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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19938/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. DANIELE VEZZOLI e l'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
METELLI
e
(c.f ) con l'avv. DANIELE VEZZOLI e l'avv. ELENA CP_1 C.F._2
METELLI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la IG.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in Calcinato e attualmente CP_1
condotta in locazione. il IG. ha provveduto a trasferire la propria residenza, come di Parte_1
comune accordo tra i coniugi, ed ha provveduto a prelevare tutti i propri effetti personali e quanto di sua proprietà;
1 3) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra Parte_1 CP_1
in quanto quest'ultima è economicamente autosufficiente;
4) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con il Persona_1
collocamento c.d. paritario. Precisamente la madre terrà il minore dal lunedì al mercoledì, mentre il padre dal venerdì alla domenica, alternando un giovedì a testa. In forza di tale collocamento paritario nessun assegno di mantenimento per il figlio verrà versato da un coniuge in favore dell'altro. Le spese ordinarie saranno quindi a carico di ogni genitore durante il proprio periodo di collocamento. Per quanto attiene le vacanze i coniugi provvederanno a gestirle autonomamente in coerenza con il principio dell'alternanza previo congruo avviso da comunicare all'altro coniuge.
5) Attualmente la IG.ra percepisce il bonus nido che continuerà a percepire come l'assegno unico CP_1
che le spetterà totalmente in via esclusiva (il minore sarà dunque ad esclusivo carico della SI.ra . CP_1
6) Le spese straordinarie saranno equamente divise tra i coniugi come da protocollo del Tribunale di Brescia che qui si riporta:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico e mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo o gruppo estivo;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
7) spese legali compensate.
8) I coniugi esprimono il loro assenso al rilascio della carta identità valida per l'espatrio.
9) I coniugi con tali condizioni dichiarano di aver risolto ogni questione tra di loro pendente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/07/2015 in Albania, matrimonio iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Calcinato (atto n. 56, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19938/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. DANIELE VEZZOLI e l'avv. ELENA Parte_1 C.F._1
METELLI
e
(c.f ) con l'avv. DANIELE VEZZOLI e l'avv. ELENA CP_1 C.F._2
METELLI
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la IG.ra continuerà a vivere presso la casa coniugale sita in Calcinato e attualmente CP_1
condotta in locazione. il IG. ha provveduto a trasferire la propria residenza, come di Parte_1
comune accordo tra i coniugi, ed ha provveduto a prelevare tutti i propri effetti personali e quanto di sua proprietà;
1 3) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto dal IG. alla IG.ra Parte_1 CP_1
in quanto quest'ultima è economicamente autosufficiente;
4) il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con il Persona_1
collocamento c.d. paritario. Precisamente la madre terrà il minore dal lunedì al mercoledì, mentre il padre dal venerdì alla domenica, alternando un giovedì a testa. In forza di tale collocamento paritario nessun assegno di mantenimento per il figlio verrà versato da un coniuge in favore dell'altro. Le spese ordinarie saranno quindi a carico di ogni genitore durante il proprio periodo di collocamento. Per quanto attiene le vacanze i coniugi provvederanno a gestirle autonomamente in coerenza con il principio dell'alternanza previo congruo avviso da comunicare all'altro coniuge.
5) Attualmente la IG.ra percepisce il bonus nido che continuerà a percepire come l'assegno unico CP_1
che le spetterà totalmente in via esclusiva (il minore sarà dunque ad esclusivo carico della SI.ra . CP_1
6) Le spese straordinarie saranno equamente divise tra i coniugi come da protocollo del Tribunale di Brescia che qui si riporta:
A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) farmaci particolari;
C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico e mensa;
D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) centro ricreativo estivo o gruppo estivo;
F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze.
7) spese legali compensate.
8) I coniugi esprimono il loro assenso al rilascio della carta identità valida per l'espatrio.
9) I coniugi con tali condizioni dichiarano di aver risolto ogni questione tra di loro pendente”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
2 Le parti hanno contratto matrimonio in data 31/07/2015 in Albania, matrimonio iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Calcinato (atto n. 56, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di conIGlio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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