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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1362/2024 R.G. sul ricorso depositato il 15/03/2024 proposto da (difesa dagli Avv.ti Maria Parte_1
Scambia e Giovanni Luca Amodeo) nei confronti di , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore difeso da avv. A. Manuela Nucera), dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte sia la parte ricorrente e sia la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere , per la malattia CP_2 professionale descritta in motivazione , la prestazione dell'indennizzo in capitale nella misura del
14 % a decorrere dal 2.5.2022, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa ( per il primo rateo ) e dalla scadenza dei ratei( per i successivi ) fino al soddisfo .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del CP_2
dott. per la somma complessiva di 290,00 euro per onorari, oltre Iva e cp se Parte_2 dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
CP_2
1 - accertare e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. 1124/65, che le stesse sono da considerarsi malattia CP_2
professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno parametrato ad una menomazione pari all'08 %, od alla maggiore o minore percentuale che dovesse risultare a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin da ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 corresponsione dell'indennizzo per danno parametrato ad una menomazione pari all' 08 % od alla maggiore o minore percentuale che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
Parte ricorrente deduceva che:
aveva prestato la propria attività lavorativa quale operatore di mezzi meccanici di sollevamento complessi e di traino alle dipendenze della CF Controparte_3 P.IVA_1 con sede in Gioia Tauro inquadrato nel IV livello. Detta società gestisce l'attività container terminal del porto di Gioia Tauro;
aveva lavorato dal 17 marzo 2000 ad oggi alle dipendenze della indicata società svolgendo sempre le medesime mansioni di carrellista, rizzatore e checker; la mansione di carrellista veniva svolta guidando gru a cavalletto gommate, con le quali si riesce a posizionare dai tre a quattro container alla volta, aventi cabine di manovra alte dai dieci ai sedici metri in vetro e acciaio, per avere un'alta visibilità il che è molto importante, per osservare sotto gli altri mezzi più piccoli che circolano nel piazzale;
la guida è trasversale alla posizione di marcia e la posizione è sempre con il collo piegato ed anche la schiena rimane curva, per molta parte del turno lavorativo;
,deve movimentare contenitori anche di 35 tonnellate che possono oscillare nel trasporto;
rimane inoltre soggetto alle vibrazioni del mezzo sulle buche, a causa delle varie deformazioni del piazzale;
Rizzatore a bordo e sottobordo: le mansioni sono ricomprese in manovre con aste e tornichetti, per fissare i container o per sganciarli.
A bordo adopera le aste di 25/30 kg per fissare dei blocchi agli angoli dei contenitori. Può lavorare sempre a bordo, anche salendo delle passerelle alte 30 metri.
Sottobordo invece, sgancia i contenitori per tutte le sei re. Può svolgere anche la funzione del tramacco, spostare a mano, l'interno dei contenitori da uno all'altro.
La mansione di checker, invece, viene svolta mantenendo il costante contatto radio/visivo con il gruista guidandone i movimenti a terra e segnalando eventuali pericoli o impedimenti, nonché con il
2 carrellista autorizzandone l'ingresso sotto gru. In aggiunta, coordina le operazioni in banchina e segnala ai carrellisti in servizio sottobordo, la corretta posizione rispetto alla gru per permettere l'operazione di sbarco/imbarco del container;
presta assistenza al carrellista qualora questi la richieda in caso di dubbia libertà di manovra sia per l'ingombro della gru sia per la presenza di personale o altri mezzi;
segnala al Coordinatore Operativo il cattivo funzionamento delle luci e dei segnalatori acustici di traslazione delle gru o ogni altra anomalia della macchina;
verifica nel buffer, in collaborazione con il deckman, che i rizzatori abbiano i necessari dispositivi anticaduta prima che questi utilizzino lo spreader o la gabbia di rizzaggio per la salita in quota;
dirige le operazioni di imbarco e sbarco dei container a bordo nave;
le mansioni consistevano nel provvedere a sganciare dai sistemi di rizzaggio del contenitore o del carico fuori sagoma a bordo nave, nell'apertura dei twist dei contenitori, nell'agganciare il contenitore con lo spreader, nel sollevamento e viraggio per sbarco del contenitore in banchina, nella rimozione dei twist dei blocchi d'angolo dei contenitori, con sistemi di rizzaggio (aste e tornichetti), scale manuali, gabbie porta persone, gru di banchina e accessori di sollevamento per merci fuori sagoma (telai, catene fasce...) Il tutto guidando carrelli elevatori che facevano parte di un'attrezzatura ampiamente impiegata negli stabilimenti industriali e nei magazzini per la movimentazione di materiali e merci con un'esposizione prolungata nel tempo a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
conducendo tali carrelli elevatori e svolgendo spesso esclusivamente questa mansione, risultava così esposto a vibrazioni in misura quasi continua per l'intero turno di lavoro;
le vibrazioni vengono generate dalla simultaneità di azione di diversi fattori, quali: - le accelerazioni e le decelerazioni su strutture semoventi sprovviste di sospensioni per motivi legati alla loro operatività; - la tipologia di ruote montate sui carrelli, se piene o pneumatiche;
- la disuniformità della superficie su cui il carrello opera;
- il carico;
- la tipologia di motore, se elettrico o a combustione interna. Senza dimenticare che il tutto veniva potenziato dall'inadeguatezza dei sedili montati sui carrelli. La postura pertanto era caratterizzata dalla posizione assai prolungata e da uno spazio limitato. Il posto di guida non era confortevole: la visibilità in avanti era ridotta a causa delle guide per le forche e a causa del carico, per cui spesso come carrellista doveva inclinarsi di lato;
per questo motivo veniva talvolta preferita la retromarcia, anche se essa comportava movimenti incongrui e ripetuti del tronco e del collo (rotazione e flessione).;
l'indicata attività è stata svolta dal ricorrente senza soluzione di continuità per circa 25 anni per 6 ore e quindici minuti giornaliere per un totale di 36 ore settimanali ripartite in 6 gg (turno notturno
00:45-07.00, turno diurno 06:45-13:00, turno pomeridiano 12.45-19.00, turno serale 18.45-01.00 e reperibilità a qualsiasi turno), nonché eventuali sei ore di straordinario aggiuntivi al turno ordinario.
3 in data 02.05.2022 ha presentato all' denuncia per il riconoscimento di malattia professionale, CP_2
essendo affetto da patologia tendinosi del sopraspinato, in relazione ad osteofitosi marginale inferiore all'acromion, artrosi acromionclaveare, che condiziona impigement e contestuale borsite subacromiale, ma l'istanza non era accolta
Parte resistente si costituiva tardivamente in corso di causa e dopo la prova testimoniale CP_2
e dopo le conclusioni delle operazioni peritali . Contestava la domanda e ribadiva gli accertamenti amministrativi .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto .
La causa concerne la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico- fisica subìta a seguito di malattia professionale
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa senza esito .
La prova testimoniale, ammissibile ed assunta , ha confermato il capitolato dedotto dal ricorrente .
Il teste sentito , collega di lavoro del ricorrente , ha riferito Conosco il ricorrente perché siamo colleghi presso la Med Center. Lui è arrivato alla Med Center nel 2000, mentre io ero stato assunto nel 1996. Ancora oggi lavoriamo insieme.
Confermo interamente i capi A, B e C.
Confermo il capo D, confermo il capo E con la precisazione che si riferisce al sig. e non, Parte_1 come erroneamente riportato, al sig. Preciso che il buffer è un'area sottostante la gru, CP_4
destinata ad appoggiare i container movimentati dalla gru e successivamente vengono spostati dai carrelli. Confermo i capi F, G, H, I.
Quanto da me riferito, vale, per il sig. dal 2000 fino ad oggi e non è mutato.>. Parte_1
La CTU depositata dal dr , all'esito dell'esame della parte ricorrente e Parte_2 svolgendo accurata e corretta indagine, ha concluso che il ricorrente è < affetto da: “
Bilateralmente: tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale, segni di degenerazione ecostrutturale in corrispondenza dell'inserzione prossimale con deficit funzionale;
tendinopatia inserzionale al sovra e sotto-spinato. con deficit funzionale ”. (…)
-Sussistono le patologie della spalla dx e sn come descritte in diagnosi e sono derivate dall'attività lavorativa prestata per molti anni.
-Esiste nesso causale con l'attività lavorativa espletata, confermata anche con la prova testimoniale esistente nei fascicoli di causa (Sig. ). Testimone_1
-Il grado di danno biologico permanente può essere valutato nel seguente modo :
4 a) tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale, segni di degenerazione ecostrutturale in corrispondenza dell'inserzione prossimale – cod. 228 x 2 (bilaterale) + deficit funzionale = 08%
b) tendinopatia del sovra e sottospinato con deficit funzionale - cod. 227 x 2 (bilaterale) + deficit funzionale = 07 %.
La stabilizzazione degli esiti su descritti risale all'epoca della domanda presentata : 24/02/2023.
Il danno biologico permanente complessivo, con formula riduzionistica, è del al 14% (quattordici per cento) in virtù delle tabelle del Dlgs 38 del 2000.>. CP_2
In merito alla decorrenza il CTU ha poi precisato che< Per errore di trascrizione il sottoscritto ha datato il 24/02/2023 la stabilizzazione degli esiti della malattia professionale sofferta dall'istante.
Si chiarisce, invece, che la data degli esiti stabilizzati della malattia professionale sofferta dal ricorrente : “ Bilateralmente: tenosinovite del tendine del capo lungo del Parte_1
bicipite brachiale, segni di degenerazione ecostrutturale in corrispondenza dell'inserzione prossimale con deficit funzionale;
tendinopatia inserzionale al sovra e sotto-spinato. con deficit funzionale ” è il 02/05/2022 >.
L' nelle note contesta la valutazione perché < dal referto di RMN delle spalle datato 16.3.2022, CP_2 emerge un quadro anatomico di semplice “tendinosi” del solo sovraspinoso, SENZA LESIONI
ALLA CUFFIA DEI ROTATORI, del del Se ne deduce, Per_1 Persona_2
pertanto, che a fronte della sussistenza di lievissimi segni strumentali di tipo degenerativo a carico del SOLO tendine del sovraspinoso, la percentuale di danno assegnata è errata>.
La contestazione dell'inail , peraltro ritualmente tardiva , in ogni caso è generica nella prospettazione del danno e non offre conclamati elementi che riscontrino devianza da principi di natura clinica conclamati . IL ctu ha rilevato un più complesso quadro caratterizzato da deficit funzionale che le critiche dell' non scalfiscono in modo puntuale e corroborato da CP_2
argomentato parere medico .
La domanda sulla scorta del parere peritale ,dal quale non vi è ragione per discostarsi e che accerta il requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa , va accolta
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Spese del ctu a carico di parte resistente .
Reggio Calabria, 15.4.2025
IL GIUDICE
5 dott. Arturo D'Ingianna
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1362/2024 R.G. sul ricorso depositato il 15/03/2024 proposto da (difesa dagli Avv.ti Maria Parte_1
Scambia e Giovanni Luca Amodeo) nei confronti di , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore difeso da avv. A. Manuela Nucera), dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte sia la parte ricorrente e sia la parte resistente ,
così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere , per la malattia CP_2 professionale descritta in motivazione , la prestazione dell'indennizzo in capitale nella misura del
14 % a decorrere dal 2.5.2022, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121° giorno dalla domanda amministrativa ( per il primo rateo ) e dalla scadenza dei ratei( per i successivi ) fino al soddisfo .
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 3400,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU che liquida a favore del CP_2
dott. per la somma complessiva di 290,00 euro per onorari, oltre Iva e cp se Parte_2 dovute”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
- ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
CP_2
1 - accertare e dichiarare che le patologie indicate in parte motiva rientrano tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex d.P.R. 1124/65, che le stesse sono da considerarsi malattia CP_2
professionale;
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno parametrato ad una menomazione pari all'08 %, od alla maggiore o minore percentuale che dovesse risultare a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin da ora l'ammissione;
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2 corresponsione dell'indennizzo per danno parametrato ad una menomazione pari all' 08 % od alla maggiore o minore percentuale che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo;
Parte ricorrente deduceva che:
aveva prestato la propria attività lavorativa quale operatore di mezzi meccanici di sollevamento complessi e di traino alle dipendenze della CF Controparte_3 P.IVA_1 con sede in Gioia Tauro inquadrato nel IV livello. Detta società gestisce l'attività container terminal del porto di Gioia Tauro;
aveva lavorato dal 17 marzo 2000 ad oggi alle dipendenze della indicata società svolgendo sempre le medesime mansioni di carrellista, rizzatore e checker; la mansione di carrellista veniva svolta guidando gru a cavalletto gommate, con le quali si riesce a posizionare dai tre a quattro container alla volta, aventi cabine di manovra alte dai dieci ai sedici metri in vetro e acciaio, per avere un'alta visibilità il che è molto importante, per osservare sotto gli altri mezzi più piccoli che circolano nel piazzale;
la guida è trasversale alla posizione di marcia e la posizione è sempre con il collo piegato ed anche la schiena rimane curva, per molta parte del turno lavorativo;
,deve movimentare contenitori anche di 35 tonnellate che possono oscillare nel trasporto;
rimane inoltre soggetto alle vibrazioni del mezzo sulle buche, a causa delle varie deformazioni del piazzale;
Rizzatore a bordo e sottobordo: le mansioni sono ricomprese in manovre con aste e tornichetti, per fissare i container o per sganciarli.
