato, e gli riconosce il diritto di ottenere il versamento diretto da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario della parte del prezzo corrispondente al suo credito complessivo, senza dovere rimettere immediatamente al curatore la somma conseguita.
Si pongono, però, problemi di coordinamento tra le due procedure, tra cui quello che ha dato adito al presente giudizio, e, cioè, se il curatore possa pretendere dal creditore fondiario la restituzione delle somme spese per l'immobile ipotecato e venduto, nonché quelle relative alle spese prededucibili, e se possa farlo anche nell'ipotesi in cui non sia intervenuto o non abbia esperito il rimedio oppositivo nell'ambito della procedura esecutiva.
Per risolvere la questione va fatta applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 23482/2018, che possono così riassumersi:
• l'attribuzione del ricavato della vendita che si effettua in sede esecutiva, laddove sia in corso la procedura fallimentare, ha carattere meramente provvisorio, in quanto è in tale
3 ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito;
• Ciò significa che l'attribuzione che si opera in sede esecutiva, riguardando comunque un credito concorsuale ed intervenendo in un momento in cui la procedura fallimentare è ancora in corso, non può essere definitiva, in quanto tale definitività potrà aversi solo al momento della chiusura della procedura concorsuale;
• Tanto la richiamata sentenza n. 23572 del 2004 della Corte (e le successive conformi), quanto i corrispondenti principi recepiti nell'art. 52 l. fall., nel sancire in modo chiarissimo che l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito devono essere operati in sede fallimentare, stanno certamente a significare che l'attribuzione al creditore fondiario che va operata in sede esecutiva ha carattere provvisorio, dovendo comunque successivamente tenersi conto di tali ulteriori accertamenti (che ben potrebbero essere ancora in corso in sede fallimentare);
• Quindi, il curatore, pur non essendo intervenuto in sede esecutiva, ha la possibilità di proporre l'azione di ripetizione per ottenere dal creditore fondiario la restituzione delle somme ricevute in eccesso in tale sede (sulla base del definitivo accertamento e della definitiva graduazione dei crediti nei confronti del fallito avvenuta in sede fallimentare, ma anche sulla base di quello che sia stato stabilito in via provvisoria), in ragione della mera provvisorietà dell'attribuzione esecutiva;
• Al contempo, dinanzi al giudice dell'esecuzione hanno rilievo gli accertamenti e la graduazione già avvenuti in sede fallimentare, in modo che l'attribuzione (pur sempre) provvisoria effettuata in sede esecutiva sia comunque modulata in concreto sulla base di quello che già risulti stabilito in sede fallimentare (in via definitiva o anche in via provvisoria) così da limitare - anche in funzione del principio di economia processuale ed in conformità all'art. 11 Cost. - le eventuali successive azioni restitutorie, le quali in questo modo saranno necessarie solo in virtù di vicende non deducibili (o quanto meno non dedotte) in sede esecutiva;
• poiché il principio di fondo desumibile dall'art. 52 l. fall. e dalla ricostruzione sistematica operata dalla giurisprudenza della Corte (a partire dalla sentenza n. 23572 del 2004) è quello per cui l'accertamento e la graduazione dei crediti concorsuali devono avvenire in sede fallimentare, è evidente che debba concludersi nel senso che, laddove tali accertamenti e tale graduazione siano in qualche modo già avvenuti nella sede ad essi deputata, sebbene non in modo definitivo (essendo la procedura concorsuale ancora
4 pendente), al fine di determinare la somma da attribuire in via provvisoria al creditore fondiario nell'esecuzione individuale eccezionalmente proseguita, di tali accertamenti debba certamente tenersi conto.
Da questi fondamentali passaggi della sentenza si ricava che il curatore, che voglia far valere nei confronti del creditore fondiario gli accertamenti eseguiti in sede fallimentare, può intervenire nella procedura esecutiva, ma può anche farli valere successivamente, mediante azione di ripetizione, e ciò sia sulla base della graduazione eseguita alla chiusura della procedura concorsuale, sia in virtù di accertamenti non definitivi.
Se ne ricava, venendo al caso di specie, che non rileva il fatto che il curatore non sia intervenuto o non abbia proposto opposizione in sede esecutiva.
