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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3005/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promossa da
, nato a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Di Guardo ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Viale Raffaello Sanzio n. 60,
giusta procura in atti
opponente contro
Controparte_1
con sede legale in Roma, via Calabria n. 46, codice
[...]
fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Matteo
Masoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70,
giusta procura in atti;
opposta
e contro
Controparte_2 Controparte_3
, codice fiscale e partita iva in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia
Tuccitto ed elettivamente domiciliata in Catania via Enna n. 24, giusta procura in atti;
1 opposta
***
All'udienza del 16.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 15.02.2019, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
29320180015331828000, con cui gli ha intimato il pagamento della CP_2 CP_2
somma di euro 2.167,67, liquidate a titolo di spese processuali dalla sentenza n. 13973/2018 del
Tribunale di Roma emessa tra l'opponente e Controparte_4
L'opponente ha eccepito la mancata notifica della
[...]
sentenza posta a fondamento della cartella esattoriale e dell'avviso bonario, ai sensi degli artt.
36-bis del d.P.R. n. 600/73 e 54-bis del d.P.R. n. 633/72, chiedendo pertanto di dichiarare la nullità o l'annullabilità della cartella esattoriale opposta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Con comparsa di risposta del 24.6.2019 si è costituita in giudizio l'
[...]
contestando l'ammissibilità e la Controparte_1
fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta del 21.6.2019 si è costituita in giudizio Controparte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, all'esito di alcuni rinvii per ragioni d'ufficio, all'udienza del 16.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
2. Esposti i fatti, l'opposizione proposta da non è ammissibile. Parte_2
Come correttamente eccepito da parte opposta, le doglianze di parte opponente non attengono alla contestazione dell'an dell'azione esecutiva bensì riguardano vizi afferenti alla regolarità formale della procedura esecutiva, consistenti nell'omessa notifica della sentenza posta a fondamento della cartella di pagamento e della mancata notifica dell'avviso bonario previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73.
L'opposizione proposta dal va, pertanto, qualificata come opposizione agli atti Pt_1
esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
2 Qualificata in questi termini l'opposizione proposta, non risulta rispettato il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, a fronte della notifica della cartella di pagamento in data 17.12.2017, l'opposizione è stata notificata il 15.2.2019.
Per quanto sopra, va dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione.
3. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 1.276,00 in favore di ciascuna delle parti opposte, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3005/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella Parte_1
esattoriale n. 29320180015331828000;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 [...]
(già , che liquida in euro 1.276, ciascuno, oltre Controparte_5 Controparte_2
spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 31 marzo 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3005/2019 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promossa da
, nato a [...] l'[...], codice fiscale Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avvocato Grazia Di Guardo ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Viale Raffaello Sanzio n. 60,
giusta procura in atti
opponente contro
Controparte_1
con sede legale in Roma, via Calabria n. 46, codice
[...]
fiscale e iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma n. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Matteo
Masoni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza dei Caprettari n. 70,
giusta procura in atti;
opposta
e contro
Controparte_2 Controparte_3
, codice fiscale e partita iva in
[...] P.IVA_2 P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Lucia
Tuccitto ed elettivamente domiciliata in Catania via Enna n. 24, giusta procura in atti;
1 opposta
***
All'udienza del 16.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 15.02.2019, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.
29320180015331828000, con cui gli ha intimato il pagamento della CP_2 CP_2
somma di euro 2.167,67, liquidate a titolo di spese processuali dalla sentenza n. 13973/2018 del
Tribunale di Roma emessa tra l'opponente e Controparte_4
L'opponente ha eccepito la mancata notifica della
[...]
sentenza posta a fondamento della cartella esattoriale e dell'avviso bonario, ai sensi degli artt.
36-bis del d.P.R. n. 600/73 e 54-bis del d.P.R. n. 633/72, chiedendo pertanto di dichiarare la nullità o l'annullabilità della cartella esattoriale opposta, previa sospensione dell'efficacia esecutiva.
Con comparsa di risposta del 24.6.2019 si è costituita in giudizio l'
[...]
contestando l'ammissibilità e la Controparte_1
fondatezza dei motivi di opposizione, di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta del 21.6.2019 si è costituita in giudizio Controparte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e, all'esito di alcuni rinvii per ragioni d'ufficio, all'udienza del 16.9.2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
2. Esposti i fatti, l'opposizione proposta da non è ammissibile. Parte_2
Come correttamente eccepito da parte opposta, le doglianze di parte opponente non attengono alla contestazione dell'an dell'azione esecutiva bensì riguardano vizi afferenti alla regolarità formale della procedura esecutiva, consistenti nell'omessa notifica della sentenza posta a fondamento della cartella di pagamento e della mancata notifica dell'avviso bonario previsto dall'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/73.
L'opposizione proposta dal va, pertanto, qualificata come opposizione agli atti Pt_1
esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
2 Qualificata in questi termini l'opposizione proposta, non risulta rispettato il termine perentorio di venti giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., atteso che, a fronte della notifica della cartella di pagamento in data 17.12.2017, l'opposizione è stata notificata il 15.2.2019.
Per quanto sopra, va dichiarata l'inammissibilità della presente opposizione.
3. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 1.276,00 in favore di ciascuna delle parti opposte, somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale, tenuto conto della ridotta complessità delle questioni e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3005/2019
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da avverso la cartella Parte_1
esattoriale n. 29320180015331828000;
CONDANNA al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1 [...]
e di Controparte_1 [...]
(già , che liquida in euro 1.276, ciascuno, oltre Controparte_5 Controparte_2
spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, il 31 marzo 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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