Sentenza 24 maggio 2006
Massime • 1
Nell'ipotesi di esecuzione fondata su titolo esecutivo costituito da una sentenza di secondo grado, la riforma di tale sentenza da parte della Corte di cassazione, che demandi al giudice di rinvio una nuova valutazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, potendo condurre all'affermazione di un credito dell'una o dell'altra, determina il venir meno del titolo esecutivo, cosicché una eventuale decisione di detto giudice del rinvio costituisce un nuovo titolo esecutivo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione della prima procedura esecutiva).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/05/2006, n. 12364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12364 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA IE LTD, in persona del suo Presidente sig. De Prospo Robert C., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 10, presso lo studio dell'avvocato MINZI MASSIMO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro avv. DE SANNA EDUARDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell'avvocato GARCEA FRANCO, che lo difende giusta delega in atti e difeso anche da sè stesso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 5080/02 del Tribunale di MILANO, sezione terza civile emessa il 22/03/02, depositata il 29/04/02; RG. 13335/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/03/06 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato MASSIMO MINZI;
udito l'Avvocato FRANCO GARCEA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'impugnata decisione lo svolgimento de processo è esposto come segue.
"Con ricorso depositato l'8.3.2000 e notificato il 16.3.2000, la NT IN TD. proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2 avverso l'ordinanza in data 16/17 febbraio 2000, con la quale il
Giudice dell'esecuzione, su istanza del debitore esecutato, aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva promossa nei confronti dell'Avv. De NN DO sul presupposto della ritenuta caducazione degli atti esecutivi per effetto della sentenza n. 8122/99 della Corte di Cassazione. In particolare l'opponente lamentava:
- la improponibilità, inammissibilità ed improcedibilità della domanda con la quale il debitore De NN, in data 22.12.1999, aveva chiesto revocarsi l'ordinanza di sospensione in data 3.11.1999 ed estinguersi il giudizio perché tardiva e non proposta nelle forme di cui all'art. 617 c.p.c.;
- l'infondatezza dell'ordinanza in data 16/17 febbraio 2000, non potendo ritenersi che la suddetta sentenza della Suprema Corte (che aveva accolto solo parzialmente il ricorso dell'Avv. De NN e disposto rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello esclusivamente per la determinazione delle somme di esatta spettanza di essa opponente) comportasse caducazione del titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione. Chiedeva perciò revocarsi l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione della procedura esecutiva e confermarsi la precedente ordinanza di sospensione della medesima in data 3.11.1999. Vinte le spese. Costituitosi in giudizio a seguito di rituale notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza, l'opposto
Avv. De NN eccepiva, in via preliminare, la decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., comma 2 per la proposizione dell'opposizione e contestava, nel merito, la fondatezza dell'opposizione medesima, concludendo per il relativo rigetto, con il favore delle spese. A seguito di ritenuta incompatibilità a decidere la presente causa ex art. 617 c.p.c., comma 2 da parte dello stesso Giudice che, quale Giudice dell'esecuzione, aveva emesso il provvedimento oggetto di opposizione, e mutato quindi l'Istruttore, la causa, senz'altra attività istruttoria che quella rappresentata dalle produzioni documentali, era posta una prima volta in decisione alla scadenza dei termini assegnati per lo scambio delle comparse conclusionali e delle relative memorie di replica, salvo essere rimessa sul ruolo - con ordinanza in data 30/31.8.2001 - per l'acquisizione, a cura della Cancelleria, del fascicolo d'ufficio relativo alla procedura esecutiva mobiliare n. 9459/95 R.G.E. Espletato l'incombente, le parti precisavano nuovamente le rispettive conclusioni come in epigrafe e la causa veniva infine assegnata in decisione dopo il decorso dei nuovi termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica". Con sentenza 22.3 - 29.4.2002 il Tribunale di Milano decideva come segue.
... definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da NT IN TD.
contro
De NN DO con ricorso depositato in data 8.3.2000; ogni altra domanda, istanza, ed eccezione disattesa o altrimenti assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.693,42, di cui Euro 296,45 per esborsi, Euro 1.807,60 per diritti, Euro 3.098,74 per onorari, e Euro 490,63 a titolo di rimborso forfettario spese generali ex art. 15 T.F., oltre IVA, se dovuta, e CPA....". Contro questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione la VA IE L.T.D..
