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Decreto 14 gennaio 2025
Decreto 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, decreto 14/01/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60966/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente dott. Corrado Bile Giudice dott. Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60966/2022 promossa da:
ato il 18.07.1990 in NIGERIA rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1
Virardi, come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
AR
, in persona del Ministro p.t., non costituito;
[...]
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale
Con ricorso depositato il 5.10.2022, nato il [...] in Parte_1
NIGERIA ha impugnato il provvedimento emesso il 16.9.2022, notificato il 21.9.2022, con il quale la di Roma ha AR dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione;
ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria o il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La non si è costituita in giudizio. AR La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito della trattazione cartolare. Preliminarmente si deve dare atto della competenza territoriale di questo Tribunale in quanto il ricorrente, al momento del ricorso, si trovava trattenuto presso il CPR di Ponte Galeria.
*** La , con pronuncia del 16/9/2022, ha dichiarato l'inammissibilità AR della richiesta di protezione internazionale ai sensi dell'art.29, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 25/2008, poiché il richiedente, dopo precedente pronuncia di rigetto, aveva reiterato identica domanda senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
In particolare, in sede di prima istanza, il richiedente aveva riferito di essere espatriato per le minacce di morte del suo datore di lavoro;
le precedenti richieste sono state respinte e confermate in sede giurisdizionale o non impugnate.
Da ultimo, in corso un trattenimento a fini espulsivi, il richiedente asilo ha presentato altra domanda di protezione, allegando motivi già vagliati nelle precedenti istanze e rappresentando le condizioni di insicurezza del paese legate alla presenza di e degli indipendentisti del Per_1
Biafra; la richiesta di protezione è stata considerata inammissibile e impugnata nella presente sede. Ebbene, l'interessato, sul quale gravava il relativo onere, non ha allegato al momento della riproposizione dell'istanza di protezione e nemmeno nel ricorso introduttivo un nuovo fatto di persecuzione, o nuove circostanze relative alla situazione del paese di origine, tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della sua persona. Peraltro, le ragioni di insicurezza del paese di provenienza devono essere verificate d'ufficio dal giudice nell'ambito di quanto richiesto dalla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. infra). Pertanto, l'assenza di elementi nuovi a sostegno della domanda reiterata di protezione intenzionale non consente di accordare lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, anche in considerazione della mancanza dei requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, che definisce danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Per quanto attiene alla terza forma di protezione sussidiaria, riconducibile alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. 26202/2017 e precedenti conformi ivi richiamati), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione. Ebbene, venendo all'esame del profilo della sicurezza del paese di origine, Come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord.
26202/2017 e precedenti conformi ivi richiamati), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica eventualmente indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione.
Dalle COI consultate e relative alla specifica zona di provenienza dello stesso, Delta State (PIND Foundation, Niger Delta Annual Conflict Report, January to December 2023, 6 marzo 2024, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2023 ; Nigeria
Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-11/03/2024 Delta State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList; – Federal Office for Migration CP_2 and Refugees (Germany), Nigeria,Summary of recent developments (July - December 2023), Briefing Notes Summary, 17 January 2024, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/%2D29187911/Deutschland._Bundesamt_f%FCr_M igration_und_Fl%FCchtlinge%2C_Briefing_Notes_Zusammenfassung_%2D_Nigeria%2C_Juli_ bis_Dezember_2023_ENG%2C_31.12.2023.pdf; ACCORD – Austrian Centre for Country of
Origin and Asylum Research and Documentation, Nigeria, second quarter 2023: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) 6 September
2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2097274/2023q2Nigeria_en.pdf; https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/february-trends-and-march-alerts-2024#nigeria;
[...]
