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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11578/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 E Controparte_8 CP_9
9 E Controparte_10 CP_9
10 Controparte_11
11 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 14,45 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. Sono presenti l'avv. , nonché l'avvocato Francisco Leiva e Lorenzo Carbone Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento facendo presente che la Pt_1 discendenza è paterna. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenea resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11578/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11578 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 E Controparte_8 CP_9
9 E Controparte_10 CP_9
10 Controparte_11
11 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.05.2025
I. Con ricorso depositato in data 10.08.2023
1) , nato il [...], a [...], San Paolo, stato Controparte_1 di San Paolo;
2) nata il [...] a [...], Minas Controparte_2 Gerais
3) , nato il [...], a [...], Controparte_3 Per_1
[...]
residenti in [...]de Janeiro n. 810, Bairro Brasil, Uberlandia, Persona_1
4) , nato il [...], a [...], stato di San Paolo, residente Controparte_4 in Rua Doutor Sandoval José de Almeida n. 105, Bairro Vila Beluzzo, Viradouro, stato di San Paolo;
5) , nato il [...], a [...], stato di San Paolo, stessa Controparte_5 residenza di;
Controparte_4
6) nata il [...], a [...], San Paolo, stato di San Controparte_6 Paolo e residente ad Avenida 23 n. 303, Bairro Centro, Barretos, San Paolo;
7) nato il [...], a [...], stato di San Paolo e Controparte_7 residente in Rua Doutor Nicolas de Souza Queiros n. 406, 81, San Paolo, San Paolo;
8) , nato il [...], a [...], San Paolo, stato Controparte_8 Parte_2 di San Paolo residente in Rua 12 n. 937, Bairro Centro, Barretos, San Paolo;
9) , nato il [...], a [...], San Paolo, Parte_3 stato di San Paolo e residente in Rua Manuel José Serpa n. 309, apto. 33, Bairro Planalto
Paraiso, San Carlos, San Paolo;
10) , nato il [...], a [...], stato di San Paolo, e Controparte_11 residente in viale Bartholomeu de Carlos n. 747, Bairro Jardim Flor da Montanha Guarulhos, San Paolo;
11) , nato il [...], a [...], San Paolo, stato di San Controparte_12 Paolo e residente in [...]do Pinal n. 508, Apto. 23, , San Parte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
“1)Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di Parte IC , vagliare comunque la presente causa da codesto
Dott. Giovanni Calasso 3
Ill.mo Giudice adito, nel marco del presente quadro normativo e, di conseguenza,
2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede altresì sin da ora, ove il Giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio, che la stessa sia sottoposta al contradittorio delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101, comma 2, cpc e art. 111 comma 1 Cost,
E che, in caso di necessaria integrazione documentale anche nella denegata ipotesi in cui la controversia implichi la risoluzione di questioni interpretative bisognevoli di approfondimento concedersi un congruo termine per note difensive e/o produzioni documentali.
Inoltre, nel caso l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere non ricorrenti i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 281 decies oppure che la controversia implichi la risoluzione di questioni bisognevoli di approfondimento, si chiede sin d'ora disporsi il mutamento del rito semplificato in rito ordinario come previsto dall'art. 281 duodecies comma 1 c.p.c. fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il decorso dei termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c. Si chiede infine ove l'On. Giudicante lo ritenga necessario, disporsi all'oggi convenuto
, l'esibizione degli atti di rinuncia o rilascio dei certificati di non Controparte_13 rinuncia relativo ai richiedenti e ai propri ascendenti, che codesto Dicastero quale unico detentore è tenuto per legge a ricevere e conservare presso i propri archivi ed a darne informazioni ove richiesto, superando così l'obbligo di informazione (parziale) che ogni Consolato è tenuto a fornire riguardo ad eventuali atti di rinuncia ex art. 11 c.c. del 1865; art. 8 L. 555 del 1912 e art. 11 L. 91 del 1992. Ciò tenendosi conto che è lo stesso convenuto
l' unico organo deputato ex legge a conservare e informare sugli eventuali atti di rinuncia o perdita dello status civitatis dei cittadini italiani.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti di Persona_2
nato il [...] a [...] cittadino italiano, il quale aveva contratto
[...] matrimonio a Soave (VR) il 07.02.1892 con , senza mai naturalizzarsi Controparte_14 cittadino brasiliano. Dall'unione nasceva:
• , nato il [...] nel sotto distretto di Bras, San Paolo, stato de Persona_3
San Paolo, che contraeva matrimonio con il 01.08.1923, a Sao Persona_4 Simao, stato di San Paolo. Dall'unione nasceva:
➢ , nato il [...], a [...], stato di San Paolo, che Persona_5 contraeva matrimonio il 30.01.1958, con e dall'unione Controparte_15 nascevano:
✓ , RICORRENTE, il quale Parte_5 contraeva matrimonio con il 13.11.1999 Persona_6 a Uberlandia, stato di e dall'unione nascevano: Persona_1
❖ , ricorrente CP_2 Controparte_2
❖ , ricorrente. Controparte_3
✓ , cognome da nubile, il 13.11.1959 Per_7 Parte_6
a Barretos, stato di San Paolo, che contraeva matrimonio con
[...]
il 05.02.1988 a Barretos, stato di San Paolo e Persona_8
Dott. Giovanni Calasso 4
dall'unione nascevano:
❖ , ricorrente. Controparte_4
❖ , ricorrente. Controparte_5
✓ , cognome da nubile, il 27.04.1961 a Persona_9
Barretos, stato di San Paolo che contraeva matrimonio con il 22.07.1988 e dall'unione Persona_10 nascevano:
❖ IC. Controparte_6
❖ IC. Controparte_7
✓ , cognome da nubile, il 16.05.1962 Parte_7
a Barretos, stato di San Paolo che contraev matrimonio con
[...]
il 29.10.1988 a Barretos, stato di San Paolo e Persona_11 dall'unione nascevano:
❖ , IC, il Parte_8 quale contraeva matrimonio religioso con
[...]
a Botucatu, stato di San Paolo, Persona_12 il 20.02.2016
❖ , IC, il Parte_3 quale contraeva matrimonio con Persona_13 Parte_9
a San Carlos, stato di San Paolo il 24.02.2018
[...]
✓ il 31.12.1963 a Barretos, stato di San Parte_10
Paolo il quale contraeva matrimonio con il Controparte_16 26.08.1989 e dall'unione nascevano:
❖ ; IC Controparte_11
❖ , IC, il quale contraeva Controparte_12 matrimonio con a Persona_14 Perdizes, stato di San Paolo l'08.05.2021
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune
Dott. Giovanni Calasso 5
significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_2
nato il [...] a [...] prima della nascita del Regno d'Italia, abbia
[...] acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_13 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_2 nato il [...] a [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Dott. Giovanni Calasso 6
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11578/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 E Controparte_8 CP_9
9 E Controparte_10 CP_9
10 Controparte_11
11 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 14,45 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. Sono presenti l'avv. , nonché l'avvocato Francisco Leiva e Lorenzo Carbone Pt_1
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento facendo presente che la Pt_1 discendenza è paterna. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenea resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 11578/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11578 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 E Controparte_8 CP_9
9 E Controparte_10 CP_9
10 Controparte_11
11 Controparte_12
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_13
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Dott. Giovanni Calasso 2
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.05.2025
I. Con ricorso depositato in data 10.08.2023
1) , nato il [...], a [...], San Paolo, stato Controparte_1 di San Paolo;
2) nata il [...] a [...], Minas Controparte_2 Gerais
3) , nato il [...], a [...], Controparte_3 Per_1
[...]
residenti in [...]de Janeiro n. 810, Bairro Brasil, Uberlandia, Persona_1
4) , nato il [...], a [...], stato di San Paolo, residente Controparte_4 in Rua Doutor Sandoval José de Almeida n. 105, Bairro Vila Beluzzo, Viradouro, stato di San Paolo;
5) , nato il [...], a [...], stato di San Paolo, stessa Controparte_5 residenza di;
Controparte_4
6) nata il [...], a [...], San Paolo, stato di San Controparte_6 Paolo e residente ad Avenida 23 n. 303, Bairro Centro, Barretos, San Paolo;
7) nato il [...], a [...], stato di San Paolo e Controparte_7 residente in Rua Doutor Nicolas de Souza Queiros n. 406, 81, San Paolo, San Paolo;
8) , nato il [...], a [...], San Paolo, stato Controparte_8 Parte_2 di San Paolo residente in Rua 12 n. 937, Bairro Centro, Barretos, San Paolo;
9) , nato il [...], a [...], San Paolo, Parte_3 stato di San Paolo e residente in Rua Manuel José Serpa n. 309, apto. 33, Bairro Planalto
Paraiso, San Carlos, San Paolo;
10) , nato il [...], a [...], stato di San Paolo, e Controparte_11 residente in viale Bartholomeu de Carlos n. 747, Bairro Jardim Flor da Montanha Guarulhos, San Paolo;
11) , nato il [...], a [...], San Paolo, stato di San Controparte_12 Paolo e residente in [...]do Pinal n. 508, Apto. 23, , San Parte_4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_13 formulando le seguenti conclusioni:
“1)Considerata la sussistenza dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti e la provata discendenza ininterrotta da avo italiano, previo accertamento del diritto di cui si chiede tutela, dichiarare in base alla legislazione e giurisprudenza ut supra citata il possesso ininterrotto dello status di cittadinanza italiana dalla nascita dei Ricorrenti;
Nel caso che una modifica di legge introducesse precetti diversi riguardo l'attuale posizione giuridico soggettiva di Parte IC , vagliare comunque la presente causa da codesto
Dott. Giovanni Calasso 3
Ill.mo Giudice adito, nel marco del presente quadro normativo e, di conseguenza,
2) Ex art. 17 DPR 396/2000 ed ogni normativa in vigore applicabile al caso di specie, ordinare al e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei Registri dello Stato civile delle proprie cittadinanze, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti anche per il rilascio del passaporto.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede altresì sin da ora, ove il Giudice ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevabile d'ufficio, che la stessa sia sottoposta al contradittorio delle parti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 101, comma 2, cpc e art. 111 comma 1 Cost,
E che, in caso di necessaria integrazione documentale anche nella denegata ipotesi in cui la controversia implichi la risoluzione di questioni interpretative bisognevoli di approfondimento concedersi un congruo termine per note difensive e/o produzioni documentali.
Inoltre, nel caso l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere non ricorrenti i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 281 decies oppure che la controversia implichi la risoluzione di questioni bisognevoli di approfondimento, si chiede sin d'ora disporsi il mutamento del rito semplificato in rito ordinario come previsto dall'art. 281 duodecies comma 1 c.p.c. fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. per il decorso dei termini indicati dall'art. 171 ter c.p.c. Si chiede infine ove l'On. Giudicante lo ritenga necessario, disporsi all'oggi convenuto
, l'esibizione degli atti di rinuncia o rilascio dei certificati di non Controparte_13 rinuncia relativo ai richiedenti e ai propri ascendenti, che codesto Dicastero quale unico detentore è tenuto per legge a ricevere e conservare presso i propri archivi ed a darne informazioni ove richiesto, superando così l'obbligo di informazione (parziale) che ogni Consolato è tenuto a fornire riguardo ad eventuali atti di rinuncia ex art. 11 c.c. del 1865; art. 8 L. 555 del 1912 e art. 11 L. 91 del 1992. Ciò tenendosi conto che è lo stesso convenuto
l' unico organo deputato ex legge a conservare e informare sugli eventuali atti di rinuncia o perdita dello status civitatis dei cittadini italiani.
A sostegno della domanda precisavano che erano discendenti di Persona_2
nato il [...] a [...] cittadino italiano, il quale aveva contratto
[...] matrimonio a Soave (VR) il 07.02.1892 con , senza mai naturalizzarsi Controparte_14 cittadino brasiliano. Dall'unione nasceva:
• , nato il [...] nel sotto distretto di Bras, San Paolo, stato de Persona_3
San Paolo, che contraeva matrimonio con il 01.08.1923, a Sao Persona_4 Simao, stato di San Paolo. Dall'unione nasceva:
➢ , nato il [...], a [...], stato di San Paolo, che Persona_5 contraeva matrimonio il 30.01.1958, con e dall'unione Controparte_15 nascevano:
✓ , RICORRENTE, il quale Parte_5 contraeva matrimonio con il 13.11.1999 Persona_6 a Uberlandia, stato di e dall'unione nascevano: Persona_1
❖ , ricorrente CP_2 Controparte_2
❖ , ricorrente. Controparte_3
✓ , cognome da nubile, il 13.11.1959 Per_7 Parte_6
a Barretos, stato di San Paolo, che contraeva matrimonio con
[...]
il 05.02.1988 a Barretos, stato di San Paolo e Persona_8
Dott. Giovanni Calasso 4
dall'unione nascevano:
❖ , ricorrente. Controparte_4
❖ , ricorrente. Controparte_5
✓ , cognome da nubile, il 27.04.1961 a Persona_9
Barretos, stato di San Paolo che contraeva matrimonio con il 22.07.1988 e dall'unione Persona_10 nascevano:
❖ IC. Controparte_6
❖ IC. Controparte_7
✓ , cognome da nubile, il 16.05.1962 Parte_7
a Barretos, stato di San Paolo che contraev matrimonio con
[...]
il 29.10.1988 a Barretos, stato di San Paolo e Persona_11 dall'unione nascevano:
❖ , IC, il Parte_8 quale contraeva matrimonio religioso con
[...]
a Botucatu, stato di San Paolo, Persona_12 il 20.02.2016
❖ , IC, il Parte_3 quale contraeva matrimonio con Persona_13 Parte_9
a San Carlos, stato di San Paolo il 24.02.2018
[...]
✓ il 31.12.1963 a Barretos, stato di San Parte_10
Paolo il quale contraeva matrimonio con il Controparte_16 26.08.1989 e dall'unione nascevano:
❖ ; IC Controparte_11
❖ , IC, il quale contraeva Controparte_12 matrimonio con a Persona_14 Perdizes, stato di San Paolo l'08.05.2021
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del
Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune
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significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che Persona_2
nato il [...] a [...] prima della nascita del Regno d'Italia, abbia
[...] acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866).
( per il Veneto 1866, non 1861 come per il Lazio)
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_13 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_2 nato il [...] a [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
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Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_13 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_13 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_13 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_13 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
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