Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1198/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1198/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RIGHETTI ALESSANDRO
e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. FESTA CP_1 C.F._2
ROSELLA e dell'Avv. CHIARA PEDNA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di prima udienza presidenziale n. cronol. 1773/2020 del 07/10/2020, successivamente omologato con decreto di omologazione n. cronol. 1947/2020
pagina 1 di 6
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi dichiarano di disporre di adeguati redditi propri e di rinunciare, così come rinunciano, ad ogni pretesa relativa al loro mantenimento. Si concedono reciprocamente autorizzazione a recarsi all'estero, dichiarandosi edotti dell'obbligo previsto dall'art. 337 sexies c.c. di comunicarsi tempestivamente e, in ogni caso, nel termine perentorio di trenta giorni, l'eventuale variazione di residenza o di domicilio.
2) Alcuna statuizione economica viene prevista in favore della figlia maggiorenne
, economicamente indipendente ed autosufficiente. Per_1
3) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, in modo che la Per_2 responsabilità genitoriale sia da questi esercitata nei suoi confronti congiuntamente nel massimo spirito collaborativo, nell'interesse di assicurare al figlio minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e cura, istruzione ed educazione da entrambi i genitori. tra pochi mesi Per_2 sedicenne, manterrà il collocamento presso la madre, nella residenza in Castel
d'Aiano e sarà libero di decidere quando stare dal padre, prevedendo comunque sin da ora che trascorra dal padre fine settimana alternati dal venerdì dall'uscita di scuola sino alla domenica pomeriggio e, nel fine settimana in cui non starà dal padre, almeno un giorno infrasettimanale con pernottamento (indicativamente il mercoledì). Entrambi i genitori provvederanno alla cura, educazione, istruzione e mantenimento di esercitando in maniera autonoma ed esclusiva la Per_2
pagina 2 di 6 responsabilità genitoriale, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di permanenza del minore presso ognuno di loro. I genitori si impegnano a collaborare negli incombenti di cura e custodia del figlio minore, avvalendosi preferibilmente della disponibilità dell'uno o dell'altra. I medesimi si impegnano, altresì, a mantenere buoni rapporti fra i figli ed i parenti paterni e materni. Le decisioni di maggiore interesse per relative a Per_2 istruzione, educazione, salute e impegni ricreativi saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenuto conto di capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del minore.
4) I genitori concordano che nel periodo delle vacanze di Natale, ad anni Per_2 alterni trascorrerà presso ciascun di essi il giorno di Natale e presso l'altro il giorno di Santo Stefano;
analogamente durante le vacanze di Pasqua, si alterneranno di anno in anno i giorni di Pasqua e Pasquetta per la frequentazione dell'uno e dell'altro genitore, così come si seguirà il criterio dell'alternanza anche per i ponti e le festività previsti dal calendario. Durante le vacanze estive, Per_2 trascorrerà con il padre un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi.
Ovviamente anche in questo caso, il tutto compatibilmente con gli impegni e le volontà di Per_2
5) Il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a Pt_1 CP_1 titolo di assegno di mantenimento per il figlio l'importo di € 400,00, da Per_2 aggiornare secondo indici ISTAT, fino all'autosufficienza economica del figlio ribadendo l'autosufficienza economica della figlia . Per_2 Per_1
6) I genitori si obbligano a contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie che avranno a sostenere per il figlio minore, come da Protocollo del
Tribunale di Modena e convengono di ricomprendere in detta voce le spese come di seguito specificate:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico curante;
d) tickets sanitari;
e)
pagina 3 di 6 farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del Servizio Sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
ad eccezione di quelle spese che avessero ad essere oggetto di copertura assicurativa esclusiva a favore del genitore titolare della polizza e destinate, pertanto, ad essere totalmente rimborsate.
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse universitarie e/o scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico e mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede universitaria;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) attività sportive e ricreative e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. In relazione alle spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo, il genitore che non intende prestare il proprio consenso, a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (sms, email, fax, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della menzionata richiesta. In difetto di risposta entro il suddetto termine, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa stessa. Le spese straordinarie che non sono elencate specificamente nel presente punto- quali, a titolo esemplificativo, acquisto di computer ovvero riparazioni e/o sostituzioni di parti nell'assemblaggio dei computer in dotazione ai figli- dovranno essere sempre previamente concordate fra i coniugi;
in caso contrario, il coniuge che l'ha sostenuta non potrà richiedere all'altro il rimborso del 50%.
pagina 4 di 6 Le parti convengono che il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese straordinarie e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, sia dovuto entro il mese successivo all'esibizione del giustificativo.
7) I coniugi danno atto di aver prima d'ora provveduto alla divisione dei risparmi comuni e di aver disciplinato in apposita scrittura privata alcune questioni economiche tra i medesimi pendenti. Con il regolare adempimento delle obbligazioni ivi assunte i coniugi dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto economico o patrimoniale e di non aver, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione.
8) I coniugi si concedono reciprocamente l'autorizzazione al rilascio ed al rinnovo dei passaporti e/o documenti di identità validi per l'espatrio per sé e per i figli minori per espatrio a scopi turistici e/o culturali, impegnandosi, altresì, a sottoscrivere ogni documento necessario a tal fine.
9) Le spese di assistenza legale dei coniugi del presente procedimento saranno integralmente compensate”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario pagina 5 di 6 celebrato in ZOCCA il 11/05/2002 fra , nato a [...]_1 il 30/10/1974 e , nata a [...] il [...] alle CP_1 condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ZOCCA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2002 Atto n. 3 Parte II Serie A
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/6/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
pagina 6 di 6