Ordinanza cautelare 5 maggio 2022
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 05/05/2022, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2022
N. 00373/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2022, proposto da
GI NE, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Copertino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della nota datata 4.1.2022, prot. n. 796 dell'11.1.2022, notificata in pari data, con la quale il Responsabile dell'area pianificazione territoriale ed OO.PP. del Comune di Copertino ha respinto l'istanza di permesso di costruire presentata dal ricorrente in data 15.10.2020 prot. n. 29510, avente ad oggetto l'“intervento di ripristino di parte di edificio crollato a destinazione abitativa alla via Piave”;
- di tutti i relativi atti presupposti e connessi, ivi compreso, ove occorra, il preavviso di diniego prot. n. 6407 del 18.2.2021, la nota comunale prot. n. 1894 del 19.1.2021 e la corrispondente istruttoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Copertino ha respinto l’istanza di permesso di costruire presentata in data 15.10.2020 per la parziale ricostruzione di un edificio crollato a destinazione abitativa;
Ritenuto che, trattandosi di interessi pretensivi, non si ravvisa il presupposto del periculum in mora , ciò che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, determina il rigetto della domanda cautelare;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima rigetta la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO