Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Corinna Beconi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al n. 3410/2018 rg avente a oggetto assicurazione sulla vita e vertente tra c.f. , attrice con avv.ti Renate Wendt e Parte_1 C.F._1
Caterina Ghelli
Contro
c.f. , convenuta con avv.ti Marcello Controparte_1 P.IVA_1
Cardi e Francesco Speronello e c.f. terzo chiamato con avv. prof. Controparte_2 C.F._2
Daniele Granara e quale erede di , terzo chiamato Controparte_3 Persona_1 contumace e c.f. , terza chiamata con avv.ti Renate Controparte_4 C.F._3
Wendt e Caterina Ghelli,
la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note di deduzioni in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024:
Conclusioni di parte attrice “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Parte_1 contrariis reiectis: – nel merito, in via principale, accertato e dichiarato l'errore in cui
è incorsa la nella liquidazione della polizza Controparte_5 assicurativa stipulata dal IG. condannare la stessa a Controparte_6 reintegrare la quota spettante alla IG.ra pertanto al pagamento Parte_1 in suo favore della somma di Euro 64.727,93 o della diversa somma ritenuta di giustizia o, in subordine, accertato e dichiarato per tutti i motivi sopra esposti il
– nel merito, in via principale, respingere le domande formulate dalla IG.ra CP_3 in quanto inammissibili e /o infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa stante l'accertamento, passato in giudicato, della Pretura di Brake sulla validità del testamento olografo del 5.04.2012, e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dalla IG.ra – in ogni caso con vittoria di spese e CP_3 competenze del presente giudizio”;
Conclusioni di parte convenuta “(i) in pregiudiziale: rigettare CP_1
l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla terza chiamata Persona_1
(ii) in via principale: rigettare la domanda formulata dalla IG.ra
[...] Parte_1 in quanto infondata tanto in fatto che in diritto;
rigettare la domanda
[...] riconvenzionale formulata dalla IG.ra in quanto infondata tanto Controparte_4 in fatto che in diritto;
(iii) in via subordinata e riconvenzionale – condizionatamente all'accoglimento, anche in parte, della IG.ra e/o della IG.ra Parte_1
– condannare ex art. 2033 c.c. i IG.ri ed il Controparte_4 Controparte_2 sig. quale chiamato all'eredità della IG.ra Controparte_3 Persona_1
(e residente in [...]1, 82057 Icking – Germania) a restituire a
[...]
l'importo complessivo di € 129.455,86 ad essi corrisposto - Controparte_1 pro quota nella misura di € 64.727,93 - nel luglio del 2012 da Controparte_1
a titolo di liquidazione della polizza assicurativa sulla vita denominata Medplus n.
03001491914 sottoscritta dal IG. In via istruttoria, si insiste Controparte_6 nell'ammissione dell'interrogatorio formale della Attrice e della IG. CP_4
sui seguenti capitoli - “Vero è che, nel luglio del 2012, inviava a
[...] CP_1
“le indicazioni di pagamento” finalizzate ad ottenere dalla Compagnia la
[...] liquidazione della polizza per cui è causa nella misura di ¼”; “Vero è che il certificato successorio datato 11.11.2015 emesso dalla Pretura di Brake è stato rilasciato sulla base delle dichiarazioni alla stessa rese dalla IG.ra ”; “Vero è che Controparte_4 lei alla data di liquidazione della polizza per cui è causa (luglio – settembre 2012) si riteneva essere la sola erede (unitamente alla IG.ra ) del IG. ; “Vero CP_4 CP_6
è che lei alla data di liquidazione della polizza per cui è causa (luglio – settembre 2012) si riteneva essere la sola erede (unitamente alla IG.ra del IG. Pt_1
; CP_6
conclusioni terza chiamata “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, Controparte_4 contrariis reiectis: - nel merito in via principale, respingere le domande formulate dalla IG.ra in quanto inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto per CP_3 tutti i motivi esposti in narrativa stante l'accertamento, passato in giudicato, della
Pretura di Brake sulla validità del testamento olografo del 5.04.2012, e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dalla IG.ra - in via riconvenzionale, CP_3 accertata e dichiarata la qualità di meri legatari dei IG.ri e Persona_1
condannare la al pagamento di € Controparte_2 Controparte_1
64.727,93 ad integrazione della quota di propria spettanza e/o al risarcimento del danno conseguente al comportamento gravemente negligente della Compagnia
Assicuratrice, quantificato nella somma di € 64.727,93 o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. - In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”;
conclusioni terzo chiamato “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, Controparte_2 contrariis reiectis: respingere l'eccezione di difetto di giurisdizione avanzata da
[...]
- rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, le domande avanzate CP_7 dall'attrice nei confronti della convenuta chiamante Parte_2 CP_1
con ogni conseguenza favorevole, esplicita o implicita, nei confronti di
[...] coerede del sig. rigettare, in quanto Controparte_2 Controparte_6 infondate in fatto e in diritto, le domande avanzate da nei confronti Controparte_4 della convenuta con ogni conseguenza favorevole, esplicita Controparte_1
o implicita, nei confronti di coerede del sig. Controparte_2 CP_6
con rigetto, se del caso esplicito, della richiesta di accertamento e declaratoria
[...] della qualità di legatario in capo a per il denegato caso di Controparte_2 accoglimento delle domande attoree e/o di una di esse e/o delle domande della sig.ra e/o di una di esse, rigettare in ogni caso la domanda di Controparte_4 nei confronti di per le ragioni di cui in Controparte_1 Controparte_2 atti;
dichiarare la decadenza o comunque l'inammissibilità delle domande avanzate dalla IGnora nei confronti di e comunque Persona_1 Controparte_2 rigettare le domande tutte avanzate da stante la validità del Persona_1 testamento olografo del signor del 5.4.2012, la qualità di Controparte_6 coerede in capo a e la correttezza del pagamento effettuato da Controparte_2
in favore di esso In via istruttoria, senza assunzione Controparte_1 CP_2 alcuna di onere probatorio, si chiede ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1. “VERO CHE alla morte del sig. avvenuta nel Controparte_6 maggio 2012, il sig. ha ricevuto, in forza di testamento olografo Controparte_2 del defunto, i seguenti veicoli Porsche boxster (987) 3.2. S targa DC638CG di colore nero;
Volkswagen T3 Multivan targa AZ876WJ di colore bainco;
Parte_3
(modello analogo a quella rappresentato dalla fotografia doc. n. 5
[...] fascicolo che si rammostra al teste) e Terna 200 con pala e CP_2 Controparte_8 retroscavatore (modello analogo a quello rappresentato dalla fotografia doc. 6 fascicolo che si rammostra al teste)”; 2. “VERO CHE i mezzi Porsche boxster CP_2
(987) 3.2. S targa DC638CG, , Parte_3 CP_9
200 con pala e retroscavatore al momento della morte del sig.
[...] [...]
, avvenuta nel maggio 2012, erano funzionanti e in buone condizioni di CP_6 manutenzione”; 3. “VERO CHE il veicolo Volkswagen T3 Multivan targa AZ876WJ al momento della morte del sig. avvenuta nel maggio 2012, era Controparte_6 funzionante e in mediocri condizioni di manutenzione”; 4. “VERO CHE il sig.
[...] alla morte, avvenuta nel maggio 2012, ha lasciato tra l'altro una moto CP_6
BMW e una moto Honda CR senza targa che sono rimasti nella disponibilità del sig.
residente in [...]”; 5- “VERO CHE la moto BMW e la moto Persona_2
Honda CR senza targa di cui al capitolo 4 che precede lasciate dal sig. CP_6 alla sua morte erano funzionanti”. Si indicano a testi la IGnora
[...] Tes_1
residente in [...]da sentire su tutti i capitoli di prova ed il IGnor
[...] Tes_2 residente in [...]da sentire sui capitoli 4 e 5. Si insiste nella formulata
[...] istanza ex art. 210 c.p.c. affinché l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia ordinare al PRA il rilascio di visura storica sui veicoli morendo dismessi dal de cuius (cfr. doc. n. 8). Si insiste per il rigetto delle avversarie istanze istruttorie, nonché, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della CTU richiesta da affinché il CTU Persona_1 si pronunci anche sulla eventuale impossibilità di stabilire la paternità della scheda testamentaria del 5.04.2012 anche in considerazione dell'intervallo temporale intercorso fra eventuali scritture di comparazione ammesse e scritture in verifica, in ogni caso impiegando quali scritture di comparazione anche in controprova i documenti indicati nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 3), c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. RAGIONI DELLA DECISIONE
La causa è stata istruita solo in via documentale.
L'antefatto. In data 13.10.2009 di cittadinanza tedesca, Controparte_6 concludeva con l' , un contratto assicurativo (polizza Controparte_1 assicurativa sulla vita MEDPLUS03001491914), indicando quali beneficiari “gli eredi testamentari dell'assicurato o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi dell'assicurato stesso in parti uguali”. Alla morte di avvenuta in data CP_6
5.05.2012, il notaio di Volterra pubblicava il testamento Persona_3 olografo di datato 5.04.2012 contenente le seguenti disposizioni: “Io CP_6 sottoscritto n pieno possesso delle mie facoltà mentali Controparte_10 dispongo dei miei beni come segue. Non sono coniugato e non ho figli. Revoco preliminarmente ogni testamento avessi potuto fare prima d'ora. Sono titolare di due conti correnti: uno presso la Banca Mediolanum agenzia di Poggibonsi e l'altro presso il Banco Posta agenzia di San Dalmazio (Pomarance). Gli importi a saldo dovranno essere divisi in parti uguali fra i signori , residente GERMANIA Controparte_4
(…) e la signora , residente in [...], frazione Parte_1
Montecerboli (…). L'appezzamento di terreno di mia proprietà posto in Germania (…) lo lascio alla signora (…). I miei automezzi, se ancora efficienti, li Persona_1 lascio a (…)”. Controparte_2
Dopo l'invio della documentazione richiesta, informava ciascun Controparte_1 beneficiario, con comunicazione del giugno 2012, che “la Società procederà alla liquidazione della polizza MEDPLUS nr. 03001491914 in parti uguali fra i quattro eredi indicati nel testamento del IGnor , senza ricevere Controparte_6 contestazioni da parte dei beneficiari che inviavano le istruzioni di pagamento.
Nel dicembre 2015 sulla base di un certificato successorio tedesco Pt_1 richiesto da (peraltro “esclusivamente ad uso catastale”) e Controparte_4 rilasciato sulla base della dichiarazione giurata della stessa , chiedeva a CP_4
l'integrazione della quota liquidata della polizza affermando la qualità CP_1 di erede in capo ad essa e a e la qualità di legatari quanto a Pt_1 CP_4
e CP_2 CP_3
Il processo. Con atto di citazione del 20.07.2018, conveniva in giudizio Pt_1
chiedendone la condanna al pagamento della (ulteriore) quota Controparte_1 della polizza, in via subordinata al risarcimento del danno;
la compagnia si costituiva contestando le deduzioni attoree e chiedendo la chiamata in causa di e di chiedendo in via principale Controparte_2 Persona_1 respingersi la domanda attrice e in via subordinata, condizionata all'accoglimento della domanda attrice, la condanna dei terzi chiamati ex art. 2033 cc;
si CP_3 costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano quanto alla domanda di restituzione dell'indebito, la chiamata in causa di Controparte_4 litisconsorte necessaria, la sospensione del processo per la pendenza in Germania di procedimento teso a dimostrare la qualità di unica erede di essa sulla CP_3 base di un testamento del 1991, l'accertamento della nullità del successivo testamento del 2012, quindi la condanna dei beneficiati alla restituzione delle somme ricevute;
si costituiva chiedendo il rigetto delle Controparte_2 domande attrici e, in ogni caso, respingersi la domanda di;
si CP_1 costituiva chiedendo respingersi le domande di e in Controparte_4 CP_3 via riconvenzionale, accertata la qualità di legatari di e la CP_2 CP_3 condanna di all'integrazione della quota. CP_1
Il processo veniva sospeso in attesa dell'esito dell'accertamento, davanti alla corte tedesca, della validità del testamento del 2012 e successivamente interrotto per l'intervenuto decesso di all'udienza del 26.10.2023, Persona_1 verificata la regolarità della notifica del ricorso in riassunzione all'erede Per_4
ne veniva dichiarata la contumacia.
[...]
Ferma la validità del testamento olografo del 2012, accertato dalla corte tedesca con perizia calligrafica e, comunque, non contestato dalle parti del giudizio, è pacifico che il terzo, beneficiario designato, acquista un diritto iure proprio, non iure successionis, che trova la sua fonte nel contratto. La designazione del terzo è elemento strutturale essenziale dell'assicurazione sulla vita per il caso morte, dovendo la prestazione essere attribuita a persona diversa dallo stipulante. L'art. 1920, comma 2, cc consente che la designazione avvenga in tempi e forme diverse ma ciò non modifica la natura del diritto già acquisito dal beneficiario, che subisce solo il differimento dell'efficacia al momento della morte dello stipulante ed è ritenuto applicabile l'art. 1412 comma 2. Dato che la designazione “è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente”, in ordine alle modalità di individuazione dei beneficiari, allorché la designazione, come nel presente caso, faccia riferimento agli “eredi” (legittimi e/o testamentari), si ritiene che si debba avere riguardo, per l'identificazione, alla qualità di eredi al momento della morte dello stipulante (non della designazione) in forza della delazione ex art. 457 cc. In particolare, SS. UU. N. 11421/2021 così chiariva “la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione.
Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione. L'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente assicurato dopo aver designato i propri "eredi (legittimi)" quali beneficiari della polizza non rileva, pertanto, ne' come nuova designazione per attribuzione della somma assicurata, ne' come revoca del beneficio, agli effetti dell'articolo 1921 c.c., ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa”.
Nel caso che ci occupa, la designazione dei beneficiari della polizza negli eredi testamentari ( non aveva eredi legittimi) impone l'indagine, in conformità del CP_6 principio di cui all'art. 1362 cc secondo il quale bisogna accertare quale sia stata l'effettiva volontà del testatore non limitandosi al senso letterale delle parole e rispettando il principio di conservazione del testamento (cfr. Cass. 23393/2017), se le disposizioni di ultima volontà individuassero i chiamati quali eredi o legatari.
L'art. 588 cc dispone “1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. 2.
L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”.
Non risulta che vi fossero altri beni nell'asse oltre quelli di cui aveva disposto. CP_6
Per ciascuno dei chiamati viene fatta l'indicazione di beni determinati: le somme risultanti a credito sui due conti correnti specificamente individuati, un bene immobile, gli automezzi;
i termini utilizzati sono analoghi: “Gli importi a saldo dovranno essere divisi in parti uguali”, “lo lascio” riferito all'appezzamento di terreno, “li lascio” riferito agli autoveicoli;
sembra, pertanto, potersi affermare che disponendo dell'intero suo patrimonio e attribuendo i beni individuati per CP_6 categorie, abbia assegnato tali beni come quota del patrimonio. Diversamente opinando, avremmo come risultato l'attribuzione di quattro legati, ma deve tenersi conto della presunzione di attribuzione a titolo universale di talché, in caso di dubbio, la disposizione deve qualificarsi come istitutiva di erede ex re certa. Va anche tenuto conto che se avesse voluto distinguere la posizione dei chiamati CP_6 rispetto al diritto di credito nascente dalla polizza, stipulata solo tre anni prima la redazione del testamento, avrebbe potuto semplicemente indicare alcuno dei soggetti quale erede, il che non ha fatto.
Quanto al certificato successorio emesso dalla pretura di Brake, questo non ha effetto nell'ordinamento italiano, diversamente dal certificato successorio europeo, di recente introdotto e valido per i decessi avvenuti successivamente al 2015.
Conclusivamente, la domanda attrice in via principale e la domanda riconvenzionale di contro vanno respinte;
anche le CP_4 Controparte_1 domande proposte in via subordinata di risarcimento dei danni sono infondate e non provate e vanno parimenti respinte: è provato per tabulas che Controparte_1 ha comunicato ai beneficiari i criteri di liquidazione della polizza e gli stessi hanno positivamente risposto inviando gli estremi per provvedere al pagamento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo anche a favore del terzo chiamato in base al principio di causalità, essendosi resa CP_2 necessaria la chiamata da parte dell'assicurazione per ripetizione dell'indebito in relazione alle tesi sostenute dall'attrice e anche dalla terza chiamata (cfr. CP_4
Cass. 26638/2013), ridotte per la parziale esecuzione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando nella causa vertente tra Parte_1
contro nella quale sono chiamati
[...] Controparte_1 CP_4
e ogni altra domanda ed eccezione respinta:
[...] Controparte_2 1) Respinge le domande proposte da e Parte_1 Controparte_4
contro
; Controparte_1
2) Condanna e in solido tra loro a pagare Parte_1 Controparte_4 le spese di lite a favore di e di che Controparte_1 Controparte_2 liquida per ciascuno in € 8.000,00 oltre 15% per rimborso forfettario, iva se dovuta e cpa.
2 gennaio 2025
il giudice onorario
Dott. Corinna Beconi