Dashboard - Nigeria, filtro temporale Controparte_3
01/01/2023 - 1/03/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard; (Security, CP_4
Peace, and Development) published by ReliefWeb, Nigeria, Report on violent conflicts, key drivers and government responses (covering 2022), 2022 Annual Review of Nigeria's Violent Conflict Profile;
Reliefweb, “Why Was Violence Lower in Nigeria's 2023 Election: Implications for Peacebuilding?”, 15 Aug 2023, https://reliefweb.int/report/nigeria/why-was-violence-lower- nigerias-2023-election-implications-peacebuilding; HRW – Human Rights Watch, World Report 2023 - Nigeria, 12 gennaio 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085483.html; USDOS – US
Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/; AI –
Report 2022/23; The State of the World's Human Controparte_5 Controparte_5 Rights;
Nigeria 2022/23, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2022-2023/africa- subsahariana/nigeria/; Freedom House: Freedom in the World 2023 – Nigeria, https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-net/2023, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente nell'ipotesi di rimpatrio.. Si ritiene, pertanto, che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile nemmeno l'ipotesi di danno grave di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, attesa la mancanza, nella zona di provenienza del ricorrente, di un conflitto armato interno o internazionale dal quale possa derivare una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.
Infine, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non essendo stati allegati a fondamento della domanda di protezione fatti diversi da quelli in precedenza esaminati.
Al riguardo, si ritiene necessario premettere - ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento - che il D.L. n.130/2020, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. L'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, le significative relazioni a livello personale e sociale intrattenute nel paese di accoglienza nonché i legami famigliari sociali e culturali con il Paese di origine. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che egli si è creato un sistema di relazioni significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. L'articolo 8 CEDU tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami interpersonali e con il mondo esterno;
dunque, tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (ex pluribus, Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, ric. n° 57433/15, c. Italia, sent. Per_2
14/02/19, §§ 34-35; Üner c. Paesi Bassi [G.C.], ric. n° 46410/1999, sent. 18/10/06, § 59, CEDU
2006-XII). La giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è
«ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva» ( c. Germania, ric. n° 13710/88 Per_3 sent. 16/12/1992, § 29; c. Regno Unito, ric. n° 2346/02, sent. 29/04/02, § 61; Peck c. Regno Per_4
Unito, ric. n° 44647/1998, sent. 28/01/03, § 57), e può «abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona» (S. e c. Regno Unito [GC]; e c. Italia CP_6 CP_7 Per_5
[GC], ric. n° 25358/12, sent. 24/01/17, § 159). Emerge dalle citate pronunce (e da molte altre:
[...]
c. Germania (n. 2); c. Italia, § 32) che il rispetto della vita privata deve Per_6 Per_7 comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_8 SC c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_9 Per_10 Per_11
( e SA Oy c. Finlandia [GC], § 129-131). Parte_2
Con specifico riferimento alla condizione personale del ricorrente, si osserva come la difesa non ha depositato documenti aggiuntivi, limitandosi ad una nota generica priva di spunti difensivi ulteriori con la quale ha chiesto la decisione allo stato degli atti, senza che la piattaforma istruttoria formatasi all'esito del giudizio consenta di verificare la sussistenza dei presupposti in grado di integrare la misura di protezione da ultimo indicata. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Deve essere revocato al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio stante la manifesta infondatezza del ricorso.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
− rigetta il ricorso;
− revoca al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio;
− nulla sulle spese. Roma 10 gennaio 2025 La Presidente Dott.ssa Antonella Di Tullio
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Antonella Di Tullio Presidente dott. Corrado Bile Giudice dott. Giuseppe Ciccarelli Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 60966/2022 promossa da:
ato il 18.07.1990 in NIGERIA rappresentato e difeso dall'Avv. Matteo Parte_1
Virardi, come da mandato in atti;
RICORRENTE contro
AR
, in persona del Ministro p.t., non costituito;
[...]
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale
Con ricorso depositato il 5.10.2022, nato il [...] in Parte_1
NIGERIA ha impugnato il provvedimento emesso il 16.9.2022, notificato il 21.9.2022, con il quale la di Roma ha AR dichiarato l'inammissibilità della domanda di protezione;
ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ovvero, in via subordinata, la protezione sussidiaria o il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La non si è costituita in giudizio. AR La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'esito della trattazione cartolare. Preliminarmente si deve dare atto della competenza territoriale di questo Tribunale in quanto il ricorrente, al momento del ricorso, si trovava trattenuto presso il CPR di Ponte Galeria.
*** La , con pronuncia del 16/9/2022, ha dichiarato l'inammissibilità AR della richiesta di protezione internazionale ai sensi dell'art.29, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 25/2008, poiché il richiedente, dopo precedente pronuncia di rigetto, aveva reiterato identica domanda senza addurre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.
In particolare, in sede di prima istanza, il richiedente aveva riferito di essere espatriato per le minacce di morte del suo datore di lavoro;
le precedenti richieste sono state respinte e confermate in sede giurisdizionale o non impugnate.
Da ultimo, in corso un trattenimento a fini espulsivi, il richiedente asilo ha presentato altra domanda di protezione, allegando motivi già vagliati nelle precedenti istanze e rappresentando le condizioni di insicurezza del paese legate alla presenza di e degli indipendentisti del Per_1
Biafra; la richiesta di protezione è stata considerata inammissibile e impugnata nella presente sede. Ebbene, l'interessato, sul quale gravava il relativo onere, non ha allegato al momento della riproposizione dell'istanza di protezione e nemmeno nel ricorso introduttivo un nuovo fatto di persecuzione, o nuove circostanze relative alla situazione del paese di origine, tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della sua persona. Peraltro, le ragioni di insicurezza del paese di provenienza devono essere verificate d'ufficio dal giudice nell'ambito di quanto richiesto dalla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007 (cfr. infra). Pertanto, l'assenza di elementi nuovi a sostegno della domanda reiterata di protezione intenzionale non consente di accordare lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, anche in considerazione della mancanza dei requisiti tassativamente indicati dall'art.14 dal d.lgs. 251/2007, che definisce danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
Per quanto attiene alla terza forma di protezione sussidiaria, riconducibile alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007, come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord. 26202/2017 e precedenti conformi ivi richiamati), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione. Ebbene, venendo all'esame del profilo della sicurezza del paese di origine, Come ha più volte chiarito la giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. ord.
26202/2017 e precedenti conformi ivi richiamati), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica eventualmente indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto e tale accertamento deve essere aggiornato al momento della decisione.
Dalle COI consultate e relative alla specifica zona di provenienza dello stesso, Delta State (PIND Foundation, Niger Delta Annual Conflict Report, January to December 2023, 6 marzo 2024, https://pindfoundation.org/niger-delta-annual-conflict-report-january-december-2023 ; Nigeria
Watch, The Database List of Events filtro temporale 1/1/2023-11/03/2024 Delta State, https://www.nigeriawatch.org/index.php?urlaction=evtList; – Federal Office for Migration CP_2 and Refugees (Germany), Nigeria,Summary of recent developments (July - December 2023), Briefing Notes Summary, 17 January 2024, https://milo.bamf.de/OTCS/cs.exe/fetchcsui/%2D29187911/Deutschland._Bundesamt_f%FCr_M igration_und_Fl%FCchtlinge%2C_Briefing_Notes_Zusammenfassung_%2D_Nigeria%2C_Juli_ bis_Dezember_2023_ENG%2C_31.12.2023.pdf; ACCORD – Austrian Centre for Country of
Origin and Asylum Research and Documentation, Nigeria, second quarter 2023: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) 6 September
2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2097274/2023q2Nigeria_en.pdf; https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/february-trends-and-march-alerts-2024#nigeria;
[...]
Dashboard - Nigeria, filtro temporale Controparte_3
01/01/2023 - 1/03/2024, https://acleddata.com/dashboard/#/dashboard; (Security, CP_4
Peace, and Development) published by ReliefWeb, Nigeria, Report on violent conflicts, key drivers and government responses (covering 2022), 2022 Annual Review of Nigeria's Violent Conflict Profile;
Reliefweb, “Why Was Violence Lower in Nigeria's 2023 Election: Implications for Peacebuilding?”, 15 Aug 2023, https://reliefweb.int/report/nigeria/why-was-violence-lower- nigerias-2023-election-implications-peacebuilding; HRW – Human Rights Watch, World Report 2023 - Nigeria, 12 gennaio 2023, https://www.ecoi.net/en/document/2085483.html; USDOS – US
Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Nigeria, https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/nigeria/; AI –
Report 2022/23; The State of the World's Human Controparte_5 Controparte_5 Rights;
Nigeria 2022/23, https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2022-2023/africa- subsahariana/nigeria/; Freedom House: Freedom in the World 2023 – Nigeria, https://freedomhouse.org/country/nigeria/freedom-net/2023, non emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del ricorrente nell'ipotesi di rimpatrio.. Si ritiene, pertanto, che nella fattispecie in esame non sia ravvisabile nemmeno l'ipotesi di danno grave di cui all'art. 14, co. 1, lett. c) del D. Lgs. 251/2007, attesa la mancanza, nella zona di provenienza del ricorrente, di un conflitto armato interno o internazionale dal quale possa derivare una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona del ricorrente per il fatto stesso di trovarsi sul territorio.
Infine, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non essendo stati allegati a fondamento della domanda di protezione fatti diversi da quelli in precedenza esaminati.
Al riguardo, si ritiene necessario premettere - ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento - che il D.L. n.130/2020, convertito nella legge 18 dicembre 2020 n. 173 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare. L'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applichino anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Si tratta – tra l'altro – della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale e a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, le significative relazioni a livello personale e sociale intrattenute nel paese di accoglienza nonché i legami famigliari sociali e culturali con il Paese di origine. L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata permette una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere che egli si è creato un sistema di relazioni significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. L'articolo 8 CEDU tutela, infatti, oltre ai legami familiari in senso proprio, anche il diritto di allacciare e intrattenere legami interpersonali e con il mondo esterno;
dunque, tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi della norma in esame (ex pluribus, Corte europea diritti dell'uomo, Sez. I, ric. n° 57433/15, c. Italia, sent. Per_2
14/02/19, §§ 34-35; Üner c. Paesi Bassi [G.C.], ric. n° 46410/1999, sent. 18/10/06, § 59, CEDU
2006-XII). La giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è
«ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva» ( c. Germania, ric. n° 13710/88 Per_3 sent. 16/12/1992, § 29; c. Regno Unito, ric. n° 2346/02, sent. 29/04/02, § 61; Peck c. Regno Per_4
Unito, ric. n° 44647/1998, sent. 28/01/03, § 57), e può «abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona» (S. e c. Regno Unito [GC]; e c. Italia CP_6 CP_7 Per_5
[GC], ric. n° 25358/12, sent. 24/01/17, § 159). Emerge dalle citate pronunce (e da molte altre:
[...]
c. Germania (n. 2); c. Italia, § 32) che il rispetto della vita privata deve Per_6 Per_7 comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani e comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_8 SC c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali Per_9 Per_10 Per_11
( e SA Oy c. Finlandia [GC], § 129-131). Parte_2
Con specifico riferimento alla condizione personale del ricorrente, si osserva come la difesa non ha depositato documenti aggiuntivi, limitandosi ad una nota generica priva di spunti difensivi ulteriori con la quale ha chiesto la decisione allo stato degli atti, senza che la piattaforma istruttoria formatasi all'esito del giudizio consenta di verificare la sussistenza dei presupposti in grado di integrare la misura di protezione da ultimo indicata. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Deve essere revocato al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio stante la manifesta infondatezza del ricorso.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione della convenuta.
P.Q.M.
− rigetta il ricorso;
− revoca al ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio;
− nulla sulle spese. Roma 10 gennaio 2025 La Presidente Dott.ssa Antonella Di Tullio