Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 18/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N.464 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 464 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La sig.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]alla Parte_1
Via Montegrappa n.15/int.1,
E
il sig. , nato Urbino (PU) il 05/08/1985, residente in [...]
Montegrappa n.15/int.1,
entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Bartolucci e dall'Avv. Domenica Monaco,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 13/09/2024, i ricorrenti, esponevano:
- in data 04/05/2014 i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in ER;
- dall'unione sono nati in Urbino due figli, in data 12/02/2015 e Persona_1 Persona_2
in data 20/03/2018 (docc.2-3);
- la coppia ha sempre vissuto nella casa coniugale sita in ER, Via Montegrappa
n.15/int.1 (docc. 2-3), di proprietà al 50% di entrambi i coniugi ma il prezzo di acquisto è stato corrisposto in diversa misura tra i coniugi, come dichiarato in scrittura privata intercorsa tra gli stessi al momento del rogito. Per l'acquisto della stessa è stato acceso, presso Banca Intesa San Paolo, un mutuo della durata di anni quindici intestato al solo ma le cui rate sono state pagate da entrambi i coniugi al 50% ciascuno;
Persona_2
- con il tempo è venuta meno fra i coniugi l'affectio coniugalis, tale da rendere impossibile il proseguimento della convivenza intesa come comunione materiale e spirituale fra i coniugi;
- le parti intendono, in ogni caso, addivenire ad un accordo di separazione consensuale;
- i coniugi si dichiarano entrambi economicamente indipendenti come da ultime dichiarazioni dei redditi che si allegano (docc. 4-5): la sig.ra quale Parte_1
estetista collaboratrice nell'impresa famigliare ed il sig. quale dipendente di CP_1
azienda privata.”.
Tanto premesso, previa dichiarazione di rinunciare all'udienza di comparizione da sostituirsi con lo scambio di note scritte, domandavano all'adito Tribunale, di omologare la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni indicate n ricorso.
Successivamente, con il deposito delle note scritte congiunte del 16.01.2025, i ricorrenti insistevano per l'accoglimento della domanda di separazione alle nuove/modificate concordate condizioni e segnatamente:
“a) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto nelle rispettive residenze;
b) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
c) la casa coniugale di proprietà al 50% di entrambi i coniugi, con relativi arredi, viene assegnata e resterà nella piena disponibilità della sig.ra affinchè continui Parte_1
ad abitarla con i figli e . Il marito ha già asportato dall'abitazione coniugale i Per_1 Per_2 propri beni personali e non. Il sig. ha già medio tempore spostato altrove la CP_1
propria residenza anagrafica;
d) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e, pertanto, rinunciano reciprocamente ad ogni contributo al proprio mantenimento;
e) come previsto dalla normativa che regola l'affido congiunto, entrambi i genitori dovranno esercitare, in forma congiunta, la responsabilità genitoriale sui figli minori per le questioni di straordinaria amministrazione, impegnandosi ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che li riguardano e relative all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
A tal proposito è stato deposito il relativo piano genitoriale (doc.6);
f) il padre ha il diritto-dovere di frequentare i figli e nei seguenti termini, Per_1 Per_2
compatibilmente con gli orari e gli impegni scolastici/ludico/sportivi e di salute degli stessi:
· il mercoledì ed il venerdì li preleverà da scuola – con pernotto presso l'abitazione dello stesso - riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente. Durante le vacanze scolastiche sarà il genitore presso il quale i figli hanno pernottato che li riaccompagnerà a casa dell'altro genitore;
· i figli trascorreranno tutti i sabati con il padre fino alle ore 17.30, quando la mamma li andrà a riprendere a casa del padre;
· week end alternati con la madre. Nel week end di pertinenza della madre, quest'ultima preleverà i figli dalla casa del padre il sabato alle ore 17.30, sempre compatibilmente con le esigenze di e . Nei weekend in cui e staranno con il padre – Per_1 Per_2 Per_1 Per_2
compreso il pernottamento – sarà il padre a riaccompagnarli a scuola il lunedì, mentre durante le vacanze scolastiche sarà il padre che li andrà a prendere e riaccompagnarli a casa della madre;
· le festività da calendario, oltre a quelle del 31dicembre/01gennaio saranno trascorse alternativamente con ciascun genitore. Diversamente la Vigilia di Natale e il 26 i figli la trascorreranno con il padre mentre il 25 Natale con la madre, la Pasqua con la madre mentre la pasquetta con il padre;
· i figli trascorreranno una settimana continuativa con il padre durante la settimana del
Ferragosto che avrà inizio dal lunedì e sette giorni non continuativi durante l'anno da concordare con la madre;
· i figli trascorreranno una settimana continuativa con la madre durante la stagione invernale e 10 giorni continuativi durante le vacanze estive. Ciascun genitore, nel periodo in cui i figli sono presso di sé, eserciterà la responsabilità genitoriale sugli stessi in merito alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e potrà affidare e ai Per_2 Per_1
nonni e/o agli zii;
g) il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1
mantenimento dei figli e la somma mensile di € 100,00 (euro cento per Per_1 Per_2
ciascun figlio), complessivamente €.200,00 mensili, rivalutata annualmente secondo gli
Indici ISTAT. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno 25 (venticinque) di ciascun mese mediante bonifico sul seguente IBAN [...]. Detta somma, su concorde volontà delle parti, verrà adeguata negli anni con la crescita dei figli e delle aumentate loro esigenze. L'assegno unico e/o qualsiasi altro contributo similare di cui godono i figli, anche futuro, disposto a loro favore saranno assegnati a ciascun genitore come per legge;
h) i genitori concorreranno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, quali, a titolo esemplificativo: - le spese mediche (visite specialistiche, cure dentistiche, oculistiche, cure termali e fisioterapiche e/o comunque accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario, farmaci non da banco, ecc…); - le spese scolastiche
(tasse, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche con pernotto, trasporto pubblico, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria); - spese ricreative quali le attività sportive, viaggi e vacanze studio;
- spese per abbigliamento e calzature solo se relative a circostanze particolari. I ricorrenti nel determinare tali voci di spese e modalità di pagamento richiamano il “Protocollo per la
Disciplina e la Regolamentazione delle Spese Straordinarie nell'ambito dei Procedimenti di
Famiglia” in uso presso il Tribunale di Urbino. Il genitore che avrà sostenuto per intero l'importo delle predette spese straordinarie avrà diritto di rimborso entro sette giorni dalla richiesta e contestuale esibizione della relativa ricevuta di spesa. Le spese straordinarie di rilevante importo e comunque superiori ad € 300,00 dovranno essere previamente concordate fra i coniugi a meno che non rivestano il carattere dell'indifferibilità ed urgenza.
l) i coniugi concedono fin da ora assenso per il rinnovo e/o il rilascio di autorizzazione all'espatrio dei figli minori e;
Per_1 Per_2 m) le parti hanno provveduto ad estinguere il mutuo comune acceso presso la Banca Intesa
San Paolo. La Sig. ha anticipato la quota di pertinenza del Sig. Parte_1 CP_1
pari ad € 6.500,00 circa, corrispondenti alle rimanenti rate, oltre 50% delle spese accessorie;
n) entro mesi 6 dalla sentenza di separazione, la acquisterà dal Parte_1 CP_1
la sua quota di proprietà del 50% della casa coniugale - con relative pertinenze,
[...]
accessioni, servitù attive e passive di qualsiasi specie e con tutti i diritti condominiali spettanti ai sensi dell'art.1117 e seguenti del codice civile su tutte le parti dell'edificio comuni per legge o comunque destinate all'uso comune - sita in Via Monte Grappa
n.15/int.1 costituita da porzione del fabbricato urbano sito in Comune di ER, del
“corpo quarto”, cui si accede dalla Via Monte Grappa mediante vano scala esclusivo e passaggio pedonale, composto da appartamento costituito da ingresso, cucina, soggiorno, disimpegno, tre camere, wc e tre terrazzi al piano primo;
ripostiglio e tratto di scoperto esclusivo al piano seminterrato;
garage al piano seminterrato, cui si accede dalla Via
Isonzo - censita al Catasto Fabbricati del Comune di ER nel Foglio 16 con i seguenti mappali:
- 863 sub 30, Via Monte Grappa, piano 1, Categoria A/2, classe 3, vani 6, Rendita
Catastale Euro 402,84 (appartamento e ripostiglio);
- 863 sub 34, Via Isonzo, piano S1, categoria C/6, classe 1, mq 32, Rendita Catastale Euro
49,58 (garage);
- 863 sub 8, vano scala e passaggio pedonale (bene non censibile a servizio esclusivo del subalterno 30); quale risulta graficamente rappresentata nelle planimetrie allegate alla denuncia presentata all'Agenzia del Territorio di Pesaro in data 18 ottobre 1994 n.2591; confinanti con parti comuni da più lati, Via Monte Grappa, salvo altri nonché ed in particolare sui seguenti beni non censibili, riportati nell'elaborato planimetrico d'insieme allegato alla denunzia presentate all'Agenzia del Territorio di Pesaro innanzi citata, con i mappali:
- 863 sub3, accesso carraio ai garage (bene comune non censibile a servizio dei subalterni
27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 e 34);
- 863 sub 37, passaggio carraio ai garage (bene comune non censibile a servizio dei subalterni 26 – 30 – 33 e 34). Il prezzo convenuto per la compravendita - attesa l'allora diversa corresponsione dei coniugi all'epoca dell'acquisto - è concordato tra le parti, sin da ora, in € 46,000,00
(quarantaseimilaeuro). Detta somma, al netto di quella anticipata dalla per il Pt_1 CP_1
nell'estinguere la quota di mutuo di pertinenza di quest'ultimo (pari ad € 6.500,00 circa ovvero € 13.000,00: 2 circa, oltre spese accessorie), sarà versata con bonifico in due soluzioni: € 30.000,00 (trentamilaeuro) al momento del rogito di compravendita, la restante parte di circa 9.500,00 entro il 30 giugno 2025. Ai sensi e per gli effetti dell'art.19, comma
14, del d.l. 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010,
n.122, le parti dichiarano ed attestano a riguardo, sotto la propria personale responsabilità, la conformità allo stato di fatto della consistenza immobiliare in oggetto, dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. Con riferimento alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, le parti dichiarano ed attestano, sotto la propria personale responsabilità che la consistenza immobiliare è stata realizzata in virtù della concessione edilizia n.22/1992 rilasciata dal
Comune di ER (PU), in data 08/06/1992 e successive varianti n.83/1993 in data
27/12/1993 e n.940069 in data 23/11/1994. Dichiarano inoltre che la consistenza immobiliare oggetto di trasferimento è giunta loro con atto di compravendita del 28 aprile
2011 a rogito notaio Dott. (repertorio n.115366 n. raccolta 22989 – Persona_3
registrato in Urbino il 02/05/2011);
o) ogni altra questione patrimoniale è già stata risolta dai coniugi al di fuori del presente atto e gli stessi, pertanto, dichiarano di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro.”.
Lette le note, in data 22 febbraio 2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda di separazione personale proposta dai coniugi deve essere accolta posto che dalle dichiarazioni dei ricorrenti, confermate anche nelle note scritte depositate in data
16.01.2025risulta la volontà di separarsi consensualmente poiché la convivenza coniugale è divenuta intollerabile essendo venuta meno l'unione coniugale.
Sussiste pertanto il presupposto previsto dall'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti, inoltre, hanno congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Per_1
sono da considerarsi confacenti al loro preminente interesse. Per_2 Soddisfacente per l'interesse dei minori e conforme ai principi regolatori della materia appare anche il calendario di incontri e visite predisposto dalle parti per garantire ai minori l'accesso ad una effettiva bigenitorialità e consentire al genitore non collocatario di mantenere uno stabile e duraturo rapporto con i figli e . Per_1 Per_2
Le ulteriori statuizioni economiche stabilite dalle parti non appaiono contrarie a norne imperative o di ordine pubblico, dovendo in ogni caso rilevarsi come le stesse, conservino esclusivamente efficacia obbligatoria.
La natura delle questioni trattate e l'accordo delle parti sul punto giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in ER (PU) in data 04.05.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ER al n.1, Parte II, Serie A, Anno 2014 alle condizioni di cui alle note congiunte del 16.01.2025, riportate in parte motiva, e prende atto delle ulteriori statuizioni economiche pattuite tra le parti.
DISPONE che l'Ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della presente Sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune di ER (PU);
COMPENSA le spese di lite tra le parti;
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Urbino, nella Camera di Consiglio del Tribunale, il 15.04.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Vera Colella Il Presidente dott. Egidio de Leone