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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 26-03-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6403/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Gianmario Forlenza, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec Email_1
- Opponente–
CONTRO
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto
Pizzuti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia (SA), Via G. Mazzini n. 10;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1085/2020 con cui il Tribunale di
Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla Controparte_1 lo condannava al pagamento di € 5.661,45, oltre
[...] interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente n. 302819 del 22.01.2003 e dal contratto di mutuo n.
001/113871/90 del 6.12.2013, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto. Eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB;
la illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici.
Concludeva chiedendo in via preliminare e di rito: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1085/2020, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare; accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n.
302819 aperto presso l'allora , filiale Controparte_3 di Eboli, ed il mutuo n. 001/113871/90 ai sensi dell'art. 117 TUB, co. 1; accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
chiedeva l'integrale rigetto
[...] dell'atto di opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Deduceva: di aver provveduto ad allegare ad integrazione degli atti già depositati in sede monitoria tutta la documentazione necessaria per provare il credito vantato;
che il rapporto de quo che ha portato alla determinazione del saldo in negativo corrispondeva con l'importo richiesto e concesso in monitorio, il quale è stato sin dall'inizio e fino alla chiusura regolato convenzionalmente con i patti e condizioni pattuite con il correntista/debitore odierno opponente e nessuna modifica ha subito fino alla sua chiusura risultante dall'estratto conto redatto ai sensi dell'art. 50 TUB;
che il c/c n. 302819 è stato aperto il 22.01.2003, successivamente alla deliberazione CICR del 09.02.2000, recepita dalla Banca nella proprio modulistica sottoscritta ed accettata dall'odierno opponente, per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata convenzionalmente pattuita tra le parti stesse sulla base della documentazione prodotta, da cui risulta il tasso pattuito e la periodicità di capitalizzazione degli interessi in posizione paritaria per entrambe le parti del contratto;
che il tasso d'interesse passivo applicato dalla Banca opposta sul c/c intestato all'opponente è sempre rientrato nel T.E.G. medio, pertanto gli interessi sono stati calcolati in maniera legittima;
che la Banca opposta ha ottemperato a tutte le condizioni necessarie per ottenere l'ingiunzione di pagamento. Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., senza alcun apprfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190
c.p.c..
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di conto corrente ordinario n.
302019 – nonché gli estratti conto scalari e ordinari dall'instaurazione del rapporto fino al passaggio a sofferenza;
il contratto di mutuo n. 001/113871/90 con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto nonché il piano di rientro.
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte dall'opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo l'estratto conto.
Relativamente a quest'ultimo, la distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito su cui è apposta la certificazione della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel successivo giudizio di opposizione
– non attiene alla controversia in esame, vertente su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifica che queste forme di finanziamento rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Tali tipologie contrattuali risultano più specificamente sussumibili nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez.
6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410, Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010).
Fatta questa premessa, risulta infondata l'eccezione di nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della Banca.
L'articolo 117, co. 1, T.U.B. sancisce che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e consegnato ai clienti”, mentre il terzo comma dell'articolo 117 T.U.B. stabilisce: “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Pertanto, sulla base del tenore letterale inequivocabile del combinato disposto dei commi primo e terzo dell'articolo 117 T.U.B. emerge come soltanto
l'inosservanza della forma scritta del contratto bancario – inosservanza che si verifica o in caso di mancanza radicale del contratto o anche di assenza di sottoscrizione da parte del cliente – costituisca causa di nullità totale dello stesso, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi “BOT” di cui al settimo comma;
al contrario, l'inosservanza dell'obbligo di consegnare una copia del contratto bancario al cliente non è sanzionata dalla legge con la nullità e, considerato che la nullità è la più grave forma di invalidità civilistica, che preclude finanche la convalida del contratto ex art. 1423 c.c., e che, dunque, essa, incidendo negativamente sul principio generale di conservazione degli atti giuridici (art. 1367 c.c.) non può essere interpretata analogicamente, allorquando come nel caso di specie si verta in ipotesi di nullità “testuale” ai sensi dell'articolo 1418, co. 3,
c.c., consegue che la mancata consegna di un esemplare del contratto al cliente non comporta la nullità del contratto stesso.
