TRIB
Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 04/12/2024, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del Lavoro, dott. Francesco Giardina, al termine dell'udienza del 04.12.2024, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause iscritte al n. 1804/2023 e 1808/2024 R.G., promosse
DA
, C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F.: ), rappresentate e difese dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAUDICINA VITO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e con separati ricorsi riuniti in data 6.12.2023, Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la società esponendo di avere lavorato alle Controparte_1 dipendenze di quest'ultima, dal 22.07.2021 al 31.03.2023, con inquadramento contrattuale al livello IV del CCNL Commercio, mansioni di cuoca, presso un supermercato sito in territorio di Petrosino.
In particolare, benché formalmente assunta part-time per n. 27 ore Parte_2 settimanali, ha rappresentato di avere osservato un orario di lavoro di gran lunga superiore alle ore contrattualmente stabilite e precisamente: dal 22.07.2021 al 31 maggio 2022 dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,30, per 6 giorni lavorativi (con un giorno libero); dall'01 giugno 2022 sino al 31.03.2023, dalle ore 08,00 alle ore 14,00 o dalle ore 14,00 alle ore 20,30 per sette giorni settimanali per due settimane.
invece, ha precisato di essere formalmente tenuta a svolgere attività Parte_1 lavorativa per 16 ore settimanali da luglio 2021 a novembre 2021, per n. 27 ore dal mese di dicembre 2021 sino al mese di maggio 2022 e per 16 ore settimanali dal mese di giugno
1 sino al licenziamento;
ha esposto, tuttavia, di avere prestato attività ultronea e precisamente: dalla data di assunzione sino ad agosto 2021 dalle ore 08,00 alle ore 14,30 o dalle ore 14,30 alle ore 20,30 per sette giorni settimanali per due settimane e per 6 giorni settimanali per le restanti due;
da settembre 2021 a maggio 2022 dalle ore 08,00 alle ore
14,30 e dalle ore 17,00 alle ore 20,30, per sei giorni lavorativi alla settimana (con due domeniche libere al mese); da giugno 2022 a novembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 14,30
o dalle ore 14,30 alle ore 20,30 per sette giorni settimanali per due settimane e per 6 giorni settimanali per le restanti due;
il mese di dicembre 2022 dalle ore 08,00 alle ore 14,30 e dalle ore 17,00 alle ore 20,30, per sei giorni lavorativi alla settimana (con due domeniche libere al mese); da gennaio 2023 fino alla fine del rapporto di lavoro (31.03.2023) dalle ore 08,00 alle ore 14,30 o dalle ore 14,30 alle ore 20,30 per sette giorni settimanali per due settimane e per
6 giorni settimanali per le restanti due.
Le lavoratrici hanno inoltre lamentato di non avere ricevuto al momento dell'estinzione del rapporto il TFR e le differenze retributive maturate per il maggior numero di ore lavorate. ha quindi chiesto di condannare la al “pagamento delle Parte_1 Controparte_1 differenze retributive a titolo di lavoro supplementare, lavoro straordinario, 13^ e 14^ mensilità, festività, oltre che del TFR, per un importo complessivo pari a € 25.909,09, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”; mentre al “pagamento delle differenze retributive a titolo Parte_2 di lavoro supplementare, lavoro straordinario, 13^ e 14^ mensilità, festività, oltre che del TFR, per un importo complessivo pari a € 24.899,77, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”
2. La con memorie depositate in data 23.11.2023, ha rappresentato di Controparte_1 avere pagato alle lavoratrici il TFR in data 22.11.2023; ha contestato, per il resto, le domande attoree chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese.
3. La causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alle domande attoree volte alla condanna della al pagamento del TFR. Controparte_1
È noto che la cessazione della materia del contendere - che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio: essa si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire (cfr., tra le tante, Cass. civ. n. 6676/2015, n. 12310/2007, n. 2567/2007, n. 4714/2006 e n.
14194/2004).
2 La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano – come nel caso in esame - al giudice conclusioni conformi in tal senso.
Nella specie, a fronte del documentato e sopravvenuto pagamento del TFR risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti e va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere sul punto.
5. Le ricorrenti hanno poi chiesto il pagamento delle differenze retributive per lavoro ultroneo rispetto ore settimanali pattuite.
In punto di diritto va anzitutto evidenziato che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, nonché in ordine all'esatta collocazione cronologica della prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito (Cass. Civ., sez. lav, n. 16150/2018).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di avere, cioè, svolto lavoro ulteriore ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario di lavoro concordato o comunque già riconosciuto.
Nella specie, il compendio probatorio in atti consente certamente di affermare che le ricorrenti abbiano prestato attività lavorativa supplementare rispetto a quanto originariamente concordato, ma nei limiti, tuttavia, di quanto già pacificamente retribuito e risultante dalla documentazione allegata.
