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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8321/2024 , introdotta da
(ROMA, 22/08/1966) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 22/12/1967), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
GIANLUCA CUPINI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2016, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) “i coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed indipendenti e, pertanto, non si farà luogo alla prestazione di assegno divorzile;
2) la casa coniugale già assegnata alla sig.ra resterà Parte_2
in uso esclusivo alla stessa unitamente ai beni mobili in essa esistenti;
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € Parte_2
400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia , Per_1
tuttora studentessa e non ancora economicamente autosufficiente, nonché si
obbliga a concorrere, nella misura del 50%, alle spese di carattere
straordinario (sanitarie, scolastiche, ludiche, sportive etc.) previamente
concordate, affrontate nell'interesse della prole;
nulla è dovuto dal padre a
titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e in Per_2 Per_3
considerazione dell'intervenuta indipendenza economica di entrambi;
4) i ricorrenti, reciprocamente, danno atto di non avere più nulla a pretendere
l'uno dall'altra, fatto salvo quanto previsto in ordine agli effetti delle
condizioni di separazione non ancora eseguite”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13/03/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8321/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 13/03/1994 tra (ROMA, Parte_1
22/08/1966) e (ROMA, 22/12/1967) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00107, Parte 2,
Serie A01, Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 06/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8321/2024 , introdotta da
(ROMA, 22/08/1966) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 22/12/1967), entrambi con il patrocinio dell'avv.
[...]
GIANLUCA CUPINI;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto
e chiedono al Parte_1 Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2016, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
1) “i coniugi si dichiarano economicamente autonomi ed indipendenti e, pertanto, non si farà luogo alla prestazione di assegno divorzile;
2) la casa coniugale già assegnata alla sig.ra resterà Parte_2
in uso esclusivo alla stessa unitamente ai beni mobili in essa esistenti;
3) il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di € Parte_2
400,00 (quattrocento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della sola figlia , Per_1
tuttora studentessa e non ancora economicamente autosufficiente, nonché si
obbliga a concorrere, nella misura del 50%, alle spese di carattere
straordinario (sanitarie, scolastiche, ludiche, sportive etc.) previamente
concordate, affrontate nell'interesse della prole;
nulla è dovuto dal padre a
titolo di contributo al mantenimento dei figli maggiorenni e in Per_2 Per_3
considerazione dell'intervenuta indipendenza economica di entrambi;
4) i ricorrenti, reciprocamente, danno atto di non avere più nulla a pretendere
l'uno dall'altra, fatto salvo quanto previsto in ordine agli effetti delle
condizioni di separazione non ancora eseguite”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13/03/1994, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8321/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 13/03/1994 tra (ROMA, Parte_1
22/08/1966) e (ROMA, 22/12/1967) trascritto nel Parte_2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00107, Parte 2,
Serie A01, Anno 1994, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 06/02/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi