Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2024, n. 23740
CASS
Sentenza 4 settembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 9 luglio 2024, con relatore il Consigliere Rossana Giannaccari. Le parti in causa erano un avvocato, ricorrente, e una società, intimata. Il ricorrente contestava l'inammissibilità dell'appello dichiarata dal Tribunale di Palermo, sostenendo che il procedimento si fosse svolto secondo il rito ordinario e non secondo il rito speciale previsto dal D.Lgs. n.150 del 2011. La questione centrale riguardava l'individuazione del corretto mezzo di impugnazione, con il ricorrente che sosteneva che, non essendo stato disposto il mutamento del rito, l'appello fosse l'unico rimedio esperibile.

La Corte ha accolto il ricorso, argomentando che il procedimento si era effettivamente svolto secondo le norme del rito ordinario e che non era stato disposto il mutamento del rito. Ha richiamato il principio dell'apparenza, evidenziando che la forma adottata dal giudice deve riflettere la consapevole scelta del rito. Pertanto, la decisione del Tribunale di dichiarare inammissibile l'appello era errata, e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Palermo per un nuovo esame.

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Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del tribunale che aveva erroneamente dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del giudice di pace, sebbene il procedimento si fosse svolto nelle forme del rito ordinario e non in quelle del rito speciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 04/09/2024, n. 23740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23740
    Data del deposito : 4 settembre 2024

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