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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 24/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 263/2025 promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Daniela Dadone che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
Massimiliano Testore che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio civile in Villanova Mondovì (CN) il 04.04.2023, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2023; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini, di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo, in quanto la domanda di scioglimento del matrimonio potrà essere esaminata solamente una volta decorsi i termini di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
nata a [...] l'[...], Parte_1
e
nato a [...] il [...], CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio,
SPESE al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Chiara MARTELLO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 263/2025 promossa da:
nata a [...] l'[...], elettivamente domiciliata presso Parte_1
l'Avv. Daniela Dadone che la rappresenta e difende per procura in atti,
e
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso l'Avv. CP_1
Massimiliano Testore che lo rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e scioglimento del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. i sigg.ri e hanno esposto: Parte_1 CP_1
di aver contratto matrimonio civile in Villanova Mondovì (CN) il 04.04.2023, optando per il regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 2, parte I, dell'anno 2023; che dal matrimonio non sono nati figli;
che la convivenza è diventata intollerabile.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione alle condizioni di cui al ricorso e, una volta decorsi i termini, di legge, la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono conformi alla legge.
Si provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo, in quanto la domanda di scioglimento del matrimonio potrà essere esaminata solamente una volta decorsi i termini di legge.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, non definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
nata a [...] l'[...], Parte_1
e
nato a [...] il [...], CP_1
alle condizioni dagli stessi concordate e ribadite nel ricorso che qui si hanno per integralmente trascritte.
DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio,
SPESE al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi