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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/10/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
ultimo verbale d'udienza del 21 ottobre 2025 ex art 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (art.447 -429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2664/2023, tra
,elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
ER PO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI- contumaci
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 21/10/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda va accolta in quanto fondata “per tabulas”.
Non necessitando, infatti, di alcuna suppletiva istruzione probatoria la controversia va decisa in punto di diritto, sulla scorta delle allegazioni prodotte dalle parti in causa.
Punto focale del “thema decidendum” risulta essere la valutazione del comportamento del conduttore del locale ad uso “abitativo”, ovvero, se lo stesso, sia nella fase antecedente al giudizio, che nel corso di causa , possa essere rilevante ai fini degli artt.
1453/1455 c.c., indagine, questa, che deve essere demandata al giudice che, sulla scorta degli elementi forniti dalle parti, fonda il proprio libero convincimento , con la unica limitazione della motivazione espressa.
Nello specifico, parte ricorrente assume la violazione degli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del contratto di locazione sottoscritto il 12 05 2022 con il quale aveva concesso il diritto di usufuire in via esclusiva l'immobile ad uso abitativo sito in
NO D'AR , alla Via S.Pietro n. 15 a fronte del pagamento di un canone mensile pattuito in € 500,00 mensili.
Segnatamente, richiama l'art. 4 della siffatta pattuizione a mente del quale veniva prevista la risoluzione del contratto in ipotesi del divieto di sub-locazione , anche parziale del cespite, con espressa riserva di azione risarcitoria.
All'uopo, a mente dell'art.1594 c.c ..” Il conduttore, salvo patto contrario , ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore .
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi..”
Tanto postula che la sublocazione è, in linea generale, ammessa, perché di regola il contratto di locazione, anche nei riguardi del conduttore, non è concluso “intuitu personae”.
Ergo, la sublocazione rappresenta un nuovo accordo stipulato tra il conduttore e un terzo, che otterrà il diritto di usufruire, per un periodo prestabilito e in cambio di un compenso, di tutto o di parte della proprietà in locazione originariamente concessa al conduttore.
Assume, altresì, rilievo quanto disposto dall'art. 1595 c.c. comma terzo a mente del quale..” Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui..” Tale ultima disposizione normativa è volta a rafforzare la posizione del locatore sia in ordine alla tutela processuale di cui gode sia in ordine alla tutela sostanziale e si giustifica in base alla natura stessa di subcontratto della sublocazione.
Siffatto principio ha ricevuto idoneo conforto giurisprudenziale, piacendo, all'uopo, richiamare il principio tratto dalla sentenza Cass. civ. n. 9899/2022 di cui si riporta lo stralcio seguente..” La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c…”
Ciò posto, fatto salvo quanto statuito dall'art . 1594 c.c. , l'evoluzione giurisprudenziale ha precisato che la violazione del divieto di sublocazione non importa automaticamente la risoluzione del contratto in quanto è necessario l'accertamento circa la gravità del suddetto inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del cc ( Cass. Civ
n 16111 del 8 luglio 2010).
Sul piano prettamente probatorio parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza del contratto di locazione versato in atti mentre non si riscontra documentazione afferente la sussistenza della sub- locazione.
Ciò non di meno parte ricorrente produce plurimi indizi attestanti l'occupazione da parte del sub-locatori rappresentati da rilievi fotografici di un citofono riportanti i nominativi di “ e “: copia di un esposto prodotto Persona_1 Persona_2
dall'amminitratore del condominio in questione in data 28 11 2022 verso ignoti occupanti del piano terzo relativamente ad atti di disturbo e schiamazzi ivi provenienti: copia del presente ricorso notificato ai sensi dell'art 138 cpc a mani di
[...]
ed ai sensi dell'art 139 cpc di . CP_2 Controparte_3 Tali ultimi elementi istruttori confermano, senza ulteriore dubbio, la permanenza dei prefati soggetti all'interno dello stabile di Via San pietro n. 15 di NO D'AR non per mera ospitalità.