Del resto, l'invalidità totale del contratto bancario a causa della mancata consegna di una copia dello stesso al cliente, oltre a non essere prevista in alcun modo dall'ordinamento, non costituirebbe anche per un elementare principio di proporzionalità dei valori giuridici una sanzione adeguata rispetto alla violazione del disposto dell'articolo 117, co, 1, T.U.B., considerato che il cliente è di regola in possesso di una copia del contratto (quella appunto da egli sottoscritta, come nella vicenda per cui è causa) che gli consente di essere edotto circa le condizioni contrattuali ed economiche del rapporto che ha sottoscritto e che, inoltre, il cliente può procurarsi una copia del contratto in qualsiasi momento, facendone richiesta alla Banca ai sensi dell'articolo 119, co. 4, T.U.B., oppure con ricorso per decreto ingiuntivo, con l'instaurazione di un rito sommario o ordinario di cognizione.
L'eventuale mancata consegna di una copia del contratto al cliente, quindi, non giustifica la più grave forma di sanzione civilistica della nullità integrale del contratto, purché però il cliente abbia sottoscritto il contratto. Infine la Suprema Corte con la recentissima pronuncia n. 9196/2021 ha ribadito la validità del contratto bancario monofirma ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione della o CP_2 dell'intermediario finanziario- sostenendo che il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, TUB non costituisce un requisito del contratto, ma la prescrizione di un comportamento che la Banca deve osservare nei confronti della parte debole, determinando in mancanza la sanzione della nullità.
Ha quindi ribadito il principio per cui in materia di contratti bancari l'omessa sottoscrizione del documento non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, a condizione che l'accettazione da parte della sia CP_2 manifestata sulla base di fatti concludenti.
In virtù di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la domanda attorea di declaratoria della nullità ai sensi dell'art. 117 TUB del contratto per cui è causa è infondata e va rigettata.
Infine, circa la illegittima applicazione interessi anatocistici, parte opponente deduce in via assolutamente generica l'addebito di somme non dovute, in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Difatti, come chiarito spesso dalla giurisprudenza di merito quando le allegazioni di cui all'atto di citazione sono estremamente generiche, risolvendosi in un'ampia disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio al contratto di finanziamento, oggetto di causa, demandando di fatto al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio, sono prive di pregio e, pertanto, vanno rigettate.
Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigettata in quanto totalmente infondata.
Infine quanto all'espletamento della procedura di mediazione dal verbale risulta che la parte opponente non è comparsa senza giustificato motivo. Il d.lgs. n.
28/2010 nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico della parte che non vi abbia partecipato. A tale proposito, sono previsti due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: a) dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c.; b) il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200 a euro 26.000) di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1085/2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
1085/2020 dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in complessivi € 2.540 (Fase Studio € 460.00, Fase
Introduttiva € 389.00, euro 840.00 per la fase istruttoria e euro 851.00 per la fase
Decisoria) oltre quelle relative alla fase di mediazione, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
3) Condanna parte opponente a versare a versare, all'entrata del bilancio dello
Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del Giudice Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 26-03-2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 6403/2020 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Gianmario Forlenza, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliato all'indirizzo pec Email_1
- Opponente–
CONTRO
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
(C.F. ), in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Alberto
Pizzuti, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Battipaglia (SA), Via G. Mazzini n. 10;
- Opposta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1085/2020 con cui il Tribunale di
Salerno, in accoglimento del ricorso proposto dalla Controparte_1 lo condannava al pagamento di € 5.661,45, oltre
[...] interessi e spese, per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di conto corrente n. 302819 del 22.01.2003 e dal contratto di mutuo n.
001/113871/90 del 6.12.2013, chiedendo di accogliere l'opposizione e revocare il decreto. Eccepiva: la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato;
la nullità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB;
la illegittima applicazione e richiesta di interessi anatocistici.
Concludeva chiedendo in via preliminare e di rito: dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 1085/2020, anche ai sensi dell'art. 50 TUB, per carenza di prova scritta del credito azionato;
in via principale e nel merito: accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare; accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente n.
302819 aperto presso l'allora , filiale Controparte_3 di Eboli, ed il mutuo n. 001/113871/90 ai sensi dell'art. 117 TUB, co. 1; accertare e dichiarare anche ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Costituitasi in giudizio, la Controparte_1
(già
[...] Controparte_2
chiedeva l'integrale rigetto
[...] dell'atto di opposizione in quanto infondato in fatto ed in diritto previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo.
Deduceva: di aver provveduto ad allegare ad integrazione degli atti già depositati in sede monitoria tutta la documentazione necessaria per provare il credito vantato;
che il rapporto de quo che ha portato alla determinazione del saldo in negativo corrispondeva con l'importo richiesto e concesso in monitorio, il quale è stato sin dall'inizio e fino alla chiusura regolato convenzionalmente con i patti e condizioni pattuite con il correntista/debitore odierno opponente e nessuna modifica ha subito fino alla sua chiusura risultante dall'estratto conto redatto ai sensi dell'art. 50 TUB;
che il c/c n. 302819 è stato aperto il 22.01.2003, successivamente alla deliberazione CICR del 09.02.2000, recepita dalla Banca nella proprio modulistica sottoscritta ed accettata dall'odierno opponente, per cui la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata convenzionalmente pattuita tra le parti stesse sulla base della documentazione prodotta, da cui risulta il tasso pattuito e la periodicità di capitalizzazione degli interessi in posizione paritaria per entrambe le parti del contratto;
che il tasso d'interesse passivo applicato dalla Banca opposta sul c/c intestato all'opponente è sempre rientrato nel T.E.G. medio, pertanto gli interessi sono stati calcolati in maniera legittima;
che la Banca opposta ha ottemperato a tutte le condizioni necessarie per ottenere l'ingiunzione di pagamento. Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo, concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., senza alcun apprfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza, sostituita da termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del
19/12/2022, n. 37137, secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte”.
Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190
c.p.c..
Nel merito, l'opposizione è infondata.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340).
Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez.
II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
Nel caso di specie, parte opposta ha fornito prova del rapporto e della composizione del credito, depositando il contratto di conto corrente ordinario n.
302019 – nonché gli estratti conto scalari e ordinari dall'instaurazione del rapporto fino al passaggio a sofferenza;
il contratto di mutuo n. 001/113871/90 con le relative condizioni economiche, il piano di ammortamento e l'estratto conto nonché il piano di rientro.
Parte opponente, dal canto suo, si è limitata ad eccepire che le scritture prodotte dall'opposto fossero inefficaci a provare il credito vantato, in particolar modo l'estratto conto.
Relativamente a quest'ultimo, la distinzione tra estratto di saldaconto – dichiarazione unilaterale del funzionario dell'istituto di credito su cui è apposta la certificazione della conformità alle scritture contabili, idoneo ad avere efficacia probatoria solo all'interno del procedimento monitorio – ed estratto conto – funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca, risultando idoneo a costituire piena prova nel successivo giudizio di opposizione
– non attiene alla controversia in esame, vertente su un contratto di finanziamento con credito rotativo e non di conto corrente.
E' pacifica che queste forme di finanziamento rientrano nell'ambito del credito al consumo che l'art 121 TUB definisce come la concessione o l'impegno del finanziatore a concedere ad un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria al fine di consentirgli l'acquisto di beni e servizi. Tali tipologie contrattuali risultano più specificamente sussumibili nella fattispecie del mutuo per i quali la giurisprudenza di legittimità richiede, ai fini della prova in giudizio che parte attrice dia prova “degli elementi costituitivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 08/10/2021, n.27372, Cass., sez. 2, ordinanza n. 30944 del 29/11/2018; Cass., sez.
6-1, ordinanza del 20/08/2020 n. 17410, Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010).
Fatta questa premessa, risulta infondata l'eccezione di nullità del contratto per mancata sottoscrizione da parte della Banca.
L'articolo 117, co. 1, T.U.B. sancisce che “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare e consegnato ai clienti”, mentre il terzo comma dell'articolo 117 T.U.B. stabilisce: “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”.
Pertanto, sulla base del tenore letterale inequivocabile del combinato disposto dei commi primo e terzo dell'articolo 117 T.U.B. emerge come soltanto
l'inosservanza della forma scritta del contratto bancario – inosservanza che si verifica o in caso di mancanza radicale del contratto o anche di assenza di sottoscrizione da parte del cliente – costituisca causa di nullità totale dello stesso, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi “BOT” di cui al settimo comma;
al contrario, l'inosservanza dell'obbligo di consegnare una copia del contratto bancario al cliente non è sanzionata dalla legge con la nullità e, considerato che la nullità è la più grave forma di invalidità civilistica, che preclude finanche la convalida del contratto ex art. 1423 c.c., e che, dunque, essa, incidendo negativamente sul principio generale di conservazione degli atti giuridici (art. 1367 c.c.) non può essere interpretata analogicamente, allorquando come nel caso di specie si verta in ipotesi di nullità “testuale” ai sensi dell'articolo 1418, co. 3,
c.c., consegue che la mancata consegna di un esemplare del contratto al cliente non comporta la nullità del contratto stesso.