Le prove testimoniale raccolte in giudizio, infatti, non sono idonee a fondare gli assunti attorei.
Sul punto, va preliminarmente osservato che le dichiarazioni dei testimoni non possono che essere valutate con particolare rigore atteso che tutti risultano in qualche modo legati alla ora perché ex dipendenti che hanno avanzato, ancorché in via Controparte_1 stragiudiziale, delle rivendicazioni retributive ( e ) ora perché ancora in Per_1 Per_2 forza presso la stessa (Laudicina e Morsello): essi, in altri termini, seppur certamente privi di reale interesse giuridico nella controversia, appaiono astrattamente inclini a favorire la prospettazione della parte che li ha chiamati a testimoniare.
Ed invero, già da una prima lettura dei verbali di udienza emerge la sussistenza di un evidente contrasto tra le loro deposizioni: i testi indicati da parte ricorrente hanno concordemente dichiarato che nel reparto gastronomia operavano - ad eccezione del mese
3 di luglio e agosto 2021 - le sole lavoratrici e , essendo la ricorrente Parte_2 Per_2
assegnata, dal primo settembre 2021 sino all'intervenuto licenziamento, al reparto Pt_1 salumeria;
i testi indicati da parte resistente, invece, hanno rappresentato che in gastronomia operavano, a turno o nei giorni prefestivi, salve rare eccezioni, le sig.re e . Parte_1 Parte_2 Parte_3
Le superiori circostanze inducono il giudicante a sottoporre le loro dichiarazioni ad un particolare vaglio di attendibilità; vaglio che, nel caso di specie, non risulta sufficientemente superato.
e , infatti, hanno concordemente fatto riferimento allo svolgimento Per_1 Per_2 da parte della ricorrente delle mansioni di addetto alla salumeria sebbene tale Pt_1 circostanza non sia stata mai rappresentata dalla stessa in seno al ricorso introduttivo: di contro, dalla consultazione della documentazione in atti emerge che la è stata Pt_1 sempre retribuita per mansioni di “cuoco gastronomo” (cfr. buste paga) ed è stata licenziata a fronte della decisione datoriale di “sospendere la produzione del reparto gastronomia”; dinanzi a simili circostanze - mai contestate dalla difesa attorea - sorgono, dunque, dei primordiali dubbi in ordine all'attendibilità delle suddette testimoni.
Analizzando, poi, le singole deposizioni, si osserva che la teste - dipendente Per_1 della dal 27.07.2021 al 5.04.2023 - ha dichiarato di essere tenuta ad Controparte_1 osservare un orario di lavoro che si dipanava “dalle 08:00 alle 14:30 oppure dalle 14:30 alle
20:30” e precisamente “un giorno la mattina e un giorno il pomeriggio”.
Se tale è l'effettivo orario di lavoro della teste, non si comprende come la stessa possa avere: a) visto la ricorrente “dapprima lavorare mezzagiornata e poi tutto il giorno”; b) Pt_1 dichiarato che la ricorrente osservava “l'orario dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle Parte_2
20:30 dall'assunzione sino al 31.05.2022” e la ricorrente “da settembre 2021 fino al mese Pt_1 di maggio 2022 (…): dalle 08:00 alle 14:30 e dalle 17:00 alle 20:30”.
L'articolazione oraria osservata dalla , in altri termini, non consente di ritenere Per_1 che la stessa possa avere avuto contezza diretta ed immediata dello svolgimento da parte delle ricorrenti - per alcuni significativi periodi dell'anno - di un doppio turno giornaliero.
Alla luce delle superiori considerazioni appare plausibile che la tale teste fosse a conoscenza delle circostanze indicate in ricorso in quanto apprese de relato ex parte actoris: del resto, la stessa, a chiarimento del giudice, in prima battuta, con riferimento alla posizione della ricorrente ha riferito di conoscere “le date con precisione perché siamo stato Parte_2 colleghe per diverso tempo e ne abbiamo parlato” e, con riferimento alla posizione della ricorrente
, ha dichiarato di conoscere “la ricorrente in quanto eravamo e colleghe e quindi la stessa mi Pt_1
4 ha riferito che il datore di lavoro, nel mese di settembre, le ha modificato il contratto e dunque pure l'orario di lavoro”.
Sul punto va ricordato che “in tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa” (così
Cass. civ. 569/2015; cfr. Cass. civ. n. 8358/2007).
Le superiori circostanze, in altri termini, depotenziano di molto il valore della sua integrale deposizione, impedendone da sola l'utilizzo per suffragare le tesi attoree.
Simili conclusioni devono essere espresse anche con riferimento alla teste . Per_2
Quest'ultima, infatti, ha rappresentato che la ricorrente “era presente già nel mese Pt_1 di luglio ed è rimasta in gastronomia sino al mese di agosto 2021 con turni o dalle 8:00 alle 14:30 o dalle
14:30 alle 20:30”.
La riferita continuità della prestazione dal mese di luglio al mese di agosto si pone tuttavia in contrasto: a) con quanto emergente dalle busta paga in atti e da quanto dichiarato dalla stessa in sede di interrogatorio formale: quest'ultima, infatti, ha Pt_1 confermato di essersi assentata per un significato periodo dal 23.07.2021 al 11.08.2021; b) con quanto dichiarato dalla teste in ordine alla data di sua assunzione: la stessa, invero, ha affermato di avere “lavorato per la resistente dal 4.08.2021 fino al 31.3.2023”. Non è dato, dunque, comprendere come la teste abbia avuto contezza dello svolgimento da parte della ricorrente (ma eguali considerazioni valgono per la di lavoro ultroneo Pt_1 Parte_2 nei giorni di luglio e metà agosto 2021 ovvero nei giorni in cui la stessa era assente per malattia.
Si osserva, poi, che la teste ha dichiarato quanto segue “La ha Per_2 Parte_2 lavorato dalle 08:00 alle 14:00 e dalle 17:00 alle 20:30 per i prima 10 mesi;
poi nel mese di giugno
2022 ha lavorato dalle 08:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 20:30. La ricorrente ha rispettato una turnazione: o la mattina o il pomeriggio. I miei orari di lavoro erano i seguenti: dalle 08:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 20:30. Nei mesi da settembre a dicembre 2022 ho lavorato dalle 08:00 alle 14:00 e dalle
17:00 alle 20:30. Io e la ricorrente quindi ci alternavamo: quando la ricorrente lavorava il mattino, io prestavo attività lavorativa il pomeriggio e viceversa. Quando la ricorrente ha osservato il doppio turno, io ho lavorato con la stessa. La ricorrente, quando faceva il doppio turno, lavorava 6 giorni su 7; in presenza del turno mattutino o pomeridiano lavorava: una settimana 7 su 7 e la settimana successiva 6 su 7”.
Orbene, la superiore dichiarazione appare possedere una intima contraddizione interna: la teste, prima, ha dichiarato di avere prestato attività lavorativa con doppia turnazione nel solo periodo “da settembre a dicembre 2022”; poi, ha precisato di avere osservato il doppio
5 turno negli stessi giorni in cui li ha prestati la ricorrente ovvero dal mese di luglio 2021 sino al mese di maggio 2022. Delle due l'una: o la teste ha prestato attività con doppia turnazione dal mese di settembre al mese di dicembre 2022 oppure dal mese di agosto 2021 al mese di maggio 2022.
Quanto sopra, in altri termini, preclude al giudice di utilizzare integralmente la sua deposizione.
In conclusione, le superiori incongruenze e la sussistenza di un contrasto tra le deposizioni dei testi di parte ricorrente con quelli di parte resistente - in assenza di ulteriori dati probatori necessari a completare il convincimento del giudice e alla luce dei rigorosi oneri probatori esistenti in materia - non consentono di ritenere che e Pt_1 Parte_2 abbiano stabilmente prestato attività lavorativa ultronea rispetto a quella già pacificamente retribuita e risultante dalle buste paga in atti.
Tale insufficienza probatoria non può che riverberarsi in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto delle domande da queste avanzate.
6. La significativa sproporzione tra il petitum (circa € 25.000 ciascuno) e quanto effettivamente spettante a titolo di TFR (circa € 1.200 ciascuno), la mancata accettazione da parte delle ricorrenti senza giustificato motivo della proposta conciliativa (avente ad oggetto il pagamento da parte della datrice resistente di una somma di gran lunga superiore rispetto a quella dalla quale sono risultate effettivamente creditrice) e la difficoltà di accertamento dei fatti controversi suggeriscono - nonostante la parziale soccombenza virtuale della società resistente - l'opportunità di disporre ai sensi degli artt. 91, 92, 420 e 116 c.p.c. la compensazione integrale delle spese di lite.
7. Il contrasto sussistente tra le deposizioni dei testi indicati da parte ricorrente da quelli indicati da parte resistente, il giudizio espresso in ordine all'attendibilità di alcuni di loro e le dichiarazioni eccessivamente generiche ed evasive di altri suggeriscono anche l'opportunità di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica in sede per gli accertamenti di competenza quanto alla sussistenza di eventuali ipotesi di reato.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Marsala, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande attoree volte alla condanna della convenuta al pagamento del TFR;
b) rigetta per il resto le domande azionate da e Parte_1 Parte_2
c) compensa integralmente le spese di lite;
6 d) dispone trasmettersi, per le ragioni indicate in parte motiva, la presente sentenza e i verbali del 15.5.2024 e del 18.09.2024, alla Procura della Repubblica in sede per quanto di competenza.
Così deciso in Marsala, il 4.12.2024
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Francesco
Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
7