Articolo 2 della Legge 22 luglio 1939, n. 1240
Articolo 1Articolo 3
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1 luglio 1939
Art. 2.

L'Istituto esplica la sua attivita', in materia di restauro, anche per opere di proprieta' non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.

Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.


Entrata in vigore il 1 luglio 1939