TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7301 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N.16922/2024 R.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata ex art
281 sexies ultimo comma cpc all'udienza dell'8/7/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.16922/2024 RG. tra
c.f. nato a [...] il [...] ai fini del Parte_1 C.F._1
presente giudizio elettivamente dom.to in Napoli al C.so Vittorio Emanuele, 170 presso lo studio dell'Avv. Fabio SACCONE ( ) che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2
procura in atti APPELLANTE
E
nato a [...] (R.p.c.) il 30.10.1979, c.f. , ele.tte CP_1 C.F._3
domiciliato in alla via Chiatamone n. 7, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Nicolò,
, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato C.F._4
allegato APPELLATO
nonchè
con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, Controparte_2
C.F./P.IVA in persona dei legali rapp.ti p.t. dott. e dott. P.IVA_1 Controparte_3
, quale Impresa designata, ex art. 283 del D.Lgs. 209/2005, alla gestione dei sinistri Controparte_4
per la Regione Campania a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elett.te dom.ta in Napoli alla via Domenico Cimarosa n. 84 – Via F. Paolo Michetti n. 4 presso lo studio dell'avv.
Renato Fiore (C.F. ) - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._5
APPELLATA
oggetto: appello avverso sentenza n. 2681/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti: come da verbale dell'8/7/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto l'ingiustizia della Parte_1
sentenza di primo grado, n. 2681/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, nella parte in cui il giudice, relativamente al sinistro verificatosi il 13/9/2013 ore 19.45 circa in Napoli via Ferraris ove il , proprietario del veicolo Fiat Punto tg. 27 , mentre procedeva per tale via veniva Parte_1
urtato e danneggiato dal conducente del veicolo furgone Renault Kangoo tg. BH230FW non assicurato per la ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova della titolarità CP_5
passiva in capo al contumace mentre in questa sede l'appellante assume che agli CP_1
atti era presente , ritualmente depositata, la copia del verbale redatto dalla Polizia Municipale
intervenuta sui luoghi al momento del sinistro ed in cui sono individuati tutti i soggetti coinvolti di tal che il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda previo accertamento della titolarità passiva di nel corso del giudizio si sono costituiti tutti gli appellati chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
Va dichiarata la tempestività dell'appello e la sua procedibilità essendosi, l'appellante, costituitosi nei termini rispetto alla notifica dell'appello e alla pubblicazione della sentenza, il 24/1/2024. Premesso che i motivi di gravame sono stati specificamente illustrati ex art 342 cpc, e che la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alle statuizioni sulla proponibilità della domanda , nel merito il gravame è infondato e va rigettato.
Infatti nel caso di specie, non si discute della legittimazione passiva di CP_1
sussistendo, in capo allo stesso, una correlazione tra il convenuto citato ed il soggetto che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, è destinatario degli effetti della pronuncia richiesta, bensì della reale titolarità passiva del rapporto che , lungi dall'essere una condizione di ammissibilità dell'azione, attiene al merito e comporta il rigetto , e non l'inammissibilità della domanda.
Nel caso di specie, infatti, l'appellante prospetta l'esistenza di un rapporto di proprietà tra CP_1
e il veicolo furgone Renault Kangoo tg. BH230FW non assicurato al momento del sinistro
[...]
e cioè il 13/9/2013 ma non ne fornisce alcuna prova.
Premesso che, a prescindere dalla pur formulata contestazione da parte della società assicuratrice già nella comparsa di risposta del primo grado di giudizio , ricade su parte attrice l'onere di dimostrare, ex art. 2697 c.c. , i fatti costitutivi dell'azione e pertanto l'effettiva sussistenza del rapporto allegato tra e il veicolo investitore, in quanto la contumacia nel nostro CP_1
ordinamento non riveste alcun valore probatorio se non in determinati casi specificamente regolati dalla legge;
ciò premesso, va rilevato che il primo giudice ha fondato il rigetto sul mancato deposito tempestivo, nei termini di cui all'art 320 cpc, di documenti atti a comprovare la titolarità passiva del rapporto in capo a quali la copia del libretto di circolazione o del certificato CP_1
P.R.A. del furgone.
