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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/07/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 260/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 260/2023 promossa da:
, c.f. che si rappresenta e difende in Controparte_1 C.F._1 proprio, presso il cui studio in Terni, Via Fratini n. 55, elegge domicilio e con PEC:
Email_1 appellante contro
p. i.v.a. , in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_1
e legale rappresentante p.t. con sede legale in Terni, via I° Maggio n. 65, elett.te dom.to in Terni, via dell'Annunziata 3, presso e nello studio dell'Avv. Enrico De Luca, (c.f.:
), che lo rapp.ta e difende come da procura alle liti ex art. 83 C.F._2
c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione, depositata all'interno del fascicolo telematico, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax: e al seguente indirizzo p.e.c.: P.IVA_2 Email_2
pagina 1 di 11 appellata
Oggetto: azione di risarcimento del danno per mancato allaccio di utenza idrica
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note depositate in ottemperanza all'ordinanza in data 23.11.2023
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni Controparte_1 emessa in data 18.4.2023, all'esito del giudizio n. 2636/2019, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del SSI.
In via preliminare ha impugnato la sentenza deducendo la nullità per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa perché: il primo Giudice, dopo aver concesso i termini per il deposito di comparsa e replica conclusionale, con scadenza dell'ultimo termine il giorno 17.4.2023, di lunedì (l'appellante avrebbe depositato le proprie repliche il 15.4.2023, il sabato, e la società convenuta il lunedì successivo), il successivo martedì 18.4.2023 avrebbe pubblicato la sentenza - evento unico verificatosi nel corso della sua esperienza professionale - , con contenuti (facendosi riferimento ad
2 un processo penale pendente, mentre entrambe le parti, rispettivamente nella memoria di replica e nella comparsa conclusionale, avrebbero fatto riferimento ad una sentenza che lo ha definito ed esso attore avrebbe puro prodotto la sentenza che ha riqualificato la condotta contestatagli) che porterebbero a concludere che sarebbe stata scritta prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ciò che assumerebbe rilevanza ex legge l. 13.4.1988, n. 117, modificata dalla legge 27.2.2015, n. 18, e la priverebbe di valore giuridico;
la circostanza che sia stato dichiarato di non conoscere un fatto storico (la decisione del processo penale) qualificante la vicenda sottoposta al giudizio rappresenterebbe un elemento oggettivo tale da inficiare in radice la sentenza impugnata.
Ha poi impugnato la sentenza sostenendo la nullità per violazione degli artt. 164
c.p.c. e 112 c.p.c. perché: sarebbe mancata la comprensione della causa petendi della domanda di risarcimento richiamando e giudicando su un thema decidendum diverso da quello proposto dall'appellante, confondendo tra la fattispecie (su cui era sceso il giudicato) relativa alle pretese di pagamento del SII e quella relativa al modus operandi della società convenuta di cui egli aveva chiesto l'accertamento e la dichiarazione di pagina 2 di 11 illegittimità prendendo le mosse dall'accertamento giudiziale della mancanza di un patto scritto tra le parti (sino al mese di aprile 2017) che disciplinasse il rapporto contrattuale dedotto in giudizio, assumendo che la società convenuta, sino al mese di aprile 2017, avrebbe somministrato acqua all'attore senza stabilirne il prezzo e le modalità di uso e\o di prelievo;
aveva contestato anche l'esistenza di un diritto di Co distribuzione dell'acqua da parte del che non avrebbe prodotto nulla che individuasse il suo diritto a distribuire l'acqua nel nel periodo Controparte_3 controverso;
ha sempre sostenuto che, in mancanza di un accordo formale (il contratto di somministrazione), non sarebbero evincibili i criteri per il calcolo del prezzo del servizio né la disciplina del rapporto.
Ha precisato in fatto che: stante la necessità di avere acqua sia per il proprio impianto di riscaldamento che per soddisfare primarie esigenze fisiche, dopo essersi avvalso con mezzi di emergenza dell'acqua condominiale, aveva predisposto, nel mese Co di marzo 2017, un allaccio di fortuna con un contatore personale, sennonché il aveva dapprima “bollato” il contatore, e, quindi, lo aveva rimosso portandolo presso la sede
3 della società, integrando un'ipotesi di furto, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di violenza privata (stante la mancata somministrazione di acqua ) e di violazione di domicilio perché contestandogli l'illegittimità dell'apposizione del contatore abusivo
(condotta che di per se sostanzierebbe un reato) ha subordinato l'allaccio al pagamento di € 700,00 con evidente scopo estorsivo non esistendo alcun contratto scritto tra le parti che imponesse il versamento di tale somma;
senza acqua lui ed i propri collaboratori non hanno potuto bere, fruire dei servizi igienici, lavare l'ufficio, attivare riscaldamento e raffreddamento dell'aria; in altro procedimento il Giudice aveva affermato che i Co motivi posti a fondamento del rifiuto dell'allaccio da parte del concernente l'omesso pagamento della penalità prevista dall'art. 30 del Regolamento per il prelievo abusivo, non sarebbero condivisibili in quanto l'irrogazione della penalità sarebbe questione distinta dall'allaccio dell'utenza, non trattandosi (diversamente dall'ipotesi della morosità) di inadempimento concernente le prestazioni contrattuali ma piuttosto di conseguenza correlata ad una condotta estranea al rapporto contrattuale, sicché una Co volta da lui inviato al un modulo correttamente compilato in ogni sua parte e sanata la pregressa morosità doveva essere allacciata l'utenza; sulla base di tale provvedimento pagina 3 di 11 aveva inoltrato una pec di sollecito alla controparte, che però aveva rifiutato di procedere all'allaccio dell'utenza, il che lo aveva indotto a presentare un ricorso per l'attuazione del provvedimento emesso e solo all'esito del relativo procedimento controparte aveva, infine, proceduto all'allaccio, non senza reclamare il provvedimento cautelare che aveva ordinato il riallaccio lamentandosi che il ripristino dell'utenza non era stato condizionato al pagamento della penale e che lui si sarebbe rifiutato di sottoscrivere il modulo relativo ai costi di allaccio quale presupposto prescritto dal medesimo regolamento;
egli non aveva mai contestato l'esistenza del rapporto contrattuale né l'obbligo di pagare l'acqua (al di là del beneficiario di tale pagamento) essendo la contestazione incentrata intorno al quantum da pagare in ragione della carenza di uno schema negoziale riconducibile alla volontà dell'utente che non aveva sottoscritto alcun contratto e non si era sottoposto alle relative condizioni;
il rifiuto del
SII all'attivazione dell'utenza idrica, giustificata dal mancato pagamento della penale di
€ 700,00, a lui applicata per aver effettuato un allaccio abusivo al sistema idrico non era legittimo in quanto la disciplina dettata dall'art. 30, in quanto contenuta in una fonte
4 regolamentare priva di efficacia normativa generale e astratta, si poteva applicare ad un rapporto di utenza in quanto lo stesso fosse instaurato mediante la stipula di un contratto che, richiamando le previsioni del regolamento, lo avrebbe reso parte integrante dell'accordo negoziale e, pertanto, vincolante per entrambi i contraenti.
Ha, quindi, sostenuto che: il SII è privo di un potere di sospensione della somministrazione dell'acqua, anche abusiva, poiché esso sarebbe fondato su un regolamento di marca contrattuale non esistente e l'acqua sarebbe un bene collettivo, la rete di distribuzione non apparterrebbe al SII che si limiterebbe a svolgere un mero servizio di somministrazione dell'acqua; dinanzi ad un ordine giudiziale SII avrebbe dovuto dunque procedere all'immediato riallaccio senza imporre contenuti contrattuali od oneri a colui che in quel momento era estraneo al rapporto contrattuale;
il Giudice di primo grado non ha valorizzato la circostanza che la convenuta non ha né CP_4 allegato né provato il criterio per calcolare la tariffa da applicare per il consumo dell'acqua e in base a quale potere aveva proceduto al distacco dell'utenza; il Giudice penale ha ritenuto la carenza a suo carico dell'elemento soggettivo del reato di furto di acqua aggravato in ragione del movente dell'azione contestata facendo richiamo ai pagina 4 di 11 provvedimenti cautelari del Tribunale di Terni nonché alle problematiche causate anche al personale di studio in ragione del rifiuto di allaccio dell'acqua e alla mancanza di volontà di trarre profitto dal prelievo anche perché aveva allocato un contatore per Co consentire al di calcolare il consumo, sicché lo aveva condannato per un reato diverso da quello ascritto ovvero per quello di esercizio abusivo delle proprie ragioni;
la società convenuta ha dedotto di aver riattivato la fornitura il 13.6.2017 senza pretendere penalità ma ha omesso di allegare di averlo fatto a seguito dell'introduzione di un procedimento di attuazione dell'ordine del Giudice da parte di esso attore.
La violazione dell'art 112 c.p.c. sarebbe dunque consistita nel non avere accertato Co la causa petendi da lui formulata per avere dedotto l'illegittimità dell'operato del
(anche a fronte di una condotta abusiva), sull'assunto che l'esistenza e l'estensione di un diritto o di un obbligo, nel rapporto di somministrazione dell'acqua (bene pubblico trasportato tramite impianti di terzi) sono definiti in una convenzione contrattuale, insussistente per essere un cittadino senza contratto o con contratto per facta concludentia con conseguente difetto del diritto del SII di rivendicare un determinato
5 prezzo dell'acqua (tariffa).
Si è costituita la società appellata eccependo l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In ordine al primo motivo di appello ha dedotto che: il Giudice di primo grado ha deciso la causa dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. come si desume dal fatto che la sentenza porta una data successiva alla scadenza delle memorie di replica;
sarebbe errato il motivo di appello che avrebbe dovuto essere incentrato su un diverso aspetto e cioè sull'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio in quanto il
Giudice, per una svista, ha ritenuto inesistente un documento la cui esistenza risulta in atti.
Sul secondo motivo di appello ha dedotto che: i giudizi incardinati dall'appellante
(attore) tra l'anno 2012 e l'anno 2014 contro il , avanti al Giudice di Pace di Terni CP_2
- con cui contestava gli importi indicati nelle fatture emesse a seguito della somministrazione del servizio idrico presso la propria utenza di via del Leone e chiedeva la restituzione di quanto indebitamente percepito dal gestore – si erano conclusi con sentenze del Giudice di Pace di Terni (n. 84/2016, n. 245/2016 e n. 300/2016
pagina 5 di 11 divenute definitive) che riconoscevano la legittimità delle pretese creditorie vantate dal Co e condannavano al pagamento del dovuto in favore del gestore idrico;
CP_1 soltanto nelle more della procedura esecutiva l'esecutato aveva versato il dovuto in favore del SII e la procedura veniva estinta nel gennaio 2017; durante tale periodo, il Co 31.3.2016, il a causa del contenzioso e del mancato pagamento delle fatture, aveva provveduto al distacco del contatore dell'utenza di via del Leone n. 44; il 30.3.2017, a Co distanza di un anno dal distacco, due tecnici del eseguivano un accesso in via del
Leone e scoprivano che presso l'utenza era stato installato un contatore non a ruolo, cosicché provvedevano a neutralizzare l'allaccio abusivo e lasciavano per l'utente il preavviso di denuncia;
il giorno successivo, 31.3.2017, aveva inviato una nota CP_1 Co Co al intimando l'allaccio dell'utenza idrica;
con missiva del 6.4.2017 il aveva comunicato a che avrebbe provveduto alla riattivazione dell'utenza, previa CP_1 compilazione del modulo di subentro, inviato in allegato, con esplicita richiesta di sottoscrizione del contratto di fornitura;
tuttavia, la modulistica relativa alla richiesta di riallaccio della fornitura non veniva compilata da in quanto indicava in 24 CP_1
6 metri/cubi il volume minimo impegnato ogni anno, nonostante nella nota sottostante al contratto fosse specificato che per le attività commerciali, i soggetti con partita i.v.a., e l'uso cantiere, il volume annuo minimo impegnabile fosse pari a 180 metri/cubi; il Co 10.4.2017, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo da parte degli stessi tecnici del presso la suddetta utenza riscontrando il ripristino dell'allaccio abusivo alla rete idrica, già accertato nell'accesso del 30.3.2017 e identificando in l'autore del CP_1 riallaccio, sicché, al fine di evitare il reiterarsi della condotta, i tecnici avevano rimosso il contatore e collocato al suo posto un tappo che impedisse la fruizione abusiva dell'acqua; l'errore nella compilazione della richiesta di riallaccio della fornitura
(volume impegnato indicato in 24 mc, anziché 180 mc per i soggetti a partita iva) e gli Co esiti del sopralluogo da parte dei tecnici del 10.4.2017 (con rimozione del contatore non a ruolo, arbitrariamente istallato sull'utenza, e dell'avvenuto deposito dello stesso Co presso la sede del per il ritiro) veniva comunicata all'utente con una missiva dell'11.4.2017, ma non inviava il modulo compilato, né saldava la penale;
il CP_1 giudizio penale contro si era chiuso con la sua condanna per esercizio CP_1 arbitrario delle proprie ragioni;
il Tribunale, il 16.5.2017, sul presupposto che il rifiuto pagina 6 di 11 all'erogazione della prestazione non potesse riposare sul mancato pagamento della penalità, non trattandosi di inadempimento concernente le prestazioni contrattuali ma piuttosto di conseguenza correlata ad una condotta estranea al rapporto contrattuale, ordinava al SII di ripristinare la fornitura idrica qualora ne avesse fatto CP_1 richiesta compilando l'apposito modulo con l'indicazione di un volume impegnato Co annuo pari a 180 mc;
il stante la sottoscrizione del contratto da parte di il CP_1
13.6.2017, riattivava la fornitura del servizio idrico, senza pretendere alcuna penalità.
Ha sostenuto che: non sarebbe possibile che un professionista, senza problemi economici e che senza disagio sociale, possa procedere ad un allaccio abusivo alla rete idrica a beneficio del proprio studio professionale senza pagare il dovuto al gestore del servizio, lamentando un'inesistente violazione dei propri diritti fondamentali, sicché il
SII aveva il diritto di far cessare l'erogazione dell'acqua a causa della situazione di morosità in cui versava l'attore; il Giudice di Pace di Terni, benché non fosse stato sottoscritto alcun contratto ha ritenuto che il rapporto negoziale esistesse per facta concludentia ed ha riconosciuto il diritto di credito del gestore idrico commisurato Co 7 all'effettivo consumo;
il si era reso disponibile a procedere alla stipula di un nuovo contratto per l'erogazione dell'acqua, senza pretendere il versamento della penale, ma controparte si era sempre rifiutata di sottoscrivere l'apposito modulo che gli era stato inviato al fine di regolarizzare i rapporti (poiché non aveva accettato che la quantificazione delle tariffe fosse parametrata sulla base di un impegno minimo annuo pari a 180 metri/cubi) sicché la responsabilità della mancata erogazione dell'acqua presso lo studio sarebbe attribuibile esclusivamente al comportamento da lui CP_1 tenuto.
Ha precisato che: il credito per il canone di erogazione di acqua potabile ad uso domestico non trova titolo in una potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche sicché il negozio si perfeziona quando, alla richiesta del singolo utente, segue l'accettazione dell'ente che espleta il servizio, di modo che la natura di corrispettivo contrattuale, spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia predeterminato sulla base di un regolamento predisposto dal SII;
da ciò deriverebbe la facoltà del gestore del servizio di inserire nel rapporto contrattuale la clausola per il pagamento del cosiddetto minimo pagina 7 di 11 garantito anche in misura superiore a quello che è l'effettivo consumo e allo stesso modo, l'utente ha la facoltà di non sottoscrivere il regolamento del fornitore e di non beneficiare dell'erogazione dell'acqua potabile qualora ritenga inique le condizioni negoziali.
Ha aggiunto che la richiesta di risarcimento danni non può trovare accoglimento perché: per la valutazione dell'esistenza di un danno risarcibile extracontrattuale occorre accertare, sotto il profilo soggettivo, l'attribuibilità psicologica al soggetto agente (a titolo di dolo o colpa) della condotta che ha dato origine al danno e, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di una condotta, di un danno ingiusto e del nesso di causalità, mentre nel caso di specie difetterebbe il requisito dell'ingiustizia del danno;
il danno prodotto per poter essere qualificabile come “ingiusto” ex art. 2043 c.c. non deve essere soltanto “contra ius”, cioè lesivo di una situazione soggettiva, riconosciuta e garantita dall'ordinamento, ma anche “non iure”, nel senso che il fatto produttivo del Co danno non deve essere altrimenti giustificato dall'ordinamento mentre il ha agito nel pieno rispetto della legalità, esercitando un diritto che gli è stato riconosciuto
8 dall'Autorità giudiziaria, la quale ha accertato la morosità in cui è incorso e lo CP_1 ha condannato al pagamento delle fatture non saldate in favore del gestore del servizio idrico, credito che è stato recuperato nel corso di un'azione coattiva;
non ha mai negato a la possibilità di procedere alla stipula di un nuovo contratto di CP_1 somministrazione, così da porre fine ai disagi dovuti alla mancata erogazione dell'acqua, ma costui ha deciso di non accettare l'offerta e di perseverare nella propria condotta sino alla sottoscrizione del contratto avvenuta il 13.6.2017; l'appellante non ha provato di aver subito un pregiudizio nel breve periodo intercorso tra l'invio del modulo corretto e l'effettivo riallaccio del servizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 28.5.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il primo motivo di appello è infondato. Invero, la sentenza impugnata è stata depositata il giorno successivo alla scadenza del termine per le memorie di replica sicché è smentita o comunque è priva di riscontri la sua redazione prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie delle parti con conseguente mancanza di pagina 8 di 11 riscontri, anche solo in via presuntiva della dedotta lesione del diritto di difesa.
Peraltro, il contenuto della sentenza penale di condanna di non menzionato CP_1 dal primo Giudice, non avrebbe avuto alcun effetto sull'impianto motivazionale della sentenza fondato su profili logico giuridici che non potevano essere attinti dalla diversa qualificazione, da parte del Giudice penale, del reato rispetto a quello originariamente Co contestato dal P.m. all'appellante, ovvero la ritenuta legittimità della pretesa di di subordinare il riallaccio dell'utenza all'invio da parte di del modulo CP_1 emendato dall'erronea indicazione del volume complessivo annuo di consumo previsto per le attività commerciali, invio effettuato solo dopo l'ordinanza cautelare del Giudice Co di Terni che aveva condannato al riallaccio solo a seguito dell'eventuale compilazione del cennato modulo e a prescindere dal pagamento della penale ritenuto riguardante altro aspetto del tutto estraneo al diritto al riallaccio.
E' infondato anche il secondo motivo di appello incentrato sulla non corretta comprensione della causa petendi.
Infatti, se è stato accertato, a seguito di giudizi introdotti da con CP_1
9 provvedimenti giurisdizionali del Giudice di Pace aventi autorità di cosa giudicata, che tra le parti è intercorso, quantomeno fino al 2012, un rapporto negoziale di somministrazione per facta concludentia nel corso del quale è risultato moroso CP_1 nell'adempimento dei corrispettivi tant'è che è stato condannato al pagamento del Co credito residuo a favore del che egli ha onorato solo in sede esecutiva, ne segue che Co il primo distacco del contatore dell'utenza da parte del è stato legittimo non essendo giustificabile la fruizione del servizio di erogazione idrica nella persistenza dell'inadempimento della prestazione prevista dall'obbligazione correlata, ritenuta definitivamente esatta dal Giudice lecita.
Né giova all'appellante insistere su ciò, che non essendo il regolamento sul servizio idrico una fonte normativa primaria, fin tanto che non viene recepito da un accordo negoziale non può avere effetto di legge inter partes anche in ordine all'entità del corrispettivo per la fruizione del servizio di somministrazione, perché su tale punto
è sceso ormai tra le parti il giudicato, avente ad oggetto la condanna al pagamento del saldo individuato in base ai parametri del predetto regolamento.
pagina 9 di 11 Ma deve ritenersi legittima anche la mancata riattivazione del servizio con il riallaccio, e financo il nuovo distacco, in data 30.3.2017, del contatore installato abusivamente medio tempore dal nonché il distacco del 10.4.2017 perché non CP_1
è provato che il ritardo nel riallaccio del contatore sia stato dovuto soltanto al mancato pagamento della penalità di € 700,00 per il pregresso prelievo abusivo (nonostante su Co tale aspetto il abbia insistito in sede giudiziale col reclamo dell'ordinanza cautelare), anziché alla mancata corretta compilazione, da parte dello stesso del modulo CP_1 contenente la domanda di riallaccio come sostenuto dal SII, ovvero al ritardo nell'invio del modulo emendato dall'erronea indicazione del volume annuo complessivo minimo previsto per le attività commerciali, attività che costituiva comunque (a prescindere da ogni altra questione in contestazione) un presupposto indefettibile per il perfezionamento del rapporto contrattuale e, quindi, per l'allaccio del contatore.
E considerato che è incontestato che tale allaccio è avvenuto poche settimane dopo l'invio del modulo correttamente compilato e la sottoscrizione del contratto in data
13.6.2017, senza pretendere il pagamento della cennata penalità, non si percepisce
10 compiutamente l'integrazione né dell'elemento soggettivo né di quello oggettivo dell'asserito fatto illecito denunciato. In ogni caso, considerato che il primo distacco è avvenuto il 30.3.2016 e non è stato provato quando è avvenuto il riallaccio abusivo da parte di con installazione di un proprio contatore non a ruolo (che potrebbe CP_1 essere avvenuto anche immediatamente dopo), che però in data 30.3.2017 risultava sicuramente perfettamente funzionante, e che, a seguito del distacco in pari data, già il
10.4.2017 risultava da costui di nuovo installato, non si riesce ad individuare con esattezza il periodo in cui il servizio idrico non è stato effettivamente fruito dall'utenza dello studio E soprattutto non è dato individuare l'effettivo pregiudizio CP_1
(evento dannoso) subito, nei brevi periodi di distacco - non essendo stata dedotta se non in modo del tutto generico la lesione morale e materiale, nonché l'asserita lesione all'immagine e la cd. perdita di chances -, tanto più quello eziologicamente collegato ad Co una condotta dolosa o colposa del che, per quanto si è detto, non sussiste per non essere percettibile in cosa sia realmente consistito il comportamento ingiusto, ovvero contra ius, dell'erogatore del servizio.
L'appello va, dunque, rigettato.
pagina 10 di 11 Avuto riguardo al principio di soccombenza le spese di lite del grado vanno poste a carico dell'appellante, che va condannato a rifonderle all'appellata, liquidate, i difetto di notula, come in dispositivo ex art. 4 d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
8.3.2018 n. 37, avuto riguardo al modesto valore della controversia, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura, alla non particolare complessità dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8.3.2018
n. 37, esclusa la fase istruttoria non svolta.
L'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
11 condanna l'appellante a rifondere all'appellata – Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite del grado di appello, che liquida in € 3.300,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 10.7.2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 260/2023 promossa da:
, c.f. che si rappresenta e difende in Controparte_1 C.F._1 proprio, presso il cui studio in Terni, Via Fratini n. 55, elegge domicilio e con PEC:
Email_1 appellante contro
p. i.v.a. , in persona del Presidente Controparte_2 P.IVA_1
e legale rappresentante p.t. con sede legale in Terni, via I° Maggio n. 65, elett.te dom.to in Terni, via dell'Annunziata 3, presso e nello studio dell'Avv. Enrico De Luca, (c.f.:
), che lo rapp.ta e difende come da procura alle liti ex art. 83 C.F._2
c.p.c., in calce alla comparsa di costituzione, depositata all'interno del fascicolo telematico, il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito al numero di fax: e al seguente indirizzo p.e.c.: P.IVA_2 Email_2
pagina 1 di 11 appellata
Oggetto: azione di risarcimento del danno per mancato allaccio di utenza idrica
Conclusioni delle parti
Come in atti e nelle note depositate in ottemperanza all'ordinanza in data 23.11.2023
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni Controparte_1 emessa in data 18.4.2023, all'esito del giudizio n. 2636/2019, con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del SSI.
In via preliminare ha impugnato la sentenza deducendo la nullità per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa perché: il primo Giudice, dopo aver concesso i termini per il deposito di comparsa e replica conclusionale, con scadenza dell'ultimo termine il giorno 17.4.2023, di lunedì (l'appellante avrebbe depositato le proprie repliche il 15.4.2023, il sabato, e la società convenuta il lunedì successivo), il successivo martedì 18.4.2023 avrebbe pubblicato la sentenza - evento unico verificatosi nel corso della sua esperienza professionale - , con contenuti (facendosi riferimento ad
2 un processo penale pendente, mentre entrambe le parti, rispettivamente nella memoria di replica e nella comparsa conclusionale, avrebbero fatto riferimento ad una sentenza che lo ha definito ed esso attore avrebbe puro prodotto la sentenza che ha riqualificato la condotta contestatagli) che porterebbero a concludere che sarebbe stata scritta prima della decorrenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., ciò che assumerebbe rilevanza ex legge l. 13.4.1988, n. 117, modificata dalla legge 27.2.2015, n. 18, e la priverebbe di valore giuridico;
la circostanza che sia stato dichiarato di non conoscere un fatto storico (la decisione del processo penale) qualificante la vicenda sottoposta al giudizio rappresenterebbe un elemento oggettivo tale da inficiare in radice la sentenza impugnata.
Ha poi impugnato la sentenza sostenendo la nullità per violazione degli artt. 164
c.p.c. e 112 c.p.c. perché: sarebbe mancata la comprensione della causa petendi della domanda di risarcimento richiamando e giudicando su un thema decidendum diverso da quello proposto dall'appellante, confondendo tra la fattispecie (su cui era sceso il giudicato) relativa alle pretese di pagamento del SII e quella relativa al modus operandi della società convenuta di cui egli aveva chiesto l'accertamento e la dichiarazione di pagina 2 di 11 illegittimità prendendo le mosse dall'accertamento giudiziale della mancanza di un patto scritto tra le parti (sino al mese di aprile 2017) che disciplinasse il rapporto contrattuale dedotto in giudizio, assumendo che la società convenuta, sino al mese di aprile 2017, avrebbe somministrato acqua all'attore senza stabilirne il prezzo e le modalità di uso e\o di prelievo;
aveva contestato anche l'esistenza di un diritto di Co distribuzione dell'acqua da parte del che non avrebbe prodotto nulla che individuasse il suo diritto a distribuire l'acqua nel nel periodo Controparte_3 controverso;
ha sempre sostenuto che, in mancanza di un accordo formale (il contratto di somministrazione), non sarebbero evincibili i criteri per il calcolo del prezzo del servizio né la disciplina del rapporto.
Ha precisato in fatto che: stante la necessità di avere acqua sia per il proprio impianto di riscaldamento che per soddisfare primarie esigenze fisiche, dopo essersi avvalso con mezzi di emergenza dell'acqua condominiale, aveva predisposto, nel mese Co di marzo 2017, un allaccio di fortuna con un contatore personale, sennonché il aveva dapprima “bollato” il contatore, e, quindi, lo aveva rimosso portandolo presso la sede
3 della società, integrando un'ipotesi di furto, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di violenza privata (stante la mancata somministrazione di acqua ) e di violazione di domicilio perché contestandogli l'illegittimità dell'apposizione del contatore abusivo
(condotta che di per se sostanzierebbe un reato) ha subordinato l'allaccio al pagamento di € 700,00 con evidente scopo estorsivo non esistendo alcun contratto scritto tra le parti che imponesse il versamento di tale somma;
senza acqua lui ed i propri collaboratori non hanno potuto bere, fruire dei servizi igienici, lavare l'ufficio, attivare riscaldamento e raffreddamento dell'aria; in altro procedimento il Giudice aveva affermato che i Co motivi posti a fondamento del rifiuto dell'allaccio da parte del concernente l'omesso pagamento della penalità prevista dall'art. 30 del Regolamento per il prelievo abusivo, non sarebbero condivisibili in quanto l'irrogazione della penalità sarebbe questione distinta dall'allaccio dell'utenza, non trattandosi (diversamente dall'ipotesi della morosità) di inadempimento concernente le prestazioni contrattuali ma piuttosto di conseguenza correlata ad una condotta estranea al rapporto contrattuale, sicché una Co volta da lui inviato al un modulo correttamente compilato in ogni sua parte e sanata la pregressa morosità doveva essere allacciata l'utenza; sulla base di tale provvedimento pagina 3 di 11 aveva inoltrato una pec di sollecito alla controparte, che però aveva rifiutato di procedere all'allaccio dell'utenza, il che lo aveva indotto a presentare un ricorso per l'attuazione del provvedimento emesso e solo all'esito del relativo procedimento controparte aveva, infine, proceduto all'allaccio, non senza reclamare il provvedimento cautelare che aveva ordinato il riallaccio lamentandosi che il ripristino dell'utenza non era stato condizionato al pagamento della penale e che lui si sarebbe rifiutato di sottoscrivere il modulo relativo ai costi di allaccio quale presupposto prescritto dal medesimo regolamento;
egli non aveva mai contestato l'esistenza del rapporto contrattuale né l'obbligo di pagare l'acqua (al di là del beneficiario di tale pagamento) essendo la contestazione incentrata intorno al quantum da pagare in ragione della carenza di uno schema negoziale riconducibile alla volontà dell'utente che non aveva sottoscritto alcun contratto e non si era sottoposto alle relative condizioni;
il rifiuto del
SII all'attivazione dell'utenza idrica, giustificata dal mancato pagamento della penale di
€ 700,00, a lui applicata per aver effettuato un allaccio abusivo al sistema idrico non era legittimo in quanto la disciplina dettata dall'art. 30, in quanto contenuta in una fonte
4 regolamentare priva di efficacia normativa generale e astratta, si poteva applicare ad un rapporto di utenza in quanto lo stesso fosse instaurato mediante la stipula di un contratto che, richiamando le previsioni del regolamento, lo avrebbe reso parte integrante dell'accordo negoziale e, pertanto, vincolante per entrambi i contraenti.
Ha, quindi, sostenuto che: il SII è privo di un potere di sospensione della somministrazione dell'acqua, anche abusiva, poiché esso sarebbe fondato su un regolamento di marca contrattuale non esistente e l'acqua sarebbe un bene collettivo, la rete di distribuzione non apparterrebbe al SII che si limiterebbe a svolgere un mero servizio di somministrazione dell'acqua; dinanzi ad un ordine giudiziale SII avrebbe dovuto dunque procedere all'immediato riallaccio senza imporre contenuti contrattuali od oneri a colui che in quel momento era estraneo al rapporto contrattuale;
il Giudice di primo grado non ha valorizzato la circostanza che la convenuta non ha né CP_4 allegato né provato il criterio per calcolare la tariffa da applicare per il consumo dell'acqua e in base a quale potere aveva proceduto al distacco dell'utenza; il Giudice penale ha ritenuto la carenza a suo carico dell'elemento soggettivo del reato di furto di acqua aggravato in ragione del movente dell'azione contestata facendo richiamo ai pagina 4 di 11 provvedimenti cautelari del Tribunale di Terni nonché alle problematiche causate anche al personale di studio in ragione del rifiuto di allaccio dell'acqua e alla mancanza di volontà di trarre profitto dal prelievo anche perché aveva allocato un contatore per Co consentire al di calcolare il consumo, sicché lo aveva condannato per un reato diverso da quello ascritto ovvero per quello di esercizio abusivo delle proprie ragioni;
la società convenuta ha dedotto di aver riattivato la fornitura il 13.6.2017 senza pretendere penalità ma ha omesso di allegare di averlo fatto a seguito dell'introduzione di un procedimento di attuazione dell'ordine del Giudice da parte di esso attore.
La violazione dell'art 112 c.p.c. sarebbe dunque consistita nel non avere accertato Co la causa petendi da lui formulata per avere dedotto l'illegittimità dell'operato del
(anche a fronte di una condotta abusiva), sull'assunto che l'esistenza e l'estensione di un diritto o di un obbligo, nel rapporto di somministrazione dell'acqua (bene pubblico trasportato tramite impianti di terzi) sono definiti in una convenzione contrattuale, insussistente per essere un cittadino senza contratto o con contratto per facta concludentia con conseguente difetto del diritto del SII di rivendicare un determinato
5 prezzo dell'acqua (tariffa).
Si è costituita la società appellata eccependo l'inammissibilità e manifesta infondatezza dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
In ordine al primo motivo di appello ha dedotto che: il Giudice di primo grado ha deciso la causa dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. come si desume dal fatto che la sentenza porta una data successiva alla scadenza delle memorie di replica;
sarebbe errato il motivo di appello che avrebbe dovuto essere incentrato su un diverso aspetto e cioè sull'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio in quanto il
Giudice, per una svista, ha ritenuto inesistente un documento la cui esistenza risulta in atti.
Sul secondo motivo di appello ha dedotto che: i giudizi incardinati dall'appellante
(attore) tra l'anno 2012 e l'anno 2014 contro il , avanti al Giudice di Pace di Terni CP_2
- con cui contestava gli importi indicati nelle fatture emesse a seguito della somministrazione del servizio idrico presso la propria utenza di via del Leone e chiedeva la restituzione di quanto indebitamente percepito dal gestore – si erano conclusi con sentenze del Giudice di Pace di Terni (n. 84/2016, n. 245/2016 e n. 300/2016
pagina 5 di 11 divenute definitive) che riconoscevano la legittimità delle pretese creditorie vantate dal Co e condannavano al pagamento del dovuto in favore del gestore idrico;
CP_1 soltanto nelle more della procedura esecutiva l'esecutato aveva versato il dovuto in favore del SII e la procedura veniva estinta nel gennaio 2017; durante tale periodo, il Co 31.3.2016, il a causa del contenzioso e del mancato pagamento delle fatture, aveva provveduto al distacco del contatore dell'utenza di via del Leone n. 44; il 30.3.2017, a Co distanza di un anno dal distacco, due tecnici del eseguivano un accesso in via del
Leone e scoprivano che presso l'utenza era stato installato un contatore non a ruolo, cosicché provvedevano a neutralizzare l'allaccio abusivo e lasciavano per l'utente il preavviso di denuncia;
il giorno successivo, 31.3.2017, aveva inviato una nota CP_1 Co Co al intimando l'allaccio dell'utenza idrica;
con missiva del 6.4.2017 il aveva comunicato a che avrebbe provveduto alla riattivazione dell'utenza, previa CP_1 compilazione del modulo di subentro, inviato in allegato, con esplicita richiesta di sottoscrizione del contratto di fornitura;
tuttavia, la modulistica relativa alla richiesta di riallaccio della fornitura non veniva compilata da in quanto indicava in 24 CP_1
6 metri/cubi il volume minimo impegnato ogni anno, nonostante nella nota sottostante al contratto fosse specificato che per le attività commerciali, i soggetti con partita i.v.a., e l'uso cantiere, il volume annuo minimo impegnabile fosse pari a 180 metri/cubi; il Co 10.4.2017, veniva effettuato un ulteriore sopralluogo da parte degli stessi tecnici del presso la suddetta utenza riscontrando il ripristino dell'allaccio abusivo alla rete idrica, già accertato nell'accesso del 30.3.2017 e identificando in l'autore del CP_1 riallaccio, sicché, al fine di evitare il reiterarsi della condotta, i tecnici avevano rimosso il contatore e collocato al suo posto un tappo che impedisse la fruizione abusiva dell'acqua; l'errore nella compilazione della richiesta di riallaccio della fornitura
(volume impegnato indicato in 24 mc, anziché 180 mc per i soggetti a partita iva) e gli Co esiti del sopralluogo da parte dei tecnici del 10.4.2017 (con rimozione del contatore non a ruolo, arbitrariamente istallato sull'utenza, e dell'avvenuto deposito dello stesso Co presso la sede del per il ritiro) veniva comunicata all'utente con una missiva dell'11.4.2017, ma non inviava il modulo compilato, né saldava la penale;
il CP_1 giudizio penale contro si era chiuso con la sua condanna per esercizio CP_1 arbitrario delle proprie ragioni;
il Tribunale, il 16.5.2017, sul presupposto che il rifiuto pagina 6 di 11 all'erogazione della prestazione non potesse riposare sul mancato pagamento della penalità, non trattandosi di inadempimento concernente le prestazioni contrattuali ma piuttosto di conseguenza correlata ad una condotta estranea al rapporto contrattuale, ordinava al SII di ripristinare la fornitura idrica qualora ne avesse fatto CP_1 richiesta compilando l'apposito modulo con l'indicazione di un volume impegnato Co annuo pari a 180 mc;
il stante la sottoscrizione del contratto da parte di il CP_1
13.6.2017, riattivava la fornitura del servizio idrico, senza pretendere alcuna penalità.
Ha sostenuto che: non sarebbe possibile che un professionista, senza problemi economici e che senza disagio sociale, possa procedere ad un allaccio abusivo alla rete idrica a beneficio del proprio studio professionale senza pagare il dovuto al gestore del servizio, lamentando un'inesistente violazione dei propri diritti fondamentali, sicché il
SII aveva il diritto di far cessare l'erogazione dell'acqua a causa della situazione di morosità in cui versava l'attore; il Giudice di Pace di Terni, benché non fosse stato sottoscritto alcun contratto ha ritenuto che il rapporto negoziale esistesse per facta concludentia ed ha riconosciuto il diritto di credito del gestore idrico commisurato Co 7 all'effettivo consumo;
il si era reso disponibile a procedere alla stipula di un nuovo contratto per l'erogazione dell'acqua, senza pretendere il versamento della penale, ma controparte si era sempre rifiutata di sottoscrivere l'apposito modulo che gli era stato inviato al fine di regolarizzare i rapporti (poiché non aveva accettato che la quantificazione delle tariffe fosse parametrata sulla base di un impegno minimo annuo pari a 180 metri/cubi) sicché la responsabilità della mancata erogazione dell'acqua presso lo studio sarebbe attribuibile esclusivamente al comportamento da lui CP_1 tenuto.
Ha precisato che: il credito per il canone di erogazione di acqua potabile ad uso domestico non trova titolo in una potestà impositiva, ma configura il corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale su basi paritetiche sicché il negozio si perfeziona quando, alla richiesta del singolo utente, segue l'accettazione dell'ente che espleta il servizio, di modo che la natura di corrispettivo contrattuale, spettante al canone, non viene meno per il fatto che il relativo ammontare sia predeterminato sulla base di un regolamento predisposto dal SII;
da ciò deriverebbe la facoltà del gestore del servizio di inserire nel rapporto contrattuale la clausola per il pagamento del cosiddetto minimo pagina 7 di 11 garantito anche in misura superiore a quello che è l'effettivo consumo e allo stesso modo, l'utente ha la facoltà di non sottoscrivere il regolamento del fornitore e di non beneficiare dell'erogazione dell'acqua potabile qualora ritenga inique le condizioni negoziali.
Ha aggiunto che la richiesta di risarcimento danni non può trovare accoglimento perché: per la valutazione dell'esistenza di un danno risarcibile extracontrattuale occorre accertare, sotto il profilo soggettivo, l'attribuibilità psicologica al soggetto agente (a titolo di dolo o colpa) della condotta che ha dato origine al danno e, sotto il profilo oggettivo, l'esistenza di una condotta, di un danno ingiusto e del nesso di causalità, mentre nel caso di specie difetterebbe il requisito dell'ingiustizia del danno;
il danno prodotto per poter essere qualificabile come “ingiusto” ex art. 2043 c.c. non deve essere soltanto “contra ius”, cioè lesivo di una situazione soggettiva, riconosciuta e garantita dall'ordinamento, ma anche “non iure”, nel senso che il fatto produttivo del Co danno non deve essere altrimenti giustificato dall'ordinamento mentre il ha agito nel pieno rispetto della legalità, esercitando un diritto che gli è stato riconosciuto
8 dall'Autorità giudiziaria, la quale ha accertato la morosità in cui è incorso e lo CP_1 ha condannato al pagamento delle fatture non saldate in favore del gestore del servizio idrico, credito che è stato recuperato nel corso di un'azione coattiva;
non ha mai negato a la possibilità di procedere alla stipula di un nuovo contratto di CP_1 somministrazione, così da porre fine ai disagi dovuti alla mancata erogazione dell'acqua, ma costui ha deciso di non accettare l'offerta e di perseverare nella propria condotta sino alla sottoscrizione del contratto avvenuta il 13.6.2017; l'appellante non ha provato di aver subito un pregiudizio nel breve periodo intercorso tra l'invio del modulo corretto e l'effettivo riallaccio del servizio.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 28.5.2025 all'esito della precisazione delle conclusioni e del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il primo motivo di appello è infondato. Invero, la sentenza impugnata è stata depositata il giorno successivo alla scadenza del termine per le memorie di replica sicché è smentita o comunque è priva di riscontri la sua redazione prima della scadenza dei termini per il deposito delle memorie delle parti con conseguente mancanza di pagina 8 di 11 riscontri, anche solo in via presuntiva della dedotta lesione del diritto di difesa.
Peraltro, il contenuto della sentenza penale di condanna di non menzionato CP_1 dal primo Giudice, non avrebbe avuto alcun effetto sull'impianto motivazionale della sentenza fondato su profili logico giuridici che non potevano essere attinti dalla diversa qualificazione, da parte del Giudice penale, del reato rispetto a quello originariamente Co contestato dal P.m. all'appellante, ovvero la ritenuta legittimità della pretesa di di subordinare il riallaccio dell'utenza all'invio da parte di del modulo CP_1 emendato dall'erronea indicazione del volume complessivo annuo di consumo previsto per le attività commerciali, invio effettuato solo dopo l'ordinanza cautelare del Giudice Co di Terni che aveva condannato al riallaccio solo a seguito dell'eventuale compilazione del cennato modulo e a prescindere dal pagamento della penale ritenuto riguardante altro aspetto del tutto estraneo al diritto al riallaccio.
E' infondato anche il secondo motivo di appello incentrato sulla non corretta comprensione della causa petendi.
Infatti, se è stato accertato, a seguito di giudizi introdotti da con CP_1
9 provvedimenti giurisdizionali del Giudice di Pace aventi autorità di cosa giudicata, che tra le parti è intercorso, quantomeno fino al 2012, un rapporto negoziale di somministrazione per facta concludentia nel corso del quale è risultato moroso CP_1 nell'adempimento dei corrispettivi tant'è che è stato condannato al pagamento del Co credito residuo a favore del che egli ha onorato solo in sede esecutiva, ne segue che Co il primo distacco del contatore dell'utenza da parte del è stato legittimo non essendo giustificabile la fruizione del servizio di erogazione idrica nella persistenza dell'inadempimento della prestazione prevista dall'obbligazione correlata, ritenuta definitivamente esatta dal Giudice lecita.
Né giova all'appellante insistere su ciò, che non essendo il regolamento sul servizio idrico una fonte normativa primaria, fin tanto che non viene recepito da un accordo negoziale non può avere effetto di legge inter partes anche in ordine all'entità del corrispettivo per la fruizione del servizio di somministrazione, perché su tale punto
è sceso ormai tra le parti il giudicato, avente ad oggetto la condanna al pagamento del saldo individuato in base ai parametri del predetto regolamento.
pagina 9 di 11 Ma deve ritenersi legittima anche la mancata riattivazione del servizio con il riallaccio, e financo il nuovo distacco, in data 30.3.2017, del contatore installato abusivamente medio tempore dal nonché il distacco del 10.4.2017 perché non CP_1
è provato che il ritardo nel riallaccio del contatore sia stato dovuto soltanto al mancato pagamento della penalità di € 700,00 per il pregresso prelievo abusivo (nonostante su Co tale aspetto il abbia insistito in sede giudiziale col reclamo dell'ordinanza cautelare), anziché alla mancata corretta compilazione, da parte dello stesso del modulo CP_1 contenente la domanda di riallaccio come sostenuto dal SII, ovvero al ritardo nell'invio del modulo emendato dall'erronea indicazione del volume annuo complessivo minimo previsto per le attività commerciali, attività che costituiva comunque (a prescindere da ogni altra questione in contestazione) un presupposto indefettibile per il perfezionamento del rapporto contrattuale e, quindi, per l'allaccio del contatore.
E considerato che è incontestato che tale allaccio è avvenuto poche settimane dopo l'invio del modulo correttamente compilato e la sottoscrizione del contratto in data
13.6.2017, senza pretendere il pagamento della cennata penalità, non si percepisce
10 compiutamente l'integrazione né dell'elemento soggettivo né di quello oggettivo dell'asserito fatto illecito denunciato. In ogni caso, considerato che il primo distacco è avvenuto il 30.3.2016 e non è stato provato quando è avvenuto il riallaccio abusivo da parte di con installazione di un proprio contatore non a ruolo (che potrebbe CP_1 essere avvenuto anche immediatamente dopo), che però in data 30.3.2017 risultava sicuramente perfettamente funzionante, e che, a seguito del distacco in pari data, già il
10.4.2017 risultava da costui di nuovo installato, non si riesce ad individuare con esattezza il periodo in cui il servizio idrico non è stato effettivamente fruito dall'utenza dello studio E soprattutto non è dato individuare l'effettivo pregiudizio CP_1
(evento dannoso) subito, nei brevi periodi di distacco - non essendo stata dedotta se non in modo del tutto generico la lesione morale e materiale, nonché l'asserita lesione all'immagine e la cd. perdita di chances -, tanto più quello eziologicamente collegato ad Co una condotta dolosa o colposa del che, per quanto si è detto, non sussiste per non essere percettibile in cosa sia realmente consistito il comportamento ingiusto, ovvero contra ius, dell'erogatore del servizio.
L'appello va, dunque, rigettato.
pagina 10 di 11 Avuto riguardo al principio di soccombenza le spese di lite del grado vanno poste a carico dell'appellante, che va condannato a rifonderle all'appellata, liquidate, i difetto di notula, come in dispositivo ex art. 4 d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m.
8.3.2018 n. 37, avuto riguardo al modesto valore della controversia, al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura, alla non particolare complessità dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 8.3.2018
n. 37, esclusa la fase istruttoria non svolta.
L'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'appello;
11 condanna l'appellante a rifondere all'appellata – Controparte_1 Controparte_2
le spese di lite del grado di appello, che liquida in € 3.300,00 Controparte_2 per compensi professionali, oltre il rimborso forfetario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 10.7.2025
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
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