TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA - R.G. n.12959 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 IA IN AN Parte_1
2 - minorenne Controparte_1
3 Controparte_2
4 - minorenne Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 CP_6
8 CP_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Verbale di causa Udienza 27.03.2025 alle ore 14,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post . Si riporta al Pt_1 Parte_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. IL GOP
Decide la causa come da contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12959/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12959 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 IA IN AN CONCETTA Pt_1
2 - minorenne Controparte_1
3 Controparte_2
4 - minorenne Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 CP_6
8 CP_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12 minorenne Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 27.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 15.09.2023
1. IA IN AN, nata a [...] il [...] residente in [...]
Maria martins Maia 238 casa 17 Bairro Parque Rural Fazenda Santa Candida, Campinas SP
Brasile cep 13087-542
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1 martins Maia 238 casa 17 Bairro Parque Rural Fazenda Santa Candida, Campinas SP Brasile cep 13087- 542
3. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_2 Pereira Lima 465 Bairro Jardim Recreio, Ribeirao Preto SP Brasile cep 14040-250
4. , nato a [...] il [...] Controparte_3 residente in [...]465 Bairro Jardim Recreio, Ribeirao Preto SP Brasile cep 14040-250
5. nato il [...] a [...] residente in Controparte_4
Av Candido Pereira Lima 465 Bairro Jardim Recreio, Ribeirao Preto SP Brasile cep 14040- 250
6. nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_5 Polastri 1091 complemento 31, Rio Claro SP Brasile cep 13501-105
7. nato il [...] a [...] residente in [...]467 CP_6 apto 1704 Bairro Goonzaga, Santos SP Brasile cep 11060-003
8. nato il [...] a [...] residente Av Ana Costa 467 apto CP_7 1704 Bairro Goonzaga, Santos SP Brasile cep 11060-003
9. nata il [...] a [...] residente in [...]Controparte_8 Polastri 1091 complemento 31, Rio Claro SP Brasile cep 13501-105
10. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_9 Jardim 470 condominio vista Alegre, Vinhedo SP Brasile cep 13285-076
11. , nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_10 Hermantino Coelho 595 apto 133A, Bairro Maosoes Santo Antonio, Campinas SP Brasile cep
13087-500
12. nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_11
Hermantino Coelho 595 apto 133A, Bairro Maosoes Santo Antonio, Campinas SP Brasile cep 13087-500
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sigg.ri IA IN AN, nata
a Rio Claro SP Brasile il 31.01.1989, nata a [...] il Controparte_1
04.10.2021, , nato a [...] il [...], Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...], Controparte_3 Controparte_4
nato il [...] a [...], nato il
[...] Controparte_5
12.04.1999 a Rio Claro SP Brasile, nato il [...] a [...], CP_6
nato il [...] a [...], nata il CP_7 Controparte_8
05.08.1997 a Rio Claro SP Brasile, , nato a [...] il Controparte_9
14.07.1992, , nata a [...] il [...], Arthur Controparte_10
Dott. Giovanni Calasso 3
nato a [...] il [...], sono tutti cittadini italiani dalla CP_11 nascita;
2) ordinare al , in persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale Controparte_12 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite;
Controparte_12
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] Persona_1 il 08.07.1880, successivamente emigrato in Brasile laddove dove decedeva il 13.03.1961 senza mai naturalizzarsi e, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Dal matrimonio di con nasceva: Persona_1 Persona_2
il 28.08.1929, il quale, dall'unione coniugale con Persona_3 Controparte_13
, generava 4 figli:
[...]
➢ 1) il ricorrente (nato il [...]) che agiva anche in Controparte_2 rappresentanza, unitamente all'altro genitore, del figlio minorenne
✓ (nato il [...]) ed era Controparte_3 padre del
✓ ricorrente: (nato il [...]); Controparte_4
➢ 2) (nato il [...]) che, a sua volta, ha generava: Persona_4
✓ il ricorrente (nato il [...]) Controparte_9
✓ la ricorrente (nata il [...]) che Controparte_10 agiva anche in rappresentanza, unitamente all'altro genitore, del figlio minorenne
❖ (nato il [...]) Controparte_11
✓ la ricorrente IA IN AN (nata il [...]) che agiva anche in rappresentanza, unitamente all'altro genitore, della figlia minorenne
❖ (nata il [...]); Controparte_1
➢ 3) (nato il [...]) che, a sua volta generava: Controparte_3
✓ il ricorrente (nato il [...]) CP_6
✓ il ricorrente (nato il [...]); CP_7
➢ 4) (nato il [...]) che, a sua volta ha generava: Parte_3
✓ il ricorrente (nato il [...]) Controparte_5
✓ la ricorrente (nata il [...]). Controparte_8
✓ -in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 4
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha, di fatto, preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
Livenza (TV) il 08.07.1880,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 5
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 27.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA - R.G. n.12959 /2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 IA IN AN Parte_1
2 - minorenne Controparte_1
3 Controparte_2
4 - minorenne Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 CP_6
8 CP_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12 Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Verbale di causa Udienza 27.03.2025 alle ore 14,05 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. fa presente che la discendenza è paterna e post . Si riporta al Pt_1 Parte_2 ricorso e ne chiede l'accoglimento. IL GOP
Decide la causa come da contestuale sentenza resa in udienza
IL GOP
Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 12959/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12959 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 IA IN AN CONCETTA Pt_1
2 - minorenne Controparte_1
3 Controparte_2
4 - minorenne Controparte_3
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 CP_6
8 CP_7
9 Controparte_8
10 Controparte_9
11 Controparte_10
12 minorenne Controparte_11
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_12
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 27.03.2025
I. Con ricorso depositato in data 15.09.2023
1. IA IN AN, nata a [...] il [...] residente in [...]
Maria martins Maia 238 casa 17 Bairro Parque Rural Fazenda Santa Candida, Campinas SP
Brasile cep 13087-542
Dott. Giovanni Calasso 2
2. nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_1 martins Maia 238 casa 17 Bairro Parque Rural Fazenda Santa Candida, Campinas SP Brasile cep 13087- 542
3. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_2 Pereira Lima 465 Bairro Jardim Recreio, Ribeirao Preto SP Brasile cep 14040-250
4. , nato a [...] il [...] Controparte_3 residente in [...]465 Bairro Jardim Recreio, Ribeirao Preto SP Brasile cep 14040-250
5. nato il [...] a [...] residente in Controparte_4
Av Candido Pereira Lima 465 Bairro Jardim Recreio, Ribeirao Preto SP Brasile cep 14040- 250
6. nato il [...] a [...] residente in [...]Controparte_5 Polastri 1091 complemento 31, Rio Claro SP Brasile cep 13501-105
7. nato il [...] a [...] residente in [...]467 CP_6 apto 1704 Bairro Goonzaga, Santos SP Brasile cep 11060-003
8. nato il [...] a [...] residente Av Ana Costa 467 apto CP_7 1704 Bairro Goonzaga, Santos SP Brasile cep 11060-003
9. nata il [...] a [...] residente in [...]Controparte_8 Polastri 1091 complemento 31, Rio Claro SP Brasile cep 13501-105
10. , nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_9 Jardim 470 condominio vista Alegre, Vinhedo SP Brasile cep 13285-076
11. , nata a [...] il [...] residente in [...]Controparte_10 Hermantino Coelho 595 apto 133A, Bairro Maosoes Santo Antonio, Campinas SP Brasile cep
13087-500
12. nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_11
Hermantino Coelho 595 apto 133A, Bairro Maosoes Santo Antonio, Campinas SP Brasile cep 13087-500
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_12 formulando le seguenti conclusioni:
accogliere la domanda e per l'effetto dichiarare che i sigg.ri IA IN AN, nata
a Rio Claro SP Brasile il 31.01.1989, nata a [...] il Controparte_1
04.10.2021, , nato a [...] il [...], Controparte_2 [...]
, nato a [...] il [...], Controparte_3 Controparte_4
nato il [...] a [...], nato il
[...] Controparte_5
12.04.1999 a Rio Claro SP Brasile, nato il [...] a [...], CP_6
nato il [...] a [...], nata il CP_7 Controparte_8
05.08.1997 a Rio Claro SP Brasile, , nato a [...] il Controparte_9
14.07.1992, , nata a [...] il [...], Arthur Controparte_10
Dott. Giovanni Calasso 3
nato a [...] il [...], sono tutti cittadini italiani dalla CP_11 nascita;
2) ordinare al , in persona del Ministro p.t., e, per esso, all'Ufficiale Controparte_12 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei suindicati ricorrenti, provvedendo alle comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) condannare il resistente al pagamento delle spese di lite;
Controparte_12
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano sig. nato a [...] Persona_1 il 08.07.1880, successivamente emigrato in Brasile laddove dove decedeva il 13.03.1961 senza mai naturalizzarsi e, senza mai aver rinunciato alla cittadinanza italiana. Dal matrimonio di con nasceva: Persona_1 Persona_2
il 28.08.1929, il quale, dall'unione coniugale con Persona_3 Controparte_13
, generava 4 figli:
[...]
➢ 1) il ricorrente (nato il [...]) che agiva anche in Controparte_2 rappresentanza, unitamente all'altro genitore, del figlio minorenne
✓ (nato il [...]) ed era Controparte_3 padre del
✓ ricorrente: (nato il [...]); Controparte_4
➢ 2) (nato il [...]) che, a sua volta, ha generava: Persona_4
✓ il ricorrente (nato il [...]) Controparte_9
✓ la ricorrente (nata il [...]) che Controparte_10 agiva anche in rappresentanza, unitamente all'altro genitore, del figlio minorenne
❖ (nato il [...]) Controparte_11
✓ la ricorrente IA IN AN (nata il [...]) che agiva anche in rappresentanza, unitamente all'altro genitore, della figlia minorenne
❖ (nata il [...]); Controparte_1
➢ 3) (nato il [...]) che, a sua volta generava: Controparte_3
✓ il ricorrente (nato il [...]) CP_6
✓ il ricorrente (nato il [...]); CP_7
➢ 4) (nato il [...]) che, a sua volta ha generava: Parte_3
✓ il ricorrente (nato il [...]) Controparte_5
✓ la ricorrente (nata il [...]). Controparte_8
✓ -in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 4
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia, dichiarando di intervenire, ha, di fatto, preso visione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_12 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_1
Livenza (TV) il 08.07.1880,
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 5
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_12 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_12 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_12 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 27.03.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6