Ha resistito con controricorso DO De NN.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorrente DO De NN assume che il ricorso sarebbe inammissibile essendo passata in giudicato la sentenza n. 4856/01 emessa dal Tribunale di Milano con riferimento ad altra procedura esecutiva promossa in forza del medesimo titolo esecutivo (secondo detta tesi la sentenza n. 5080/02 ha ripercorso la motivazione della sentenza n. 4856/01 ed ha risolto la stessa questione tra le stesse parti).
La tesi è priva di pregio.
Premesso che la sussistenza o meno di un giudicato circa il merito della controversia non incide sull'ammissibilità del ricorso, va ribadito il seguente principio di diritto "Il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, anche d'ufficio, a condizione che esso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito, poiché la produzione di documenti relativi al giudicato esterno in sede di giudizio di Cassazione è in radice preclusa dall'art. 372 cod. proc. civ., il quale consente soltanto la produzione di documenti riguardanti l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, o la nullità della sentenza impugnata. La sopravvenienza del giudicato esterno dopo la proposizione del ricorso o del controricorso non può comportare deroga al citato art. 372 cod. proc. civ., ne' autorizzare dubbi sulla costituzionalità della norma, vertendosi in tema di limitazioni necessarie rispetto allo schema adottato per il processo di legittimità, non compatibile con attività di istruzione probatoria." (Cass. SENT. n. 0 3925 del 18/03/2002). Nella specie la parte controricorrente elenca la sent. n. 4856701 tra i documenti depositati ex art. 372 c.p.c.. La produzione è quindi tardiva ai sensi del predetto principio di diritto.
Con l'unico motivo la ricorrente VA IE L.T.D. denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 474 e 337 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3" esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue.
La procedura esecutiva è iniziata sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 384/95 della Corte d'Appello di Milano che condannava l'Avv. DO De NN a restituire all'NT IN TD la somma di L. 166.713.493, oltre interessi, perché pagata in eccesso rispetto alla effettiva attività legale svolta per conto dell'NT IN TD.. Contro tale sentenza l'Avv. De NN DO ha proposto ricorso avanti la Corte di Cassazione affidandolo a cinque motivi. Con sentenza n. 8122/99 la Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo, dichiarato assorbito il quarto e rigettato gli altri motivi del ricorso. Col terzo motivo l'Avv. DO De NN lamentava, a torto, che erroneamente la Corte d'Appello di Milano non gli aveva riconosciuto le somme che avrebbe impiegato per la registrazione delle sentenze perché non provate e le altre spese per le procedure esecutive perché non addossatoli all'NT IN TD. La Suprema Corte di Cassazione riteneva parzialmente fondato tale motivo limitatamente, però, a ciò che riguardava le spese di registrazione delle sentenze. La Cassazione riteneva che la Corte d'Appello di Milano non avesse sufficientemente motivato l'esclusione delle spese di registrazione - delle sentenze calcolate dal De NN in L. 124.701.780, e solo e soltanto su tale considerazione disponeva il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano. La Suprema Corte di Cassazione, infine, dichiarava assorbito il quarto motivo di gravame con il quale l'Avv. DO De NN eccepiva il non regolare calcolo degli interessi legali operato dalla Corte d'Appello di Milano. La Corte di Cassazione, quindi, non aveva affatto cassato la decisione n. 384/95 della Corte d'Appello di Milano;
non aveva neppure fatto venir meno la validità e l'efficacia del titolo azionato dall'NT IN TD nella procedura esecutiva mobiliare n. 9459A95 RGE, ma, in accoglimento di parte del terzo motivo del ricorso, aveva semplicemente rinviato ad altra Sezione della Corte d'Appello al fine di riesaminare la questione relativa alle spese che il De NN assumeva di aver impiegato per la registrazione delle sentenze ed eventualmente detrarle dal maggior importo di L. 166.713.493 dovuto in restituzione all'NT IN TD. Spese che non sono dovute anche perché non sono state documentate, ne' in alcun modo provate. La sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 384/95 è stata confermata nelle parti in cui: ha annullato i decreti ingiuntivi ottenuti dal debitore, ridotto i compensi spettanti all'Avv. De NN DO del 60% rispetto alla richiesta, accertato le somme corrisposte dalla società NT IN LT all'Avv. De NN, ha compensato i suddetti importi e riconosciuto un credito residuo a favore della creditrice procedente. Orbene, quand'anche la Corte d'Appello dovesse, in ipotesi assurda, riconoscere dovuto l'intero importo di L. 124.701.780, il titolo rappresentato dalla sentenza n. 384/95 resterebbe pur sempre valido ed efficace almeno per la differenza fino a L. 166.713.493. D processo esecutivo originato dall'operatività dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 384/95 a norma dell'art. 337 c.p.c. deve essere proseguito senza soluzione di continuità o, al più, sospeso, in quanto l'azione esecutiva che ne sta alla base non è stata annullata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 8122/99 che, in realtà, ha solo posto la eventualità di una diversa entità del credito azionato dall'NT IN TD. Il successivo accertamento ad opera del Giudice di rinvio dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'Avv. DO de NN per conto dell'NT IN TD potrà modificare solo il quantum dell'azione esecutiva già iniziata e non l'an che, in virtù della incontestata differenza attiva, permane ed ha sostanzialmente formato oggetto di giudicato, sia pure per la già indicate minor somma di L. 42.011.713, oltre interessi e rivalutazione. È principio riconosciuto quello secondo il quale il processo esecutivo, iniziato sulla base del titolo esecutivo costituito da sentenza esecutiva di diritto, prosegue senza soluzione di continuità fino alla pronuncia di altra sentenza esecutiva che riformi la precedente modificando quantitativamente l'oggetto della condanna già pronunciata. Tale sentenza, esecutiva di diritto, costituisce nuovo titolo esecutivo che si sostituisce a quello precedente in quanto l'azione esecutiva che ne sta alla base non viene modificata. In base all'art. 653 c.p.c., comma 2, se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto (e, quindi, di qualunque altro titolo esecutivo) conservano i loro effetti nei limiti della somma e della quantità ridotta. (Cass. 16.1.85 n. 101 - Cass.
7.4.86 n. 2406). Il ricorso è privo di pregio.
Occorre ricordare il seguente brano dell'impugnata sentenza del Tribunale di Milano: ...In accoglimento di due dei cinque motivi di impugnazione proposti, la Suprema Corte ha pertanto rimesso al Giudice del rinvio il compito di accertare l'ammontare complessivo delle spese sostenute dal De NN per conto della NT TR TD. (spese calcolate dal medesimo in L. 124.701.780) "da sottrarre agli acconti già ricevuti, per procedere alle operazioni di dare e avere, e, previo calcolo degli interessi, alla liquidazione delle somme dovute all'una o all'altra parte" (cfr. pag. 20 parte motiva sentenza n. 8122/99). Dal tenore della richiamata pronuncia, emerge con evidenza che l'unico capo della sentenza n. 384/95 della Corte D'Appello di Milano, costituente il titolo azionato nei confronti del De NN, ha dunque perduto efficacia, in quanto caducato non solo in relazione al quantum, ma anche in relazione all'an: non si può infatti escludere che il giudice del rinvio, dovendo nuovamente quantificare gli importi di spettanza dell'una e dell'altra parte, possa pervenire ad una pronuncia di condanna al pagamento di somme a favore del De NN medesimo.
Non è pertanto fondato l'assunto dell'opponente secondo cui la sentenza portata ad esecuzione, modificata solo nel quantum, consentirebbe la prosecuzione dell'esecuzione stessa per la frazione di credito sulla quale sarebbe caduto il giudicato, ovvero per l'ammontare di L. 42.011.713, pari alla differenza tra L. 166.714.493, somma di cui l'opposto è stato riconosciuto debitore in sede d'Appello, ed il credito, pari a L. 124.701.780, opposto in compensazione dal medesimo.
L'opponente trascura infatti di considerare che, sul controcredito vantato dall'opposto, la Suprema Corte, in accoglimento del quarto motivo del gravame, ha disposto procedersi da parte del Giudice del rinvio anche al calcolo degli interessi e quindi alla rideterminazione delle poste del dare ed avere tra le parti in causa. È evidente che l'applicazione di tali principi dovrà inevitabilmente sfociare nella formazione di un nuovo titolo esecutivo a favore della parte che risulterà creditrice, senza alcuna possibilità, dunque, per il Giudice dell'esecuzione, di valutare o ricostruire le reciproche posizioni debitorie e creditorie delle parti, essendo tale compito appunto demandato al Giudice di merito in sede di rinvio.
Alla luce di tali considerazioni) nessun rilievo può assumere la circostanza che la Corte di Cassazione abbia rigettato gli altri tre motivi del gravame, con conseguente passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnala che si riferiscono alla nullità dei tre decreti ingiuntivi emessi a favore del De NN dal Tribunale di Milano, all'entità degli acconti ricevuti dall'opposto, nonché alla riduzione delle parcelle al medesimo spettanti, così come effettuata dal Giudice d'Appello.....
Tale brano ed il contesto della motivazione sono immuni dai vizi denunciati (va solo rilevato che il Tribunale, per un evidente lapsus, ha parlato di accoglimento del quarto motivo invece che di assorbimento del medesimo;
ma si ribadisce che ciò non ha comportato la sussistenza di detti vizi, come meglio verrà evidenziato nel prosieguo della presente sentenza).
Intatti questa Corte, nella sua precedente sentenza n. 8122/99, accogliendo il terzo motivo, aveva tra l'altro affermato (v. alla fine di pag. 19 ed all'inizio della pagina successiva) "...Sul punto il giudice di rinvio dovrà accertare, attraverso il raffronto delle causali indicate nei corrispondenti importi delle fatture prodotte in causa, l'ammontare complessivo (calcolato dal ricorrente in L. 124.701.780) delle spese sostenute dal de IN per conto dalla NT da sottrarre dagli acconti ricevuti, per procedere, quindi, alle operazioni di dare e avere e, previo calcolo dei relativi interessi, alla liquidazione delle somme ancora dovute all'una o all'altra parte...."; e dichiarando assorbito il quarto, ha precisato "...Il motivo, riguardando sostanzialmente il calcolo degli interessi, resta assorbito in virtù dell'accoglimento del terzo motivo, dovendo il giudice di rinvio, come sopra detto, procedere alle operazioni di dare e avere, previo calcolo dei relativi interessi...".
È dunque palese che deve ritenersi pienamente condivisibile quanto sostenuto dal Tribunale (v, in particolare la sopra citata affermazione:"... l'unico capo della sentenza n. 384/95 della Corte D'Appello di Milano, costituente il titolo azionato nei confronti del De NN, ha dunque perduto efficacia, in quanto caducato non solo in relazione al quantum, ma anche in relazione all'an: non si può infatti escludere che il giudice del rinvio, dovendo nuovamente quantificare gli importi di spettanza dell'una e dell'altra parte, possa pervenire ad una pronuncia di condanna al pagamento di somme a favore del De NN medesimo..."). In effetti la sentenza n. 8122/99 di questa Corte Suprema, proprio in quanto demandava al giudice del rinvio una nuova valutazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, suscettibile di condurre all'affermazione di un credito dell'una o dell'altra, ha comportato il venir meno del titolo esecutivo in questione (avendo inciso non solo sul quantum ma anche sull'ari); ed una eventuale decisione di detto Giudice del rinvio favorevole alla NT IN LT (accertante cioè un credito di quest'ultima) può solo costituire un nuovo titolo esecutivo (avendo il precedente ormai perduto definitivamente efficacia); quest'ultimo rilievo dimostra l'erroneità in diritto della tesi della VA IE TD fondata: - A) sulla produzione (comunque anche inammissibile ex art. 372 c.p.c.) insieme alla memoria, di copia della sentenza n. 968/03 della Corte d'appello di Milano;
- B) sull'assunto che con questa decisione tele Corte, confermando la sua precedente sentenza n. 384/95, ha dimostrato l'esattezza delle sue asserzioni.
Il ricorso va dunque respinto. La complessità degli eventi processuali sopra citati e delle questioni di diritto trattate giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2006