A bordo adopera le aste di 25/30 kg per fissare dei blocchi agli angoli dei contenitori. Può lavorare sempre a bordo, anche salendo delle passerelle alte 30 metri.
Sottobordo invece, sgancia i contenitori per tutte le sei re. Può svolgere anche la funzione del tramacco, spostare a mano, l'interno dei contenitori da uno all'altro.
La mansione di checker, invece, viene svolta mantenendo il costante contatto radio/visivo con il gruista guidandone i movimenti a terra e segnalando eventuali pericoli o impedimenti, nonché con il
2 carrellista autorizzandone l'ingresso sotto gru. In aggiunta, coordina le operazioni in banchina e segnala ai carrellisti in servizio sottobordo, la corretta posizione rispetto alla gru per permettere l'operazione di sbarco/imbarco del container;
presta assistenza al carrellista qualora questi la richieda in caso di dubbia libertà di manovra sia per l'ingombro della gru sia per la presenza di personale o altri mezzi;
segnala al Coordinatore Operativo il cattivo funzionamento delle luci e dei segnalatori acustici di traslazione delle gru o ogni altra anomalia della macchina;
verifica nel buffer, in collaborazione con il deckman, che i rizzatori abbiano i necessari dispositivi anticaduta prima che questi utilizzino lo spreader o la gabbia di rizzaggio per la salita in quota;
dirige le operazioni di imbarco e sbarco dei container a bordo nave;
le mansioni consistevano nel provvedere a sganciare dai sistemi di rizzaggio del contenitore o del carico fuori sagoma a bordo nave, nell'apertura dei twist dei contenitori, nell'agganciare il contenitore con lo spreader, nel sollevamento e viraggio per sbarco del contenitore in banchina, nella rimozione dei twist dei blocchi d'angolo dei contenitori, con sistemi di rizzaggio (aste e tornichetti), scale manuali, gabbie porta persone, gru di banchina e accessori di sollevamento per merci fuori sagoma (telai, catene fasce...) Il tutto guidando carrelli elevatori che facevano parte di un'attrezzatura ampiamente impiegata negli stabilimenti industriali e nei magazzini per la movimentazione di materiali e merci con un'esposizione prolungata nel tempo a vibrazioni trasmesse al corpo intero;
conducendo tali carrelli elevatori e svolgendo spesso esclusivamente questa mansione, risultava così esposto a vibrazioni in misura quasi continua per l'intero turno di lavoro;
le vibrazioni vengono generate dalla simultaneità di azione di diversi fattori, quali: - le accelerazioni e le decelerazioni su strutture semoventi sprovviste di sospensioni per motivi legati alla loro operatività; - la tipologia di ruote montate sui carrelli, se piene o pneumatiche;
- la disuniformità della superficie su cui il carrello opera;
- il carico;
- la tipologia di motore, se elettrico o a combustione interna. Senza dimenticare che il tutto veniva potenziato dall'inadeguatezza dei sedili montati sui carrelli. La postura pertanto era caratterizzata dalla posizione assai prolungata e da uno spazio limitato. Il posto di guida non era confortevole: la visibilità in avanti era ridotta a causa delle guide per le forche e a causa del carico, per cui spesso come carrellista doveva inclinarsi di lato;
per questo motivo veniva talvolta preferita la retromarcia, anche se essa comportava movimenti incongrui e ripetuti del tronco e del collo (rotazione e flessione).;
l'indicata attività è stata svolta dal ricorrente senza soluzione di continuità per circa 25 anni per 6 ore e quindici minuti giornaliere per un totale di 36 ore settimanali ripartite in 6 gg (turno notturno
00:45-07.00, turno diurno 06:45-13:00, turno pomeridiano 12.45-19.00, turno serale 18.45-01.00 e reperibilità a qualsiasi turno), nonché eventuali sei ore di straordinario aggiuntivi al turno ordinario.
3 in data 02.05.2022 ha presentato all' denuncia per il riconoscimento di malattia professionale, CP_2
essendo affetto da patologia tendinosi del sopraspinato, in relazione ad osteofitosi marginale inferiore all'acromion, artrosi acromionclaveare, che condiziona impigement e contestuale borsite subacromiale, ma l'istanza non era accolta
Parte resistente si costituiva tardivamente in corso di causa e dopo la prova testimoniale CP_2
e dopo le conclusioni delle operazioni peritali . Contestava la domanda e ribadiva gli accertamenti amministrativi .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è accolto .
La causa concerne la pretesa all'indennizzo in capitale per menomazione all'integrità psico- fisica subìta a seguito di malattia professionale
Parte ricorrente deduce di aver presentato domanda amministrativa senza esito .
La prova testimoniale, ammissibile ed assunta , ha confermato il capitolato dedotto dal ricorrente .
Il teste sentito , collega di lavoro del ricorrente , ha riferito Conosco il ricorrente perché siamo colleghi presso la Med Center. Lui è arrivato alla Med Center nel 2000, mentre io ero stato assunto nel 1996. Ancora oggi lavoriamo insieme.
Confermo interamente i capi A, B e C.
Confermo il capo D, confermo il capo E con la precisazione che si riferisce al sig. e non, Parte_1 come erroneamente riportato, al sig. Preciso che il buffer è un'area sottostante la gru, CP_4
destinata ad appoggiare i container movimentati dalla gru e successivamente vengono spostati dai carrelli. Confermo i capi F, G, H, I.
Quanto da me riferito, vale, per il sig. dal 2000 fino ad oggi e non è mutato.>. Parte_1
La CTU depositata dal dr , all'esito dell'esame della parte ricorrente e Parte_2 svolgendo accurata e corretta indagine, ha concluso che il ricorrente è < affetto da: “
Bilateralmente: tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale, segni di degenerazione ecostrutturale in corrispondenza dell'inserzione prossimale con deficit funzionale;
tendinopatia inserzionale al sovra e sotto-spinato. con deficit funzionale ”. (…)
-Sussistono le patologie della spalla dx e sn come descritte in diagnosi e sono derivate dall'attività lavorativa prestata per molti anni.
-Esiste nesso causale con l'attività lavorativa espletata, confermata anche con la prova testimoniale esistente nei fascicoli di causa (Sig. ). Testimone_1
-Il grado di danno biologico permanente può essere valutato nel seguente modo :
4 a) tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite brachiale, segni di degenerazione ecostrutturale in corrispondenza dell'inserzione prossimale – cod. 228 x 2 (bilaterale) + deficit funzionale = 08%
b) tendinopatia del sovra e sottospinato con deficit funzionale - cod. 227 x 2 (bilaterale) + deficit funzionale = 07 %.
La stabilizzazione degli esiti su descritti risale all'epoca della domanda presentata : 24/02/2023.
Il danno biologico permanente complessivo, con formula riduzionistica, è del al 14% (quattordici per cento) in virtù delle tabelle del Dlgs 38 del 2000.>. CP_2
In merito alla decorrenza il CTU ha poi precisato che< Per errore di trascrizione il sottoscritto ha datato il 24/02/2023 la stabilizzazione degli esiti della malattia professionale sofferta dall'istante.
Si chiarisce, invece, che la data degli esiti stabilizzati della malattia professionale sofferta dal ricorrente : “ Bilateralmente: tenosinovite del tendine del capo lungo del Parte_1
bicipite brachiale, segni di degenerazione ecostrutturale in corrispondenza dell'inserzione prossimale con deficit funzionale;
tendinopatia inserzionale al sovra e sotto-spinato. con deficit funzionale ” è il 02/05/2022 >.
L' nelle note contesta la valutazione perché < dal referto di RMN delle spalle datato 16.3.2022, CP_2 emerge un quadro anatomico di semplice “tendinosi” del solo sovraspinoso, SENZA LESIONI
ALLA CUFFIA DEI ROTATORI, del del Se ne deduce, Per_1 Persona_2
pertanto, che a fronte della sussistenza di lievissimi segni strumentali di tipo degenerativo a carico del SOLO tendine del sovraspinoso, la percentuale di danno assegnata è errata>.
La contestazione dell'inail , peraltro ritualmente tardiva , in ogni caso è generica nella prospettazione del danno e non offre conclamati elementi che riscontrino devianza da principi di natura clinica conclamati . IL ctu ha rilevato un più complesso quadro caratterizzato da deficit funzionale che le critiche dell' non scalfiscono in modo puntuale e corroborato da CP_2
argomentato parere medico .
La domanda sulla scorta del parere peritale ,dal quale non vi è ragione per discostarsi e che accerta il requisito sanitario sin dalla domanda amministrativa , va accolta
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
Spese del ctu a carico di parte resistente .
Reggio Calabria, 15.4.2025
IL GIUDICE
5 dott. Arturo D'Ingianna
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