Quanto al rapporto redatto dalla Polizia Municipale, rinvenuto nella produzione di primo grado prodotta in sede di gravame, di esso il primo Giudice non fa alcun riferimento nella sentenza , né il ha provato di averlo ritualmente prodotto se si considera che di esso non vi è alcuna Parte_1
menzione nel foliario il quale riporta la sola dicitura: LEGITTIMAZIONE PASSIVA, del tutto generica e vaga;
infatti, perché possa ritenersi ritualmente prodotto un documento in sede di costituzione, è necessario che il deposito del documento, in questo caso la copia del rapporto, sia indicata nominativamente e in modo conforme al dettato legislativo, in particolare all'art. 74 disp att cpc secondo cui : “ Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo
d'ufficio.Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento”.
Nel caso sub iudice il foliario della produzione di primo grado del , nella sua totale Parte_1
genericità e mancanza di specificità, è inidoneo a comprovare l'esistenza proprio del rapporto della
Polizia già all'atto della costituzione, tanto più che né il giudice né le parti ne fanno menzione in tutto il corso del primo grado del processo.
Non solo, ma anche a voler esaminare tale rapporto, va evidenziato che, come chiarito più volte dalla S.C., il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti ( cfr ord Cass n. 9037/2019, 3787/2012, n.
9251/2010) e nel caso de quo gli agenti non hanno chiarito e precisato in base a quali documenti avessero accertato la proprietà del furgone in capo a di tal che sotto questo aspetto il CP_1
rapporto non è assistito da fede privilegiata, né il in primo grado ha apportato altri Parte_1
elementi probatori a sostengo le suo assunto.
In definitiva, poiché gravava sul Littorale l'onere di provare la titolarità passiva in capo alla parte rimasta contumace in primo grado e costituita in secondo grado solo al fine di ottenere la conferma della sentenza impugnata, poiché l'appellante non ha dimostrato di aver depositato regolarmente e tempestivamente in primo grado alcun documento a sostegno del suo assunto ( titolarità in capo a
) e non ha fornito prova di aver depositato ritualmente in primo grado la copia del CP_1
rapporto di Polizia, che, si ribadisce, comunque non sarebbe stato sufficiente, per tali motivi, mancando la prova della sussistenza della titolarità passiva del rapporto in capo all'appellato oggi costituito, la sentenza di primo grado va confermata con soccombenza dell'appellante in ordine alle spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 , valore medio dello scaglione fino
€5.200,00 ridotto alla metà per la semplicità delle questioni, con attribuzione in favore dell'avv.to
Vincenzo Nicolò .
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Si dà atto , ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n.228/2012, dell'applicabilità a carico di della sanzione pari al contributo unificato già versato o da versarsi al momento Parte_1
della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di CP_1
che si liquidano in €1.278,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se
[...]
documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Nicolò .
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della nella qualità di Impresa Designata, i che si liquidano in €1.400,00 per Controparte_2
compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso
Si dà atto , ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n.228/2012, dell'applicabilità a carico di della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della Parte_1
proposizione dell'appello.
Napoli 11/7/2025 Il Giudice
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Giudice, dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata ex art
281 sexies ultimo comma cpc all'udienza dell'8/7/2025 nella causa civile di secondo grado iscritta al n.16922/2024 RG. tra
c.f. nato a [...] il [...] ai fini del Parte_1 C.F._1
presente giudizio elettivamente dom.to in Napoli al C.so Vittorio Emanuele, 170 presso lo studio dell'Avv. Fabio SACCONE ( ) che la rappresenta e difende in virtù di CodiceFiscale_2
procura in atti APPELLANTE
E
nato a [...] (R.p.c.) il 30.10.1979, c.f. , ele.tte CP_1 C.F._3
domiciliato in alla via Chiatamone n. 7, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Nicolò,
, che lo rappresenta e difende come da procura conferita su foglio separato C.F._4
allegato APPELLATO
nonchè
con sede legale in Mogliano Veneto, Via Marocchesa n. 14, Controparte_2
C.F./P.IVA in persona dei legali rapp.ti p.t. dott. e dott. P.IVA_1 Controparte_3
, quale Impresa designata, ex art. 283 del D.Lgs. 209/2005, alla gestione dei sinistri Controparte_4
per la Regione Campania a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, elett.te dom.ta in Napoli alla via Domenico Cimarosa n. 84 – Via F. Paolo Michetti n. 4 presso lo studio dell'avv.
Renato Fiore (C.F. ) - che la rappresenta e difende giusta procura alle liti C.F._5
APPELLATA
oggetto: appello avverso sentenza n. 2681/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli
conclusioni per le parti: come da verbale dell'8/7/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
, con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto l'ingiustizia della Parte_1
sentenza di primo grado, n. 2681/2024 emessa dal Giudice di Pace di Napoli, nella parte in cui il giudice, relativamente al sinistro verificatosi il 13/9/2013 ore 19.45 circa in Napoli via Ferraris ove il , proprietario del veicolo Fiat Punto tg. 27 , mentre procedeva per tale via veniva Parte_1
urtato e danneggiato dal conducente del veicolo furgone Renault Kangoo tg. BH230FW non assicurato per la ha rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova della titolarità CP_5
passiva in capo al contumace mentre in questa sede l'appellante assume che agli CP_1
atti era presente , ritualmente depositata, la copia del verbale redatto dalla Polizia Municipale
intervenuta sui luoghi al momento del sinistro ed in cui sono individuati tutti i soggetti coinvolti di tal che il giudice avrebbe dovuto accogliere la domanda previo accertamento della titolarità passiva di nel corso del giudizio si sono costituiti tutti gli appellati chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello.
Va dichiarata la tempestività dell'appello e la sua procedibilità essendosi, l'appellante, costituitosi nei termini rispetto alla notifica dell'appello e alla pubblicazione della sentenza, il 24/1/2024. Premesso che i motivi di gravame sono stati specificamente illustrati ex art 342 cpc, e che la sentenza di primo grado , in base al principio di cui all'art. 329 c.p.c., ha valore di cosa giudicata relativamente alle statuizioni sulla proponibilità della domanda , nel merito il gravame è infondato e va rigettato.
Infatti nel caso di specie, non si discute della legittimazione passiva di CP_1
sussistendo, in capo allo stesso, una correlazione tra il convenuto citato ed il soggetto che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, è destinatario degli effetti della pronuncia richiesta, bensì della reale titolarità passiva del rapporto che , lungi dall'essere una condizione di ammissibilità dell'azione, attiene al merito e comporta il rigetto , e non l'inammissibilità della domanda.
Nel caso di specie, infatti, l'appellante prospetta l'esistenza di un rapporto di proprietà tra CP_1
e il veicolo furgone Renault Kangoo tg. BH230FW non assicurato al momento del sinistro
[...]
e cioè il 13/9/2013 ma non ne fornisce alcuna prova.
Premesso che, a prescindere dalla pur formulata contestazione da parte della società assicuratrice già nella comparsa di risposta del primo grado di giudizio , ricade su parte attrice l'onere di dimostrare, ex art. 2697 c.c. , i fatti costitutivi dell'azione e pertanto l'effettiva sussistenza del rapporto allegato tra e il veicolo investitore, in quanto la contumacia nel nostro CP_1
ordinamento non riveste alcun valore probatorio se non in determinati casi specificamente regolati dalla legge;
ciò premesso, va rilevato che il primo giudice ha fondato il rigetto sul mancato deposito tempestivo, nei termini di cui all'art 320 cpc, di documenti atti a comprovare la titolarità passiva del rapporto in capo a quali la copia del libretto di circolazione o del certificato CP_1
P.R.A. del furgone.
Quanto al rapporto redatto dalla Polizia Municipale, rinvenuto nella produzione di primo grado prodotta in sede di gravame, di esso il primo Giudice non fa alcun riferimento nella sentenza , né il ha provato di averlo ritualmente prodotto se si considera che di esso non vi è alcuna Parte_1
menzione nel foliario il quale riporta la sola dicitura: LEGITTIMAZIONE PASSIVA, del tutto generica e vaga;
infatti, perché possa ritenersi ritualmente prodotto un documento in sede di costituzione, è necessario che il deposito del documento, in questo caso la copia del rapporto, sia indicata nominativamente e in modo conforme al dettato legislativo, in particolare all'art. 74 disp att cpc secondo cui : “ Gli atti e i documenti di causa sono inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte. Gli atti sono costituiti dagli originali o dalle copie notificate della citazione, della comparsa di risposta o d'intervento, delle memorie, delle comparse conclusionali e delle sentenze.
Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le indicazioni richieste per il fascicolo
d'ufficio.Il cancelliere, dopo aver controllato la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti, sottoscrive l'indice del fascicolo ogni volta che viene inserito in esso un atto o documento”.
Nel caso sub iudice il foliario della produzione di primo grado del , nella sua totale Parte_1
genericità e mancanza di specificità, è inidoneo a comprovare l'esistenza proprio del rapporto della
Polizia già all'atto della costituzione, tanto più che né il giudice né le parti ne fanno menzione in tutto il corso del primo grado del processo.
Non solo, ma anche a voler esaminare tale rapporto, va evidenziato che, come chiarito più volte dalla S.C., il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnala di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti ( cfr ord Cass n. 9037/2019, 3787/2012, n.
9251/2010) e nel caso de quo gli agenti non hanno chiarito e precisato in base a quali documenti avessero accertato la proprietà del furgone in capo a di tal che sotto questo aspetto il CP_1
rapporto non è assistito da fede privilegiata, né il in primo grado ha apportato altri Parte_1
elementi probatori a sostengo le suo assunto.
In definitiva, poiché gravava sul Littorale l'onere di provare la titolarità passiva in capo alla parte rimasta contumace in primo grado e costituita in secondo grado solo al fine di ottenere la conferma della sentenza impugnata, poiché l'appellante non ha dimostrato di aver depositato regolarmente e tempestivamente in primo grado alcun documento a sostegno del suo assunto ( titolarità in capo a
) e non ha fornito prova di aver depositato ritualmente in primo grado la copia del CP_1
rapporto di Polizia, che, si ribadisce, comunque non sarebbe stato sufficiente, per tali motivi, mancando la prova della sussistenza della titolarità passiva del rapporto in capo all'appellato oggi costituito, la sentenza di primo grado va confermata con soccombenza dell'appellante in ordine alle spese di lite, liquidate in dispositivo in base al DM 55/2014 , valore medio dello scaglione fino
€5.200,00 ridotto alla metà per la semplicità delle questioni, con attribuzione in favore dell'avv.to
Vincenzo Nicolò .
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
Si dà atto , ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n.228/2012, dell'applicabilità a carico di della sanzione pari al contributo unificato già versato o da versarsi al momento Parte_1
della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore di CP_1
che si liquidano in €1.278,00 per compenso oltre iva e cpa come per legge se
[...]
documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv.to Vincenzo Nicolò .
Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado in favore della nella qualità di Impresa Designata, i che si liquidano in €1.400,00 per Controparte_2
compenso oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del
15% del compenso
Si dà atto , ai sensi dell'art. 1 comma 17 della legge n.228/2012, dell'applicabilità a carico di della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della Parte_1
proposizione dell'appello.
Napoli 11/7/2025 Il Giudice