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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 12/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
assistite e difese dagli Avv.ti Domenico Naso del Foro di Roma e Cinzia
Ganzerli del Foro di Mantova ricorrenti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Oggetto: retribuzione professionale docente (RPD)
Conclusioni
Per le ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto, - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti delle ricorrenti, la Nota del 17.12.12 e la Circolare CP_2
Ministeriale n. 118/00 per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999; - Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti –
e - alla corresponsione della Retribuzione Parte_1 Parte_2
Professionale Docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, della complessiva somma di euro 4.166,41 (€ 2.614,13 Parte_1
+ € 1.552,28 , e/o nella diversa misura ritenuta di
[...] Parte_2
giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore delle ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952,
n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore delle ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
e i suoi organi interni per ottenere il pagamento della Controparte_1
retribuzione professionale docente (RPD) nel periodo di insegnamento svolto a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nei periodi indicati nel ricorso.
Tale indennità, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi.
Le ricorrenti, richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, chiedono la
Pag. 2 di 5 condanna del al pagamento della complessiva somma indicata nelle CP_1
conclusioni.
Il ricorso è fondato.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale : “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione CP_3
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo ”
(Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
i) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana). Persona_1
ii) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento
Pag. 3 di 5 del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
iii) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017). iv) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Nel caso di specie, al di là della tipologia di incarico, la natura dell'attività svolta dalle ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, le ricorrenti hanno il diritto di ottenere il pagamento della RPD per i periodi indicati nel ricorso, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo
Pag. 4 di 5 determinato stipulati con il convenuto come documentati agli atti (doc.1 e 1 CP_1
bis), non trovandosi in una situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Il deve, quindi, essere condannato a corrispondere alle ricorrenti, per i CP_1
periodi indicati in ricorso, la RPD pari ad euro 2.374,16 per ed euro Parte_1
1.409,79 per Parte_2
Le somme sono calcolate al lordo fiscale e al netto previdenziale e sono state così precisate nelle note di trattazione scritta sulla base del dettagliato conteggio contenuto nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 12/2025:
1) Condanna il a corrispondere alle ricorrenti la Controparte_1
retribuzione professionale docente per i periodi indicati in ricorso, per un importo pari ad euro 2.374,16 per ed euro 1.409,79 per Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) Condanna il a rifondere alle ricorrenti le Controparte_1
spese giudiziali che liquida nella complessiva somma di euro 850,00 per compensi considerato l'aumento per il numero di parti oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distarsi a favore dei procuratori antistatari.
Reggio Emilia, così deciso il 12/4/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Silvia Cavallari dato atto che il non si è costituito e Controparte_1
che ne va dichiarata la contumacia ha pronunciato all'esito della trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
assistite e difese dagli Avv.ti Domenico Naso del Foro di Roma e Cinzia
Ganzerli del Foro di Mantova ricorrenti contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Oggetto: retribuzione professionale docente (RPD)
Conclusioni
Per le ricorrenti: “Accogliere il ricorso;
e, per l'effetto, - Dichiarare inefficace e/o disapplicare, nei confronti delle ricorrenti, la Nota del 17.12.12 e la Circolare CP_2
Ministeriale n. 118/00 per contrasto con il divieto di trattamenti discriminatori posto dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla
Direttiva n. 1999/70/CE del 28.6.1999; - Accertare, per le premesse di cui al presente atto, il diritto delle ricorrenti –
e - alla corresponsione della Retribuzione Parte_1 Parte_2
Professionale Docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001;
- Per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore delle ricorrenti, della complessiva somma di euro 4.166,41 (€ 2.614,13 Parte_1
+ € 1.552,28 , e/o nella diversa misura ritenuta di
[...] Parte_2
giustizia, oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
- Condannare l'amministrazione al pagamento delle somme a favore delle ricorrenti al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali e ai sensi dell'art. 19 L. 4 aprile 1952,
n. 218 e condannare l'amministrazione al pagamento, a proprio carico, dei contributi previdenziali e fiscali a favore delle ricorrenti.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA da distrarsi a favore dei difensori costituiti che si dichiarano antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
e hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2 [...]
e i suoi organi interni per ottenere il pagamento della Controparte_1
retribuzione professionale docente (RPD) nel periodo di insegnamento svolto a seguito di ripetuti contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie nei periodi indicati nel ricorso.
Tale indennità, prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 corrisposta ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, non viene invece corrisposta ai docenti che hanno svolto supplenze brevi.
Le ricorrenti, richiamando il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale e, ritenute insussistenti ragioni di differenziazione del trattamento retributivo a parità di prestazione, chiedono la
Pag. 2 di 5 condanna del al pagamento della complessiva somma indicata nelle CP_1
conclusioni.
Il ricorso è fondato.
Va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale : “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art.
25 del del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione CP_3
e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo ”
(Cass. Sez lav. n. 20015/2018).
Come si legge nella richiamata sentenza:
i) Ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, gli assunti a tempo determinato non possono subire un trattamento meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato, in mancanza di ragioni oggettive. Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana). Persona_1
ii) L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha previsto la corresponsione della Retribuzione Professionale Docenti con l'obiettivo di valorizzazione professionalmente la funzione docente e di avviare un riconoscimento
Pag. 3 di 5 del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico. È previso che la retribuzione professionale docenti sia corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999 il quale prevede che il richiamato compenso spetti agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
iii) Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. Cass. n.
17773/2017). iv) Anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, quando non sono provate significative differenze nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Nel caso di specie, al di là della tipologia di incarico, la natura dell'attività svolta dalle ricorrenti coincide con quella dei docenti a tempo indeterminato o con incarico annuale.
Ritenuto condivisibile il richiamato orientamento del Supremo Collegio, le ricorrenti hanno il diritto di ottenere il pagamento della RPD per i periodi indicati nel ricorso, in relazione al servizio effettivamente prestato in forza dei contratti a tempo
Pag. 4 di 5 determinato stipulati con il convenuto come documentati agli atti (doc.1 e 1 CP_1
bis), non trovandosi in una situazione che giustifichi una disparità di trattamento rispetto agli altri docenti che ne hanno beneficiato.
Il deve, quindi, essere condannato a corrispondere alle ricorrenti, per i CP_1
periodi indicati in ricorso, la RPD pari ad euro 2.374,16 per ed euro Parte_1
1.409,79 per Parte_2
Le somme sono calcolate al lordo fiscale e al netto previdenziale e sono state così precisate nelle note di trattazione scritta sulla base del dettagliato conteggio contenuto nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando nella causa n. 12/2025:
1) Condanna il a corrispondere alle ricorrenti la Controparte_1
retribuzione professionale docente per i periodi indicati in ricorso, per un importo pari ad euro 2.374,16 per ed euro 1.409,79 per Parte_1 Parte_2
oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) Condanna il a rifondere alle ricorrenti le Controparte_1
spese giudiziali che liquida nella complessiva somma di euro 850,00 per compensi considerato l'aumento per il numero di parti oltre al rimborso spese forfettarie al 15% iva e cpa come per legge da distarsi a favore dei procuratori antistatari.
Reggio Emilia, così deciso il 12/4/ 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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