Art. 1. Articolo unico.
La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l' art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento.
La quota del provento lordo del monopolio dei tabacchi spettante allo Stato a titolo di imposta sul consumo del genere medesimo, stabilita per l'esercizio finanziario 1950-51 in ragione del 75 per cento con l' art. 2 della legge 10 agosto 1950, n. 602 , e' elevata, con decorrenza 1 luglio 1950, al 76 per cento.