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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 383/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
( ) e
[...] P.IVA_1 [...]
Parte_2
( ) in persona dei rispettivi Assessori pro
[...] P.IVA_2
tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Catania;
Appellanti
CONTRO
( ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. CARMELO SEBETO;
Appellato
e nei confronti di
1 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato P.IVA_3
e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti MARIA ROSARIA
BATTIATO e LUCIO CORNELI VIGILANTI;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: accertamento mansioni superiori – differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 2011/2023 del 15.05.2023, il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, pronunciando sulla domanda di – operaio “centunista” a CP_1
tempo determinato ex legge regionale n. 16 del 1996 – volta ad ottenere Parte_1
l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, dell'inquadramento nel livello IV del CCNL e delle conseguenti differenze retributive nonché la
“ricostituzione contributiva e previdenziale” per l'attività lavorativa prestata dal
2008 al 2019 in qualità di caposquadra con il compito di coordinamento e la responsabilità di una specifica squadra di operai, così statuiva:“(…) dichiara il diritto di alle differenze stipendiali tenuto conto di quanto percepito CP_1
come operaio livello 2° e di quanto spettantegli per avere espletato mansioni riconducibili a quelle del 4° livello parametro 116 del C.C.N.L. di categoria per l'attività svolta negli anni dal 2016 al 2018; condanna, per l'effetto,
l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al pagamento del dovuto in favore di , oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, CP_1
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94, nonché al versamento all' dei conseguenti contributi previdenziali;
CP_2
rigetta nel resto il ricorso;
condanna l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà,
2 delle spese processuali […] compensa la restante parte”.
Per quanto qui di interesse, il decidente, istruita la causa mediante produzione documentale e prova orale e disattesa preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti sollevata dall'Istituto previdenziale, uniformandosi all'orientamento del Tribunale etneo espresso in numerose sentenze richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c. (tra cui le sentenze n. 3598/2021, n. 4737/2021, n. 1271/2022, n. 1327/2023 e n.
4321/2022), rigettava, in primo luogo, la domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento rivendicato nell'atto introduttivo sulla base degli artt. 2103 c.c. e art. 8 C.C.N.L. di categoria.
Accoglieva l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalle amministrazioni resistenti nella memoria di costituzione dell'01.03.2021, con specifico riferimento alle differenze retributive per il periodo antecedente il
18.1.2016, sul rilievo che l'unico atto interruttivo della prescrizione documentato in atti fosse rappresentato dalla notifica del ricorso in data 18.1.2021.
Infine, riteneva provate le mansioni di caposquadra espletate dal ricorrente nei periodi di lavoro documentati a decorrere dal 18.1.2016 e la loro riconducibilità al 4° livello della contrattazione collettiva di riferimento.
Avverso la sentenza di primo grado interponevano appello gli in Parte_3
epigrafe indicati, con ricorso depositato in data 03.05.2023, cui resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 20.03.2025, fissata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le Amministrazioni regionali appellanti, premesso il richiamo alla normativa “in materia forestale e di tutela della vegetazione” e alle integrazioni normative medio tempore intervenute, con il primo motivo di gravame lamentano
3 l'omesso esame del rapporto intercorrente fra la contrattazione collettiva nazionale, applicata al caso di specie, e quella integrativa regionale. Deducono
l'errore del giudice di prime cure laddove “ai fini del riconoscimento del 4° livello/Operai specializzati/Parametro 116, agli Addetti alle squadre di pronto intervento (A.S.P.I.) e agli Addetti alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.), con una mera assimilazione agli addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo- pastorali, richiama il Contratto Collettivo Nazionale 2002-2005, mai recepito dalla ”. Parte_1
Osservano che “il Contratto Integrativo regionale in vigore con riguardo ai periodi in cui è stato prestato dagli appellati il servizio oggetto di causa era quello stipulato tra e OO.SS. nel 2001 - di recepimento della Parte_1
parte normativa ed economica del CCNL 1998-2001 - che inserisce gli addetti alle squadre di pronto intervento e gli addetti alle torrette di avvistamento incendi nel 2° livello / Operai qualificati, parametro 108”.
Precisano ulteriormente che seppure è vero che “i contratti collettivi nazionali successivi al periodo 1998-2001, quali il contratto collettivo nazionale 2002-
2005, non recepito dalla , ed il successivo contratto collettivo Parte_1
nazionale 2006-2009 – recepito dalla solo con il CIRL Parte_1
sottoscritto nel 2018 – inseriscono nel 4° livello/Operai specializzati/Parametro
116 gli addetti alla salvaguardia di patrimoni silvo-pastorali”, tuttavia “tale recepimento, in primo luogo, non è in grado di spiegare alcun effetto rispetto alle pretese avversarie, ben anteriori all'anno 2018, sempre che non si voglia ipotizzare (ma sarebbe assurdo) una applicazione retroattiva del CCNL di lavoro recepito solo successivamente. In secondo luogo, occorre osservare come il
Contratto Integrativo Regionale di Lavoro del 2018, di recepimento della parte normativa ed economica del CCNL 2006-2009, in ossequio al principio di autonomia fra la contrattazione collettiva nazionale e quella integrativa regionale, all'art. 4 “classificazione del personale” testualmente prevede che
4 “la presente classificazione elenca le qualifiche usate e/o utilizzabili nell'impiego e nell'assunzione dei lavoratori, determinandone il livello e il corrispondente parametro retributivo […] Ebbene, il citato art. 4 del CIRL 2018 di recepimento del CCNL 2006- 2009 nel “2° livello /Qualificati, parametro
108” inserisce gli Addetti alle squadre di pronto intervento e gli Addetti CP_3
alle torrette di avvistamento incendi (A.T.A.I.). Tali ultimi lavoratori vengono espressamente mantenuti in seno al II livello, senza che possa ipotizzarsi una riconduzione al IV livello di cui al CCNL. L'orientamento sopra esposto è stato accolto dalla Corte di appello di Catania con recentissime sentenze 1201/2022;
n. 488/2023)”.
2. Sotto altro profilo, gli Assessorati appellanti censurano il capo della sentenza impugnata in ordine alla statuizione sulle spese di lite chiedendo, in ossequio al principio di soccombenza, che le stesse siano poste a carico di controparte.
3. L'appello non può trovare accoglimento.
4. Va premesso che, con il ricorso introduttivo, ha allegato di CP_1
essere “un lavoratore inserito nell'elenco speciale dei “lavoratori forestali” di cui all'art. 45 della L.R. n. 16/1996 e L.R. n. 14/2006 e succ. modifiche ed integrazioni” e di essere stato assunto “negli anni dagli enti resistenti con contratti stagionali a tempo determinato, per 101 giorni all'anno (c.d. centunista), per lo svolgimento di attività lavorativa presso la sede di lavoro della provincia di Catania, con la mansione di addetto alle squadre di pronto intervento – servizio antincendio boschivo ed inquadrato al 2° Livello (Operaio qualificato) di cui al C.C.N.L. “per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria” del 2006 che ne disciplina il rapporto di lavoro”; di essere stato nominato dal 2008 preposto alla sicurezza e di essere stato adibito in contemporanea alla mansione di caposquadra, con il compito di coordinamento e responsabilità di una specifica squadra di operai;
di avere svolto “tale mansione
5 superiore con i nuovi poteri conferitigli per 101 giorni nell'anno 2008 ed altrettanti 101 giorni per ogni anno sino al 2019”; di avere “mantenuto la qualifica di 2° Livello di cui al CCNL” e di avere diritto, per contro, "ad un corretto inquadramento della mansione svolta negli anni dal 2008 al 2019, ergo ad un riconoscimento della qualifica di 4° livello per tali anni con correlativa retribuzione e ad un riconoscimento di mansione superiore, anche per le eventuali e successive assunzioni, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 2013 del c.c. indi alla disciplina dettata dall'art. 8 del C.C.N.L. di categoria…”.
5. Il giudice di prime cure, accolta parzialmente l'eccezione di prescrizione quinquennale, a seguito di attività istruttoria ha così statuito: “Quanto alle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente nei periodi di lavoro documentati a decorrere dal 18.1.2016 alle dipendenze del resistente
Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ad avviso di questo giudicante, la prova per testi ha confermato la prospettazione attorea sul punto, relativa allo svolgimento di mansioni ascrivibili al 4° livello del CCNL di riferimento […] Le mansioni in concreto svolte appaiono ascrivibili quindi a quelle di capo squadra, cui fa riferimento l'art. 4 del CIR (cfr. doc. 9 di parte ricorrente). Appare dunque fondata la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della retribuzione prevista per il 4° livello parametro 116 del
CCNL di riferimento, invocato dal ricorrente (cfr. art 49 del CCNL secondo cui
“per operai specializzati si intendono quegli operai che, in possesso o non di titoli rilasciati da scuole professionali, svolgono con conoscenze tecnico- pratiche e capacità, lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità”)”.
6. La censura sollevata da parte appellante non si confronta con la motivazione della sentenza;
ed invero, come correttamente rilevato dall'appellato, “il fatto che gli addetti alle squadre di pronto intervento siano inquadrati al 2° livello dal
CIRL non è mai stato oggetto di contestazione, stante che la questione
6 controversa riguarda proprio il fatto che il ricorrente, appunto inquadrato come semplice addetto allo spegnimento incendi (quindi al 2° livello) avendo svolto la diversa e superiore mansione di caposquadra, ne richiedeva il riconoscimento e l'inquadramento corrispettivo. Ed è proprio il CIRL 2001 (regolamentazione contrattuale ritenuta applicabile dalle controparti) ad inquadrare la mansione di caposquadra al 4° livello. Riguardo al CCNL del 2006, diversamente da quanto eccepito dalle controparti, lo stesso è stato espressamente recepito dalla giusta delibera di giunta n. 287 del 19.07.2007 prodotta in Parte_1
primo grado da questa difesa al n. 07 di cui agli allegati al ricorso introduttivo.
Suddetto CCNL all'art. 49 rimanda proprio al CIRL il compito di determinare l'inquadramento della mansione di caposquadra che, come detto, la inserisce al
4° livello”.
7. In particolare, si evidenzia che è incontestato oltre che documentato che l'odierno appellato è stato inquadrato nel livello II quale “addetto squadra pronto intervento” (cfr. buste paga); è provato dall'esito dell'istruttoria orale – non censurato in questa sede – che lo stesso ha svolto le superiori mansioni di caposquadra;
è, altresì, documentato che le predette mansioni sono ricondotte nel livello IV dal Contratto Integrativo Regionale del 2001, che all'art. 4 (“Qualifiche degli operai”) prevede: “Ad integrazione delle figure professionali previste dall'articolo 49 del CCNL del 01/01/98 - 31/12/2001 ed all'interno dei livelli previsti, vengono inserite le seguenti qualifiche per le quali si esplicitano le mansioni: 4° livello/ Operai specializzati super, parametro 123 - Capo squadra forestale - Operatore per la lotta biologica - Manutentore impianti computerizzati”.
Sicché la questione controversa in giudizio non è la individuazione della disciplina applicabile relativamente all'inquadramento del personale quanto piuttosto l'accertamento in fatto - compiuto dal giudice di prime cure con motivazione esente da censure - delle superiori mansioni svolte dal lavoratore,
7 con conseguente diritto alle relative differenze retributive;
in tal senso rileva la stessa memoria di costituzione degli Assessorati in primo grado.
Da tanto discende il rigetto dell'appello proposto.
8. Le spese processuali del grado, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che vengono liquidate quanto all'appellato in € 1.500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CP_1
IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Carmelo Sebeto, e quanto all in € 500,00, oltre rimborso spese generali al 15%, CP_2
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 20.03.2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti
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