Articolo 1 della Legge 9 gennaio 1951, n. 39
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27 febbraio 1951
Art. 1. Articolo unico.

La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l' art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento.

Entrata in vigore il 27 febbraio 1951