La parte ricorrente ha prodotto, in allegato 12 al ricorso, l'istanza con cui il curatore chiedeva al giudice delegato, dott. la quantificazione e liquidazione selle somme che il creditore Per_2 fondiario avrebbe dovuto restituire. Nell'istanza, corredata di documentazione, il curatore rappresentava di aver pagato l'I.M.U., a seguito della riduzione concessa dal per Controparte_5
l'importo di € 188.750,43, e di aver versato al consulente che aveva redatto la perizia necessaria ad ottenere la riduzione dal la somma di € 12.661,70, per un totale di € 201.412,13; Controparte_5 inoltre, il curatore quantificava forfettariamente e prudenzialmente le spese prededucibili in €
75.000,00, salvo conguaglio in sede di riparto finale, facendo riferimento alle numerose relazioni periodiche elaborate e alla relativa rendicontazione;
in questa sede la parte resistente non ha specificamente contestato tale importo.
Il giudice delegato, con provvedimento depositato il 6.11.2023, ha approvato la quantificazione operata dal curatore, e tale quantificazione, se pur provvisoria, alla luce dei principi richiamati può porsi a fondamento dell'azione di ripetizione.
Per tutto quanto detto la domanda attorea va accolta.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento, e non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva in ordine alla causa indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1. condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma di € 276.412,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, fatto salvo l'eventuale conguaglio in sede fallimentare;
5 2. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
1.214,00 per esborsi ed € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 20.11.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Ciccolo
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In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Frosinone
- Sezione Civile - in persona del giudice dott.ssa Maria Ciccolo ha emesso la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2949 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente tra in persona del curatore avv. Parte_1
EF ON, elettivamente domiciliato in Alatri, via Circonvallazione n. 51, presso lo studio dell'avv. Sandro Figliozzi, che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo ricorrente e tramite la mandataria in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale di Villa
Grazioli n. 15, presso lo studio degli avv.ti Benedetto Gargani e Guido Gargani, che la rappresentano e difendono per procura atto notaio di Roma del 9.5.2019, rep. 16520 Persona_1 racc. 10761 resistente
OGGETTO: restituzione somme.
Motivi della decisione
1. I fatti controversi.
Il dichiarato dal tribunale di Frosinone con Parte_1 sentenza n. 21 del 2.7.2004, ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. avverso la CP_1
tramite la mandataria esponendo quanto segue:
[...] Controparte_2
• La era proprietaria di un opificio industriale in Fondi, sito sul Controparte_3 terreno distinto in catasto al foglio 44 mapp. 400, e composto dai fabbricati distinti in catasto alle part. 299, 301, 398;
1 • L'immobile era gravato da ipoteca iscritta originariamente in favore di e Controparte_4 successivamente, in virtù di cessioni del credito, di Controparte_1
• La società creditrice, tramite la mandataria sottoponeva Controparte_2
l'immobile ad esecuzione immobiliare, in virtù della normativa speciale dettata per i mutui fondiari, che consente la promozione e la prosecuzione delle procedure esecutive individuali pur in pendenza del procedimento concorsuale;
• A seguito della vendita forzata del bene, in virtù di quanto disposto Controparte_1 dall'art. 41 T.U.B. ed essendo stata ammessa al passivo fallimentare, otteneva, a conclusione della procedura esecutiva immobiliare, sulla base del piano di riparto reso esecutivo all'udienza del 7.3.2022, l'assegnazione della somma di € 417.000,00;
• Il , ceduto il bene nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare, e a seguito Parte_1 di una riduzione ottenuta dal in ragione delle effettive condizioni del bene Controparte_5 dimostrate con una perizia, pagava a titolo di I.M.U. la somma di € 188.750,43, oltre ad €
12.661,70 per la perizia, per un totale di € 201.412,13;
• Inoltre, la curatela chiedeva al giudice delegato di determinare le spese generali della procedura, prededucibili, da porre a carico del creditore fondiario, e la somma era determinata forfettariamente in € 75.000,00, salva determinazione definitiva in sede di riparto;
• deve, quindi, al la somma complessiva di € 276.412,16; Controparte_1 Parte_1
• Richiesta la somma, la società replicava di nulla dovere in ragione dell'intangibilità delle somme attribuite dal g.e. della procedura esecutiva, in mancanza di partecipazione del curatore all'esecuzione immobiliare;
• A seguito di istanza del curatore, il giudice delegato lo autorizzava ad agire in giudizio per il recupero del credito.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto al tribunale di condannare la resistente al pagamento della somma di € 276.412,16, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2022 dalla domanda al saldo, ex art. 1284 c.c., e con vittoria di spese.
La resistente si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese, in quanto:
• il pagamento della somma di € 188.750,43 a titolo di I.M.U. era stato effettuato in data
9.2.2022, e sempre nella stessa data era stato pagato il consulente per € 12.661,70, ed è lo stesso ricorrente ad affermare che la procedura esecutiva si è conclusa solo in data
7.3.2022;
2 • nonostante la notifica dell'atto di pignoramento, e nonostante, quindi, il avesse Parte_1 potuto prendere parte alla procedura perché a conoscenza del credito quantomeno dal
23.1.2022, era rimasto inerte, ommettendo di azionare i rimedi oppositivi e non spiegando intervento, con conseguente irretrattabilità dell'ordinanza di approvazione del piano di riparto;
• anche qualora la curatela non avesse avuto contezza della liquidazione delle spese prededucibili, nulla le avrebbe impedito di intervenire nella procedura esecutiva al fine di manifestare che il credito era in fase di liquidazione;
• non è stata fornita alcuna prova della legittimità della richiesta restitutoria della somma di €
75.000,00, non essendo stato allegato alcun provvedimento del tribunale di accoglimento dell'istanza del curatore di liquidazione delle spese prededucibili.
Trattandosi di causa di natura documentale, non è stata svolta attività istruttoria.
Infine, all'udienza del 6.5.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa riportandosi ai rispettivi atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c..
2. Nel merito.
La domanda della parte ricorrente è fondata, e va accolta.
L'art. 41 comma 2 del T.U.B., nel consentire al creditore fondiario di esercitare l'azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche in pendenza di procedura fallimentare, si pone come eccezione al divieto posto dall'art. 51 l. fall., in quanto accorda al creditore fondiario la facoltà di esercitare l'azione esecutiva individuale sui beni ipotecati anche in costanza di fallimento del debitore esecutato, e gli riconosce il diritto di ottenere il versamento diretto da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario della parte del prezzo corrispondente al suo credito complessivo, senza dovere rimettere immediatamente al curatore la somma conseguita.
Si pongono, però, problemi di coordinamento tra le due procedure, tra cui quello che ha dato adito al presente giudizio, e, cioè, se il curatore possa pretendere dal creditore fondiario la restituzione delle somme spese per l'immobile ipotecato e venduto, nonché quelle relative alle spese prededucibili, e se possa farlo anche nell'ipotesi in cui non sia intervenuto o non abbia esperito il rimedio oppositivo nell'ambito della procedura esecutiva.
Per risolvere la questione va fatta applicazione dei principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 23482/2018, che possono così riassumersi:
• l'attribuzione del ricavato della vendita che si effettua in sede esecutiva, laddove sia in corso la procedura fallimentare, ha carattere meramente provvisorio, in quanto è in tale
3 ultima sede che deve avvenire definitivamente l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito;
• Ciò significa che l'attribuzione che si opera in sede esecutiva, riguardando comunque un credito concorsuale ed intervenendo in un momento in cui la procedura fallimentare è ancora in corso, non può essere definitiva, in quanto tale definitività potrà aversi solo al momento della chiusura della procedura concorsuale;
• Tanto la richiamata sentenza n. 23572 del 2004 della Corte (e le successive conformi), quanto i corrispondenti principi recepiti nell'art. 52 l. fall., nel sancire in modo chiarissimo che l'accertamento e la graduazione dei crediti nei confronti del fallito devono essere operati in sede fallimentare, stanno certamente a significare che l'attribuzione al creditore fondiario che va operata in sede esecutiva ha carattere provvisorio, dovendo comunque successivamente tenersi conto di tali ulteriori accertamenti (che ben potrebbero essere ancora in corso in sede fallimentare);
• Quindi, il curatore, pur non essendo intervenuto in sede esecutiva, ha la possibilità di proporre l'azione di ripetizione per ottenere dal creditore fondiario la restituzione delle somme ricevute in eccesso in tale sede (sulla base del definitivo accertamento e della definitiva graduazione dei crediti nei confronti del fallito avvenuta in sede fallimentare, ma anche sulla base di quello che sia stato stabilito in via provvisoria), in ragione della mera provvisorietà dell'attribuzione esecutiva;
• Al contempo, dinanzi al giudice dell'esecuzione hanno rilievo gli accertamenti e la graduazione già avvenuti in sede fallimentare, in modo che l'attribuzione (pur sempre) provvisoria effettuata in sede esecutiva sia comunque modulata in concreto sulla base di quello che già risulti stabilito in sede fallimentare (in via definitiva o anche in via provvisoria) così da limitare - anche in funzione del principio di economia processuale ed in conformità all'art. 11 Cost. - le eventuali successive azioni restitutorie, le quali in questo modo saranno necessarie solo in virtù di vicende non deducibili (o quanto meno non dedotte) in sede esecutiva;
• poiché il principio di fondo desumibile dall'art. 52 l. fall. e dalla ricostruzione sistematica operata dalla giurisprudenza della Corte (a partire dalla sentenza n. 23572 del 2004) è quello per cui l'accertamento e la graduazione dei crediti concorsuali devono avvenire in sede fallimentare, è evidente che debba concludersi nel senso che, laddove tali accertamenti e tale graduazione siano in qualche modo già avvenuti nella sede ad essi deputata, sebbene non in modo definitivo (essendo la procedura concorsuale ancora
4 pendente), al fine di determinare la somma da attribuire in via provvisoria al creditore fondiario nell'esecuzione individuale eccezionalmente proseguita, di tali accertamenti debba certamente tenersi conto.
Da questi fondamentali passaggi della sentenza si ricava che il curatore, che voglia far valere nei confronti del creditore fondiario gli accertamenti eseguiti in sede fallimentare, può intervenire nella procedura esecutiva, ma può anche farli valere successivamente, mediante azione di ripetizione, e ciò sia sulla base della graduazione eseguita alla chiusura della procedura concorsuale, sia in virtù di accertamenti non definitivi.
Se ne ricava, venendo al caso di specie, che non rileva il fatto che il curatore non sia intervenuto o non abbia proposto opposizione in sede esecutiva.
La parte ricorrente ha prodotto, in allegato 12 al ricorso, l'istanza con cui il curatore chiedeva al giudice delegato, dott. la quantificazione e liquidazione selle somme che il creditore Per_2 fondiario avrebbe dovuto restituire. Nell'istanza, corredata di documentazione, il curatore rappresentava di aver pagato l'I.M.U., a seguito della riduzione concessa dal per Controparte_5
l'importo di € 188.750,43, e di aver versato al consulente che aveva redatto la perizia necessaria ad ottenere la riduzione dal la somma di € 12.661,70, per un totale di € 201.412,13; Controparte_5 inoltre, il curatore quantificava forfettariamente e prudenzialmente le spese prededucibili in €
75.000,00, salvo conguaglio in sede di riparto finale, facendo riferimento alle numerose relazioni periodiche elaborate e alla relativa rendicontazione;
in questa sede la parte resistente non ha specificamente contestato tale importo.
Il giudice delegato, con provvedimento depositato il 6.11.2023, ha approvato la quantificazione operata dal curatore, e tale quantificazione, se pur provvisoria, alla luce dei principi richiamati può porsi a fondamento dell'azione di ripetizione.
Per tutto quanto detto la domanda attorea va accolta.
La soccombenza regola le spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con riferimento ai valori minimi di cui al d.m. n. 147/2022, ridotti in considerazione del valore dell'affare rispetto allo scaglione di riferimento, e non considerata la fase istruttoria, che non si è svolta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva in ordine alla causa indicata in epigrafe, ogni contraria e diversa domanda, eccezione, istanza disattesa, così provvede:
1. condanna la parte resistente a pagare alla parte ricorrente la somma di € 276.412,16, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, fatto salvo l'eventuale conguaglio in sede fallimentare;
5 2. condanna la parte attrice a rifondere alla parte convenuta le spese di lite, che liquida in €
1.214,00 per esborsi ed € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Frosinone, il 20.11.2025
IL GIUDICE dott.ssa Maria Ciccolo
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