Non si rinvengono, inoltre, legami di natura parentale tra gli attuali occupanti del cespite ed il conduttore tali da giustificare rapporti di parentela, affinità o convivenza rientranti tra i parametri di rispetto degli accordi disposti all'art. 4 della statuizione pattizia.
La mancata costituzione, poi, sia del locatore che dei nuovi soggetti subentrati nella occupazione dell'immobile, comporta che alcuna argomentazione di segno contrario gli stessi alleghino.
Occorre, altresì, segnalare la circostanza che , in fase antecedente al giudizio in esame, il locatore aveva già diffidato i soggetti convenuti del processo richiedendo il rilascio dell'immobile entro giorni 15 dalla ricezione dell'a intimazione.
V'è più che , come dedotto in ricorso introduttivo, sussiste una morosità a carico del conduttore originario afferenti i canoni di locazione e gli oneri accessori dal mese di marzo 2023, contravvenendo quanto disposto dall'art. 5 della L.27 luglio 1978 n. 392.
Orbene, la combinazione dei prefati elementi indiziari attestanti il divieto di sub- locazione in violazione dell'art. 4 del contratto sottoscritto locatore, unitamente alla rilevante entità della morosità descritta in libello introduttivo postulano per una risoluzione del contratto di locazione per chiari e comprovati inadempimenti posti in assere dal conduttore dell'appartamento , sig. . Controparte_1
Ne consegue la declaratoria di risoluzione del contratto e conseguente rilascio del cespite locato.
Resta da valutare la domanda accessoria formalizzata onde ottenere il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere , oltre i danni ulteriori certificati.
Come sopra evidenziato , ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c., il locatore, senza pregiudicare i suoi diritti nei confronti del conduttore, può intraprendere un'azione diretta contro il subconduttore per richiedere il pagamento del canone di sublocazione ancora dovuto al momento della richiesta giudiziale. Inoltre, il locatore può obbligare il subconduttore ad adempiere a tutte le altre responsabilità contrattuali previste nell'accordo di sublocazione.
Tanto attesta la sussistenza di una responsabilità solidale tra il conduttore ed i sub- conduttori attinente tutti gli aspetti del contratto di locazione comprensivi, ovviamente, di quelli di natura prettamente pecuniaria, esetendendosi gli effetti esecutivi della sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ai prefati, ancorhè rimasti estranei al giudizio ( Cass.n. 212-1998, Cass. n. 11324-1998).
In sintesi, va accolta la domanda principale di risoluzione del contratto competente tra il locatore ed il conduttore riservandosi l'effetto nei confronti degli occupanti del cespite che, di conseguenza, non hanno più alcun titolo ad usufruire del cespire locato.
Alla udienza del 21 10 2025 parte ricorrente , tuttavia, allega e comprova il rilascio dell'imobile locato, giusto verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario dell'Unep di Nola del
12 12 2024, rappresentando,invero, che il cespite non risulta ancora libero da cose.
In conseguenza di tutto quanto dedotto vanno condannati, in solido tra loro, i prefati soggetti convenuti al pagamento per canoni scaduti dal mese di marzo 2023, sino al momento del rilascio avvenuto in pari dati, rappresentando un totale di € 10.000,00 .
Va , respinta la richiesta di ristoro dei danni per mancata percezione dei canoni futuri, in quanto tale diritto è soggetto alla condizione che il locatore dimostri di essersi attivato per rilocare l'immobile e che il danno sia calcolato sottraendo l'utile che avrebbe potuto ricavare con un nuovo contratto, circostanza non documentalmente comprovata in atti ( Cass. 2865/2015).
Va , di contro, riconosciuto il diritto alla restituzione degli importi esborsati in sede di tentativo di media-conciliazione espletato quale condizione di procedibilità della azione promossa e ricadente sotto l'egida dell'art 5 del Dlgs n. 28 -2010 e successive modifiche.
Ed invero, la Corte di Cassazione si e pronunciata sul tema della liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria, non ultimo, con ordinanza del 21 novembre 2023,
n. 32306, riconoscendo che le stesse “[…] vanno assimilate alle spese del processo”, con conseguente applicazione (in tema di mediazione) dei medesimi principi che regolano la materia dal punto di vista processuale (artt. 91 e ss c.p.c…”
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni di naura diversa per applicare i principi pesiddequi di cui all'art 91 coc , precisando che gli stessi devono essere opprtunamente ridotti in virtù della assenza di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
1) accoglie la domanda di parte intimante di risoluzione del contratto registrato il giorno 28/06/2022 al prot. 005179 serie 3 T dell'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Territoriale di Nola, competente tra Parte_1
e per inadempimento del conduttore;
[...] Controparte_1
2) dispone, per lo effetto, il rilascio “ad horas” del cespite locato in NO
D'AR alla Via San Pietro n. 15 m scala A, interno 6, consito al NCEU al foglio 5, p.lla 950, sub 9, da parte di , Controparte_1 Controparte_2
e ; Controparte_3
3) condanna, altresì, in accoglimento della domanda di pagamento, CP_1
, e in solido tra loro al
[...] Controparte_3 Controparte_2
risarcimento del danno per i canoni scaduti di 10.000,00 oltre interessi di legge;
4) condanna i prefati convenuti in solido tra loro al ristoro della posta di credito € 83,00 per spese di media-concliazione;
5) condanna , infine, i convenuti ut sopra al pagamento delle spese e competenze di giudizio maturate in complessivi € 1.701, oltre € 165.00 per veromili esborsi , oltre accessori di legge;
così deciso in Nola il 24 ottobre 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE I CIVILE
Sentenza (art.447 -429 c.p.c.)
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2664/2023, tra
,elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
ER PO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
e
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CONVENUTI- contumaci
CONCLUSIONI:
come da verbale di udienza del 21/10/2025 e relative note difensive .
MOTIVAZIONE
La domanda va accolta in quanto fondata “per tabulas”.
Non necessitando, infatti, di alcuna suppletiva istruzione probatoria la controversia va decisa in punto di diritto, sulla scorta delle allegazioni prodotte dalle parti in causa.
Punto focale del “thema decidendum” risulta essere la valutazione del comportamento del conduttore del locale ad uso “abitativo”, ovvero, se lo stesso, sia nella fase antecedente al giudizio, che nel corso di causa , possa essere rilevante ai fini degli artt.
1453/1455 c.c., indagine, questa, che deve essere demandata al giudice che, sulla scorta degli elementi forniti dalle parti, fonda il proprio libero convincimento , con la unica limitazione della motivazione espressa.
Nello specifico, parte ricorrente assume la violazione degli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione del contratto di locazione sottoscritto il 12 05 2022 con il quale aveva concesso il diritto di usufuire in via esclusiva l'immobile ad uso abitativo sito in
NO D'AR , alla Via S.Pietro n. 15 a fronte del pagamento di un canone mensile pattuito in € 500,00 mensili.
Segnatamente, richiama l'art. 4 della siffatta pattuizione a mente del quale veniva prevista la risoluzione del contratto in ipotesi del divieto di sub-locazione , anche parziale del cespite, con espressa riserva di azione risarcitoria.
All'uopo, a mente dell'art.1594 c.c ..” Il conduttore, salvo patto contrario , ha facoltà di sublocare la cosa locatagli, ma non può cedere il contratto senza il consenso del locatore .
Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi..”
Tanto postula che la sublocazione è, in linea generale, ammessa, perché di regola il contratto di locazione, anche nei riguardi del conduttore, non è concluso “intuitu personae”.
Ergo, la sublocazione rappresenta un nuovo accordo stipulato tra il conduttore e un terzo, che otterrà il diritto di usufruire, per un periodo prestabilito e in cambio di un compenso, di tutto o di parte della proprietà in locazione originariamente concessa al conduttore.
Assume, altresì, rilievo quanto disposto dall'art. 1595 c.c. comma terzo a mente del quale..” Senza pregiudizio delle ragioni del subconduttore verso il sublocatore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto anche nei confronti del subconduttore e la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche contro di lui..” Tale ultima disposizione normativa è volta a rafforzare la posizione del locatore sia in ordine alla tutela processuale di cui gode sia in ordine alla tutela sostanziale e si giustifica in base alla natura stessa di subcontratto della sublocazione.
Siffatto principio ha ricevuto idoneo conforto giurisprudenziale, piacendo, all'uopo, richiamare il principio tratto dalla sentenza Cass. civ. n. 9899/2022 di cui si riporta lo stralcio seguente..” La sentenza pronunciata per qualsiasi ragione (nullità, risoluzione, scadenza della locazione, rinuncia del conduttore-sublocatore al contratto in corso) nei confronti del conduttore o il provvedimento di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione o morosità esplicano l'efficacia di titolo esecutivo nei confronti del subconduttore, ancorché quest'ultimo non abbia partecipato al giudizio, né sia menzionato nel titolo, in quanto la subconduzione comporta la nascita di un rapporto obbligatorio derivato, la cui sorte dipende da quella del rapporto principale di conduzione, ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c…”
Ciò posto, fatto salvo quanto statuito dall'art . 1594 c.c. , l'evoluzione giurisprudenziale ha precisato che la violazione del divieto di sublocazione non importa automaticamente la risoluzione del contratto in quanto è necessario l'accertamento circa la gravità del suddetto inadempimento ai sensi dell'art. 1455 del cc ( Cass. Civ
n 16111 del 8 luglio 2010).
Sul piano prettamente probatorio parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza del contratto di locazione versato in atti mentre non si riscontra documentazione afferente la sussistenza della sub- locazione.
Ciò non di meno parte ricorrente produce plurimi indizi attestanti l'occupazione da parte del sub-locatori rappresentati da rilievi fotografici di un citofono riportanti i nominativi di “ e “: copia di un esposto prodotto Persona_1 Persona_2
dall'amminitratore del condominio in questione in data 28 11 2022 verso ignoti occupanti del piano terzo relativamente ad atti di disturbo e schiamazzi ivi provenienti: copia del presente ricorso notificato ai sensi dell'art 138 cpc a mani di
[...]
ed ai sensi dell'art 139 cpc di . CP_2 Controparte_3 Tali ultimi elementi istruttori confermano, senza ulteriore dubbio, la permanenza dei prefati soggetti all'interno dello stabile di Via San pietro n. 15 di NO D'AR non per mera ospitalità.
Non si rinvengono, inoltre, legami di natura parentale tra gli attuali occupanti del cespite ed il conduttore tali da giustificare rapporti di parentela, affinità o convivenza rientranti tra i parametri di rispetto degli accordi disposti all'art. 4 della statuizione pattizia.
La mancata costituzione, poi, sia del locatore che dei nuovi soggetti subentrati nella occupazione dell'immobile, comporta che alcuna argomentazione di segno contrario gli stessi alleghino.
Occorre, altresì, segnalare la circostanza che , in fase antecedente al giudizio in esame, il locatore aveva già diffidato i soggetti convenuti del processo richiedendo il rilascio dell'immobile entro giorni 15 dalla ricezione dell'a intimazione.
V'è più che , come dedotto in ricorso introduttivo, sussiste una morosità a carico del conduttore originario afferenti i canoni di locazione e gli oneri accessori dal mese di marzo 2023, contravvenendo quanto disposto dall'art. 5 della L.27 luglio 1978 n. 392.
Orbene, la combinazione dei prefati elementi indiziari attestanti il divieto di sub- locazione in violazione dell'art. 4 del contratto sottoscritto locatore, unitamente alla rilevante entità della morosità descritta in libello introduttivo postulano per una risoluzione del contratto di locazione per chiari e comprovati inadempimenti posti in assere dal conduttore dell'appartamento , sig. . Controparte_1
Ne consegue la declaratoria di risoluzione del contratto e conseguente rilascio del cespite locato.
Resta da valutare la domanda accessoria formalizzata onde ottenere il pagamento dei canoni scaduti ed a scadere , oltre i danni ulteriori certificati.
Come sopra evidenziato , ai sensi dell'art. 1595, comma 3, c.c., il locatore, senza pregiudicare i suoi diritti nei confronti del conduttore, può intraprendere un'azione diretta contro il subconduttore per richiedere il pagamento del canone di sublocazione ancora dovuto al momento della richiesta giudiziale. Inoltre, il locatore può obbligare il subconduttore ad adempiere a tutte le altre responsabilità contrattuali previste nell'accordo di sublocazione.
Tanto attesta la sussistenza di una responsabilità solidale tra il conduttore ed i sub- conduttori attinente tutti gli aspetti del contratto di locazione comprensivi, ovviamente, di quelli di natura prettamente pecuniaria, esetendendosi gli effetti esecutivi della sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ai prefati, ancorhè rimasti estranei al giudizio ( Cass.n. 212-1998, Cass. n. 11324-1998).
In sintesi, va accolta la domanda principale di risoluzione del contratto competente tra il locatore ed il conduttore riservandosi l'effetto nei confronti degli occupanti del cespite che, di conseguenza, non hanno più alcun titolo ad usufruire del cespire locato.
Alla udienza del 21 10 2025 parte ricorrente , tuttavia, allega e comprova il rilascio dell'imobile locato, giusto verbale redatto dall'Ufficiale Giudiziario dell'Unep di Nola del
12 12 2024, rappresentando,invero, che il cespite non risulta ancora libero da cose.
In conseguenza di tutto quanto dedotto vanno condannati, in solido tra loro, i prefati soggetti convenuti al pagamento per canoni scaduti dal mese di marzo 2023, sino al momento del rilascio avvenuto in pari dati, rappresentando un totale di € 10.000,00 .
Va , respinta la richiesta di ristoro dei danni per mancata percezione dei canoni futuri, in quanto tale diritto è soggetto alla condizione che il locatore dimostri di essersi attivato per rilocare l'immobile e che il danno sia calcolato sottraendo l'utile che avrebbe potuto ricavare con un nuovo contratto, circostanza non documentalmente comprovata in atti ( Cass. 2865/2015).
Va , di contro, riconosciuto il diritto alla restituzione degli importi esborsati in sede di tentativo di media-conciliazione espletato quale condizione di procedibilità della azione promossa e ricadente sotto l'egida dell'art 5 del Dlgs n. 28 -2010 e successive modifiche.
Ed invero, la Corte di Cassazione si e pronunciata sul tema della liquidazione delle spese di mediazione obbligatoria, non ultimo, con ordinanza del 21 novembre 2023,
n. 32306, riconoscendo che le stesse “[…] vanno assimilate alle spese del processo”, con conseguente applicazione (in tema di mediazione) dei medesimi principi che regolano la materia dal punto di vista processuale (artt. 91 e ss c.p.c…”
Circa il regime delle spese e competenze di giudizio non sussistono ragioni di naura diversa per applicare i principi pesiddequi di cui all'art 91 coc , precisando che gli stessi devono essere opprtunamente ridotti in virtù della assenza di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione , così provvede:
1) accoglie la domanda di parte intimante di risoluzione del contratto registrato il giorno 28/06/2022 al prot. 005179 serie 3 T dell'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Territoriale di Nola, competente tra Parte_1
e per inadempimento del conduttore;
[...] Controparte_1
2) dispone, per lo effetto, il rilascio “ad horas” del cespite locato in NO
D'AR alla Via San Pietro n. 15 m scala A, interno 6, consito al NCEU al foglio 5, p.lla 950, sub 9, da parte di , Controparte_1 Controparte_2
e ; Controparte_3
3) condanna, altresì, in accoglimento della domanda di pagamento, CP_1
, e in solido tra loro al
[...] Controparte_3 Controparte_2
risarcimento del danno per i canoni scaduti di 10.000,00 oltre interessi di legge;
4) condanna i prefati convenuti in solido tra loro al ristoro della posta di credito € 83,00 per spese di media-concliazione;
5) condanna , infine, i convenuti ut sopra al pagamento delle spese e competenze di giudizio maturate in complessivi € 1.701, oltre € 165.00 per veromili esborsi , oltre accessori di legge;
così deciso in Nola il 24 ottobre 2025 IL G.U
Dr.Alfredo Granata