TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 4521 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'Avvocato CARROZZO FRANCESCO
APPELLANTI contro
(C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati FAIETTI ITALO e TOSATTI FRANCESCO
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Modena n. 612/2023 del
26/06/2023 in materia di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti introduttivi.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Il , sulla base di delibera assembleare del 14/12/2021, ha ottenuto dal G.d.P. Controparte_1
di Modena il decreto n. 1534/2022, depositato il 17/08/2022, contenente ingiunzione immediatamente esecutiva a , e di pagare euro Parte_1 Parte_2 Parte_3
4.847,99 per spese condominiali insolute, oltre oneri legali e costi vivi della procedura monitoria.
1 2. I debitori ingiunti hanno proposto tempestiva opposizione chiedendo:
Nel merito:
“Annullarsi e revocarsi il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.: 1534/2022 del
30/08/2022 emesso dal Giudice di Pace di Modena, e ciò per insussistenza, in capo ai sig.ri
[...]
e , del credito azionato dalla sig.ra Parte_1 Parte_2 Parte_3
e per l'effetto dichiarare la sig. tenuta al pagamento della somma Controparte_2 Controparte_2
pagata ed indebitamente percepita.
Con refusione di spese diritti ed onorari.
In via riconvenzionale:
“Accertato e dichiarato che i sig.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno subito un danno patrimoniale si chiede all'on.re Giudice di Pace di Modena di
[...] valutarne l'entità in via equitativa, condannando la parte opponente al risarcimento così quantificato con rifusione degli interessi maturati, spese, diritti ed onorari, più accessori”.
3. Il G.d.P. di Modena, con sentenza n. 612/2023 del 26/06/2023, ha respinto l'opposizione, accogliendo l'eccezione preliminare svolta dall'opposto di difetto di legittimazione passiva, avendo gli opponenti citato non già il Condominio, ma nella sua qualità di Presidente di Controparte_2
Amministrazione di (società che amministra il Condominio in questione). Controparte_3
4. Gli ingiunti hanno impugnato la pronuncia di primo grado rassegnando le seguenti conclusioni:
1. in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per motivi dedotti nel presente atto;
2. in via principale, nel merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.: 612/2023 emessa dal Giudice di Pace di Modena, avv. Monica Paciello, nel giudizio recante R.G. n. 3475/2022 depositata in cancelleria il 26 giugno 2023 e notificata in data 27 giugno 2023 presso il domicilio digitale dello scrivente avvocato Francesco Carrozzo del foro di Modena, tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e, per l'effetto, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al GIUDICE DI PACE per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
5. Il si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello, poiché infondato, con condanna CP_1 degli appellanti anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
6. Gli appellanti hanno quindi proposto istanza di ricusazione dello scrivente, rigettata con ordinanza collegiale del 19/12/2023 poiché “la ricusazione risulta palesemente inammissibile” e “ritenuto, infine, che avuto riguardo alle motivazioni poste a base della ricusazione, attesa la assoluta infondatezza e strumentalità dell'istanza, la parte che ha proposto la ricusazione va condannata al pagamento di una pena pecuniaria nella misura massima prevista ex art 54 C.p.c. di € 250,00”.
2 7. Il giudizio è allora proseguito e l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dagli appellanti è stata respinta per difetto di periculum in mora.
Non è stata svolta attività istruttoria, essendo la controversia di natura documentale.
Udita, infine, la discussione orale dei Difensori delle parti ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 14/01/2025.
8. Si applica il criterio della cosiddetta “ragione più liquida”, che, come noto, consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. tra le tante Cass., sez. un., 8.5.2014, n.
9936).
Ciò premesso, si rileva come l'appello sia privo di fondamento e vada pertanto respinto.
Come correttamente eccepito dal sin dalla comparsa di costituzione nel giudizio di primo CP_1
grado (pagine 4-5) il credito in questione si fonda infatti su delibera condominiale del 14/12/2021
(alla cui assemblea partecipò ) mai impugnata dagli ingiunti, tantomeno nel termine Parte_1 di giorni trenta stabilito dall'art. 1137 c.c., e dunque da tempo cristallizzatasi nel momento in cui l'ingiunzione fu emessa dal G.d.P. di Modena e, a maggior ragione, in quello, successivo, in cui il relativo giudizio di opposizione venne radicato (nell'ottobre dell'anno 2022), con atto nel cui corpo, così come nelle conclusioni, non si rinviene traccia alcuna, tantomeno esplicita, di una simile volontà di impugnazione della delibera di cui trattasi (a quel punto, peraltro, per nullità, solo vizio, in astratto, deducibile).
Lo stesso dicasi per l'atto di appello, in cui ci si concentra esclusivamente sull'asserita erroneità dell'accoglimento, da parte del Giudice di prime cure, dell'eccezione preliminare svolta dal null'altro. CP_1
9. Al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti a rifondere le spese di lite al CP_1
appellato ai sensi dell'art. 91, primo comma, c.p.c.
Le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.700,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore ricompreso nello scaglione da euro
1.100,00 a euro 5.200,00, ritenendo svolte le fasi di studio, introduttiva e decisionale e liquidando valori prossimi a quelli medi tariffari.
10. Non sussistono, invece, i presupposti per una condanna degli appellanti anche ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
L'art. 96, primo comma, c.p.c. richiede infatti la prova di uno specifico ulteriore (rispetto al costo del
Difensore, già ristorato dalla condanna di cui al punto che precede) danno che non è stata fornita, e di cui, a monte, manca anche invero precisa allegazione.
3 L'art. 96, terzo comma, c.p.c., invece, nello stabilire una sanzione di natura non intrinsecamente difforme dal danno punitivo, richiede, per quanto qui più rileva, uno sviamento pretestuoso dello strumento processuale dalla sua funzione, non ravvisabile nel caso di specie, in cui si riscontra mera, fisiologica, opinabilità del diritto fatto, infondatamente, valere.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- respinge l'appello;
- condanna gli appellanti a rifondere le spese di lite al appellato, liquidate in euro CP_1
1.700,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012.
Modena, 16/01/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
4