Del resto, l'invalidità totale del contratto bancario a causa della mancata consegna di una copia dello stesso al cliente, oltre a non essere prevista in alcun modo dall'ordinamento, non costituirebbe anche per un elementare principio di proporzionalità dei valori giuridici una sanzione adeguata rispetto alla violazione del disposto dell'articolo 117, co, 1, T.U.B., considerato che il cliente è di regola in possesso di una copia del contratto (quella appunto da egli sottoscritta, come nella vicenda per cui è causa) che gli consente di essere edotto circa le condizioni contrattuali ed economiche del rapporto che ha sottoscritto e che, inoltre, il cliente può procurarsi una copia del contratto in qualsiasi momento, facendone richiesta alla Banca ai sensi dell'articolo 119, co. 4, T.U.B., oppure con ricorso per decreto ingiuntivo, con l'instaurazione di un rito sommario o ordinario di cognizione.
L'eventuale mancata consegna di una copia del contratto al cliente, quindi, non giustifica la più grave forma di sanzione civilistica della nullità integrale del contratto, purché però il cliente abbia sottoscritto il contratto. Infine la Suprema Corte con la recentissima pronuncia n. 9196/2021 ha ribadito la validità del contratto bancario monofirma ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione della o CP_2 dell'intermediario finanziario- sostenendo che il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117, comma 1, TUB non costituisce un requisito del contratto, ma la prescrizione di un comportamento che la Banca deve osservare nei confronti della parte debole, determinando in mancanza la sanzione della nullità.
Ha quindi ribadito il principio per cui in materia di contratti bancari l'omessa sottoscrizione del documento non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, a condizione che l'accettazione da parte della sia CP_2 manifestata sulla base di fatti concludenti.
In virtù di quanto innanzi esposto, dunque, consegue che la domanda attorea di declaratoria della nullità ai sensi dell'art. 117 TUB del contratto per cui è causa è infondata e va rigettata.
Infine, circa la illegittima applicazione interessi anatocistici, parte opponente deduce in via assolutamente generica l'addebito di somme non dovute, in quanto derivanti da un'illegittima capitalizzazione degli interessi.
Difatti, come chiarito spesso dalla giurisprudenza di merito quando le allegazioni di cui all'atto di citazione sono estremamente generiche, risolvendosi in un'ampia disamina delle questioni attualmente più dibattute nell'ambito del diritto bancario senza mai un concreto aggancio al contratto di finanziamento, oggetto di causa, demandando di fatto al Tribunale l'assolvimento del proprio onere probatorio, sono prive di pregio e, pertanto, vanno rigettate.
Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigettata in quanto totalmente infondata.
Infine quanto all'espletamento della procedura di mediazione dal verbale risulta che la parte opponente non è comparsa senza giustificato motivo. Il d.lgs. n.
28/2010 nel disciplinare le conseguenze della mancata partecipazione o del rifiuto della proposta di mediazione, non prevede sanzioni di tipo risarcitorio a carico della parte che non vi abbia partecipato. A tale proposito, sono previsti due tipi di conseguenze, rilevanti sul piano processuale: a) dalla mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, in base all'art. 116, comma 2, c.p.c.; b) il giudice condanna la parte costituita la quale, nei casi di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, in assenza di giustificato motivo non abbia partecipato al procedimento di mediazione a versare, all'entrata del bilancio dello Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200 a euro 26.000) di cui al DM 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sull'opposizione promossa avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1085/2020, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
1085/2020 dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta che si liquidano in complessivi € 2.540 (Fase Studio € 460.00, Fase
Introduttiva € 389.00, euro 840.00 per la fase istruttoria e euro 851.00 per la fase
Decisoria) oltre quelle relative alla fase di mediazione, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
3) Condanna parte opponente a versare a versare, all'entrata del bilancio dello
Stato, una somma di ammontare pari al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara