Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 05/05/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
R.Gen. N. 21/2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 21/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 5.01.2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18
dicembre 2024
OGGETTO: d a
[...]
(C.F. ), nella sua Parte_1 C.F._1
cod. P.IVA_1 qualità di titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA , P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Enrico Bartolini, con domicilio eletto presso lo studio di questo in Brescia – via XXV aprile n. 18, giusta procura in atti
APPELLANTE
c o n t r o contumace in secondo grado Controparte_1
N o n c h è c o n t r o
(C.F. ), con sede legale in Modena, Via Controparte_2 P.IVA_3
San Carlo n.8/20, e, per essa, in qualità di procuratrice speciale,
[...]
(C.F. ), con sede legale in E_ P.IVA_4
Modena, Via San Carlo n.16, giusta procura speciale, a propria volta in persona del suo procuratore speciale e Direttore Generale Dott. CP_4
in forza di procura speciale conferita dal Presidente del Consiglio
[...]
di Amministrazione di in data 20/06/2017, E_
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Tomirotti (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Milano, via Luciano Manara, 17.
INTERVENIENTE
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 2536/2020,
pubblicata in data 09.12.2020
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“per tutti i motivi gradatamente esposti, Voglia questa Ecc.ma Corte
d'Appello di Brescia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 2536/2020 del Tribunale di Brescia
nel merito:
1) accertare e dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità totale e/o parziale del “Contratto di Prestito Finanziario”
sottoscritto inter partes in data 27.02.2014, particolarmente in relazione alle clausole del medesimo relative alla pattuizione ed al tasso degli interessi per violazione delle norme in materia di usura, di anatocismo e di illecita creazione elettronica del prestito e, comunque, per tutti i motivi esposti in atto;
2) per l'effetto, dichiarare tenuta il “ , in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, a pagare alla sig.ra , Parte_1
a titolo restitutorio e/o di rimborso e/o di risarcimento del danno, i seguenti importi:
- € 89.884,12 di cui € 7.848,30 per usura contrattuale + € 74.187,52 per non debenza del capitale ex art. 1419 c.c.) + € 7.848,30 (per danno non patrimoniale);
e/o, subordinatamente:
- € 15.696,61 di cui € 2.599,69 per supero del TEGM 1 + € 5.248,62 per supero del Tasso Soglia 2 + € 7.848,30 per danno non patrimoniale 3;
e/o quelle diverse somme ritenute di giustizia, oltre interessi legali.
Spese di ambo i gradi del giudizio rifuse, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
In via istruttoria: (con riserva di più analiticamente indicare i quesiti tecnici di specie) questa difesa insiste affinché venga disposta CTU
tecnico contabile volta a verificare se, riguardo al contratto di finanziamento dettagliatamente descritto in Atto di Citazione e di cui ai documenti prodotti, stipulati con la Banca appellata: disporsi CTU tecnico contabile che, riguardo al mutuo de quo, accerti e determini (con calcolo matematico):
A) se nella formula della rata che determina l'importo della rata iniziale del piano di ammortamento del contratto la convenuta abbia CP_1
applicato l'algoritmo dell'interesse composto (1+i elevato a n);
B) l'indicazione nel contratto di mutuo de quo del costo occulto dell'interesse composto nella formula della rata del piano di ammortamento, con indicazione del Tasso Equivalente alla quale la CP_1
era obbligata dalla Delibera CICR 9.02.2000 art. 6 e 7 o con la sua espressa indicazione tra le clausole abusive/vessatorie sottoscritte in calce per espressa accettazione del mutuatario;
C) la percentualizzazione di detto costo occulto rata per rata e per gli anni di durata del contratto e la verifica se il risultato superi il tasso soglia alla stipula e/o in corso di rapporto;
D) la percentualizzazione di detto costo occulto nel calcolo dell'ISC/TAEG, con ricalcolo del piano di ammortamento in assenza del regime di interesse composto nella formula della rata, cioè a quota capitale sempre di uguale importo;
E) il tasso di mora reale rapportandolo alla composizione della rata iniziale;
F) nonché quantificare ogni altra criticità che il nominato CTU rileverà in relazione al suindicato contratto e riguardo agli importi versati dall'appellante in eccesso (addebiti), nonché gli interessi debitori, delle spese, delle competenze, delle commissioni di massimo scoperto, determinando l'esatto dare/avere tra le parti.
Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e senza con ciò voler invertire l'onere probatorio:
ordinare alla Banca appellata di esibire e depositare in giudizio l'originale del proprio libro giornale e della contabilità in partita doppia alla data dell'accredito sul c/c della cliente dell'importo finanziato.
In ogni caso, premesso che, invano, l'appellante lo ha chiesto (PEC
9.05.2017 – doc. 7 fascicolo di primo grado), ordinare alla Banca
appellata, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di esibire in giudizio copia del proprio libro giornale e della contabilità in partita doppia alla data dell'accredito sul c/c dei clienti dell'importo mutuato.
Spese di ambo i gradi del giudizio rifuse, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Per l'interveniente:
“Piaccia alla Corte d'Appello Ecc.ma:
NEL MERITO Rigettare il proposto appello, con conferma della sentenza impugnata del Tribunale di Brescia n.2536/2020.
Con rifusione di spese e competenze di causa.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 19.06.2017, Parte_1
nella sua qualità di titolare dell'omonima Ditta Individuale, ha convenuto in giudizio - in relazione al Controparte_5
contratto di finanziamento stipulato in data 11/07/2013 con l'allora
[...] (successivamente incorporato in con il quale CP_6 Controparte_1
le era stato concesso un finanziamento di originari € 80.767,29 da rimborsarsi in 18 mesi con piano di ammortamento alla francese.
La in punto di fatto ha esposto: che la propria iniziativa Parte_1
giudiziaria è stata preceduta dal procedimento di mediazione, conclusosi negativamente;
che dal 30.09.2000 l'impresa individuale di cui è titolare ha intrattenuto con la appellata un rapporto di conto corrente n. CP_1
15470 con un fido ordinario di € 5.000,00; che la ditta di Parte_1
è una piccola impresa artigiana operante dal 1997 nel settore del
[...]
traporto su strada di piccole merci per conto terzi e nel corso del tempo ha dovuto sempre più fare ricorso al credito bancario;
che, stante il rilevante indebitamento del conto corrente, la correntista in data 27.02.2014 ha stipulato con la odierna appellata un contratto di prestito finanziario CP_1
della durata di 18 mesi per la somma di € 80.767,29 da accreditare sul C/C
n. 15470 di corrispondenza allo scopo di ripianare i debiti pregressi (doc.
2).
In punto di diritto, ha eccepito l'usurarietà del tasso di mora ab origine in sede di pattuizione, nonché durante il rapporto, la nullità del contratto per errata indicazione da parte della Banca d'Italia della formula da applicare,
la nullità del contratto per illecito anatocismo insito nel sistema di ammortamento alla francese, per la non corretta indicazione dell' , per illegittima creazione elettronica dell'importo del Pt_2
prestito, l'indeterminatezza delle condizioni pattuite con il tasso Euribor,
in assenza di un dato temporale di riferimento. Ha chiesto, dunque, di accertare e dichiarare l'invalidità totale o parziale del contratto di finanziamento del 27.02.2014 in relazione alle clausole relative alla pattuizione ed al tasso degli interessi per violazione delle norme antiusura, anatocismo ed illecita creazione di moneta elettronica;
di dichiarare UBI Banca tenuta a pagare a la somma di Parte_1
euro 89.884,12 od in subordine di euro 15.696,61; in via istruttoria ha chiesto che sia ordinata alla Banca ex art.210 cpc l'esibizione del libro giornale e della contabilità in partita doppia alla data dell'accredito sul conto corrente dell'importo mutuato;
che sia disposta CTU contabile volta ad accertare sia l'eventuale usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e/o applicati, sia l'applicazione indebita dell'anatocismo, quantificando gli importi versati in eccesso dal mutuatario, sia infine l'eventuale illecita creazione di moneta elettronica.
Si è costituito l'istituto di credito, , contestando tutte le Controparte_1
deduzioni avversarie, la correttezza della perizia di parte prodotta dall'attrice e producendo a propria volta una perizia del proprio consulente
Dr. con la quale sono state contestate punto per punto tutte le Per_1
deduzioni avversarie e tutti i calcoli effettuati dalla perizia di parte dell'attrice.
In particolare, la banca ha dedotto: che il contratto di finanziamento è
estinto in quanto il relativo ammortamento è stato portato a completamento, perciò, non vanta alcun credito;
che i Controparte_1
mezzi istruttori richiesti sono generici e palesemente esplorativi e sostitutivi di una prova che doveva essere fornita dal correntista;
che nel contratto è prevista una clausola di salvaguardia che impedisce la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia usura anche per gli interessi moratori, i quali non sono stati cumulati con gli interessi convenzionali;
che le uniche formule da utilizzare per il calcolo del TEG
e del TAEG sono quelle indicate da Banca d'Italia, come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza;
che l'ammortamento alla francese non implica automaticamente una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente,
ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti;
che nel documento di sintesi relativo al contratto di finanziamento per cui è causa vengono analiticamente indicate le voci che hanno concorso alla determinazione del tasso, ossia precisamente le spese di istruttoria, le spese di incasso rata, l'imposta sostitutiva e le spese di invio comunicazioni, quindi il calcolo del TAEG risulta corretto (al netto della polizza assicurativa); che la clausola contrattuale con la quale il tasso variabile veniva ancorato all'Euribor non viola il disposto dell'art.117
TUB in quanto il tasso di interesse è, tempo per tempo, determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento, e la variabilità del tasso, e, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato;
che la prestazione di servizi di pagamento attraverso moneta scritturale è attività
consentita per legge alle banche, agli istituti di moneta elettronica ed agli istituti di pagamento, che sono intermediari sottoposti alla vigilanza della
Banca d'Italia finalizzata ad assicurarne la corretta gestione. Depositate le memorie ex art.183 c. 6, il Giudice ha rilevato che la causa era matura per la decisione e, precisate le conclusioni, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Con sentenza n. 2536/2020 pubblicata il 9 dicembre 2020 il Tribunale di
Brescia ha affermato che:
- l'assunta indeterminatezza delle condizioni economiche è infondata in quanto tutte le condizioni sono state chiaramente e specificamente pattuite;
- l'asserita indeterminatezza neppure può essere individuata nella variabilità del tasso di interesse, ancorato all'Euribor, in quanto ciò non viola il disposto degli artt. 117 TUB e 1346 c.c. essendo il tasso di interesse determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la variabilità del tasso, e, anche nel caso in cui esso aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia più sfavorevole rispetto a quello pubblicizzato;
- è errata la tesi secondo la quale, ai fini della individuazione del tasso applicato per la verifica del superamento del tasso soglia, si debba fare riferimento al T.A.E.G., che rappresenta unicamente un indicatore di costo e non è rappresentativo del tasso di interesse pattuito, dovendosi invece fare riferimento al T.E.G., ossia al tasso effettivo globale applicato, da raffrontarsi con il T.E.G.M., ossia il tasso effettivo globale medio riferito alla tipologia di appartenenza del contratto in questione;
- secondo quanto previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia il raffronto tra T.A.E.G. e costituisce operazione errata ed il dato che se ne CP_7
ricava non è attendibile ai fini della doglianza di usura in quanto per il calcolo del T.A.E.G. concorrono oneri non previsti per il calcolo del
T.E.G.M.;
- l'eccezione in ordine all'usurarietà del tasso di mora deve essere disattesa, in quanto è stata confusa la clausola di determinazione degli interessi moratori e la loro misura alla stipula del contratto di mutuo
(rispettosa del tasso soglia per stessa ammissione di parte attrice) con la possibilità che gli interessi di mora vengano calcolati su una rata insoluta inclusiva di una quota di interessi corrispettivi, eventualità espressamente consentita dall'art.3 della delibera CICR 9.2.2000;
- la metodologia di “cumulo” di interessi corrispettivi e moratori
(T.E.M.O.) non può trovare applicazione, trattandosi di criteri incoerenti con le previsioni regolamentari imposte dalla Banca d'Italia ai fini del calcolo del T.E.G.M.;
- il presunto superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi moratori convenzionalmente pattuiti è superato dalla previsione della clausola di salvaguardia contenuta al punto 4 delle condizioni generali di contratto;
- il sistema di ammortamento alla francese non comporta in via automatica alcun anatocismo, fenomeno questo estraneo a tale metodo, prevedendo che in relazione a ciascuna rata fissa la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico vietato dall'art.1283 c.c.; - quanto alla presunta errata indicazione dell'ISC/TAEG, secondo il correntista superiore rispetto a quello indicato dal contratto, essa non può
condurre alla pretesa gratuità del rapporto od all'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art.117, comma 7, TUB in quanto il T.A.E.G. non rappresenta una condizione economica pattuita e praticata, integrando un mero indicatore di costo e non costituisce elemento costitutivo del negozio;
- non risulta applicabile l'art.125-bis, commi 6 e 7 TUB in quanto relativo ai contratti di credito al consumo e non, come nel caso in esame, ai mutui stipulati con imprenditori;
- quanto alla dedotta nullità derivante da una presunta “illegittima creazione di moneta elettronica”, la stessa allegazione appare del tutto ipotetica tanto che l'attrice avrebbe voluto che fosse ordinata l'esibizione ex art.210 c.p.c. del libro giornale al fine di verificare la contestuale diminuzione della somma erogata, ordine di esibizione che non poteva trovare ingresso in quanto diretta a supplire carenze di allegazione e probatorie;
in ogni caso la somma finanziata è stata regolarmente utilizzata.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attoree e ha condannato alla rifusione delle spese in Parte_1
favore della convenuta, liquidate in complessivi € 5.635,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidando il Parte_1 relativo gravame a cinque motivi di censura, chiedendo la riforma della sentenza impugnata e reiterando le richieste di primo grado in tema di indeterminatezza delle condizioni, usura, anatocismo, calcolo ISC/TAEG
e clausola di salvaguardia;
è intervenuta in giudizio e, Controparte_2
per essa, in qualità di procuratrice speciale, E_
, quale successore ex art 111 cpc di della quale ha
[...] Controparte_1
chiesto l'estromissione, in quanto cedente dei crediti oggetto di causa a favore della cessionaria .; nessuno è comparso per CP_2 Controparte_1
e, pertanto, all'udienza del 5.05.2021 ne è stata dichiarata la contumacia.
Dopo due rinvii d'ufficio, all'udienza del 18 dicembre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appellante lamenta la mancata ammissione della CTU
tecnico-contabile nel corso del procedimento di primo grado, tenuto conto che l'oggetto della causa attiene a una serie di “irregolarità riguardanti
un rapporto di finanziamento con pagamento rateale ed un piano di
ammortamento costruiti sulla base di regole della matematica
finanziaria” e che la CTU non avrebbe avuto carattere esplorativo perché
i calcoli della perizia econometrica in atti si fondano sui documenti bancari in atti.
La presente censura non può essere accolta.
Come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “la CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per
colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice
predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza
tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la
difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo
la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti
o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non
può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di
quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte
tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte
di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di
elementi, fatti o circostanze non provati.”(cfr. Cass. ord. 26048/2023).
Ad ogni modo l'espletamento della CTU, nel caso in esame, appare superflua, tenuto conto dell'infondatezza delle domande della Parte_1
per le ragioni che seguono.
Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione del Tribunale che ha escluso l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali affermando che
<per costante giurisprudenza la clausola contrattuale con la quale il
tasso variabile viene ancorato all'Euribor non viola il disposto degli artt.
117 t.u.b. e 1346 c.c., in quanto detto tasso d'interesse è, tempo per tempo,
determinabile attraverso il rinvio recettizio al tasso di riferimento e la
variabilità del tasso, anche nel caso in cui questo aumenti, non fa sì che il tasso applicato sia più sfavorevole per il cliente di quello pubblicizzato>>.
A sostegno della doglianza l'appellante rileva che il tasso di interesse applicato e/o applicabile fa riferimento ad (pag. 7) “un parametro
denominato Euribor, un valore risultante da una “media” giornaliera
delle quotazioni fornite da un insieme di banche della zona euro,
circostanza contraria rispetto al principio di diritto in materia di contratti
per cui le condizioni contrattuali non possono mutare nel corso del tempo
per decisione unilaterale di una delle parti, come confermato dall'art. 9
comma 2 - Informazione Contrattuale della Delibera CICR del 4.03.2003”
Evidenzia che dal “Documento di Sintesi” (doc. 3) risulta che la Banca ha parametrato il tasso (Euribor 3M) ad un indice non individuabile in assenza di alcun dato temporale, e non ha fornito alcuna indicazione in ordine al tipo di “media”, né all'ora e/o alla data di variazione del tasso,
rappresentando, così, il tasso indicato solo un costo teorico del finanziamento: ciò consente alla di applicare il livello di Euribor CP_1
che ritiene più opportuno con una rimodulazione anche del tasso da variabile a fisso, rendendo impossibile per l'odierna appellante effettuare una qualsiasi rilevazione ed eventuale contestazione se non dopo l'addebito delle rate.
Il motivo è infondato.
Affinché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata,
la stessa deve presentare un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
vige, infatti, l'obbligo per gli operatori finanziari (e ciò ancora prima che venisse imposta la forma scritta a pena di nullità dei contratti bancari ex art. 3 l. n. 154/1992) di determinare per iscritto gli interessi superiori alla misura legale, sulla base della norma generale di cui all'art. 1284 c.c., la quale prevede che gli interessi superiori alla misura legale debbano essere determinati per iscritto, con la conseguente applicazione, in mancanza, del tasso legale di interesse.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. 3968/2014) con riferimento ad una fattispecie riguardante proprio il tasso EURIBOR,
determinatezza o determinabilità dell'oggetto dell'obbligazione
accessoria relativa agli interessi, è bensì indispensabile che gli elementi
estrinseci od i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso
diverso da quello legale siano specifici (Cass. n. 17679/2009 e cass. n.
12276/2010): ma, nella specie, gli uni e gli altri sono stati accertati come
acquisibili dai debitori, sia pure a prezzo di una peculiare diligenza o di
una professionalità particolare e quand'anche non propria dell'uomo
comune>>. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che <… da un
lato, la complessità di un calcolo e la necessità di applicare formule di
matematica finanziaria, una volta adeguatamente identificati i parametri
del primo e la seconda nel suo complesso, non fa venir meno la semplicità
della determinazione del tasso in applicazione di un normale calcolo
materiale; dall'altro lato, gli stessi debitori hanno, del resto,
sottoscrivendo il contratto, accettato di fare riferimento a tali modalità di
determinazione obiettivamente per loro sfavorevoli, in quanto implicanti
una diligenza non comune o l'applicazione di regole specialistiche, ma comunque corrispondenti ad una univoca elaborazione da parte di una
determinata scienza (nella specie, la matematica finanziaria)>>.
Affinché sia possibile ritenere la determinatezza o determinabilità
dell'oggetto dell'obbligazione accessoria relativa agli interessi, è dunque indispensabile che gli elementi estrinseci o i parametri della determinazione degli interessi ad un tasso diverso da quello legale siano specifici;
vi è indeterminatezza quando le clausole, pur apparendo di per sé analitiche, da un punto di vista matematico-finanziario, sono formulate in modo tale da non dar luogo ad un'univoca applicazione, richiedendo la necessità di una scelta applicativa tra più alternative possibili, ciascuna delle quali comportante l'applicazione di tassi di interesse diversi e,
pertanto, non determinate o determinabili nel loro oggetto come richiesto dagli artt. 1418 e 1346 c.c. La determinabilità è, infatti, definibile come la possibilità di identificare chiaramente l'oggetto sulla base degli elementi prestabiliti dalle parti.
A tale scopo, è, pertanto, necessario che il tasso di interesse sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto concedente.
Ciò non è escluso, contrariamente a quanto sostiene l'appellante, dal fatto che il tasso sia indicizzato e variabile nel tempo, in quanto esso rimane comunque un tasso determinabile e le sue fluttuazioni non comportano l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 118 TUB;
l'indicizzazione,
infatti, non importa potestà unilaterale e discrezionale di modifica delle condizioni contrattuali da parte del concedente;
ciò avviene con riferimento al parametro EURIBOR, che è l'indicatore del tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche Europee.
Quanto alla censura per cui, nel caso di specie, il tasso sarebbe stato ancorato ad un parametro non individuabile con certezza nel contratto, la
Corte osserva che, “in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola
di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai
sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse (…) sia
desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo
all'istituto mutuante” (Cass. n. 8028 del 2018; Cass. n. 25205 del 2014;
Cass. n. 2072 del 2013). Non a caso, del resto, i contratti di mutuo “… di
regola… prevedono un riferimento puntuale e circostanziato al tasso …,
con l'indicazione, in particolare, dello “spazio temporale” di riferimento
(6 mesi, 3 mesi, 1 mese, ecc.), del “divisore” utilizzato (360 giorni, quale
anno commerciale, oppure 365 giorni, quale anno solare) …” (Cass. n.
36026 del 2023)” (Cass. ord. 20801/2024).
Nel caso de quo nel Documento di sintesi sottoscritto dalla ditta individuale era stato espressamente indicato “EUR 3M Parte_1
360 MMP”, ossia lo spazio temporale di riferimento (3 mesi) e il divisore utilizzato (360).
Pertanto, è smentita dal contenuto del predetto documento la contestazione dell'appellante in ordine alla mancata indicazione dell'indice temporale e del divisore di riferimento per il tasso Euribor che ne avrebbe determinato l'indeterminatezza in sede di pattuizione. Con il secondo motivo, l'appellante lamenta la erroneità
dell'affermazione del Tribunale secondo cui il TAEG, quale mero indicatore del costo complessivo del finanziamento, non è rappresentativo del tasso di interesse pattuito e non può quindi essere considerato ai fini dell'accertamento del rispetto del tasso soglia, per il superamento del quale deve invece prendersi a riferimento il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato al singolo rapporto, da raffrontarsi con il TEGM, e cioè
con il tasso effettivo globale medio riferito alla tipologia di appartenenza del contratto in questione.
Al riguardo, l'appellante ricorda che il TAN è sempre formalmente rispettoso del tasso soglia ma non è il tasso effettivamente corrisposto dal cliente, ossia il TAEG, il quale comprende gli interessi (anche moratori) e tutti gli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente come espressamente previsto dall'art. 644
c.p., ed è, quindi, a tale indicatore di costo che si deve fare riferimento per la verifica dell'eventuale sussistenza per l'usura.
Con riferimento alla modalità di applicazione degli interessi moratori,
l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il primo Giudice ha ritenuto che la difesa avrebbe confuso
degli interessi moratori e la loro misura alla stipula del contratto di mutuo
… con la possibilità, contemplata dalla legge, che gli interessi di mora
vengano calcolati su una rata insoluta, inclusiva anche di una quota di
interessi corrispettivi: al riguardo è sufficiente ricordare che tale
eventualità è espressamente consentita dalla Delibera CICR 9.2.2000 che, in attuazione della delega conferitale dal legislatore del t.u.b., prevede
che – nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il
rimborso del prestito avvenga mediante pagamento di rate con scadenze
temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo
complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se
contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di
scadenza e sino al momento del pagamento>>.
A sostegno della doglianza rileva l'assenza di una normativa o di qualsivoglia delibera CICR che consenta l'effetto anatocistico sulla rata dei tassi di mora, a fronte di una delibera CICR 9/2/2000 in cui si vieta espressamente l'anatocismo nei prestiti rateali.
All'uopo richiama il principio di diritto secondo cui la disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori espresso dalle Sezioni
Unite con la sentenza n. 19597/2020, e rammenta che, secondo la ormai pacifica giurisprudenza, il cumulo tra interessi moratori e interessi corrispettivi ai fini dell'usura è un falso problema perché “una volta
costituito in mora, gli interessi che il cliente è tenuto a corrispondere
hanno tutti natura moratoria” e “non vi è dubbio che gli interessi
corrispettivi non possano essere richiesti insieme a quelli moratori” (Cass.
26286/2019).
Sottolinea che, nel caso di specie, “ogniqualvolta che la cliente/appellante
ha ritardato i pagamenti, la ha applicato il Tasso di Mora sulla CP_1
rata mensile capitalizzata, anche della quota di interessi corrispettivi […],
dando di fatto luogo a quella maggiorazione che la Corte di Cassazione ritiene illegittima”.
L'appellante richiama la sentenza sopra citata anche nella parte in cui la
SC ha affermato che, quanto alle modalità di calcolo del tasso soglia, va tenuto in considerazione quanto effettivamente pagato dal cliente alla
Banca, “senza distinzioni fra interessi corrispettivi e interessi moratori e
che la rilevazione dell'usura “oggettiva” o “presunta” non è impedita
dalla mancanza del TEGM non essendo a ciò di ostacolo il fatto che le
istruzioni della Banca d'Italia non prevedono l'inclusione degli interessi
di mora nella rilevazione del TEGM, che costituisce la base sulla quale
determinare il Tasso Soglia”.
Evidenzia, altresì, come nel caso di specie, è la stessa clausola contrattuale
(punto 4) che, in caso di mora, prevede il cumulo degli interessi convenzionali con quelli di mora: posto un Tasso Nominale – TAN
dell'8,291% ed un Tasso di Mora del 10,291% (8,291% + 2,00%), la
Banca convenuta ha di fatto sommato il Tasso Nominale (8,291%) con il
Tasso di Mora (complessivo alla stipula (10,291%), con la conseguente concreta applicazione di un tasso complessivo (effettivo) pari al 18,582%
che, risultando superiore al Tasso Soglia (su base annua) del 14,038%, è
usurario.
Rileva, infine, che nella perizia econometrica in atti è stato calcolato il tasso reale del credito anche durante il rapporto rata per rata e ciò perché
si tratta di un finanziamento a tasso variabile e sottoscritto dopo l'entrata in vigore della L. 108/1996.
Nella comparsa conclusionale l'appellante ha sul punto precisato che “l'usura alla stipula deriva da una maggiorazione (NON cumulo) dei tassi
che determina usura già al momento della sottoscrizione del contratto per
il fatto che, come nella fattispecie, è scritto in contratto che il tasso di
mora è da calcolarsi sull'intera rata (capitalizzata, ossia composta sia da
quota capitale, sia da quota interesse) per cui essendo il tasso di mora
nominale pari al 10,291% ed essendo la prima rata composta da € 558,03
di quota interesse ed € 4.229,30 di quota capitale, il tasso di mora reale è
più elevato di quello nominale.”; ha aggiunto che “è di fatto avvenuto che,
ogniqualvolta che la cliente/appellante ha “ritardato” i pagamenti, la
Banca ha applicato il Tasso di Mora sulla rata mensile “capitalizzata”,
ossia già comprensiva, oltre che della quota capitale, anche della quota
interessi corrispettivi”.
Ha altresì eccepito l'usura sopravvenuta, lamentando che “il Tribunale
non ha formulato alcuna osservazione sul fatto che la crescenza delle
quote capitali non rappresenta altro che ulteriori interessi occultati nella
quota capitale e che questa crescenza, percentualizzata e sommata al
tasso nominale del periodo, ai sensi della L. n. 108/96 e della sentenza n.
33331/2011 della S.C., ha determinato il supero dei limiti dell'usura in
tutte le rate e, precisamente, in 18 su 18 rate pagate, su n. 18 rate del
mutuo 18.”.
Con il terzo motivo di appello, da esaminare unitamente al precedente in quanto strettamente connessi, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che l'ammortamento alla francese comporti anatocismo vietato dalla legge. In particolare, l'appellante rileva che nei finanziamenti come nel caso de
quo, con ammortamento alla francese, il pagamento anticipato degli interessi rispetto alla scadenza del capitale non si contrappone bensì si accompagna con la lievitazione esponenziale degli interessi.
Più nello specifico, l'appellante evidenzia che “la formula della rata è
anatocistica contenendo essa il fattore (1 + i elevato ad N) – proprio del
calcolo dell'interesse sull'interesse (fattore anatocistico) – e che
l'aumento della quote capitali che tale formula ha determinato, essendo
tale aumento null'altro che ulteriori interessi occultati nella quota
capitale, ha causato il supero del Tasso Soglia a partire dalla rata in cui
tali aumenti “percentualizzati” e sommati via, via al tasso corrispettivo
del periodo, ne hanno determinato il superamento: ciò si è verificato a
partire dalla 5^ rata come dimostrato a pag. 129 della perizia
econometrica in atti”.
Nella comparsa conclusionale l'appellante ha precisato che seppure non sussista automatismo tra la pattuizione di un ammortamento alla francese e interessi anatocistici, è tuttavia necessario svolgere una valutazione in concreto dalla quale nel caso de quo emerge che il “costo anatocistico” su base annua è pari allo 0,322%, moltiplicato per i 18 mesi di durata del contratto e determina un ISC/TAEG reale addirittura ancora più elevato di quello calcolato in perizia e precisamente più elevato di uno 0,483%.
Nella fattispecie la ha omesso di indicare in contratto che il piano CP_1
di ammortamento (c.d. alla francese) “è stato costruito utilizzando il
regime di capitalizzazione composta degli interessi - che comporta la presenza di un costo occulto/aggiuntivo –“ e che “la conseguenza è la
nullità testuale della clausola di determinazione degli interessi per la
mancata indicazione di un prezzo o costo aggiunto del prestito e
l'applicazione del tasso sostitutivo (Tasso BOT)”: “Tale “anomalia” –
ossia la presenza nella formula della rata del fattore di capitalizzazione
composta [(1+i) elevato a n] – fa si che tenendo conto delle 12
capitalizzazioni annuali, essendo il pagamento delle rate mensile, il tasso
effettivo è più elevato di quello nominale (8,291%) e corrisponde ad un
tasso effettivo globale annuo del 8,613%.”.
Entrambi i motivi sono infondati.
Per quanto, riguarda, in primo luogo, l'asserita usurarietà del TAEG
contrattuale, correttamente il Tribunale ha ritenuto erroneo condurre la verifica di usura prendendo quale tasso di riferimento il TAEG.
La verifica di usurarietà deve essere, infatti, condotta raffrontando il tasso soglia pro tempore vigente con il TEG contrattualmente pattuito, ciò per garantire l'omogeneità e la simmetria nel raffronto in quanto il tasso soglia
è individuato sulla base del TEGM e quindi della media dei TEG (cfr.
anche Cass. S.U. n. 16303/2018 e Cass. n. 39898/2021).
TEG e TAEG hanno una funzione differente: il Tasso Effettivo Globale
(TEG) misura il costo del denaro ed è comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse (come previsto dall'art.2 legge n.108/1996), mentre il Tasso Annuo Effettivo
Globale (TAEG) è un indicatore del costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito, ivi inclusi gli oneri fiscali, e rappresenta quindi una "fotografia" del costo globale del credito da effettuarsi in sede di stipula - ai fini di trasparenza -
sulla base della previsione normativa.
Stante la diversità tra TEG e TAEG e l'espressa previsione normativa
(legge 108/1996) secondo cui il TSU va determinato avuto riguardo alla rilevazione non del TAEG bensì del TEG, maggiorata di uno spread predeterminato, la verifica di usurarietà condotta raffrontando il TAEG al tasso soglia usura porta ad esiti necessariamente non corretti e pertanto tale profilo di doglianza va respinto in quanto infondato.
Passando ad esaminare le altre censure, va innanzitutto escluso che la clausola contrattuale (art. 4) preveda il cumulo degli interessi convenzionali con quelli di mora, ma semplicemente le modalità di calcolo del tasso mora (TAN pari all'8,291% + 2 punti percentuali = 10,291%).
Diversamente da quanto affermato dall'appellante, poi, <nell'usura
bancaria ai fini della determinazione del tasso soglia non è possibile
procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di
interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione
che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi;
sicché è necessario
procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi
ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, quarto comma, della legge n. 108 del
1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti
ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il
tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (v. ex aliis Cass. Sez. 6-
1 n. 31615-21, Cass. Sez. 1 n. 14214-22)>> (cfr. Cass.
8.4.2024 n. 9201).
Separatamente considerato, il tasso mora – applicato nella specie in occasione di alcuni ritardi nei pagamenti - previsto in contratto, pari a
10,291%, è ben al di sotto dello stesso tasso soglia del 14,038% previsto per gli interessi corrispettivi, sicché deve escludersi che esso sia usurario.
Quanto alla asserita usurarietà del tasso che deriverebbe, secondo l'appellante, dalla adozione dell'ammortamento alla francese stante gli interessi occultati nella quota capitale che comporterebbe il superamento del tasso soglia, la tesi è priva di pregio.
Le Sezioni Unite con la sentenza del 29.5.2024 n. 15130, hanno escluso che il piano di ammortamento alla francese nei mutui a tasso fisso possa comportare la produzione di interessi su interessi scaduti, ed il medesimo principio è stato ritenuto applicabile dalla SC (cfr. Cass. 19.03.2025 n.
7382) anche con riferimento ai mutui a tasso variabile, come quello in esame. La SSUU hanno, al riguardo, affermato che << Deve escludersi
che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che
li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a
sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo.
Come osservato dalla Procura Generale, "l'ammortamento alla francese
prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito
sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora
integralmente esigibile" - come accade anche in altri sistemi di
ammortamento, come quello c.d. "all'italiana" in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello
residuo - "ma non prevede che sugli interessi scaduti (e, si potrebbe
aggiungere, non scaduti) maturino altri interessi. Il metodo alla francese
è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi
si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel
termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che
siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma
l'obbligazione per interessi in base di calcolo di successivi ulteriori
interessi".
Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando
semplicemente che nel mutuo "alla francese" la capitalizzazione avviene
in regime "composto" che è una espressione descrittiva del fenomeno per
cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né
destinati (necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte
della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e
nella dinamica fisiologica del rapporto).
Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna
contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice
di merito) dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in
correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del
fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata
applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo"" (Cass. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è
quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed
è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in
esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma
di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del
tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in
materia fiscale);
Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime
composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di
determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi,
in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità
di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a
momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica,
ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia
periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine
dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare
l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali
di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866
c.c.)>>.
Quanto, più nello specifico, all'esistenza di un maggior costo occulto,
invocato nella specie dall'appellante ai fini del superamento del tasso soglia, è stato escluso dalle SSUU, le quali hanno precisato che <il
maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in
questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una
maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non
incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della
scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel
pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non
decrescente>>.
Né può essere accolta la prospettazione secondo la quale il superamento del tasso soglia si determinerebbe per effetto della moltiplicazione della componente di interessi insita nel singolo rateo di ammortamento del mutuo per il tasso di interesse moratorio convenuto (prospettazione che qui si indica come teoria del T.E.M.U.): il tasso di interesse corrispettivo si determina, infatti, in funzione della definizione del corrispettivo dell'erogazione del credito e, quando il relativo rimborso è pattuito in forma rateale, si incorpora nella singola rata, così che in ipotesi di ritardo nel pagamento l'interesse moratorio si applica sulla rata stessa, senza che abbia più alcun rilievo la relativa composizione in quota capitale e quota interessi. A dimostrazione di ciò si consideri che, seguendo la tesi che qui si confuta, il medesimo interesse moratorio convenzionale verrebbe a determinare nella fase iniziale del periodo di ammortamento un rilevantissimo superamento del TSU e nessun superamento nella fase terminale: la manifesta irrazionalità di tale conseguenza dimostra l'erroneità della premessa da cui deriva, con il che si rende evidente la fallacia della teoria del TEMU.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono il secondo e terzo motivo vanno dunque respinti.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole della statuizione del Tribunale
secondo cui “deve ancora una volta escludersi che tale (ipotetica e
indimostrata) difformità possa condurre alla pretesa gratuità del rapporto
o all'applicazione dei tassi sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b.,
potendo la pretesa gratuità del rapporto discendere ex art. 1815 c.c.
esclusivamente dal superamento della soglia legale anti-usura e trovando
i predetti tassi sostitutivi ex art. 117 t.u.b. applicazione unicamente in caso
di difformità delle “condizioni economiche” previste in contratto rispetto
a quelle pubblicizzate. Come visto, tuttavia, il T.A.E.G. non rappresenta
una “condizione economica” pattuita e praticata, integrando un mero
indicatore di costo, che sintetizza, ai fini della trasparenza, il costo del
finanziamento; esso non può, pertanto, come già rilevato, essere
considerato quale elemento costitutivo del negozio, ai fini
dell'applicazione della predetta sanzione ex art. 117 t.u.b.”.
Sostiene l'appellante che proprio perché il TAEG è un mero indicatore di costo che sintetizza il costo del finanziamento, esso dovrebbe essere il riferimento per stabilire se le condizioni del tasso indicate dalla CP_1
siano quelle effettive. Poiché la formula della rata contiene un fattore di capitalizzazione composta, ne consegue, secondo l'appellante,
l'indeterminatezza delle condizioni sul tasso perché, tenendo conto delle
12 capitalizzazioni annuali pur essendo il pagamento della rata a cadenza mensile, il TAEG è più elevato di quello nominale: 8,603 % a fronte del nominale 8,291 % indicato dalla CP_8 quindi, che tenendo conto di tutti i costi effettivi del
[...]
finanziamento, risulta che l'ISC/TAEG reale è pari all'11,903% (pag. 112)
e non all'11,200% indicato in contratto dalla Banca ed addirittura, che, se si tiene conto anche dell'effetto anatocistico (0,322%), l'ISC/TAEG reale
è pari al 12,225% (11,903%+0,322%); ciò a dimostrazione matematica che l'ISC/TAEG indicato in contratto non era corretto concretizzandosi così l'indeterminatezza delle condizioni del finanziamento.
In sede di conclusionali l'appellante ha ribadito che, con l'aggiunta del costo anatocistico, a fronte di un ISC/TAEG del 11,200% indicato in contratto e di un ISC/TAEG reale calcolato in perizia pari all'11,903%,
l'ISC/TAEG reale è pari al 12,225% (11,903%+0,322%).
Ha aggiunto, altresì che, ai sensi dell'art. 117 c. 4 TUB, “poiché la
clausola che prevede la capitalizzazione “composta” degli interessi
passivi incide direttamente sul monte interessi e quindi sulla
determinatezza del tasso, la stessa - onde poter essere oggetto di
approvazione specifica e consapevole da parte del mutuatario - debba
essere redatta in modo esplicito poiché, diversamente, ciò si traduce nella
violazione del requisito della forma (pre)scritta ad substantiam dalla
norma succitata sotto pena di nullità relativa (azionabile dal mutuatario
e rilevabile anche d'ufficio ai sensi dell'art. 117 comma 2 TUB)”.
Anche questo motivo è privo di pregio.
La Corte ritiene condivisibile l'argomentazione del giudice di primo grado che appare conforme ai principi espressi dalla recente sentenza delle
Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cass. SSUU 29.5.2024 n. 15130. Nello stesso senso Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021)
secondo cui il TAEG è <solo un indicatore sintetico del costo
complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e
altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale
mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore
onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo
costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle
singole voci di costo elencate in contratto>>.
Ritiene il Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dall'orientamento sopra riportato, posto che l'ISC/TAEG ha funzione meramente informativa finalizzata a porre il cliente nella condizione di conoscere il costo totale ed effettivo del finanziamento prima di accedervi,
e nei contratti riversi da quelli al consumo, come nel caso di specie, non è,
invece, un requisito di validità del contratto, a differenza dell'indicazione del tasso di interesse e degli altri prezzi e condizioni.
Pertanto, anche a volere riconoscere la difformità tra il TAEG indicato in contratto e l'interesse effettivamente applicato invocata dall'appellante,
tale difformità, non comportando di per sè una maggiore onerosità del finanziamento, non determinerebbe comunque la nullità parziale del contratto e non potrebbe portare all'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma VI, TUB, laddove, come nel contratto di mutuo in esame,
i tassi e gli altri oneri economici siano stati dettagliatamente pattuiti per iscritto in altre specifiche clausole, permettendo alla parte mutuataria di individuare comunque l'impegno economico effettivo derivante dall'operazione di finanziamento, attraverso la sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo indicati in contratto.
Va, poi, rilevato che le SSUU, con la sentenza già citata, hanno espressamente escluso che tale difformità possa derivare dall'adozione del piano di ammortamento alla francese, sottolineando che << In mancanza
di un fenomeno di produzione di interessi su interessi>> per le ragioni già
esposte nell'analisi dei motivi che precedono <la tipologia di
ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che
dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo
globale (TAEG) anch'esso esplicitato>> e che <deve escludersi che la
mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso>> ma analogo ragionamento vale anche per quello a tasso variabile <della
modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di
capitalizzazione "composto" degli interessi incida negativamente sui
requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto
causandone la nullità parziale>>.
Anche il quarto motivo va quindi respinto.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui si afferma che “A definitiva confutazione del
presunto superamento della soglia usuraria ad opera degli interessi
moratori convenzionalmente pattuiti è, infine, dirimente la previsione
contrattuale della clausola di salvaguardia contenuta al punto 4 delle
condizioni generali di contratto”.
Sostiene l'appellante che la presenza in contratto della clausola di salvaguardia avrebbe determinato l'inversione dell'onere della prova in capo alla che avrebbe dovuto fornire la prova di non aver applicato CP_1
interessi in misura superiore rispetto a quella massima consentita dalla legge. Inoltre, la appellata “avrebbe dovuto prevedere in contratto CP_1
che il tasso di mora era da calcolarsi solo sulla quota capitale e non sulla
rata mensile già comprensiva oltre che del capitale anche degli interessi
convenzionali”.
La questione rimane assorbita, vista l'assenza di pattuizione di tassi di mora usurari.
***
La sentenza va, quindi, confermata con il rigetto dell'appello proposto da
. Parte_1
Ciò posto, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura che si liquida come da Parte_1
dispositivo secondo il DM 147/2022 (scaglione di riferimento da €
52.000,01 a € 260.000,00, valori medi ad eccezione della fase di trattazione, per cui si applicano i valori minimi, in considerazione della effettiva attività difensiva svolta).
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia n. 2536/2020, pubblicata in data 09.12.2020 che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_2
spese del presente grado del giudizio che liquida in € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 3.000,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e cpa se e nella misura per legge dovuta.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 02.04.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Giuseppe Magnoli