Art. 2.
L'Istituto esplica la sua attivita', in materia di restauro, anche per opere di proprieta' non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.
Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.
L'Istituto esplica la sua attivita', in materia di restauro, anche per opere di proprieta' non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.
Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.