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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 14/01/2026, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 489/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1277/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432090 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13161/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 112401432090 del 4.10.2024, notificato in data 29/10/2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, periodo d'imposta 2018-2023, relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Roma.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'Ente comunale ha palesemente errato nell'attività accertativa eseguita, non tenendo conto degli elementi in suo possesso, in quanto la Contribuente ha correttamente denunciato la titolarità e l'occupazione delle superfici tassabili. Nello specifico, le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione delle utenze, in conformità all'art. 9 del Regolamento di Roma Capitale, risultano regolarmente e tempestivamente eseguite “per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale”, sul portale AMA. Altresì, come si deduce dallo screenshot dell'account della ricorrente sul portale AMA, inserito nel Sigit, avente numero utenza 0002532769 intestata alla Ricorrente, si rilevano correttamente denunciate le 3 unità immobiliari intestate alla stessa.
A maggiore prova della regolare e tempestiva denuncia, è stato altresì allegato il messaggio e-mail prodotto in automatico dal sistema del portale, nonché la corrispondenza intercorsa nel settembre 2019 con l'addetta alla AMA, la quale, avendo preso in istruttoria le domande di: cessazione utenza precedente abitazione (
Indirizzo_2), iscrizione nuova abitazione e cantina di pertinenza in Indirizzo_1, esenzione temporanea dell'imposta per lavori di ristrutturazione e riattivazione della stessa, nonché iscrizione nuovo immobile per l'acquisto del box del 30/01/2019 (sempre pertinenza della prima casa), aveva in sostanza ricalcolato e calcolato i relativi tributi per tutto il periodo fino all'anno 2019.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1277/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Roma Capitale Dipartimento Risorse Economiche - 02438750586
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401432090 TARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13161/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 ha proposto il ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 112401432090 del 4.10.2024, notificato in data 29/10/2024, per omessa dichiarazione della tassa sui rifiuti e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, periodo d'imposta 2018-2023, relativamente all'immobile sito in Roma, Indirizzo_1.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Roma.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato ed è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'Ente comunale ha palesemente errato nell'attività accertativa eseguita, non tenendo conto degli elementi in suo possesso, in quanto la Contribuente ha correttamente denunciato la titolarità e l'occupazione delle superfici tassabili. Nello specifico, le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione delle utenze, in conformità all'art. 9 del Regolamento di Roma Capitale, risultano regolarmente e tempestivamente eseguite “per via telematica secondo le regole e le specifiche tecniche indicate da Roma Capitale”, sul portale AMA. Altresì, come si deduce dallo screenshot dell'account della ricorrente sul portale AMA, inserito nel Sigit, avente numero utenza 0002532769 intestata alla Ricorrente, si rilevano correttamente denunciate le 3 unità immobiliari intestate alla stessa.
A maggiore prova della regolare e tempestiva denuncia, è stato altresì allegato il messaggio e-mail prodotto in automatico dal sistema del portale, nonché la corrispondenza intercorsa nel settembre 2019 con l'addetta alla AMA, la quale, avendo preso in istruttoria le domande di: cessazione utenza precedente abitazione (
Indirizzo_2), iscrizione nuova abitazione e cantina di pertinenza in Indirizzo_1, esenzione temporanea dell'imposta per lavori di ristrutturazione e riattivazione della stessa, nonché iscrizione nuovo immobile per l'acquisto del box del 30/01/2019 (sempre pertinenza della prima casa), aveva in sostanza ricalcolato e calcolato i relativi tributi per tutto il periodo fino all'anno 2019.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti.