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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/04/2025, n. 143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 143 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 741/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 741/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Tommaso Maria Fusco n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Iannazzo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria Dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.04.2024 premettendo di aver stipulato Parte_1 con il (già ) plurimi contratti di lavoro Controparte_1 Controparte_1
a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, esponeva che, con l'art. 1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona
Scuola), era stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti e che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, nonostante la piena equiparabilità del profilo professionale e delle mansioni svolte, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio.
Deduceva, inoltre, che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola 2006/2009 sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato e che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non.
Richiamava, infine, l'ordinanza depositata il 18 maggio 2022 dalla VI Sezione della Corte di
Giustizia, secondo cui la clausola 4, punto 1, dell'Accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, nonché la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, con la quale la Suprema Corte ha affermato il diritto dei docenti precari, anche con contratto fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), di ricevere la carta docente, così sanando un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori che assolvono gli stessi compiti istituzionali.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e che, per l'effetto, l'amministrazione scolastica venisse condannata, anche a titolo risarcitorio, a provvedere al pagamento della somma complessiva di € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il - Controparte_1 verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche in questione - dichiarava di aderire alla richiesta di parte ricorrente, anche alla luce della recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 e dei principi in essa stabiliti, per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, eccependo, invece, la prescrizione per gli anni scolastici precedenti, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Con decreto emesso il 17.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.04.2025 con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza. 4. Occorre, innanzitutto, precisare che per il corrente anno scolastico (2024/2025) la ricorrente
è stata assunta con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), Cont come risulta dallo stato matricolare allegato dal .
5. Tanto premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_5
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che
“la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
“per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma
Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima,
Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Conclusivamente può, quindi, affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del docente e che, Cont nel caso di specie, il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, ma, anzi, ha aderito alla richiesta volta al riconoscimento del beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nelle quali la docente ha prestato servizio in forza di supplenze fino al termine delle attività didattiche (30.06). Cont 10. Quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal , il primo atto interruttivo documentato è costituito dalla lettera di diffida ad adempiere inoltrata a mezzo p.e.c. dal procuratore costituito in data 5.04.2024.
Ai sensi dell'art. 8 del DPCM 23.09.2015, per l'a.s. 2015/2016, “nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta di cui all'art. 5”, l'importo corrispondente al valore nominale del bonus, avrebbe dovuto essere “erogato entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'Economia
e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, mentre l'a.s. 2016/2017, l'art. 3 del DPCM 28.11.2016 ha previsto che “la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”.
Pertanto, poiché a partire dall'a.s. 2017/2018 il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. deve essere computato a decorrere dal 30 ottobre di ciascun anno, l'azione di esatto adempimento per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 si era già estinta alla data di ricezione della lettera di diffida
(5.04.2024). Alcuna prescrizione è, invece, maturata per le successive annualità.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso può essere parzialmente accolto.
Va, quindi, dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di complessivi
€ 2.500,00, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del all'attribuzione della Carta Docente per gli anni Controparte_1 di riferimento, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
12. Tenuto conto della serialità del contenzioso, del parziale accoglimento della domanda e del Cont comportamento adesivo del , le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al credito accertato) e della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara estinta per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. l'azione di esatto adempimento proposta per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
- accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, Parte_1 tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- condanna il all'attribuzione, in favore della ricorrente, della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, per gli anni di riferimento, pari ad un totale di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 10.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Dott.ssa Valeria Salatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 741/2024 R.G., vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme alla Via Tommaso Maria Fusco n. 1 presso lo studio dell'Avv. Antonio Iannazzo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Ricorrente
e
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, e per esso l' CP_2 Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente pro tempore, rappresentato e
[...] P.IVA_2 difeso dalla Funzionaria Dott.ssa Elvira Sarubbi, giusta delega in atti, elettivamente domiciliato in alla Via Cosenza n. 31 CP_3
Resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa, come dalle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 24.04.2024 premettendo di aver stipulato Parte_1 con il (già ) plurimi contratti di lavoro Controparte_1 Controparte_1
a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, esponeva che, con l'art. 1, comma 121 della L. 13 luglio 2015 (c.d. Buona
Scuola), era stato introdotto un bonus economico, denominato “Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, dell'importo pari ad € 500,00 annui, da attribuire al personale docente al fine di sostenere il percorso di formazione continua e l'aggiornamento professionale dei docenti e che, a partire dall'a.s. 2015/2016, detto bonus era stato riconosciuto soltanto al personale docente a tempo indeterminato, mentre i docenti precari, nonostante la piena equiparabilità del profilo professionale e delle mansioni svolte, erano stati illegittimamente esclusi dalla fruizione del beneficio.
Deduceva, inoltre, che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola 2006/2009 sanciscono il diritto alla formazione di tutti i docenti in servizio senza esclusione dei docenti titolari di contratto a tempo determinato e che, con sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, il Consiglio di Stato aveva spiegato l'effettiva portata ed efficacia delle norme del CCNL e la loro complementarietà con le norme di rango primario della L. n. 107/2015 ed aveva ritenuto irragionevole e contrario ai principi di non discriminazione e buon andamento della Pubblica Amministrazione escludere dal beneficio della carta docente il personale precario, stante il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento in capo al personale docente, di ruolo e non.
Richiamava, infine, l'ordinanza depositata il 18 maggio 2022 dalla VI Sezione della Corte di
Giustizia, secondo cui la clausola 4, punto 1, dell'Accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , Controparte_1
e non anche al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, nonché la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, con la quale la Suprema Corte ha affermato il diritto dei docenti precari, anche con contratto fino al 30 giugno (termine delle attività didattiche), di ricevere la carta docente, così sanando un'inaccettabile discriminazione nei confronti dei lavoratori che assolvono gli stessi compiti istituzionali.
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, di cui all'art. 1, comma 121 della L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e che, per l'effetto, l'amministrazione scolastica venisse condannata, anche a titolo risarcitorio, a provvedere al pagamento della somma complessiva di € 3.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
2. Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il - Controparte_1 verificata la posizione di parte ricorrente relativamente alle annualità scolastiche in questione - dichiarava di aderire alla richiesta di parte ricorrente, anche alla luce della recente sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 e dei principi in essa stabiliti, per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024, eccependo, invece, la prescrizione per gli anni scolastici precedenti, con espressa richiesta di compensazione delle spese di lite.
3. Con decreto emesso il 17.07.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.04.2025 con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza. 4. Occorre, innanzitutto, precisare che per il corrente anno scolastico (2024/2025) la ricorrente
è stata assunta con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), Cont come risulta dallo stato matricolare allegato dal .
5. Tanto premesso, l'istituto della cd. Carta Docente si colloca nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
In particolare, l'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica».
L'art. 63 del CCNL 2006-2009 del Comparto Scuola prevede che “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”, precisando, ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma, poi, che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015 stabilisce che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale” e che “le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. Controparte_5
La stessa L. n. 107/2015 introduce, quindi, l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co.
121, che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_6 laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124” ed aggiungendo che
“la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
6. Delineato il quadro normativo di riferimento, appare indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme richiamate riguardi non solo il personale di ruolo ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VII, con la sentenza del 16 marzo 2022, n. 1842 ha evidenziato l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico.
Sul tema si è, altresì, pronunciata, la Corte di Giustizia con la decisione del 18 maggio 2022, la quale, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.
7. Quanto alla durata del rapporto di lavoro che consente l'attribuzione del beneficio, la normativa citata fa riferimento alla misura “annua” e per “anno scolastico” ed evidenzia la connessione temporale tra il beneficio previsto e il sostegno alla formazione e alla didattica, calibrandolo in ragione del periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 D.L. n. 69/2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso
“per l'anno 2023” ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” con espresso riferimento anche ai docenti “precari”.
8. Ciò posto, deve rilevarsi che la questione controversa è stata affrontata dalla Suprema Corte con la recente sentenza n. 29961/2023 del 27.10.2023, che ha stabilito alcuni punti fermi in materia di Carta Docente, seppur non in maniera esaustiva, rimanendo esclusi alcuni aspetti legati all'ipotesi delle cd. supplenze brevi e di lavoro part-time orizzontale o verticale non oggetto del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte, ai sensi del nuovo articolo 363 bis c.p.c. introdotto dalla Riforma
Cartabia.
In particolare, nel dispositivo della citata sentenza si afferma che:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione
è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Nella parte motiva della citata sentenza, la Corte di Cassazione ha precisato sulla necessità di adeguamento del diritto interno al diritto eurounitario che:
“L'art. 1, co. 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre
2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978,
Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima,
Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170). Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio. In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999)
o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso,
l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, stabilito che “quanto alla decadenza per mancata utilizzazione dei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
9. Conclusivamente può, quindi, affermarsi che la natura temporanea del rapporto tra docente e
Amministrazione Scolastica non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la Carta del docente e che, Cont nel caso di specie, il non ha né allegato né provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica, ma, anzi, ha aderito alla richiesta volta al riconoscimento del beneficio per le annualità 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nelle quali la docente ha prestato servizio in forza di supplenze fino al termine delle attività didattiche (30.06). Cont 10. Quanto all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dal , il primo atto interruttivo documentato è costituito dalla lettera di diffida ad adempiere inoltrata a mezzo p.e.c. dal procuratore costituito in data 5.04.2024.
Ai sensi dell'art. 8 del DPCM 23.09.2015, per l'a.s. 2015/2016, “nelle more dell'attivazione delle modalità di assegnazione della Carta di cui all'art. 5”, l'importo corrispondente al valore nominale del bonus, avrebbe dovuto essere “erogato entro il mese di ottobre 2015 e comunque non oltre il ventesimo giorno successivo a quello di trasmissione dell'elenco dei 6 docenti immessi in ruolo al sistema NOIPA, avvalendosi delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'Economia
e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi - mediante gli ordini collettivi di pagamento di cui all'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191”, mentre l'a.s. 2016/2017, l'art. 3 del DPCM 28.11.2016 ha previsto che “la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.”.
Pertanto, poiché a partire dall'a.s. 2017/2018 il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. deve essere computato a decorrere dal 30 ottobre di ciascun anno, l'azione di esatto adempimento per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 si era già estinta alla data di ricezione della lettera di diffida
(5.04.2024). Alcuna prescrizione è, invece, maturata per le successive annualità.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso può essere parzialmente accolto.
Va, quindi, dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di complessivi
€ 2.500,00, tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con conseguente condanna del all'attribuzione della Carta Docente per gli anni Controparte_1 di riferimento, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
12. Tenuto conto della serialità del contenzioso, del parziale accoglimento della domanda e del Cont comportamento adesivo del , le spese di lite possono essere compensate tra le parti nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (determinato in base al credito accertato) e della coincidenza della fase di trattazione con quella decisionale, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dichiara estinta per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. l'azione di esatto adempimento proposta per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019;
- accerta il diritto di ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, Parte_1 tramite la cd. “carta elettronica”, quale contributo alla sua formazione professionale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024;
- condanna il all'attribuzione, in favore della ricorrente, della Controparte_1
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore di € 500,00 annui, per gli anni di riferimento, pari ad un totale di € 2.500,00, oltre interessi o rivalutazione, stante il divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando l'amministrazione scolastica al pagamento della restante metà, liquidata in € 1.029,50 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente ex art. 93
c.p.c.
Lamezia Terme, 10.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino