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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Giuseppe
Molfese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31419 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente: TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.12.1976 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva, dagli avvocati Salvatore Casula (C.F.
), Stefano Previti (C.F. ) C.F._2 C.F._3
Flaviano Sanzari (C.F. ) e Marta Cogode (C.F C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 [...]
con sede in Roma, Via Cicerone Controparte_1
n.60, come da procura in atti;
-attore-
E
(P.IVA ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco
Spadafora, nella qualità di Responsabile del Contenzioso Civile,
Amministrativo e del Lavoro nella Direzione degli Affari Legali e
Societari;
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
04.07.1976 ed ivi residente in [...];
( nato a [...] il Controparte_4 C.F._7
28.07.1955 e residente in [...];
Rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Alessio La Pegna (C.F. ) presso il cui studio in Roma, Via C.F._8
Giuseppe Mangili n.9, sono elettivamente domiciliati.
- convenuti– OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione- violazione normativa privacy
Ragioni di fatto e diritto della decisione Parte attrice lamenta la portata diffamatoria dei servizi “Balla con me” e “La musica è finita” andati in onda, rispettivamente, in data 09.11.2020 e 16.11.2020 sulla trasmissione Report.
I servizi ricostruiscono le vicende che hanno condotto l'attore, nella qualità di Presidente della Regione Sardegna, all'emanazione dell'ordinanza con la quale si è consentito l'esercizio di attività dei locali discoteca, durante il periodo di emergenza epidemiologica che, in particolare, ha interessato la Sardegna nell'estate del 2020.
L'attore deduce la portata diffamatoria dei servizi in quanto finalizzati a sostenere che il presidente proteggendosi dietro il parere Pt_1 favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, abbia, in realtà, contribuito all'aumento dei contagi nella regione, privilegiando gli interessi economici dei gestori dei locali notturni a discapito della salute dei cittadini, consapevolmente messa in pericolo.
Deduce, inoltre, che, in occasione della messa in onda del servizio “La Musica è finita”, sono state abusivamente diffuse le immagini dell'abitazione presso cui l'attore risiede con la sua famiglia. La videoripresa avrebbe violato la sua privacy, nonché i principi di tutela del domicilio e dell'essenzialità dell'informazione, tenuto altresì conto del fatto che, all'epoca, l'attore era sottoposto a dispositivo di protezione poiché già vittima di minacce e messaggi intimidatori. In ordine alla sussistenza del danno, l'attore produce l'indagine
“Governance Poll” – Sole 24 Ore del 05.08.2021 dalla quale risulta che l'indice di gradimento del Presidente era crollato di cinque punti percentuali, calo dei consensi prospettato come imputabile alla campagna diffamatoria perpetrata da Report. Deduce, infine, che, nei giorni successivi alla trasmissione dei servizi, sarebbero apparse sui muri della città di Cagliari numerose scritte riportanti offese e minacce a lui rivolte, in un clima di accresciuta tensione che proprio i servizi televisivi avrebbero contribuito a determinare. Concludeva, quindi, nel merito:
- “accertare e dichiarare la condotta illecita degli odierni convenuti per tutte le ragioni di cui al presente atto ed, in particolare, che i servizi “Balla con me”, trasmesso in data 09.11.2020 e “La Musica è finita”, trasmesso in data 16.11.2020 durante la trasmissione “Report” e pubblicati sul sito internet Raiplay.it sono diffamatori e gravemente lesivi dell'onore e della reputazione dell'attore, nonché, in riferimento al servizio “La musica è finita” del 16.11.2020, che esso costituisce una grave violazione del diritto alla riservatezza del dott. e dei suoi Pt_1 dati personali;
Pag. 2 di 6 - ordinare la rimozione e/o disabilitazione all'accesso dei predetti servizi, raggiungibili agli URL https://www.raiplay.it/video/2020/11/Balla-con-me---Report---09-
11-2020- aaac4d7d-5aab-4e7a-aea5-299134ff2761.html e https://www.raiplay.it/video/2020/11/La-musica-e-finita---Report-
--16-11-2020-37111223-be89-450f-949e-4c6a38a6344.html dal portale Raiplay.it, nonchè la deindicizzazione dai principali motori di ricerca su internet;
- condannare conseguentemente i contenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati almeno in euro 250.000,00 o nella diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa, ovvero sarà ritenuta equa dal Giudice;
- condannare gli odierni convenuti alla pubblicazione, tramite divulgazione nella prima puntata utile di “Report” – a proprie spese – della sentenza di condanna pronunciata, prevedendo, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., il pagamento di una somma pari a 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento”. Si costituivano in giudizio i convenuti rilevando, in via preliminare, che l'attività giornalistica di Report va ricondotta nell'ambito del diritto di inchiesta, ossia un servizio di pubblica informazione che gode di maggiori tutele rispetto alla cronaca, consistente, quest'ultima, in una mera rendicontazione oggettiva di fatti. Deducono, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti, individuati dalla giurisprudenza di legittimità, affinché sia legittimo l'esercizio del diritto di cronaca e/o di inchiesta giornalistica: la verità obiettiva o putativa dei fatti narrati, l'utilità sociale dell'informazione e la continenza nella forma espositiva.
Con riferimento alla pretesa violazione della privacy, i convenuti sottolineano che il giornalista ha tentato, più volte, di CP_3 acquisire un'intervista con il senza, tuttavia, ottenere alcuna Pt_1 risposta;
che, dato atto dell'irreperibilità dell'attore, nel corso del servizio “La Musica è finita”, le immagini sono state riprese, per circa quattro secondi, con un drone all'altezza di ben 40 metri, senza che ciò rendesse direttamente identificabile la residenza del Presidente, mai indicata come tale nel servizio.
Quanto ai profili risarcitori, i convenuti contestano la rilevanza sia delle scritte apparse sui muri, sia del documento che attesta il calo dei consensi quale Presidente della Regione per difetto di prova del nesso di causalità con i servizi oggetto di causa. Concludevano, quindi nel merito:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via principale nel merito:
- dichiarare infondate e di conseguenza rigettare le domande tutte proposte dal dott. con atto di citazione in data 28 Parte_1
Pag. 3 di 6 aprile 2022.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”
* * *
In via preliminare, deve disporsi il rigetto delle richieste istruttorie così come formulate dall'attore nelle note di discussione, posto che, con motivazione condivisibile, esse venivano già rigettate da questo
Tribunale con ordinanza del 03.06.2020 poiché ritenute irrilevanti ai fini della definizione del merito.
In diritto, le domande proposte dall'attore sono infondate e devono essere rigettate in quanto i servizi oggetto di causa costituiscono legittima espressione del diritto di inchiesta giornalistica.
La tesi avanzata dai servizi televisivi, in sostanza, è che il Presidente abbia emanato l'ordinanza che consentiva la riapertura delle Pt_1 discoteche su pressione degli operatori economici del settore, e che il parere del CTS – richiamato proprio dall'ordinanza a conferma della sua legittimità – non sia mai stato reso (o che, comunque, non consistesse in un parere scientifico in senso tecnico). Ciò premesso sull'oggetto del giudizio, i fatti di causa impongono di tenere a mente la distinzione tra diritto di cronaca e diritto di inchiesta. Quest'ultimo è espressione di un'attività di informazione finalizzata a sensibilizzare i cittadini su tematiche di particolare rilievo, senza, però, che il giornalista si limiti ad una mera rendicontazione oggettiva di fatti, potendo provvedere direttamente sia alla raccolta delle fonti, sia alla loro elaborazione critica in funzione della successiva divulgazione. Tale attività è ampiamente tutelata dalla giurisprudenza, che, da tempo, sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal giornalismo d'inchiesta nella stimolazione del dibattito e nella formazione dell'opinione pubblica su tematiche di particolare interesse. Per tale ragione, la sussistenza dei presupposti che condizionano il legittimo esercizio del diritto di cronaca va valutata, nel caso di specie, necessariamente con maggiore elasticità (cfr. Cass. civ. sentenza n.16236/2010 del 09.07.2010; Cass.pen. sez.V sentenza n.9337 del
27.02.2013).
Sul piano della verità dei fatti narrati, dall'integrale visione dei servizi di Report si apprezza una particolare accuratezza nella raccolta delle fonti di informazione. Nel servizio “Balla con me” del 09.11.2020, il giornalista tenta di far luce sull'effettiva emanazione del parere del
CTS, acquisendo dichiarazioni dai soggetti politici che hanno concorso direttamente alla scelta di consentire la riapertura delle discoteche in Sardegna nel periodo di emergenza epidemiologica. Sulla base di tali dichiarazioni, il giornalista, nel legittimo esercizio del diritto di inchiesta, ha fondato la sua ricostruzione secondo cui l'intero Consiglio Regionale avrebbe consapevolmente privilegiato l'interesse economico rispetto all'interesse al contrasto della pandemia. L'incidenza delle scelte politiche adottate dall'Amministrazione Solinas sull'aumento dei contagi in Sardegna si
Pag. 4 di 6 fonda su fatti obiettivi ed è ampiamente documentata, anche attraverso l'acquisizione di pareri provenienti da autorevoli esponenti della comunità scientifica nazionale. È vero, quindi, che i servizi esprimono forti critiche nei riguardi dell'attore, ma essi hanno ad oggetto le scelte adottate in sede politico amministrativa, e devono, comunque, essere inseriti nel più ampio contesto di forte denuncia sviluppatosi su iniziativa di tutti i giornali dell'epoca, a carattere trasversale.
Sul piano della continenza espositiva, va osservato, in termini generali, che il giornalista, nell'esercizio del diritto di inchiesta, ha indubbiamente il diritto di denunciare il sospetto che determinate scelte politiche siano illegittime, salvo che esso si fondi su fatti obiettivamente assurdi o irrilevanti (così Cass. pen. sez.V n.9337/2013 cit). Dalla visione di entrambi i servizi è, però, evidente che la narrazione dei fatti, seppur soggettiva ed interpretata in chiave critica, non è mai trascesa nella mera contumelia, non essendo rinvenibili frasi o dichiarazioni gratuitamente lesive della reputazione dell'attore
(cfr. Cass. civ. sentenza n.4325/2010).
In relazione all'utilità sociale dell'informazione, la sussistenza del presupposto non può fondatamente dubitarsi. Costituisce, infatti, preciso interesse pubblico quello di conoscere in che modo siano compiute - e sulla base di quali valutazioni - determinate scelte amministrative nel settore sanitario, avuto sempre riguardo al relativo contesto epidemiologico dell'epoca.
Anche con riferimento alla violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi della tutela del domicilio, le doglianze dell'attore vanno rigettate. Anzitutto, va Cont precisata l'irrilevanza del fatto che la previa diffida dell'attore, abbia rimosso dal servizio le immagini censurate. Infatti, ben può addivenirsi ad un tale tipo di accordo senza ciò valga, di per sé, a provare l'illiceità della condotta. A ciò si aggiunga che dalla visione del servizio “La Musica è finita” non è univocamente identificabile l'abitazione dell'attore, la quale, oltre ad essere videoripresa a considerevole distanza per soli quattro secondi, è inserita in un più ampio complesso residenziale unitamente ad altri fabbricati (almeno cinque). Sul punto, non può trovare accoglimento l'osservazione dell'attore secondo cui la sua residenza sarebbe, invece, identificabile poiché “caratterizzata da un particolare prospetto che la rende facilmente distinguibile dalle altre”. Posto, infatti, che l'abitazione del Presidente non è mai identificata come tale nel servizio, è evidente che essa poteva essere riconosciuta solo da chi fosse già a conoscenza di tale caratteristica prospettica. Dagli screenshot prodotti in giudizio
(doc.15) non riesce ad evincersi, neanche indirettamente, l'indirizzo o il numero civico della via di residenza, né è visibile, come affermato dall'attore, il cognome – sul citofono in ceramica. Pt_1 Per_1
Quanto ai profili risarcitori, va osservato, preliminarmente, che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la lesione
Pag. 5 di 6 dei diritti di rilevanza costituzionale non va incontro a conseguenze risarcitorie per il fatto in sé della lesione (danno evento), ma rileva in quanto abbia delle apprezzabili ricadute patrimoniali (danno conseguenza) (cfr. Cass. SU sentenza n.26972/2008).
Ciò premesso, con riguardo al documento “Governance Poll” - Sole 24 ore prodotto dall'attore, non v'è alcuna prova che il calo dei consensi ivi attestato si ricolleghi, dal punto di vista causale, ai servizi di Report. Sul punto, il convenuto produce numerose testate giornalistiche riportanti notizie di vicende immobiliari sospette che vedono coinvolto l'attore, le quali certamente possono, in astratto, avere inciso negativamente sull'indice di gradimento del Presidente.
La mancanza di prova del nesso di causalità con i servizi di Report riguarda anche le scritte apparse sui muri, che non costituiscono, in realtà, l'oggetto del giudizio. Dalle immagini prodotte (doc.13), estrapolate da un articolo web datato 10.11.2020 recante il titolo “A Cagliari compaiono nuove scritte intimidatorie rivolte al presidente della Regione Solinas” non riesce, infatti, a stabilirsi con certezza il momento in cui esse sono state realizzate. Peraltro, è proprio l'utilizzo del termine “nuove” a dimostrare che l'attore, già in epoca antecedente ai servizi, era stato vittima di scritte dal contenuto offensivo e/o intimidatorio. Questa circostanza, pacifica tra le parti, rende oggettivamente impossibile affermare che le scritte siano state realizzate in conseguenza della diffusione dei servizi di Report, tenuto conto del forte clima di denuncia e di attenzione riservata ai fatti oggetto di causa da tutti i quotidiani dell'epoca e dalla stessa opinione pubblica. Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa determinato dalla somma domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dei convenuti, che liquida in complessivi €15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Roma, 7 gennaio 2024
Il Giudice
Giuseppe Molfese
Pag. 6 di 6
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE In composizione monocratica, nella persona del Giudice Giuseppe
Molfese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 31419 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente: TRA
(C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
02.12.1976 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, anche in via disgiuntiva, dagli avvocati Salvatore Casula (C.F.
), Stefano Previti (C.F. ) C.F._2 C.F._3
Flaviano Sanzari (C.F. ) e Marta Cogode (C.F C.F._4
) ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._5 [...]
con sede in Roma, Via Cicerone Controparte_1
n.60, come da procura in atti;
-attore-
E
(P.IVA ) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avv. Francesco
Spadafora, nella qualità di Responsabile del Contenzioso Civile,
Amministrativo e del Lavoro nella Direzione degli Affari Legali e
Societari;
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._6
04.07.1976 ed ivi residente in [...];
( nato a [...] il Controparte_4 C.F._7
28.07.1955 e residente in [...];
Rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. Alessio La Pegna (C.F. ) presso il cui studio in Roma, Via C.F._8
Giuseppe Mangili n.9, sono elettivamente domiciliati.
- convenuti– OGGETTO: risarcimento danni per diffamazione- violazione normativa privacy
Ragioni di fatto e diritto della decisione Parte attrice lamenta la portata diffamatoria dei servizi “Balla con me” e “La musica è finita” andati in onda, rispettivamente, in data 09.11.2020 e 16.11.2020 sulla trasmissione Report.
I servizi ricostruiscono le vicende che hanno condotto l'attore, nella qualità di Presidente della Regione Sardegna, all'emanazione dell'ordinanza con la quale si è consentito l'esercizio di attività dei locali discoteca, durante il periodo di emergenza epidemiologica che, in particolare, ha interessato la Sardegna nell'estate del 2020.
L'attore deduce la portata diffamatoria dei servizi in quanto finalizzati a sostenere che il presidente proteggendosi dietro il parere Pt_1 favorevole del Comitato Tecnico Scientifico, abbia, in realtà, contribuito all'aumento dei contagi nella regione, privilegiando gli interessi economici dei gestori dei locali notturni a discapito della salute dei cittadini, consapevolmente messa in pericolo.
Deduce, inoltre, che, in occasione della messa in onda del servizio “La Musica è finita”, sono state abusivamente diffuse le immagini dell'abitazione presso cui l'attore risiede con la sua famiglia. La videoripresa avrebbe violato la sua privacy, nonché i principi di tutela del domicilio e dell'essenzialità dell'informazione, tenuto altresì conto del fatto che, all'epoca, l'attore era sottoposto a dispositivo di protezione poiché già vittima di minacce e messaggi intimidatori. In ordine alla sussistenza del danno, l'attore produce l'indagine
“Governance Poll” – Sole 24 Ore del 05.08.2021 dalla quale risulta che l'indice di gradimento del Presidente era crollato di cinque punti percentuali, calo dei consensi prospettato come imputabile alla campagna diffamatoria perpetrata da Report. Deduce, infine, che, nei giorni successivi alla trasmissione dei servizi, sarebbero apparse sui muri della città di Cagliari numerose scritte riportanti offese e minacce a lui rivolte, in un clima di accresciuta tensione che proprio i servizi televisivi avrebbero contribuito a determinare. Concludeva, quindi, nel merito:
- “accertare e dichiarare la condotta illecita degli odierni convenuti per tutte le ragioni di cui al presente atto ed, in particolare, che i servizi “Balla con me”, trasmesso in data 09.11.2020 e “La Musica è finita”, trasmesso in data 16.11.2020 durante la trasmissione “Report” e pubblicati sul sito internet Raiplay.it sono diffamatori e gravemente lesivi dell'onore e della reputazione dell'attore, nonché, in riferimento al servizio “La musica è finita” del 16.11.2020, che esso costituisce una grave violazione del diritto alla riservatezza del dott. e dei suoi Pt_1 dati personali;
Pag. 2 di 6 - ordinare la rimozione e/o disabilitazione all'accesso dei predetti servizi, raggiungibili agli URL https://www.raiplay.it/video/2020/11/Balla-con-me---Report---09-
11-2020- aaac4d7d-5aab-4e7a-aea5-299134ff2761.html e https://www.raiplay.it/video/2020/11/La-musica-e-finita---Report-
--16-11-2020-37111223-be89-450f-949e-4c6a38a6344.html dal portale Raiplay.it, nonchè la deindicizzazione dai principali motori di ricerca su internet;
- condannare conseguentemente i contenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, quantificati almeno in euro 250.000,00 o nella diversa misura, anche maggiore, che dovesse risultare in corso di causa, ovvero sarà ritenuta equa dal Giudice;
- condannare gli odierni convenuti alla pubblicazione, tramite divulgazione nella prima puntata utile di “Report” – a proprie spese – della sentenza di condanna pronunciata, prevedendo, ai sensi dell'art.614 bis c.p.c., il pagamento di una somma pari a 1.000,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento”. Si costituivano in giudizio i convenuti rilevando, in via preliminare, che l'attività giornalistica di Report va ricondotta nell'ambito del diritto di inchiesta, ossia un servizio di pubblica informazione che gode di maggiori tutele rispetto alla cronaca, consistente, quest'ultima, in una mera rendicontazione oggettiva di fatti. Deducono, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti, individuati dalla giurisprudenza di legittimità, affinché sia legittimo l'esercizio del diritto di cronaca e/o di inchiesta giornalistica: la verità obiettiva o putativa dei fatti narrati, l'utilità sociale dell'informazione e la continenza nella forma espositiva.
Con riferimento alla pretesa violazione della privacy, i convenuti sottolineano che il giornalista ha tentato, più volte, di CP_3 acquisire un'intervista con il senza, tuttavia, ottenere alcuna Pt_1 risposta;
che, dato atto dell'irreperibilità dell'attore, nel corso del servizio “La Musica è finita”, le immagini sono state riprese, per circa quattro secondi, con un drone all'altezza di ben 40 metri, senza che ciò rendesse direttamente identificabile la residenza del Presidente, mai indicata come tale nel servizio.
Quanto ai profili risarcitori, i convenuti contestano la rilevanza sia delle scritte apparse sui muri, sia del documento che attesta il calo dei consensi quale Presidente della Regione per difetto di prova del nesso di causalità con i servizi oggetto di causa. Concludevano, quindi nel merito:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
In via principale nel merito:
- dichiarare infondate e di conseguenza rigettare le domande tutte proposte dal dott. con atto di citazione in data 28 Parte_1
Pag. 3 di 6 aprile 2022.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di giudizio.”
* * *
In via preliminare, deve disporsi il rigetto delle richieste istruttorie così come formulate dall'attore nelle note di discussione, posto che, con motivazione condivisibile, esse venivano già rigettate da questo
Tribunale con ordinanza del 03.06.2020 poiché ritenute irrilevanti ai fini della definizione del merito.
In diritto, le domande proposte dall'attore sono infondate e devono essere rigettate in quanto i servizi oggetto di causa costituiscono legittima espressione del diritto di inchiesta giornalistica.
La tesi avanzata dai servizi televisivi, in sostanza, è che il Presidente abbia emanato l'ordinanza che consentiva la riapertura delle Pt_1 discoteche su pressione degli operatori economici del settore, e che il parere del CTS – richiamato proprio dall'ordinanza a conferma della sua legittimità – non sia mai stato reso (o che, comunque, non consistesse in un parere scientifico in senso tecnico). Ciò premesso sull'oggetto del giudizio, i fatti di causa impongono di tenere a mente la distinzione tra diritto di cronaca e diritto di inchiesta. Quest'ultimo è espressione di un'attività di informazione finalizzata a sensibilizzare i cittadini su tematiche di particolare rilievo, senza, però, che il giornalista si limiti ad una mera rendicontazione oggettiva di fatti, potendo provvedere direttamente sia alla raccolta delle fonti, sia alla loro elaborazione critica in funzione della successiva divulgazione. Tale attività è ampiamente tutelata dalla giurisprudenza, che, da tempo, sottolinea il ruolo fondamentale svolto dal giornalismo d'inchiesta nella stimolazione del dibattito e nella formazione dell'opinione pubblica su tematiche di particolare interesse. Per tale ragione, la sussistenza dei presupposti che condizionano il legittimo esercizio del diritto di cronaca va valutata, nel caso di specie, necessariamente con maggiore elasticità (cfr. Cass. civ. sentenza n.16236/2010 del 09.07.2010; Cass.pen. sez.V sentenza n.9337 del
27.02.2013).
Sul piano della verità dei fatti narrati, dall'integrale visione dei servizi di Report si apprezza una particolare accuratezza nella raccolta delle fonti di informazione. Nel servizio “Balla con me” del 09.11.2020, il giornalista tenta di far luce sull'effettiva emanazione del parere del
CTS, acquisendo dichiarazioni dai soggetti politici che hanno concorso direttamente alla scelta di consentire la riapertura delle discoteche in Sardegna nel periodo di emergenza epidemiologica. Sulla base di tali dichiarazioni, il giornalista, nel legittimo esercizio del diritto di inchiesta, ha fondato la sua ricostruzione secondo cui l'intero Consiglio Regionale avrebbe consapevolmente privilegiato l'interesse economico rispetto all'interesse al contrasto della pandemia. L'incidenza delle scelte politiche adottate dall'Amministrazione Solinas sull'aumento dei contagi in Sardegna si
Pag. 4 di 6 fonda su fatti obiettivi ed è ampiamente documentata, anche attraverso l'acquisizione di pareri provenienti da autorevoli esponenti della comunità scientifica nazionale. È vero, quindi, che i servizi esprimono forti critiche nei riguardi dell'attore, ma essi hanno ad oggetto le scelte adottate in sede politico amministrativa, e devono, comunque, essere inseriti nel più ampio contesto di forte denuncia sviluppatosi su iniziativa di tutti i giornali dell'epoca, a carattere trasversale.
Sul piano della continenza espositiva, va osservato, in termini generali, che il giornalista, nell'esercizio del diritto di inchiesta, ha indubbiamente il diritto di denunciare il sospetto che determinate scelte politiche siano illegittime, salvo che esso si fondi su fatti obiettivamente assurdi o irrilevanti (così Cass. pen. sez.V n.9337/2013 cit). Dalla visione di entrambi i servizi è, però, evidente che la narrazione dei fatti, seppur soggettiva ed interpretata in chiave critica, non è mai trascesa nella mera contumelia, non essendo rinvenibili frasi o dichiarazioni gratuitamente lesive della reputazione dell'attore
(cfr. Cass. civ. sentenza n.4325/2010).
In relazione all'utilità sociale dell'informazione, la sussistenza del presupposto non può fondatamente dubitarsi. Costituisce, infatti, preciso interesse pubblico quello di conoscere in che modo siano compiute - e sulla base di quali valutazioni - determinate scelte amministrative nel settore sanitario, avuto sempre riguardo al relativo contesto epidemiologico dell'epoca.
Anche con riferimento alla violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, dei principi della tutela del domicilio, le doglianze dell'attore vanno rigettate. Anzitutto, va Cont precisata l'irrilevanza del fatto che la previa diffida dell'attore, abbia rimosso dal servizio le immagini censurate. Infatti, ben può addivenirsi ad un tale tipo di accordo senza ciò valga, di per sé, a provare l'illiceità della condotta. A ciò si aggiunga che dalla visione del servizio “La Musica è finita” non è univocamente identificabile l'abitazione dell'attore, la quale, oltre ad essere videoripresa a considerevole distanza per soli quattro secondi, è inserita in un più ampio complesso residenziale unitamente ad altri fabbricati (almeno cinque). Sul punto, non può trovare accoglimento l'osservazione dell'attore secondo cui la sua residenza sarebbe, invece, identificabile poiché “caratterizzata da un particolare prospetto che la rende facilmente distinguibile dalle altre”. Posto, infatti, che l'abitazione del Presidente non è mai identificata come tale nel servizio, è evidente che essa poteva essere riconosciuta solo da chi fosse già a conoscenza di tale caratteristica prospettica. Dagli screenshot prodotti in giudizio
(doc.15) non riesce ad evincersi, neanche indirettamente, l'indirizzo o il numero civico della via di residenza, né è visibile, come affermato dall'attore, il cognome – sul citofono in ceramica. Pt_1 Per_1
Quanto ai profili risarcitori, va osservato, preliminarmente, che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la lesione
Pag. 5 di 6 dei diritti di rilevanza costituzionale non va incontro a conseguenze risarcitorie per il fatto in sé della lesione (danno evento), ma rileva in quanto abbia delle apprezzabili ricadute patrimoniali (danno conseguenza) (cfr. Cass. SU sentenza n.26972/2008).
Ciò premesso, con riguardo al documento “Governance Poll” - Sole 24 ore prodotto dall'attore, non v'è alcuna prova che il calo dei consensi ivi attestato si ricolleghi, dal punto di vista causale, ai servizi di Report. Sul punto, il convenuto produce numerose testate giornalistiche riportanti notizie di vicende immobiliari sospette che vedono coinvolto l'attore, le quali certamente possono, in astratto, avere inciso negativamente sull'indice di gradimento del Presidente.
La mancanza di prova del nesso di causalità con i servizi di Report riguarda anche le scritte apparse sui muri, che non costituiscono, in realtà, l'oggetto del giudizio. Dalle immagini prodotte (doc.13), estrapolate da un articolo web datato 10.11.2020 recante il titolo “A Cagliari compaiono nuove scritte intimidatorie rivolte al presidente della Regione Solinas” non riesce, infatti, a stabilirsi con certezza il momento in cui esse sono state realizzate. Peraltro, è proprio l'utilizzo del termine “nuove” a dimostrare che l'attore, già in epoca antecedente ai servizi, era stato vittima di scritte dal contenuto offensivo e/o intimidatorio. Questa circostanza, pacifica tra le parti, rende oggettivamente impossibile affermare che le scritte siano state realizzate in conseguenza della diffusione dei servizi di Report, tenuto conto del forte clima di denuncia e di attenzione riservata ai fatti oggetto di causa da tutti i quotidiani dell'epoca e dalla stessa opinione pubblica. Alla soccombenza segue la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa determinato dalla somma domandata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta le domande proposte dall'attore; condanna al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1 dei convenuti, che liquida in complessivi €15.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Roma, 7 gennaio 2024
Il Giudice
Giuseppe Molfese
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