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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 06/05/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Gerlando Lo Presti Seminerio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1210/2019 R.G.A.C.
DA
NATO AD AGRIGENTO IL Parte_1
18/11/77 rapp. e dif. dagli Avv.ti Placida Claudia Falsone e
Eleonora Favata
ATTORE
CONTRO
IN PERSONA Controparte_1
DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO
TEMPORE DOTT. Controparte_2 rapp. e dif. dall'Avv. Salvatore Infantino
CONVENUTA
- Controparte_3 CP_4
[...]
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: condannatorio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 22/03/2019 evocava in Parte_1
giudizio dinanzi a questo Tribunale la compagnia assicuratrice nonché Controparte_1
1
Narrava l'attore d'essere rimasto coinvolto in data
08/07/2018 alle ore 12:00 circa in un sinistro stradale mentre alla guida di un ciclomotore di proprietà di
[...]
stava percorrendo la SP Palma di CP_5
Montechiaro-Marina di Palma ed a causa di una errata ed incauta manovra di sorpasso di Controparte_4
che conduceva un altro motociclo di proprietà di
[...]
veniva violentemente scaraventato a Controparte_3 terra. Deduceva quindi a sostegno dell'azione oggi intrapresa che l'incidente in argomento s'era verificato per responsabilità di conducente del Controparte_4
ciclomotore di proprietà di . Controparte_3
Affermava altresì di avere riportato in esito all'illecito evento gravi lesioni per cui concludeva chiedendo che la condanna dei convenuti in solido al ristoro di tali danni che quantificava in complessivi euro 39.800,00. Con comparsa del 21/05/2019 si costituiva in giudizio la la quale contestava in Controparte_1 toto l'assunto avversario deducendo l'infondatezza delle attoree pretese delle quali chiedeva il rigetto.
[...]
e optavano per la Controparte_3 Controparte_4 contumacia. Celebrata l'istruttoria attraverso produzioni documentali e l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio all'udienza di precisazione delle conclusioni del
27/01/2025 la causa veniva posta in decisione previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente e nel rito va dichiarata la contumacia di e non Controparte_3 Controparte_4
costituitisi in giudizio benchè ritualmente evocati. Nel merito le domande attoree non hanno meritato accoglimento in ossequio alla regola di giudizio sancita dall'art. 2697 c.c. (a tenore della quale “actore non probante, reus absolvitur”). Circostanza significativa alcuna è infatti apparsa connotarsi in riguardo all'esatto svolgersi dell'incidente in argomento che avesse sufficiente vigore da riuscire a far in via anche presuntiva arguire una partecipazione e quindi una forma di responsabilità nell'ambito dell'accaduto in commento del convenuto Infatti nella fattispecie Controparte_4 nessun episodio degno di rilievo è emerso dall'espletata attività istruttoria non essendo scaturito elemento probatorio alcuno che potesse chiarire l'an della vicenda giudiziale fornita all'attenzione di questo decidente da cui si potesse desumere quindi una forma di responsabilità del suddetto convenuto nel verificarsi del fatto illecito per cui è lite. In riguardo alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio occorre evidenziare come lo stesso abbia affermato nell'ambito delle indagini peritali di non avere alcuna documentazione a supporto e verifica di quanto riferito dalle parti e di conseguenza di non avere elementi tecnici per poter stabilire con certezza la dinamica del sinistro. In particolare il c.t.u. ha evidenziato che mancavano rilievi e fotografie dei due
3 motocicli asseritamente coinvolti nell'incidente in argomento ovvero rilievi e fotografie della posizione degli stessi ciclomotori, da cui poter desumere la dinamica del sinistro né la compatibilità dei danni riportati dai mezzi né la loro entità e quantificazione. Né ciò può ricavarsi dal modulo di constatazione amichevole di incidente denuncia di sinistro sottoscritto dalle parti odierne.
D'altronde, gli elementi acquisiti nel corso del processo non costituiscono elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti (art. 2729 c.c.) in ordine alle circostanze oggetto di causa. In tema di prova per presunzioni è invero compito del giudice del merito valutare in concreto l'efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva. All'esito delle risultanze peritali, in mancanza di ulteriori riscontri, la sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole da parte degli asseriti protagonisti della vicenda che ci occupa, non può ritenersi piena prova di responsabilità del danno. Piace ancora osservare che in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente
(cosiddetto CAI), le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo. Alla luce delle determinazioni cui è giunto il CTU la valenza probatoria del modulo di
4 constatazione amichevole del sinistro a doppia firma, invocata da parte attrice, va ritenuta insussistente anche in assenza di una prova positiva dell'effettive modalità di accadimento dell'incidente da fornirsi da parte attrice, atteso che il modulo di constatazione amichevole di sinistro stradale, quando è sottoscritto dai conducenti coinvolti e completo in ogni sua parte, compresa la data, genera una presunzione "iuris tantum" valevole nei confronti dell'assicuratore, e come tale superabile con prova contraria. Tale prova può emergere non soltanto da un'altra presunzione, che faccia ritenere che il fatto non si è verificato o si è verificato con modalità diverse da quelle dichiarate, ma anche da altre risultanze di causa, ad esempio come nel caso di specie da una consulenza tecnica d'ufficio, attesa la regola, immanente nel nostro ordinamento processuale, secondo cui il principio dell'onere della prova non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere debbano ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato dal relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo.
Peraltro, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e come detto litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui
5 all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice. Per cui in conclusione può con sufficiente certezza affermarsi che responsabilità alcuna è risultata concretizzarsi all'esito delle emergenze processuali connotatesi nel corso del giudizio nel fatto dannoso in commento da parte di
Al riguardo, infatti, non è stato fornito Controparte_4
alcun valido riscontro probatorio che consenta in questa sede di acclarare l'effettivo accadimento del sinistro stradale, il coinvolgimento delle vetture indicate nell'atto di citazione, la natura e l'entità dei danni conseguenti occorsi all'attore per cui l'assenza di idonee risultanze istruttorie non può che condurre al rigetto della domanda, non potendo neppure farsi ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. posto che, come si dirà, alcuna prova è stata raggiunta circa il coinvolgimento dei citati mezzi. Sta di fatto che in occasione dell'incidente, nonostante la consistenza dei danni lamentati, non risulta che i due conducenti abbiano provveduto a richiedere l'intervento delle Forze dell'ordine, né a cristallizzare con fotografie lo stato dei luoghi e quello dei veicoli coinvolti, essendosi essi limitati a compilare, peraltro in maniera contraddittoria, il modulo di constatazione amichevole del sinistro. Ebbene, alla luce delle scarne emergenze probatorie, ritiene il giudicante che l'accadimento dei fatti così come riferiti
6 nell'atto introduttivo del giudizio non possa ritenersi in alcun modo provato alla luce del solo modello CAI che, viste le contraddizioni suindicate e l'assenza di ulteriori oggettivi riscontri, è destinato ad essere liberamente apprezzato dal giudicante. Nè la veridicità dell'evento può ritenersi dimostrata all'esito della espletata consulenza tecnica d'ufficio come già detto rivelatasi di fatto lacunosa e non corrispondente alle necessità del giudicante, avendo il consulente omesso seppure incolpevolmente di effettuare gli accertamenti sul mezzo incidentato e su quello tamponante, di fatto resi indisponibili. La mancata verifica dello stato di detti veicoli determina per forza di cose la scarsa attendibilità delle risultanze a cui il CTU é giunto in via del tutto ipotetica, in assenza di oggettivi ed adeguati riscontri, stante la sua impossibilità di verificare lo stato dei motocicli e di esprimere un parere sulla compatibilità dei danni tra i veicoli coinvolti, sotto il profilo tipologico e comparativo. In conclusione, non avendo l'attore assolto al proprio onere probatorio, non provando con certezza il coinvolgimento delle motovetture indicate, la dinamica del riferito sinistro, e la riferibilità dei lamentati danni all'incidente in questione, la domanda non può trovare accoglimento. Pertanto dubbio alcuno può nutrirsi in riguardo all'infondatezza delle attoree pretese rimaste come abbiamo visto prive di sostegni probatori.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando;
rigetta le domande attoree;
dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
pone definitivamente a carico di parte attrice le spese attinenti la consulenza tecnica d'ufficio.
AGRIGENTO 06/05/2025
IL GIUDICE
Gerlando Lo Presti Seminerio
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