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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/03/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2074/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2074/2023 promossa da:
), nato a [...], New York Parte_1 CodiceFiscale_1
(USA), il 04.12.1962 e residente in 184 Warren Street, APT 2, Brooklyn, NY, 11201 (USA);
), nato a [...], New York (USA), il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17.09.2004 e residente in 184 Warren Street, APT 2, Brooklyn, NY, 11201 (USA);
), nato a [...], New York (USA) il Parte_2 CodiceFiscale_3
16.02.1965 e residente in 21403 18 Avenue, APT 3, Bayside, NY, 11360 (USA).
Rappresentati e difesi, giuste procure rilasciate su fogli separati, allegati al ricorso, dall'avv. Marco
Permunian, del Foro di Rovigo (C.F. – PEC: CodiceFiscale_4
- fax 051.19614575) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Email_1
Permunian, del Foro di Bologna (C.F.: - PEC: CodiceFiscale_5
e domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Permunian, Email_2 sito in Rovigo, al Corso del Popolo n. 222.
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
1 N. R.G. 2074/2023
Con l'intervento del presso il Tribunale di Reggio Calabria. Parte_3
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_2 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (altrimenti conosciuta come ) Persona_1 Persona_2 nata a [...], il [...] (docc. 1-2), figlia di e , e Persona_3 Controparte_3 coniugatasi, in data 18 dicembre 1920, con (doc. 3). Persona_4
L'originaria ava italiana era emigrata successivamente negli Stati Uniti, ed ivi aveva generato, in data
20.08.1936, alias (doc. 5). Inoltre, la medesima, una volta Persona_5 Persona_5 emigrata, non aveva acquisito la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (docc. 8-9), a differenza del marito, il quale, invece, si era naturalizzato in data 10.06.1929, come si evince dal certificato rilasciato dall'Ufficio Naturalizzazioni (docc. 6-7).
In particolare, precisavano che, in data 07.02.1959, alias Persona_5 Persona_5 aveva contratto matrimonio con (doc. 10). Dall'anzidetta unione Controparte_4 matrimoniale, a New York, erano nati il 04.12.1962 (doc. 11) e Parte_1 [...]
il 16.02.1965 (doc. 12). Entrambi odierni ricorrenti. Parte_2
Con riferimento alla discendenza di egli, in data 21.03.1992, aveva Parte_1 contratto matrimonio con (doc. 14). Dal matrimonio, era nato a [...], Persona_6 in data 17.09.2004, l'odierno ricorrente (doc. 15). Controparte_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile e infondata: “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato, nulla opponeva.
Con decreto del 20.10.2023, il giudice fissava l'udienza del 19.09.2024, per la comparizione delle
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parti. L'udienza veniva rinviata d'ufficio al 20.02.2025, giusto decreto del 03.09.2024.
All'udienza de quo, innanzi allo scrivente giudice, compariva, l'avv. Mazzotti Ivana, per delega degli avv.ti Permunian Marco e Permunian Andrea, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. La difenditrice si riportava al ricorso introduttivo e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in un comune ricadente nella circoscrizione di competenza della Sezione Specializzata del Tribunale di Reggio Calabria.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, deve rilevarsi che, dall'esame dei documenti versati in atti risulta la discendenza diretta dei ricorrenti “per via materna” dall'antenata cittadina italiana (altrimenti conosciuta Persona_1 come ), nata a [...], nel 1897. Persona_2
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte
3 N. R.G. 2074/2023
costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “Accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In data 12 maggio 2022, l'ufficiale di Stato Civile del comune di Cittanova, aveva certificato le esatte generalità dell'ava , nata a [...], il [...], attestando che: “Non risulta Persona_1 essere nata nel 1898 persona avente le generalità di o Persona_7 Persona_7
o , nata a [...] il [...]”.
[...] Persona_1
Pertanto, stando alle asseverazioni del Comune di Cittanova, unitamente considerate alle certificazioni rilasciate dalla Pretura di Cittanova e dal Tribunale di Palmi, si può escludere che possa essere messa in dubbio la corretta linea di discendenza dei ricorrenti dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino italiano, ossia (altrimenti conosciuta come Persona_1
), nata a [...] il [...], considerata la Persona_2 corrispondenza tra le generalità dei figli, dichiarati dall'ava nel modulo di richiesta della carta d'identità e quelle espresse dal coniuge della stessa, nell'istanza di naturalizzazione. Ulteriormente, alcuni dei documenti versati in atti sono corredati da apposita fototessera, le stesse consentono di ritenere che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona (cfr. foto Archivio
Nazionale - Immigrant Identification Card - Modulo richiesta della carta d'identità – Visto di immigrazione). Del pari, si considera che le discordanze contenute negli atti concernenti le generalità della cittadina (indicata talvolta come o - nata il Persona_8 Persona_7
04.09.1898) siano riferibili a meri errori materiali.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva
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legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che, però, ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
5 N. R.G. 2074/2023
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in
6 N. R.G. 2074/2023
vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
Nel caso de quo, dunque, la cittadina emigrata, rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere lo status civitatis alla propria discendente, nata prima del 1˚ gennaio 1948.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Residuando in capo ai discendenti di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di adire la via giudiziaria per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Tanto posto, affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe Parte_4 certamente condotto ad un diniego.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana (altrimenti conosciuta come ) Persona_1 Persona_2
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nata a [...], il [...] (docc. 1-2), aveva sposato, in data 18 dicembre 1920,
[...]
(doc. 3), il quale si era naturalizzato in data 10.06.1929. Inoltre, risulta che l'originaria ava Per_4 italiana era emigrata successivamente negli Stati Uniti, ed ivi aveva generato, in data 20.08.1936,
alias (doc. 5). Quest'ultima, in data 07.02.1959, aveva Persona_5 Persona_5 contratto matrimonio con (doc. 10) e dall'anzidetta unione matrimoniale, a Controparte_4
New York, erano nati gli odierni ricorrenti in data 04.12.1962 (doc. Parte_1
11) e in data 16.02.1965 (doc. 12). Infine, in Parte_2 Parte_1 data 21.03.1992, aveva contratto matrimonio con (doc. 14) e dal matrimonio, Persona_6 era nato a [...], in data [...], l'odierno ricorrente (doc. 15). Controparte_1
Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata negli Stati Uniti, non aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (doc. 8). A tal proposito, in data 27.02.2022, l
[...]
aveva attestato che: “A seguito di una ricerca Controparte_6 approfondita all'interno di questi database, non è stato trovato alcun documento attestante che il soggetto di seguito indicato si è naturalizzato come cittadino degli Stati Uniti: , Persona_1 anche noto come Persona_9
, nata il [...], a [...], Reggio Calabria - Italia”. Persona_10
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dalla comune capostipite cittadina italiana, (altrimenti conosciuta come Persona_1 [...]
) che ha così loro trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza per il Persona_2 tramite della figliaalias e così è stato da genitore in figlio, Persona_5 Persona_5 senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
Quanto all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, non può darsi rilievo, in quanto giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis
8 N. R.G. 2074/2023
ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.
Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non sarebbero in Controparte_2 grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_1
9 N. R.G. 2074/2023
nato a [...], New York (USA), il 04.12.1962; nato a [...], New Controparte_1
York (USA), il 17.09.2004; nato a [...], New York (USA) il Parte_2
16.02.1965, il diritto alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 22.03.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2074/2023 promossa da:
), nato a [...], New York Parte_1 CodiceFiscale_1
(USA), il 04.12.1962 e residente in 184 Warren Street, APT 2, Brooklyn, NY, 11201 (USA);
), nato a [...], New York (USA), il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17.09.2004 e residente in 184 Warren Street, APT 2, Brooklyn, NY, 11201 (USA);
), nato a [...], New York (USA) il Parte_2 CodiceFiscale_3
16.02.1965 e residente in 21403 18 Avenue, APT 3, Bayside, NY, 11360 (USA).
Rappresentati e difesi, giuste procure rilasciate su fogli separati, allegati al ricorso, dall'avv. Marco
Permunian, del Foro di Rovigo (C.F. – PEC: CodiceFiscale_4
- fax 051.19614575) unitamente e disgiuntamente all'Avv. Andrea Email_1
Permunian, del Foro di Bologna (C.F.: - PEC: CodiceFiscale_5
e domiciliati presso lo studio dell'avv. Marco Permunian, Email_2 sito in Rovigo, al Corso del Popolo n. 222.
-ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ope legis in via del
Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria.
- resistente-
1 N. R.G. 2074/2023
Con l'intervento del presso il Tribunale di Reggio Calabria. Parte_3
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, dinanzi l'intestato Tribunale, cui chiedevano di accertare e dichiarare il Controparte_2 proprio status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana (altrimenti conosciuta come ) Persona_1 Persona_2 nata a [...], il [...] (docc. 1-2), figlia di e , e Persona_3 Controparte_3 coniugatasi, in data 18 dicembre 1920, con (doc. 3). Persona_4
L'originaria ava italiana era emigrata successivamente negli Stati Uniti, ed ivi aveva generato, in data
20.08.1936, alias (doc. 5). Inoltre, la medesima, una volta Persona_5 Persona_5 emigrata, non aveva acquisito la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis d'origine (docc. 8-9), a differenza del marito, il quale, invece, si era naturalizzato in data 10.06.1929, come si evince dal certificato rilasciato dall'Ufficio Naturalizzazioni (docc. 6-7).
In particolare, precisavano che, in data 07.02.1959, alias Persona_5 Persona_5 aveva contratto matrimonio con (doc. 10). Dall'anzidetta unione Controparte_4 matrimoniale, a New York, erano nati il 04.12.1962 (doc. 11) e Parte_1 [...]
il 16.02.1965 (doc. 12). Entrambi odierni ricorrenti. Parte_2
Con riferimento alla discendenza di egli, in data 21.03.1992, aveva Parte_1 contratto matrimonio con (doc. 14). Dal matrimonio, era nato a [...], Persona_6 in data 17.09.2004, l'odierno ricorrente (doc. 15). Controparte_1
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea, in quanto inammissibile e infondata: “Con vittoria di spese e onorari di causa”.
Il Pubblico Ministero, notiziato, nulla opponeva.
Con decreto del 20.10.2023, il giudice fissava l'udienza del 19.09.2024, per la comparizione delle
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parti. L'udienza veniva rinviata d'ufficio al 20.02.2025, giusto decreto del 03.09.2024.
All'udienza de quo, innanzi allo scrivente giudice, compariva, l'avv. Mazzotti Ivana, per delega degli avv.ti Permunian Marco e Permunian Andrea, mentre per il resistente, pur costituito, nessuno compariva. La difenditrice si riportava al ricorso introduttivo e insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.
Il giudice riservava il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie, l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in un comune ricadente nella circoscrizione di competenza della Sezione Specializzata del Tribunale di Reggio Calabria.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, deve rilevarsi che, dall'esame dei documenti versati in atti risulta la discendenza diretta dei ricorrenti “per via materna” dall'antenata cittadina italiana (altrimenti conosciuta Persona_1 come ), nata a [...], nel 1897. Persona_2
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata. Dalla quale, seppur emerge qualche lieve modifica ai dati anagrafici, da addebitare a diversi fattori, quali pronuncia, livello di alfabetizzazione del dichiarante e del ricevente, metodo di trascrizione, ciò non ostacola la prova della discendenza tenuto conto della coincidenza delle generalità dei genitori e dei progenitori.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_5 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_5
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”.
Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte
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costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “Accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità. Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “Tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza
l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza sia chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
In data 12 maggio 2022, l'ufficiale di Stato Civile del comune di Cittanova, aveva certificato le esatte generalità dell'ava , nata a [...], il [...], attestando che: “Non risulta Persona_1 essere nata nel 1898 persona avente le generalità di o Persona_7 Persona_7
o , nata a [...] il [...]”.
[...] Persona_1
Pertanto, stando alle asseverazioni del Comune di Cittanova, unitamente considerate alle certificazioni rilasciate dalla Pretura di Cittanova e dal Tribunale di Palmi, si può escludere che possa essere messa in dubbio la corretta linea di discendenza dei ricorrenti dal soggetto originariamente investito dello status di cittadino italiano, ossia (altrimenti conosciuta come Persona_1
), nata a [...] il [...], considerata la Persona_2 corrispondenza tra le generalità dei figli, dichiarati dall'ava nel modulo di richiesta della carta d'identità e quelle espresse dal coniuge della stessa, nell'istanza di naturalizzazione. Ulteriormente, alcuni dei documenti versati in atti sono corredati da apposita fototessera, le stesse consentono di ritenere che non vi siano dubbi sul fatto che trattasi della medesima persona (cfr. foto Archivio
Nazionale - Immigrant Identification Card - Modulo richiesta della carta d'identità – Visto di immigrazione). Del pari, si considera che le discordanze contenute negli atti concernenti le generalità della cittadina (indicata talvolta come o - nata il Persona_8 Persona_7
04.09.1898) siano riferibili a meri errori materiali.
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva
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legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo. Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che, però, ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
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La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte
Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della
Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si
è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti
(Cass. 6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in
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vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SU n. 4466/2009).
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo”. In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della L. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entra in vigore della Costituzione nel 1948.
Nel caso de quo, dunque, la cittadina emigrata, rimanendo ancorati al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere lo status civitatis alla propria discendente, nata prima del 1˚ gennaio 1948.
Ciò posto, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito e non di uno specifico dettato normativo, a cui la Pubblica Amministrazione non ha mai aderito, ritenendo, al contrario, che l'avo-donna trasmetta la cittadinanza solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione. Residuando in capo ai discendenti di madre cittadina, nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, la possibilità di adire la via giudiziaria per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Tanto posto, affinché la parte si veda riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza delle posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe Parte_4 certamente condotto ad un diniego.
A questo punto, considerato che la domanda giudiziale risulta ammissibile e che l'originaria ava italiana godeva della cittadinanza italiana ed ha trasmesso ai propri discendenti il suo status, occorre verificare se i ricorrenti abbiano assolto all'onere della prova dell'ininterrotta trasmissione dello ius civitatis attraverso la ricostruzione di tutto l'albero genealogico.
Orbene, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, tradotta ed apostillata, risulta che l'ava italiana (altrimenti conosciuta come ) Persona_1 Persona_2
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nata a [...], il [...] (docc. 1-2), aveva sposato, in data 18 dicembre 1920,
[...]
(doc. 3), il quale si era naturalizzato in data 10.06.1929. Inoltre, risulta che l'originaria ava Per_4 italiana era emigrata successivamente negli Stati Uniti, ed ivi aveva generato, in data 20.08.1936,
alias (doc. 5). Quest'ultima, in data 07.02.1959, aveva Persona_5 Persona_5 contratto matrimonio con (doc. 10) e dall'anzidetta unione matrimoniale, a Controparte_4
New York, erano nati gli odierni ricorrenti in data 04.12.1962 (doc. Parte_1
11) e in data 16.02.1965 (doc. 12). Infine, in Parte_2 Parte_1 data 21.03.1992, aveva contratto matrimonio con (doc. 14) e dal matrimonio, Persona_6 era nato a [...], in data [...], l'odierno ricorrente (doc. 15). Controparte_1
Infine, è provato che l'originaria ava italiana, una volta emigrata negli Stati Uniti, non aveva acquistato la cittadinanza americana per naturalizzazione, né aveva mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (doc. 8). A tal proposito, in data 27.02.2022, l
[...]
aveva attestato che: “A seguito di una ricerca Controparte_6 approfondita all'interno di questi database, non è stato trovato alcun documento attestante che il soggetto di seguito indicato si è naturalizzato come cittadino degli Stati Uniti: , Persona_1 anche noto come Persona_9
, nata il [...], a [...], Reggio Calabria - Italia”. Persona_10
Ne deriva che i ricorrenti hanno dimostrato documentalmente la propria ininterrotta discendenza dalla comune capostipite cittadina italiana, (altrimenti conosciuta come Persona_1 [...]
) che ha così loro trasmesso “iure sanguinis” la cittadinanza per il Persona_2 tramite della figliaalias e così è stato da genitore in figlio, Persona_5 Persona_5 senza interruzioni, fino agli odierni ricorrenti.
Quanto all'eccezione di parte resistente in punto di naturalizzazione, non può darsi rilievo, in quanto giova richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno così statuito: “La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” ed hanno, inoltre chiarito, ai fini della perdita della cittadinanza, la necessità che: “Per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis
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ai discendenti, si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera -per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo-, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole ad integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. civ, Sez. Un. 24.08.2022 n. 25317).
“La rinuncia allo status di cittadino italiano, diritto soggettivo e imprescrittibile, non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali ad esempio naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. Inoltre, la rinuncia deve essere provata da chi contesta lo status civitatis secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossato a colui che possiede lo status l'onere di provarne
l'effettività e la vigenza. Di conseguenza, la rinuncia a tale status, per la sua rilevanza giuridica, non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano” (Cass. civ,
Sez. Un. 24.08.2022 n. 25318).
Deve, dunque, essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c.
Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del né della Procura della Repubblica, non sarebbero in Controparte_2 grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti: Parte_1
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nato a [...], New York (USA), il 04.12.1962; nato a [...], New Controparte_1
York (USA), il 17.09.2004; nato a [...], New York (USA) il Parte_2
16.02.1965, il diritto alla cittadinanza italiana;
– ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_7 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
– compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 22.03.2025
Il giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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