Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 27/03/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2249/24 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Francesca Marrapodi Giudice dott.ssa Margherita Cerizza Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nata a [...] il [...], Parte_1
C.F. e nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 02/04/1974, C.F. entrambi con l'avv. M. Piras C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto scioglimento del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dalla documentazione in atti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
-con ricorso congiunto del 30.05.2024, i coniugi hanno richiesto cumulativamente separazione consensuale e divorzio ex art. 473-bis.49 c.p.c.;
-pertanto, il Tribunale ha pronunciato sentenza di separazione n° 42/2024 passata in giudicato in data 25.02.2025.
Successivamente, a seguito di istanza di trattazione scritta in data 28.02.2025, è stata svolta l'udienza di comparizione dei coniugi con modalità cartolari per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Ben possono essere recepite le condizioni concordate dalle parti in quanto non contrarie alla legge.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente provvedendo: pronuncia lo scioglimento del matrimonio di nata a [...] Parte_1
(FG) il 14/01/1974, C.F. e nato a [...] C.F._1 Parte_2
UZ (Tunisia), il 02/04/1974, C.F. celebrato in data C.F._2
19/01/2008 in Cossato, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Cossato; ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Cossato di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Nulla sulle spese.
Biella, 19 marzo 2025
Il Presidente est.